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Inps, nuova convenzione con Confapi e OO.SS.

La circolare Inps n. 108/2020 ha fornito le istruzioni operative in merito alla convenzione siglata in data 27 settembre 2019 da Confapi e le organizzazioni sindacali nazionali CGIL- CISL e UIL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016.

Le parti, con la sottoscrizione della convenzione, hanno affidato all’Inps il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riconducibili all’area di rappresentanza di Confapi.
Relativamente alla rilevazione del dato associativo, l’Istituto ha predisposto una sezione nella denuncia contributiva, attraverso la quale le aziende forniranno le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.
In particolare, nell’ambito della sezione “Denuncia Aziendale” dei flussi Uniemens mensili dovranno essere compilati gli elementi relativi a:

  • contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
  • federazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono;
  • numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), oppure non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

A tal fine, sono stati attribuiti dei codici identificativi (vedi allegato 2) specifici e relativi ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza di Confapi, nonché è stata effettuata una codifica (vedi allegato 3) anche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.
I dati raccolti verranno elaborati dall’Inps che aggregherà, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio- dicembre di ogni anno.
 
Prima di poter procedere all’invio delle informazioni, le imprese o i loro intermediari, dovranno ottenere dall’Inps per ciascuna matricola associata allo stesso codice fiscale, il codice di autorizzazione “0Y” avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria – industria”.

L’attivazione del codice è accessibile all’interno del Cassetto Previdenziale Aziende; dal menù Contatti/Nuova richiesta scegliere Posizione Aziendale e l’opzione Variazione Dati Aziendali che apparirà nell’oggetto della comunicazione.

Il testo da inviare potrà essere il seguente: “Si richiede il rilascio del codice di autorizzazione “0Y“, come previsto alla circolare Inps n. 108/2020 – Convenzione tra Inps-Inl e Confapi Cgil Cisl e Uil per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”.

L’Inps evidenzia che, sul piano temporale, i datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe sulla base delle indicazioni descritte, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti da ottobre 2020.
Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020, saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 – settembre 2020.
 
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi prescritti ovvero ci fosse la necessità di integrare/sostituire i dati già trasmessi, i datori di lavoro potranno fornire tali informazioni con le dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive, ma per periodi di riferimento non anteriori a gennaio 2020.
 
Si allegano i documenti. 
 
(FP/tm)




Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2021, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

I valori non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2020.

Ricordiamo che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, divenuti una fattispecie dell’intervento straordinario per la nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, pertanto, saranno applicati anche ai trattamenti integrativi di detti contratti di solidarietà.
 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 998,18 € 939,89
Oltre € 2.159,48 € 1.199,72 € 1.129,66

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 1.197,82 € 1.127,87
Oltre € 2.159,48 € 1.439,66 € 1.355,58
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo

Importo assegno dal 1° gennaio 2021

€ 595,93
(no riduzione 5,84%)

 (FP/tm)




Collocamento obbligatorio: scadenza imminente

Gli adempimenti di inizio anno prevedono, fra gli altri, la trasmissione del prospetto informativo in modalità telematica entro il 31 gennaio 2021 relativamente alla forza aziendale occupata alla data del 31/12/2020, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

I datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, rispetto all’ultimo invio, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tale proposito segnaliamo che su alcuni indirizzi provinciali del portale sintesi, viene consigliato di inviare il prospetto informativo anche nel caso in cui non ci siano state variazioni alla base di computo nel corso dell’anno 2020. Questo per dar luogo ad una registrazione periodica annuale da parte dell’azienda, per evitare futuri controlli da parte del servizio collocamento disabili e per aggiornare i dati ai nuovi standard della procedura telematica.

Si ricorda che i soggetti obbligati inviano un soloprospetto informativo ad un unico servizio telematico. In questo modo il prospetto inviato saràunico a livello nazionale e sarà completo dei dati relativi a ciascuna provincia in cui è presentealmeno una unità operativa o la sede legale.
 
Il portale ministeriale Cliclavoro ha reso disponibili alcune domande frequenti (f.a.q.) alle quali potersi riferire per la compilazione del prospetto e per le particolarità di calcolo della quota di riserva.
 
Riepilogo delle informazioni generali sulla disciplina di legge.

Quota di riserva disabili (art. 3, l. N. 68/99)

  • 7% della base computo per azienda in categoria A – Oltre i 50 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. Se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 viene indicata la quota intera (priva della parte decimale);
  • 2 lavoratori per azienda in categoria B – Da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore per azienda in categoria C – Da 15 a 35 dipendenti rispetto al valore della base computo. N.B.: a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, con effetto 1° gennaio 2018 le aziende appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti rientrano nell’obbligo di applicazione della L. 68/1999, pertanto le richieste nominative di assunzione di soggetti disabili devono essere inoltrate entro 60gg dall’insorgenza dell’obbligo.

Quota di riserva categorie protette (art. 18, l. N. 68/99)

  • Aziende da 51 a 150 dipendenti: 1 unità.
  • 1% della base computo, in caso di aziende con più di 150 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

 Base di computo
 
In base ai consueti criteri, integrati dalla Riforma del mercato del lavoro, nella base di computo non devono essere conteggiati:

  • i lavoratori assunti ai sensi della stessa L. n. 68/99;
  • i lavoratori a termine con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i soci di cooperativa;
  • i dirigenti, da individuare sulla base del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori che aderiscono a programmi di emersione;
  • gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di reinserimento;
  • i lavoratori del sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali;
  • per il settore edile, il personale di cantiere, compreso quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, al di là dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori.
  • per il settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il personale viaggiante e navigante;
  • per il settore degli impianti a fune, il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
  • i lavoratori che in costanza di rapporto divengono invalidi in misura pari o superiore al 60%, e sempre che l’inabilità non sia da ricondurre alla inosservanza da parte del datore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, accertata giudizialmente. In questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può anche essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell’azienda. (*)
  • i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Anche in questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell’azienda. Inoltre si precisa che i lavoratori part-time vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto facendo riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

(*) questa è condizione da verificare previo contatto con il locale Collocamento Obbligatorio provinciale

 Disabili Part Time
 
Ricordiamo, per quanto riguarda i disabili assunti part time, che nelle aziende tra 15 e 35 dipendenti, essi valgono come unità a prescindere dall’orario di lavoro svolto, qualora l’invalidità sia superiore al 50%, mentre in tutti gli altri casi sono computabili come unità intere qualora il loro orario di lavoro, considerato singolarmente, superi il 50%.
 
Sanzioni
Le sanzioni per il mancato o ritardato invio, recentemente modificate con D.M. 15 dicembre 2010, sono stabilite in € 635,11 fisse, più € 30,76 per ogni giorno di ritardo. È ammissibile il pagamento in misura ridotta a seguito di diffida dell’organo ispettivo e di successivo adempimento (€ 159 fisse più € 7,69 per ogni giorno di ritardo).
 
 
(FP/tm)




Bilancio sociale Api 2019

Per il secondo anno, Api Lecco e Sondrio ha commissionato alla Scuola di Economia Civile, in partnership con l’Università e Campus di Novedrate, una ricerca per misurare, se e ove possibile, il proprio impatto organizzativo. L’associazione non vuole limitarsi a realizzare quantitativamente gli obiettivi preposti, ma intende indagare qualitativamente anche altri aspetti: il come vengono realizzati, su quali aree è possibile intervenire e/o migliorare e che tipo di valore condiviso è possibile generare per tutti i propri stakeholder, interni ed esterni.

Gli indicatori proposti, infatti, costituiscono una sorta di “cruscotto aziendale”, ossia delle possibili leve di controllo per il miglioramento continuo in una serie di azioni orientate al bene comune; trattandosi di secondo anno, è stato possibile valutare sia gli andamenti rispetto agli indicatori già misurati, sia l’efficacia degli indicatori stessi e la bontà dei correttivi intrapresi.

Il Presidente Sabadini afferma: «Il bilancio sociale dentro sé racchiude alcuni valori: c’è un cruscotto economico che governa l’associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell’Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c’è il “sentito” dei nostri imprenditori».

In allegato una sintesi dei risultati.

(TM/tm)




Istat: aggiornamento canoni di locazione dicembre 2020

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.2% (variazione annuale) e a 0,2% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,150% e -0,150%.

(MP/bd)




Webinar: “Sicurezza e piano macchine” – Il Piano Mirato Macchine di Ats Brianza

Api Lecco Sondrio organizza un seminario, in modalità webinar, di approfondimento di un tema significativo per la sicurezza sul lavoro: la corretta gestione aziendale delle macchine di produzione: acquisto, installazione, avviamento, addestramento degli operatori, sistemi di sicurezza, gestione delle manutenzioni, aspetti formali e aspetti operativi.
In vista dell’incontro, si consiglia di scaricare e consultare la documentazione del Piano Mirato Macchine dall’apposita pagina del sito internet di Ats Brianza (link) dove si trovano: la linea guida con i suoi numerosi allegati e il questionario di autovalutazione.
 
PROGRAMMA

Introduzione
Silvia Negri
Responsabile Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio

Presentazione degli aspetti salienti del Piano Mirato Macchine
Roberto Agnesi
Direttore UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Brianza

Focus sulle carenze più diffuse che si riscontrano in occasione delle visite
Beatrice Terraneo e Roberto Aondio
UOS Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Brianza

Domande e confronto
 
Per iscriversi al webinar e avere l’attestato di partecipazione bisogna compilare tutti campi del Google Form cliccando su questo link.
Il link per partecipare al convegno online verrà inviato agli iscritti nella mattinata che precede l’incontro.
 
Si potrà interagire tramite chat o prendere parola prenotandosi durante la videoconferenza.
Si suggerisce di anticipare le domande in forma scritta, all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it
 
Raccomandiamo la partecipazione degli Rspp e/o DL-Rspp, previa iscrizione.
Il tema può costituire aggiornamento anche per altre figure della sicurezza come dirigenti e preposti, ma può essere utile anche ai tecnici progettisti o manutentori. Il seminario permette di ottenere 2 crediti formativi, validi per l’aggiornamento sicurezza obbligatorio, come da D.lgs. 81/2008.
 




“All’Api investiamo in ricerca: a questa crisi sopravviverà chi ha puntato sull’innovazione”

Il Giornale di Lecco, 25 gennaio 2021, intervista al Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini. 




Crediti imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo “6932”, “6933”, “6934”, relativi al credito d’imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”, nonché dei codici tributo “6935”, “6936”, “6937” relativi al nuovo credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”.

Con riferimento all’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno), ridotte a tre (1/3 all’anno) per i soli investimenti in beni immateriali “4.0”.

Il credito d’imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d’imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

–          “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;

–          “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;

–          “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall’anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un’unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

–          “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

–          “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

–          “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d’imposta non sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall’art. 34 della L. 388/2000 e dall’art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms) 




Corrispettivi telematici: è terminato il periodo transitorio

È terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. periodo “transitorio” di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi gli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019, anche gli esercenti “minori” devono:

–          memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”;

–          trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non è più possibile, dunque, nella generalità dei casi, rilevare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, provvedendo poi all’invio mensile dei dati tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo invio “mensile”, relativo ai dati del mese di dicembre 2020 da parte dei soggetti “minori” che ancora si avvalevano della moratoria delle sanzioni, è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

Si rammenta, peraltro, che fino al prossimo 31 marzo, per effetto del provv. n. 389405/2020, è ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato di invio dei dati, mentre dal 1° aprile 2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo della nuova versione.

Una novità riguarda anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in quanto il DL 183/2020 ha rinviato di un anno (al 1° gennaio 2022) le previsioni ad essi rivolte concernenti le modalità di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015).

In tale contesto, si innestano le novità della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1109-1114 della L. 178/2020), con la quale è stato specificato che la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione; inoltre, è stato rinviato al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale è possibile avvalersi di sistemi evoluti di incasso per l’invio telematico dei corrispettivi (art. 2 commi 5 e 5-bis del DLgs. 127/2015).

La novità più rilevante riguarda, però, il regime sanzionatorio, che viene disciplinato in maniera più organica. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell’IVA relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97).

La sanzione per ciascuna violazione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. È prevista però una sanzione più leggera per le violazioni relative all’invio dei corrispettivi che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (dunque, non per operazione), pur essendo preclusa l’applicazione del cumulo giuridico (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97). Inoltre, in caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura dei locali commerciali (art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97). È esplicitato, peraltro, che le sanzioni fin qui richiamate si applicano anche per i corrispettivi rilevati da distributori automatici o da distributori di carburante ex art. 2 commi 1-bis e 2 del DLgs. 127/2015.

La legge di bilancio ha poi stabilito che (fatte salve le procedure alternative previste):

–          in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro;

–          in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

Qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica degli apparecchi nei termini di legge è soggetta ad una sanzione da 250 a 2.000 euro. Infine, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o altera i registratori o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, è punito con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro (art. 11 comma 5-bis del DLgs. 471/97).

Obblighi estesi ai distributori di carburante “minori”

Si ricorda, in ultimo, che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di invio dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1-bis del DLgs. 127/2015 si applica anche alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante con erogato 2018 non superiore a 1,5 milioni di litri (secondo le regole del provv. n. 106701/2018, ossia con invio dei dati entro il mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda della periodicità delle liquidazioni). Resta fermo, per i distributori, l’esonero dall’invio dei dati per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, effettuate in via marginale (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019).

(MF/ms) 




Credito d’imposta: nuove sanzioni

La L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l’introduzione di nuovi.

In allegato si offre una panoramica dei principali crediti d’imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021.

(MF/ms)