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Credito imposta sui beni strumentali: risponde l’esperto

Dopo la prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”, tenutosi il 18 febbraio scorso, ci sono arrivate alcune vostre domande di chiarimenti.Il relatore Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Associati di Lecco risponde.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:

  1. La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
  2. Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno ’21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull’F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
  3. Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l’anno successivo (2022)?
Risposta
Per quanto richiesto al punto a) l’art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del rifermento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l’indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Punto b), dando per avvenuta l’interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell’esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l’utilizzo dell’agevolazione in un’unica quota è prevista per i beni non 4.0.

Punto c), le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.
Per rispondere invece all’eventuale utilizzo parziale del credito d’imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

  1. in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d’imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020” ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
  2. La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?
Risposta
Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.
Punto 2) il credito d’imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l’IVA come nel quesito posto.(MF/ms)




Prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”: slide e video

Si allegano le slide utilizzate da Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco durante il webinar “Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta” tenutosi giovedì 18 febbraio 2021.

Cliccando su questo link è, invece,  possibile vedere la registrazione per intero del webinar.

(SG/sg)




Nuovo decreto “End of Waste” per carta e cartone

Entra in vigore il 24 febbraio l’atteso decreto Eow (End of Waste) per i rifiuti di carta e cartone, ovvero il Dm 22 settembre 2020, n. 188 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pubblicato in Gu n.33 il 9 febbraio 2021

Il nuovo decreto che si allega ha la finalità di stabilire i “criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto indica questi criteri basandosi “esclusivamente” sulle disposizioni della norma Uni en 643 (scaricabile dal Sito Uni).

La carta e cartone recuperati sono poi utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Inoltre si specifica che “il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En 9001” e ha tempo 180 giorni (dal 24 febbraio 2021) per presentare all’autorità competente un “aggiornamento della comunicazione ex art. 216 Tua” che è la comunicazione per attività di recupero in procedura semplificata.

(SN/bd)
 
 
 
 




Lavoratori che utilizzano macchine: obblighi del D.lgs. 81/2008 in tema di formazione e addestramento

In tema di formazione obbligatoria nel campo della sicurezza sul lavoro, si porta all’attenzione delle aziende il prospetto che chiarisce come adempiere sia in modo formale che sostanziale agli obblighi esistenti.
 
Si attinge al Piano Mirato Macchine del 19/06/2020 disponibile sul sito di Ats Brianza, che contiene due allegati utili a sintetizzare gli obblighi e le modalità per documentarli, in tema di addestramento e di formazione.
 
 
Allegato P
Formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano macchine in azienda: formazione generale, specifica, integrativa, addestramento e aggiornamento periodico.
 
Allegato Q
Modulo per la registrazione dell’addestramento sul campo: per documentare con chiarezza le istruzioni di lavoro e i Dpi da utilizzare, specificando tempi e modalità di addestramento e rilasciando al termine un giudizio di autonomia e adeguatezza.                                                            
 
Per ogni chiarimento, Silvia Negri di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per accompagnare le aziende associate nell’assolvimento adeguato di questi obblighi.

(SN/bd)
 




Pubblicata la Guida Conai 2021

E’ stata pubblica sul sito di Conai l’edizione 2021 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi”. La guida è composta da due parti:

  • Volume 1 Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi

 

Tra le principali novità della Guida Conai 2021 ci sono semplificazioni e agevolazioni che interessano particolari flussi di imballaggi e in particolare:

1) nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo ambientale in fattura, in alternativa a quella ordinaria, per alcuni imballaggi di piccole dimensioni;

2) procedure di regolarizzazione agevolata delle imprese operanti nei settori sia dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo sia del filo cotto nero (di acciaio) per il confezionamento di merci;

Inoltre ci sono variazioni dei contributi forfetari o delle aliquote per le procedure semplificate riservate alla dichiarazione degli imballaggi pieni importati e per le altre procedure semplificate relative ad ulteriori tipologie di imballaggi;

Infine si segnala l’aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import, da 4.000 a 5.000 Euro, per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2020, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione.

(SN/bd)




Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di “Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo”  rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato in € 200,00 + Iva per gli associati Api e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.
Precisiamo che l’addetto all’uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all’uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.

Programma
Modulo giuridico: 1 ora

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico: 7 ore

  • Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
  • Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
  • Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore.
  • Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
  • Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
  • Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
  • Le condizioni di equilibrio: fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
  • Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
  • All’ambiente di lavoro;
  • Al rapporto uomo/macchina
  • Allo stato di salute del guidatore
  • Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
  • Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.

 
Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 4 ore

  • Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
  • Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
  • Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Calendario:
Mercoledì 17 Marzo 2021
dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Mercoledì 24 Marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
sede Api Via Pergola 73 Lecco Lc

Mercoledì 31 Marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (Esercitazione  pratica)
sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio Via Achille Grandi 26 Lecco lc

Costi:
l costo per la partecipazione al corso è di:

  • € 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
  • € 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it entro Venerdì 12 Marzo 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)
 




Ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale 2021”

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como Lecco (Pid) ha programmato il ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale – Edizione 2021”, un percorso gratuito e interamente online, principalmente rivolto alle imprese che si stanno approcciando al mondo del digital marketing e che intendono conoscere strumenti e risorse per migliorare la loro presenza online.

I primi otto appuntamenti del percorso (da febbraio a maggio), in programma dalle ore 10.00 alle 12.00, spaziano dalla presenza sul web alle vendite online, dalla strategia Seo all’utilizzo ragionato dei social network, alternando momenti teorici a training collaborativi pomeridiani.

Tutte le date degli incontri e maggiori informazioni al seguente link

(SG/sg)




Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.
La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

  • riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
  • inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
  • immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.
Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)




Mantenimento del diritto al credito d’imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo1, commi 10511063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, in totale continuità con la disciplina previgente dell’articolo 1, comma 195, L. 160/2019, prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

  • per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 e dal comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.
La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.
La nuova disciplina, all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, ha ereditato infatti il c.d. meccanismo di recapture, secondo modalità analoghe all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019, disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatti il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.  
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)



Nuova Sabatini in unica soluzione: i chiarimenti del Mise

Con la Circolare 10 febbraio 2021, n. 434 , il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell’erogazione del contributo “Nuova Sabatini” in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
La norma, infatti, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
Nella circolare viene altresì precisato che resta confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (come disposto dll’art. 20, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
  • con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti richiesti dalle norme citate ai punti precedenti, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura. Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
Tale intervento normativo costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi, sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

(MF/ms)