1

Nota di variazione nelle procedure concorsuali: chiarimenti da Telefisco

Nell’ambito della nuova disciplina delle note di variazione emesse a fronte di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, la nota non può essere riferita alla sola Iva.

La variazione, in tutto o in parte, riguarda infatti il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve essere emessa in riferimento sia all’imponibile che alla corrispondente imposta.

Tale aspetto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in una delle risposte rese nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022, specificando che le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sono consentite solamente “laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota”. La conclusione è da estendersi anche ai casi di errata applicazione del regime di imponibilità (invece che di quello di esenzione o non imponibilità) oppure di errata applicazione del tributo (per operazioni fuori campo).

Nel caso esaminato nel corso di Telefisco, una procedura fallimentare in capo al debitore veniva avviata dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disciplina ex art. 18 del Dl 73/2021) e il soggetto creditore emetteva la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura fallimentare, invece, iscriveva al passivo il creditore solamente per la parte relativa all’imponibile e non anche per l’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che, anche qualora la procedura abbia deciso di registrare nel passivo fallimentare solo la quota parte relativa all’imponibile, il creditore che venga soddisfatto del proprio credito è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile e imposta.

Il chiarimento verte sull’emissione della nota in aumento da parte del cedente o prestatore (a seguito del pagamento del credito non ancora riscosso, già oggetto di una precedente variazione), mentre in passato l’Agenzia delle Entrate si era espressa con riferimento alle note di variazione in diminuzione.

Nella ris. n. 127/2008 è affermato che la rettifica in diminuzione deve “essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”.

Vi sarebbe, altrimenti, la conseguenza “paradossale”, che “a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto”. Più recentemente, la risposta a interpello n. 801/2021 ha ribadito che, in caso di concordato preventivo, non sarebbe ammissibile l’emissione di note di credito “di sola Iva”.

Quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria è coerente con la disciplina comunitaria, dalla quale emerge come la base imponibile e l’Iva siano tra loro intrinsecamente connesse.

L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce consente la riduzione della base imponibile (alle condizioni stabilite dagli Stati membri), anche in caso di “non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione”.

Il successivo par. 2 consente agli stessi Stati membri di poter derogare a tale regola, posto che il pagamento del corrispettivo può essere “difficile da accertare o essere solamente provvisorio” (Corte di Giustizia, causa C-330/95). Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria ha concluso che la riduzione potrebbe comunque essere accordata qualora il soggetto passivo segnali l’esistenza di una “probabilità ragionevole che il debito non sia saldato” (Corte di Giustizia Ue, causa C-146/17).

Tra gli altri aspetti esaminati in tema di note di variazione nel corso del recente Telefisco, è riconosciuta la possibilità per il creditore di emettere una nota in diminuzione “parziale”, riferita alla quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura di concordato preventivo.

Come già indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, infatti, nel caso del concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la quota parte dei corrispettivi per i quali era stata emessa fattura che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti alla procedura è già individuata in modo puntuale in sede del decreto di ammissione.

Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 26 del Dpr  633/72 per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore già a decorrere dalla data del decreto di ammissione al concordato. Pertanto, la soluzione individuata dall’Agenzia appare la più ragionevole, consentendo al cedente o prestatore (creditore) di emettere la nota di credito solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura stessa.

(MF/ms)
 




Fondapi: elezioni per il rinnovo dell’assemblea

Si informano le aziende associate che dal 27 giugno al 3 luglio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea di Fondapi, il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese.

Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 27 gennaio 2021 e in regola con il versamento dei contributi ha diritto ad esercitare il proprio voto per eleggere i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il voto si può esercitare esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma sull’area riservata e sarà possibile esprimere la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all’interno della lista.

Trovate in allegato l’informativa dettagliata sulla procedura e le modalità di voto.
 

(FV/fv)
 




Valute estere: maggio 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 153,9072
Peso Argentino 124,4509
Dollaro Australiano 1,4995
Real Brasiliano 5,246
Dollaro Canadese 1,3588
Corona Ceca 24,7497
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,083
Corona Danese 7,4405
Yen Giapponese 136,2409
Rupia Indiana 81,7828
Corona Norvegese 10,1453
Dollaro Neozelandese 1,6515
Zloty Polacco 4,6485
Lira Sterlina 0,84969
Leu Rumeno 4,946
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0579
Rand Sud Africa 16,8131
Corona Svedese 10,4956
Franco Svizzero 1,0355
Dinaro Tunisino 3,2518
Hryvnia Ucraina 30,9307
Forint Ungherese 384,4541
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




“Qualità, mercati? Oramai con i clienti si parla di Ucraina”

La Provincia del 22 giugno 2022, pagina dedicata alle nostre aziende presenti alla fiera Wire in Germania. 




Il trafiliere: “C’è il rischio di dover fermare gli impianti”

La Provincia del 21 giugno 2022, parla Mauro Rotta delle Trafilierie Rotta e consigliere del Consorzio Adda Energia. 




Istat: maggio 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6,8% (variazione annuale) e a + 8,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,100% e + 6,075%.

(MP/bd)




Officina Evento: la rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il nostro evento "Officina 2022: persone, passione, territorio" che si è svolto il 17 giugno 2022 all'Antico Borgo di Annone Brianza. 
 




Unionmeccanica Confapi: dal 1° giugno 2022 i valori di minimi tabellari, reperibilità e trasferta

Lo scorso  9 giugno 2022 Unionmeccanica Confapi e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom Uilm, in attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl 26 maggio 2021, hanno definito i valori dei minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2022 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e alla installazione di impianti.

Minimi tabellari
Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, i minimi da riconoscere dalla stessa decorrenza sono i seguenti:

 

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022
 
 
Livello
 
Aumenti dal 1°
giugno 2022
 
Minimi CCNL dal 1° giugno 2022
1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

 
 
Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.
Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:
 

Indennità di trasferta dal 1° giugno 2022
Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

 
 

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022
  16 h (gg lavorato) 24 h (gg libero) 24 h (festive)  
6 gg
6gg con festivo 6 gg con festivo e gg
libero
Superiore al
5° livello
€ 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

 

Alleghiamo il verbale dell'accordo.

(FV/fv)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di maggio 2022con indice pari a 110,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 maggio 2022 al 14 giugno 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,732345 %.
 

(FV/fv)
 




Officina Evento: aziende premiate galleria fotografica

Durante “Officina evento 2022” sono state premiate dieci nostre aziende associate per la fedeltà associativa o per gli anniversari di fondazione. 

Queste le premiate: 

25 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA

GRIGNACOLOR di Ballabio (produzione di vernici e smalti per produzione industriale)
MCCM di Ronco Briantino (costruzione e installazione impianti elettrici)
R4 AUTOMAZIONI di Cisano Bergamasco (attiva nel campo dell’automazione, specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti speciali per l’assemblaggio)

75 ANNI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA

CABAGAGLIO di Sirone (produzione di cupole e fondi per tutti i diametri di bombola attualmente presenti sul mercato) 

50 ANNI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA
 
FERRO BULLONI di Rogeno (progettazione e fabbricazione di reti e recinzioni metalliche)
MICRO MOTORS di Verderio (progettazione e produzione motoriduttori di piccole dimensioni)
SORBIT di Rogeno (specializzata in trattamenti termici)
SOVEREIGN AUTOMATION di Civate (attiva nel campo dell’automazione industriale e nella realizzazione di macchine speciali).
TITIBI di Torre De’ Busi (produzione di chiodi in acciaio temperato)
VOSS FLUID di Osnago (soluzioni per la tecnologia di collegamento idraulico)