Con la delibera n. 217/2020/R/eel l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha integrato la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese energivore, istituendo una sessione suppletiva quale misura di flessibilità per le imprese che per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco energivori per l’anno successivo.
In applicazione di tale provvedimento, informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – ha aperto la sessione suppletiva del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2021 a far data dal 26 febbraio 2021 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2021.
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento per l’anno di competenza 2021 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017.
Ricordiamo che hanno diritto alle agevolazioni sulla fornitura elettrica le imprese che hanno avuto un consumo medio annuo nel triennio 2017-2019 pari ad almeno 1.000.000 kWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
- operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) del triennio 2017-2019 non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
- non rientrano nei casi a) e b) di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva, il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell’anno n (in luogo del 1° gennaio).
Si ricorda inoltre che ai sensi della citata delibera dell’ARERA, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:
100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)