“Il disastro di interi settori si legge nei numeri del Pil”
La Provincia di Lecco 3 febbraio 2021, parla il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini.
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La Provincia di Lecco 3 febbraio 2021, parla il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini.
La prima giornata dal titolo “Agevolazioni fiscali e crediti di imposta” si terrà giovedì 18 febbraio: verranno approfondite le novità fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2021, verrà fatto un riepilogo dei vari decreti “ristori” e delle indicazioni del decreto “Milleproroghe”.
Nel secondo incontro, in programma per giovedì 4 marzo, si parlerà invece di “Novità fiscali e adempimenti”. Qui sotto gli argomenti nel dettaglio che verranno discussi nei due incontri.
Giovedì 18 febbraio 2021 – Dalle ore 14.30 alle 16
“Agevolazioni fiscali e crediti di imposta”
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Giovedì 4 marzo 2021 – Dalle ore 14.30 alle 16
“Novità fiscali e adempimenti”
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RELATORE
Massimo Fumagalli
Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco
A seguito dell’iscrizione, prima dell’evento online, verrà inviato il link per il collegamento
Le aziende interessate potranno utilizzare le linee guida contenute nel verbale e sottoscrivere un accordo con le Rsu, unitamente alle OO.SS. territoriali.
In allegato il verbale dell'incontro.
(FP/fp)
L’istituto ha pubblicato il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 e fornisce le prime indicazioni operative utili alla trasmissione online delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per Covid19. (MP/mp)
Ricordiamo che, come da previsione della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, gli interventi sono possibili per un massimo di n. 12 settimane nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021.
La nuova causale denominata “Covid19 L.178/20”, già disponibile nella procedura online, può essere utilizzata per gli interventi di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario.
Tutti gli interventi di integrazione salariale non prevedono pagamenti di contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
Viene mantenuto il criterio di trasmissione delle istanze entro la fine del mese successivo rispetto alla periodo in cui hanno avuto inizio le sospensioni: ad esempio, considerato che la legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine ultimo per la trasmissione delle istanze iniziate nel mese di gennaio 2021 è il giorno 28 febbraio 2021.
Da
Finanziamenti agevolati con bando regionale “Credito Adesso Evolution”
Riapre infatti l’agevolazione prevista da “Credito Adesso Evolution”, che prevede finanziamenti mediante l’intermediazione di una banca che deve essere scelta da un elenco di istituti convenzionati tra quelli indicati di seguito.
Una volta stipulato il finanziamento, Regione Lombardia eroga alla ditta un contributo a fondo perso pari agli interessi che l’azienda dovrà riconoscere in base al piano di ammortamento.
Beneficiari sono le imprese manifatturiere, attività di servizi, imprese di costruzione, diverse attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, il settore alberghiero ricettivo e della ristorazione e bar, liberi professionisti e studi associati con partite Iva. I richiedenti devono essere in attività da almeno due anni.
Il finanziamento può arrivare sino a 800 mila euro ma non può superare il 25% del fatturato dichiarato.
Il rimborso in rate semestrali può arrivare a sei anni, con due anni di preammortamento.
La domanda di ammissione prevede un iter burocratico che rende non brevi i tempi di erogazione. Da considerare inoltre che, nonostante si tratti di un finanziamento incentivato dalla Regione, Finlombarda opera una normale istruttoria bancaria sulla base dei dati finanziari aziendali e in presenza di criticità economiche non da esito alla concessione.
Per questa operazione non sono previste spese o commissioni, anche da parte della banca intermediaria. Finlombarda potrà chiedere, a seguito di valutazione, la garanzia da parte di un Confidi o del Fondo Centrale di Garanzia.
I finanziamenti sono concessi in ordine di protocollazione delle domande, per cui è importante la tempestività nella presentazione.
Banche convenzionate
Il finanziamento può avvenire solo attraverso una tra le banche che hanno stipulato la convenzione per intermediare con la Regione, mediante Finlombarda:
Banca Santa Giulia – Banca Valsabbina – Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi – Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Cassa Padana Banca – Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino – BCC di Lezzeno – Banca del Territorio Lombardo – BCC dell’Oglio e del Serio – BCC Triuggio e Valle del Lambro – Creval – BCC di Brescia – BCC del Garda – Cassa Rurale Valsabbia Giudicarie Paganella – BNL Banca Nazionale del Lavoro – Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo – Banca Popolare di Sondrio – Confidi Systema – BCC Bergamasca e Orobica – Banca Centropadana Credito Cooperativo – BCC Bergamo e Valli – BCC Barlassina.
La Provincia di Lecco, 30 gennaio 2021, parla Mario Gagliardi, vice-direttore Api Lecco Sondrio.
Come ogni anno a fine febbraio è fissata la scadenza entro la quale si può presentare il modello on line per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail che l’azienda paga per ogni lavoratore. Il modello Ot23 (ex Ot24) è stato ristrutturato in modo significativo nel corso del 2020, come comunicato nelle circolari associative dedicate a questo tema.
Il modello da compilare è on line da tempo, si trova sul sito Inail scorrendo verso il basso fino all’ultima voce “riduzione del tasso medio per prevenzione, anno 2021”.
Come si anticipava nelle citate circolari di giugno (n. 280 del 11 giugno 2020 e anche n.292 del 18 giugno 2020), ci sono molte novità in tema di microformazione, controllo a distanza delle attrezzature antincendio, test alcolemici prima di mettersi alla guida, sistemi di aspirazione per allontanare inquinanti chimici, fisioterapia per contrastare disturbi muscolo scheletrici.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta e disposizione per venire incontro ad eventuali dubbi di merito o esigenze specifiche.
(SN/bd)
In casella 1 occorre inserire il codice reperibile dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19” posta in Appendice. Il campo 2 accoglie l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni dovranno compilare più campi per indicare gli importi sospesi, in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione Iva di gruppo, consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (circolare 11/E/2020, risposta 2.16).
Nel quadro VQ è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.
I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono comunque indicare nel quadro VH (qualora debba essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Per quanto riguarda, invece, gli oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali, si ricorda che l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento prevedendo la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva, oltre che dell’obbligo di tenere un registro delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, il quadro VI è stato soppresso.
Resta fermo, invece, l’onere di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione, definita dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972.
Tale adempimento può essere assolto, indistintamente, in uno dei seguenti modi:
Come noto, sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) è dovuta l’imposta di bollo: è dovuta ad esempio sulle operazioni fuori campo Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure ex articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, mentre non è applicata sulle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972.
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su tali documenti, originariamente disciplinati dall’articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2017, sono stati ulteriormente oggetto di modifica ad opera del D.M. 4.12.2020 a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021.
Questo significa che per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020 ha continuato ad essere applicato il termine come modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020): entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento doveva essere stato fatto entro lo scorso 20 gennaio.
Dal 01.01.2021 l’articolo 1 D.M. 4.12.2020 stabilisce che:
Inoltre viene precisato che:
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Tuttavia, se il cedente o il prestatore, o l’intermediario delegato, ritiene che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, eccetto che per il secondo trimestre solare dell’anno, dove il termine è fissato nel 10 settembre dell’anno di riferimento.
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.
Si evidenzia che le modalità tecniche per l’effettuazione delle suddette integrazioni, della loro messa a disposizione, della consultazione e della variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, verranno stabilite con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Poi l’Agenzia delle entrate deve rendere noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, sempre in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per il secondo trimestre), l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta e delle integrazioni eventualmente variate dal contribuente.
Il successivo versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 2521 per il 1° trimestre; 2522 per il 2° trimestre; 2523 per il 3° trimestre; 2524 per il 4° trimestre.
(MF/ms)
1 premessa
Il Regno Unito ha esercitato il proprio diritto di recesso dall’Unione europea (c.d. “Brexit”) con effetto dalle ore 23:00 inglesi del 31.1.2020, corrispondenti alle ore 0:00 dell’1.2.2020 nell’ora dell’Europa Centrale. Da tale momento, il Regno Unito ha assunto ai fini fiscali lo status di Stato extracomunitario, anche se è stato previsto un periodo transitorio che ha avuto termine il 31.12.2020.
In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha infatti ratificato il testo dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, caratterizzato:
Dall’1.2.2020, il Regno Unito ha inoltre cessato di prendere parte ai lavori delle istituzioni europee (es. Parlamento europeo).
Il 24.12.2020 l’Unione europea e il Regno Unito hanno poi stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), che regola molte materie aventi ad oggetto gli scambi di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31.12.2020.
Di seguito si analizzano i principali effetti in ambito fiscale (IVA e imposte dirette) e lavorativo dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, alla luce del suddetto Accordo del 24.12.2020.
2 iva
Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell’Unione europea si è reso applicabile, a norma dell’art. 127 dell’Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio (31.12.2020), anche ai fini dell’IVA.
A decorrere dall’1.1.2021, il diritto dell’Unione europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito, ivi inclusa la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Le disposizioni nazionali in materia di IVA, nonché la predetta direttiva, stabiliscono regimi IVA differenti per le operazioni transfrontaliere aventi ad oggetto beni, a seconda che queste avvengano all’interno dell’Unione europea ovvero oltrepassando i confini dell’Unione europea.
Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un “Paese terzo” comporta, tra l’altro, che abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese.
Analoghe considerazioni possono farsi per le prestazioni di servizi, in particolare per quelle che, in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell’operazione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non potranno più applicarsi le regole comunitarie.
2.1 cessioni di beni
In considerazione del fatto che, dall’1.1.2021, sono tornate ad assumere rilevanza le barriere doganali tra Italia e Regno Unito, non essendo più quest’ultimo parte del territorio dell’Unione europea, è mutato il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi.
È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d’imposta o anche “privati”, come riassunte nella tabella che segue.
Cedente | Cessionario | Conseguenze |
Soggetto passivo in Italia | Soggetto passivo nel Regno Unito | L’operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA:
|
Soggetto passivo in Italia | “Privato” nel Regno Unito | L’operazione non è più qualificabile come vendita “a distanza” nel territorio dell’Unione europea (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l’esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto). |
Soggetto passivo nel Regno Unito | Soggetto passivo in Italia | L’operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all’art. 38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell’art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea. |
Soggetto passivo nel Regno Unito | “Privato” in Italia | L’operazione non è più qualificabile come vendita “a distanza” nel territorio dell’Unione europea (con assoggettamento ad IVA nel Regno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea. |
2.2 movimentazioni di beni
La presenza delle barriere doganali tra Italia e Regno Unito incide anche sul regime IVA e doganale applicabile alle movimentazioni di beni tra i due Stati che non comportano il trasferimento della proprietà, vale a dire:
Non è più possibile applicare le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all’esportazione, ove applicabili, oltre che alle disposizioni doganali in materia di esportazione di beni.
2.3 prestazioni di servizi “GENERICHE”
Pur essendo il Regno Unito divenuto un Paese terzo, ai fini IVA, dall’1.1.2021, restano fermi i criteri di territorialità dell’imposta per le prestazioni di servizi “generiche”, sia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi d’imposta sia nel caso in cui siano rese a “privati”:
· le prestazioni di servizi “generiche” rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72);
· le prestazioni di servizi “generiche” rese a committenti non soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72).
2.4 prestazioni di servizi “non GENERICHE” B2B
Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi “non generiche” B2B e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell’Accordo di recesso.
Natura della prestazione | Criterio di territorialità | Conseguenze | |
Servizi relativi a beni immobili | Luogo di ubicazione dell’immobile | Immutato | |
Trasporti passeggeri | Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) | Immutato | |
Ristorazione e catering | Luogo di materiale esecuzione | Immutato | |
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno | Luogo di partenza del trasporto |
Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) | |
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto | Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso | Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) | |
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc. | Luogo di svolgimento della manifestazione | Immutato |
2.5 prestazioni di servizi “non GENERICHE” B2C
Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi “non generiche” B2C e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell’Accordo di recesso.
Natura della prestazione | Criterio di territorialità | Conseguenze | |
Servizi relativi a beni immobili | Luogo di ubicazione dell’immobile | Immutato | |
Trasporti passeggeri | Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) | Immutato | |
Trasporti intra-UE di beni | Luogo di partenza del trasporto |
Non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito | |
Trasporti interni ed extra-UE di beni | Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) | Immutato | |
Ristorazione e catering | Luogo di materiale esecuzione | Immutato | |
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno | Luogo di partenza del trasporto |
Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) |
Natura della prestazione | Criterio di territorialità | Conseguenze |
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto | Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso | Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) |
Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto | Domicilio del committente e luogo di utilizzo del bene | Immutato, salvo che il bene sia utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) |
Locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto | Luogo di stabilimento del prestatore e luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso | Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) |
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc. | Luogo di svolgimento dell’attività | Immutato |
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc. | Luogo di svolgimento della manifestazione | Immutato |
Prestazioni di intermediazione (in nome e per conto del cliente) | Luogo di rilevanza territoriale dell’operazione intermediata | Immutato |
Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali | Luogo di materiale esecuzione dell’operazione | Immutato |
Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e commercio elettronico | Luogo di stabilimento del committente | Immutato, salvo il venir meno della possibilità di avvalersi del meccanismo del MOSS per assolvere l’IVA nello Stato di destinazione del servizio |
Cessioni di diritti d’autore, diritti su invenzioni industriali, marchi e simili
Prestazioni pubblicitarie
Consulenza e assistenza tecnica o legale
Operazioni finanziarie, bancarie e assicurative |
Luogo di stabilimento del prestatore | Per le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un “privato” nel Regno Unito, l’operazione era territorialmente rilevante in Italia sino al 31.12.2020 (dall’1.1.2021 è fuori campo IVA in Italia) |
2.6 aspetti documentali e comunicativi
Gli effetti si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:
2.7 procedura di registrazione in italia
I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono operare in Italia e ottenere il rimborso dell’IVA assolta nell’esercizio dell’attività economica mediante la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
Essendo stato sottoscritto il 24.12.2020 un “Accordo di principio” tra Regno Unito e Unione europea, e in assenza di un c.d. “periodo di grazia”, prudenza vuole che ci si attenga, per quanto concerne obblighi e diritti ai fini IVA, alle norme previste per gli scambi con Paesi terzi. Ciò vale anche se l’Accordo raggiunto, essendo volto a stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra le parti, potrebbe già contenere gli elementi necessari a garantire il perdurare dell’applicabilità, ad esempio, dell’istituto dell’identificazione diretta per i soggetti passivi non residenti, di cui all’art.
35-ter del DPR 633/72.
Il medesimo approccio prudenziale, sul punto, è stato tenuto dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ pubblicata il 31.12.2020, riservandosi di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta ai fini IVA quando sarà completata “la collazione e l’analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti” tra l’Unione europea e il Regno Unito.
2.8 operazioni transfrontaliere incompiute al 31.12.2020
L’Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali, ad esempio, le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021.
Per le cessioni di beni, l’art. 51, § 1 dell’Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-UE le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:
Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque come:
Conseguentemente le operazioni rilevano ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Tuttavia, sarà comunque richiesto l’appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell’operazione mediante documentazione che attesti l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.
Inoltre, l’art. 51, § 3 dell’Accordo di recesso fa salva la possibilità di presentare l’istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31.3.2021, in favore:
Le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per 5 anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.
2.9 rapporti con l’irlanda del nord
L’Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:
Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord, è stata emanata la direttiva UE 20.11.2020 n. 1756.
La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).
La direttiva IVA stabilisce, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione europea siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito, ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici “X”.
3 IMPOSTE SUI REDDITI
Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell’Unione europea continua ad applicarsi, a norma dell’art. 127 dell’Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio anche ai fini delle imposte sui redditi (le quali, a differenza dell’IVA, non sono armonizzate). Una eccezione è prevista nell’art. 100, § 1 dell’Accordo, che fa salva l’applicazione della direttiva 2010/24/UE sulla riscossione dei crediti tributari per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione.
Occorre distinguere tre casistiche diverse:
Brexit – Imposizione sui redditi | ||
Disposizioni interne di matrice comunitaria che menzionano i rapporti con Stati dell’Unione europea | Norme di recepimento delle direttive | Cessano di trovare applicazione |
Norme a tutela del rispetto delle libertà fondamentali | ||
Disposizioni interne che fanno riferimento agli Stati compresi nella white list (o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni) | Continuano ad esplicare efficacia |
3.1 NORME DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
Le principali direttive in materia di imposizione sui redditi che vengono meno per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono riassunte nella tabella che segue.
Direttiva | Norma interna di recepimento |
Conseguenze |
2009/133/CE | Artt. 178 ss. del TUIR | Viene meno il regime delle operazioni straordinarie intracomunitarie, che a certe condizioni accorda un regime di neutralità. |
2011/96/UE | Art. 27-bis del DPR 600/73 |
Viene meno l’esenzione da ritenuta sui dividendi pagati alle società del gruppo del Regno Unito. |
2003/49/UE | Art. 26-quater del DPR 600/73 |
Viene meno l’esenzione da ritenuta sulle royalties e sugli interessi pagati alle società del gruppo del Regno Unito. |
Direttiva | Norma interna di recepimento |
Conseguenze |
2011/16/UE | DLgs. 4.3.2014 n. 29 DLgs. 15.3.2017 n. 32 DM 23.2.2017 DLgs. 18.5.2018 n. 60 DLgs. 30.7.2020 n. 100 |
Vengono meno molte delle procedure di scambio automatico finalizzate al contrasto all’evasione e alle frodi, previste solo in ambito intracomunitario (si veda, però, quanto sotto riportato). |
Scambio automatico di informazioni
Restano in vigore, nei rapporti con il Regno Unito, le procedure di scambio automatico:
Questi dati continueranno ad essere forniti dal Regno Unito all’Italia (e dall’Italia al Regno Unito) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione OCSE per la mutua assistenza ai fini fiscali (accordo sovranazionale a livello mondiale).
Potrebbero, inoltre, rimanere in vita anche le procedure di scambio automatico dei ruling internazionali e degli accordi sui prezzi di trasferimento (regolate in Italia dal DLgs. 32/2017) e dei dati delle operazioni internazionali “aggressive” (regolate in Italia dal DLgs. 100/2020), se le parti daranno attuazione a quanto previsto nella Parte II, Titolo XI, Cap. V, art. 5.2 dell’Accordo commerciale e di cooperazione del 24.12.2020, secondo cui il Regno Unito e l’Unione europea si impegnano, anche dopo il 31.12.2020, a mantenere inalterati gli standard fissati dall’OCSE su queste materie.
3.2 NORME A TUTELA DEL RISPETTO DELLE LIBERTà FONDAMENTALI
A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno numerose disposizioni che regolano i rapporti con Stati dell’Unione europea.
Occorrerà, tuttavia, chiarire se specifiche disposizioni, tra quelle che seguono, possano rimanere in vita per effetto di interpretazioni estensive delle clausole dell’Accordo commerciale e di cooperazione del 24.12.2020 che stabiliscono la non discriminazione per gli investimenti effettuati da ciascuna delle parti.
3.2.1 Oneri deducibili e detraibili
Per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno, in capo alle persone fisiche residenti in Italia:
· la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi a fondi pensione istituiti nel Regno Unito (art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR);
· la detrazione d’imposta per i canoni di locazionedegli studenti di Università con sede nel Regno Unito (art. 15 co. 1 lett. i-sexies) del TUIR).
3.2.2 Dividendi e plusvalenze
Nei rapporti con il Regno Unito viene meno la disposizione dell’art. 47-bis del TUIR, che per presunzione assoluta non considera mai privilegiati, ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, i regimi accordati da Stati dell’Unione europea.
3.2.3 Consolidato fiscale
Per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno:
· la possibilità di optare per il consolidato fiscale tra società “sorelle”, se la controllante è residente nel Regno Unito (art. 117 co. 2-bis del TUIR);
· la possibilità di consolidare le stabili organizzazioniitaliane di società con sede nel Regno Unito (art. 120 co. 1-bis del TUIR).
3.2.4 Trasferimento della sede all’estero
Per effetto del recesso del Regno Unito non è più possibile optare per la rateizzazione dell’imposta “in uscita” (exit tax), di cui all’art. 166 co. 9 del TUIR, se il trasferimento della sede dell’impresa avviene verso il Regno Unito.
Analoga preclusione è prevista per le operazioni assimilate al trasferimento “diretto” (es. incorporazione, da parte di società con sede nel Regno Unito, di società italiane).
3.2.5 Redditi di natura finanziaria
Le principali disposizioni in materia finanziaria che vengono meno per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono riassunte nella tabella che segue.
Norma | Conseguenze |
Art. 1 del DLgs. 239/96 |
Viene meno l’esenzione da ritenuta per gli interessi dei titoli emessi dai “grandi emittenti” con azioni quotate nei mercati del Regno Unito (l’esenzione è, però, salva se le azioni sono quotate in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea). |
Art. 26 co. 5-bis del DPR 600/73 | Viene meno l’esenzione da ritenuta per gli interessi dei finanziamenti a lungo termine alle imprese erogati da banche stabilite nel Regno Unito (la norma dovrebbe, però, continuare ad applicarsi agli investitori istituzionali soggetti a vigilanza nel Regno Unito). |
Art. 27 co. 3 del DPR 600/73 | Viene meno la ritenuta ridotta dell’11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti nel Regno Unito. |
Art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73 | Viene meno la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società di capitali ed enti commerciali residenti nel Regno Unito, se non rientranti nel regime “madre-figlia”. |
3.2.6 Altre novità
Per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno, ad esempio:
3.3 NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON STATI “WHITE LIST”
Come già rilevato, continuano ad esplicare efficacia nei rapporti con il Regno Unito le norme fiscali che fanno riferimento ai rapporti con Stati appartenenti alla white list, o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Tra queste si menzionano, a titolo esemplificativo:
4 principali effetti in materia di sicurezza sociale e distacco dei lavoratori
Si tratta, in estrema sintesi, di un Accordo multilaterale tra il Regno Unito e l’Unione europea, che trova applicazione nei confronti:
4.1 Principi di coordinamento e legislazione applicabile
Nell’ambito del Protocollo in questione, trovano conferma i principi di:
In merito alle regole di definizione della legislazione applicabile, si segnala che molti criteri sono stati mutuati dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, quali:
Diversamente dal citato regolamento, nell’ambito di applicazione materiale non rientrano le prestazioni familiari, nonché le seguenti prestazioni previdenziali:
4.2 Principali novità in materia di distacco ed esercizio di attività in più Stati
L’art. SSC.11 del Protocollo contiene le novità più interessanti in materia di distacco e individua soluzioni transitorie in attesa della comunicazione da parte del singolo Stato membro all’Unione europea sul regime applicabile.
In particolare, si conferma quanto previsto dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, stabilendo la deroga al principio di territorialità per un periodo massimo di 24 mesi per il lavoratore autonomo e subordinato.
Inoltre, si prevede che gli Stati membri debbano comunicare all’Unione europea l’intenzione di derogare o meno alla disposizione sopra riportata. In assenza della comunicazione si mantiene il regime previsto dal regolamento 883/2004.
Restano inoltre confermati, all’art. SSC.12 del Protocollo, i criteri previsti dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883 e applicabili a coloro che esercitino la propria attività contemporaneamente in due o più Stati membri, consentendo il versamento dei contributi in un solo Stato, nel rispetto del principio dell’unicità della legislazione applicabile.
Rispetto a quanto disposto in materia dal suddetto regolamento, è poi previsto che:
(MF/ms)