“La formazione è fondamentale per ridurre i rischi”
La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza Silvia Negri interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro.
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La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza Silvia Negri interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro.
Con riferimento al capo III del bando, sono agevolabili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.
Chi può partecipare
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Le imprese beneficiarie devono essere:
Spese ammissibili
Quelle nell’ambito dei seguenti ambiti strategici:
Modalità e scadenza
La procedura valutativa è con procedimento a sportello. Una prima fase prevede la compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino al 21 Settembre ore 17.00.
L’invio della domanda di agevolazione avviene con procedura a click day a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.
Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.
Cliccando qui è possibile vedere il video in cui i nostri esperti riassumono in cosa consiste il bando, in allegato trovate le slide.
(SN/am)
Come si anticipava nelle precedenti circolari Api n.342 del 16 giugno 2022 e n.374 del 30/06/2022, ci sono vecchi e nuovi obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi immessi sul mercato tedesco, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.
La scheda che si allega descrive nel dettaglio gli adempimenti base, le novità più recenti, le sanzioni in caso di non adempimento.
Si ricorda che tutte le aziende esportatrici, anche coloro che sono responsabili di esportazioni occasionali o limitate, se non lo hanno ancora fatto, devono obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).
(SN/bd)
| % credito imposta | ||
| Energia elettrica | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
| Energivori | 20 | 25 |
| Non energivori | – | 15 |
| % credito imposta | ||
| Gas | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
| Gasivori | 10 | 25 |
| Non Gasivori | – | 25 |
| Codice tributo |
Descrizione |
| 6960 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) |
| 6961 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) |
| 6966 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) |
| 6962 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) |
| 6963 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) |
| 6964 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) |
(RP/rp)
La Provincia del 27 luglio 2022, il vicedirettore Mario Gagliardi interviene sul fenomeno dimissioni dal lavoro.
“Sì, confermo quello che hanno fatto emergere i colleghi in questa indagine – commenta Luigi Sabadini, presidente Confapindustria Lombardia – siamo enormemente preoccupati per quello che ci aspetta tra poche settimane. Come Lombardia siamo parte attiva dialogando costantemente con la Regione per evidenziare questo problema che sta coinvolgendo tutte le imprese. Ieri il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha incontrato Mario Draghi, gli ha consegnato il dossier energia che abbiamo preparato e ha portato avanti la richiesta di istituire una cassa integrazione in deroga e di velocissima attivazione a causa degli aumenti dell’energia, tipo quella istituita per il Covid. Per molte aziende oramai è anti-economico produrre, viste le bollette che stanno arrivando e quindi si chiuderanno linee di produzione o produzioni intere per non lavorare in perdita. I ristori non sono sufficienti a colmare i costi esorbitanti ormai raggiunti e la lungaggine burocratica per usufruirne è esasperante. Si parla di stabilire “un tetto” al prezzo del gas da parte dell’Unione europea, concordo, ma deve essere una “sospensione” al mercato, non deve cioè diventare un ulteriore fardello fiscale pagato dai soliti noti. A tutti gli effetti i governi devono avere il coraggio di dire basta e mettere in atto una prova di forza contro chi sta stra-guadagnando sulla pelle di aziende e famiglie”.
(MP/am)
Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ricorda che si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.
Per iscriversi al registro è possibile:
(MF/ms)
L’esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del Dpr 633/72).
Ciò significa, ad esempio, che è ancora possibile detrarre l’imposta relativa a una fattura di acquisto ricevuta nel 2021 (e relativa a tale anno), non annotata tempestivamente nel registro degli acquisti.
Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, nel caso appena descritto, il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, il cui istituto è disciplinato dall’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98.
Un ulteriore profilo connesso al recupero dell’Iva, decorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, concerne l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72. La variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali (risposta a interpello n. 832/2021).
Sul tema, si è espressa la circ. dell’Agenzia n. 20/2021 (e, poi, la circ. n. 5/2022) precisando che:
Emblematico è il caso esaminato nella risposta a interpello n. 388, pubblicata il 26 luglio dall’Agenzia delle Entrate.
In tale contesto, il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore Iva per un’errata qualificazione di parte dell’operazione. Il cedente aveva applicato il regime di “aliquota zero” (esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”) per gli ecotomografi, come previsto, all’epoca, dall’art. 124 del Dl 34/2020, escludendo invece dal beneficio i beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni.
Tali beni rispondevano alla ratio dell’agevolazione (il contrasto al Covid-19) e integravano i requisiti del nesso di accessorietà, come delineati dalla Corte Ue (tra le molte, causa C-463/16). Difatti, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.
La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72, nel caso di “inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72”. Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’emissione della nota (ovvero di quello per l’esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase seguente, una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, contenente la riduzione non operata dell’imposta, ovvero un’istanza di restituzione del tributo ex art. 30-ter del Dpr 633/72 (circolare n. 20/2021).
L’Agenzia ha, dunque, individuato le condizioni per il recupero dell’imposta mediante gli istituti c.d. “alternativi” alle note di variazione. Per quanto concerne il rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72, si ribadisce che è possibile ricorrervi qualora sussistano condizioni oggettive che non consentono di emettere la nota di variazione. Viceversa, non ci si può avvalere dell’istituto qualora il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Invece, in merito alla dichiarazione Iva integrativa “a favore”, l’Agenzia ne esclude la presentazione nell’ipotesi in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (circ. n. 20/2021).
(MF/ms)