1

Imu: chiarimenti su nozione di abitazione principale ed esenzione

A norma dell’art. 1 comma 740 della L. 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell’abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

In quest’ultimo caso, infatti, l’abitazione principale “di lusso” è invece assoggettata a IMU, ancorché con aliquota ridotta, fissata, ex art. 1 comma 748 della L. 160/2019, in misura pari allo 0,5%, (con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).

Inoltre, dall’IMU dovuta per l’abitazione principale “di lusso” nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 749).

L’abitazione principale viene definita dall’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.

Con le modifiche recate alla predetta disposizione dall’art. 5-decies del Dl 146/2021, viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni differenti.

Con un chiarimento reso durante la videoconferenza Telefisco del 27 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa:

  • barrando il campo “15” (“Esenzioni”),
  • riportando nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019”. 
Si ritiene altresì opportuno (pur in assenza di specifiche indicazioni ministeriali) inserire il codice 5 (“Abitazione principale”) nel campo 1 (relativo alle caratteristiche dell’immobile).

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023

In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, non parrebbe comunque configurabile, in assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU (non constano però chiarimenti di prassi sul punto).

Si aggiunge che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale cui sono accessorie anche le pertinenze della stessa, dovendo intendersi per tali, ex art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Le pertinenze eccedenti i suddetti limiti sono invece assoggettate all’IMU con aliquota ordinaria. Ad esempio, ove un’abitazione principale classata in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 avesse due cantine autonomamente accatastate nella categoria C/2, per una cantina a scelta del contribuente non deve essere versata l’imposta, mentre per l’altra cantina deve essere versata l’IMU applicando l’aliquota deliberata per gli “Altri immobili” (ove per altro l’importo superi i 12 euro quale importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 1 comma 776 della L. 160/2019 che rimanda all’art. 1 comma 168 della L. 296/2006, salvo che l’ente locale non abbia stabilito diversamente).

Da ultimo, occorre richiamare la questione di legittimità costituzionale sollevata avanti a sé dalla Consulta con l’ordinanza di “autorimessione” del 12 aprile 2022 n. 94, sulla previgente disciplina IMU di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, laddove fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Secondo la Consulta dovrebbe dubitarsi dell’esistenza di alcun ragionevole motivo di differenziazione, tale da precludere l’agevolazione, tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare.

Si ritiene che una declaratoria di incostituzionalità in accoglimento della predetta questione verrebbe a impattare significativamente, seppur “indirettamente”, anche sulla vigente disciplina IMU dell’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.

(MF/ms)




Albo gestori ambientali: utilissime Faq

L’Albo ha creato una pagina dedicata alle domande frequenti, con la quale fornisce risposte ai quesiti in tema di normativa, per comprendere meglio gli aspetti più operativi. I quesiti sono suddivisi in base alla categoria di iscrizione all’albo.

Le Faq vengono aggiornate regolarmente con particolare attenzione ai temi di maggiore attualità.

(SN/bd)
 
 




Credito imposta formazione 4.0: il Decreto Aiuti interviene con incremento per le pmi

L’art. 22 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) interviene sul credito d’imposta per la formazione 4.0 “al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.
La norma dispone altresì che l’incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo a condizione che:
  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 50/2022);
  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L’art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l’art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.

(MF/ms)
 




“Tutela dei diritti da lavoro. Una strada passa dai benefit”

Inserto “Imprese e lavoro” della Provincia di lunedì 30 maggio 2022, parla il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi. 




Baggioli e la storia dell’imprenditoria lecchese: “E’ nato tutto in un bar…”

Il Giornale di Lecco del 30 maggio 2022, servizio dedicato alla nostra associata MAB.




Il lavoro in gruppo Con i mattoncini si impara il dialogo

La Provincia del 19 maggio 2022, approfondimento su di un nostro corso di formazione dedicato al team building.




L’allarme dell’Api: “Rincari fortissimi, vendite a rischio”

La Provincia del 27 maggio 2022, commenta i dati Istat Massimo Mortarotti, vicepresidente di Api Lecco Sondrio.




“Officina cinema”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la chiusura del cineforum a tema lavoro organizzato dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori.

Lecconotizie: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Cala il sipario su “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
 
LeccoToday: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i 3 film a tema lavoro
 
Prima Lecco e Prima Merate: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
 




Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro

Si è chiuso ieri sera “Officina cinema” il cineforum a tema lavoro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio che quest’anno festeggia i trent’anni di fondazione.
Quasi 100 persone hanno partecipato alla proiezione conclusiva che ha raccontato la storia di Joy Mangano, l’imprenditrice e inventrice del mocio. Presenti in sala oltre ai vertici dell’Associazione delle piccole e medie industrie del territorio, il Presidente Enrico Vavassori, il direttore Marco Piazza e la presidente del Gruppo Giovani Laura Silipigni, anche la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il presidente di Acel Giuseppe Borgonovo.

Il cineforum nel corso delle tre serate con la proiezione dei film “Il capo perfetto”, “In guerra” e “Joy”, ha visto la partecipazione totale di 250 persone: “Siamo ovviamente molto soddisfatti – commenta Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani -, il numero di spettatori che è venuto al Nuovo Cinema Aquilone è andato anche oltre alle nostre aspettative. Abbiamo scelto il tema del lavoro perché ovviamente è un argomento che conosciamo molto bene e infatti i tre film rappresentano temi o problematiche che viviamo ogni giorno: cosa significa fare l’imprenditore oggi, la responsabilità sociale delle imprese e l’imprenditorialità femminile. Ringrazio don Davide Milani e tutto lo staff del Nuovo Cinema Aquilone per la collaborazione e anche il critico cinematografico Gian Luca Pisacane che ci ha guidato alla scoperta di questi tre bellissimi film”.

La grande partecipazione ai tre film di “Officina cinema” ci ha reso molto orgogliosi della nostra proposta culturale che a quanto pare è stata apprezzata – spiega il presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori -. Siamo l’Api, l’associazione delle piccole e medie industrie del territorio e parlare di lavoro attraverso l’arte è la chiave migliore per fare una proposta che ci riguarda da vicino, ma soprattutto coinvolge tutti”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Fornitura energia: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende energivore relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non energivore relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti che si sono susseguiti da inizio anno (Decreto sostegni ter, Decreto energia, Decreto Ucraina e Decreto Aiuti) per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica.
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • quali sono i clienti finali che possono essere ritenuti “energivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta (i soggetti cioè che risultano iscritti nell’elenco dell’anno 2022 delle imprese a forte consumo di energia elettrica della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
  • quali sono i costi sostenuti nelle fatture per le forniture elettriche da considerare ai fini del calcolo della componente energia elettrica (sia ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al credito di imposta sia ai fini del calcolo dello stesso credito di imposta):
  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione.
Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata nella fattura di cortesia complessivamente alla voce “spesa per la materia prima”. Non concorrono al calcolo del costo medio, né costituiscono spese agevolabili, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte.
 
Ricordiamo che i crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio:
  • fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 20% in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
  • fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 25% in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 e dell’articolo n. 5 del D.L. 21/2022).
A favore delle imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% se i costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019. Per tali imprese l’art. 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che la percentuale del credito spettante in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15%.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)”;
“6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)”;
“6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)