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“La formazione è fondamentale per ridurre i rischi”

La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza Silvia Negri interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro. 




“Bando imprese creative”: fondi ancora disponibili per attività di marketing, di design e design industriale

Il Fondo “imprese creative” è l’incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. Il Fondo è promosso dal Mise, Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

Con riferimento al capo III del bando, sono agevolabili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

Chi può partecipare
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Le imprese beneficiarie devono essere:

  • classificabili come micro, piccola e media dimensione;
  • regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.
I servizi specialistici devono essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione oppure da università o enti di ricerca; i servizi devono essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese ammissibili
Quelle nell’ambito dei seguenti ambiti strategici:

  • azioni di sviluppo di marketing e di sviluppo del brand;
  • design e design industriale;
  • incremento del valore identitario del company profile;
  • innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.
Caratteristiche dell’agevolazione
80% a fondo perduto, fino ad un massimo di € 10.000 di contributo, ovvero le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell’ 80% delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici, per un importo massimo pari a 10.000 (diecimila/00) euro.
L’agevolazione è generalmente in de minimis, ma risulta in regime di esenzione nel caso di PMI costitute da non più di 5 anni alla data di presentazione della domanda, che non risultano quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa, non abbiano distribuito utili e non siano costituite a seguito di fusione.

Modalità e scadenza
La procedura valutativa è con procedimento a sportello. Una prima fase prevede la compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino al 21 Settembre ore 17.00.
L’invio della domanda di agevolazione avviene con procedura a click day a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

Cliccando qui è possibile vedere il video in cui i nostri esperti riassumono in cosa consiste il bando, in allegato trovate le slide.

(SN/am)




VerpackG: dettaglio adempimenti per esportazione merci imballate in Germania

Come si anticipava nelle precedenti circolari Api n.342 del 16 giugno 2022 e n.374 del 30/06/2022, ci sono vecchi e nuovi obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi immessi sul mercato tedesco, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.
 
La scheda che si allega descrive nel dettaglio gli adempimenti base, le novità più recenti, le sanzioni in caso di non adempimento.

Si ricorda che tutte le aziende esportatrici, anche coloro che sono responsabili di esportazioni occasionali o limitate, se non lo hanno ancora fatto, devono obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).
 
(SN/bd)
 




Sottoprodotti, la strada verso l’economia circolare: come saperne di più

Si torna a sollecitare l’attenzione delle aziende sulla possibilità di gestire gli scarti di produzione come “sottoprodotti” ogniqualvolta si verifichino alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.
 
Si allega una scheda che mostra le quattro condizioni da rispettare per verificare l’esistenza dei requisiti per “convertire” la gestione di un “rifiuto” nella gestione di un “sottoprodotto”.
 
Si segnalano inoltre:
  • la pagina camerale che spiega l’opportunità di registrarsi in un “elenco” camerale, che favorisce l’incontro domanda – offerta di sottoprodotti
  • il sito ecocamere, con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
  • La pagina per accedere all’assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.
 
Infine si rimanda alla circolare Api dell’area “innovazione” n.365 del 23/06/2022 che promuove il Bando Filiere Circolari, perché permette di coprire il 40% dei costi per innovare i processi e gestire sottoprodotti.
 
(SN/bd)



Credito di imposta energia e gas

Informiamo le Aziende Associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione n. 91 del Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022.
 
Tra i principali provvedimenti in campo energetico sono stati confermati:
  • l’azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022;
  • la riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre 2022;
  • l’aumento dei crediti d’imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre 2022 per i non energivori;
  • l’aumento dei crediti d’imposta dal 20 al 25% sul secondo trimestre 2022 per i gasivori e non gasivori.
  • l’istituzione del credito d’imposta del 10% sul primo trimestre 2022 per i gasivori.
 
Di seguito riportiamo in sintesi le percentuali di riconoscimento del credito di imposta per ogni categoria (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori):

 

  % credito imposta
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25
Non energivori 15
  % credito imposta
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25
Non Gasivori 25
 

 

Le novità più rilevanti della conversione in legge del decreto riguardano:
  • il vincolo del “de minimis” secondo il quale un’azienda non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio. I crediti d’imposta dovrebbero rientrare ora nel “de minimis” per il II° trimestre per le aziende non energivore, gasivore e non gasivore ad eccezione quindi delle aziende energivore (per tutto il periodo) e delle gasivore (per queste ultime solo in relazione al I° trimestre).
La questione “de minimis” è soggetta alla definizione di “impresa unica”, per cui il tetto di 200mila euro nel triennio tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Il limite imposto è estremamente vincolante; Confapi in fase di conversione del Decreto Aiuti ha chiesto che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile, ricevendo tuttavia dalle istituzioni rassicurazioni che sarebbe stato tolto con un futuro provvedimento.
Ora il vincolo sembra in via di superamento: tra i correttivi previsti dal Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che ha ricevuto il via libera della Camera, è prevista infatti anche la cancellazione del vincolo del “de minimis”. Il nuovo provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, deve passare all’esame del Senato.
  • la facilitazione secondo la quale il fornitore ha l’obbligo di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante; l’obbligo vale però solo per il II° trimestre 2022 per le aziende non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore nel I° trimestre 2019 e nel I° semestre 2022; le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.
Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29 agosto 2022, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
 
Ricordiamo che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (anche frazionata) o cedibili per intero entro il 31 dicembre 2022.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
 
Codice
tributo
Descrizione
6960 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(primo trimestre 2022)
6961 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2022)
6966 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
(primo trimestre 2022)
6962 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022)
6963 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(secondo trimestre 2022)
6964 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022)
 

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




“Anche nelle piccole ditte c’è maggiore turn over”

La Provincia del 27 luglio 2022, il vicedirettore Mario Gagliardi interviene sul fenomeno dimissioni dal lavoro.




Confapindustria Lombardia: “Indagine congiunturale secondo trimestre 2022: tempesta energia in arrivo per le imprese”

Si sta lavorando, c’è qualche segnale di calo negli ordini, ma il fattore di maggior rilievo è che serpeggia grande preoccupazione tra gli imprenditori lombardi per quello che accadrà tra qualche mese a causa dell’energia. E’ quello che emerge dall’indagine congiunturale relativa al secondo trimestre del 2022 che ha condotto il Centro Studi di Confapindustria Lombardia tra le aziende associate.
Nel primo trimestre i risultati raggiunti dalle imprese associate ci rappresentavano una fase generalmente positiva per le intervistate, con fatturato e produzione in crescita per 6 associate su 10 e aumentavano in modo leggermente meno che proporzionale gli ordini per il 55% degli intervistati.
Nel trimestre in esame, ovvero il secondo, gli ordini segnano un rallentamento vistoso (aumentano per il 47% degli associati, ma per 3 su 10 si riducono) così come produzione e fatturato (in riduzione per il 25% circa delle imprese).
Analizzando i singoli territori, le aree di Brescia e di Varese sembrano reggere fatturato e produzione, a fronte di ordinativi in crescita per più di 5 associati su 10 (e per altri 2 su 10 sono stabili). L’area di Lecco Sondrio soffre una più scarna spinta degli ordinativi, confinata a poco meno di 4 imprese su 10, stabili per poco più di 2 su 10.
L’occupazione spinge maggiormente per l’area di Lecco Sondrio (24%) e Varese (20%), più stabile a Brescia dove aumenta nel 14% dei rispondenti.
Il tema di maggior rilievo che risalta da questa indagine riguarda le aspettative degli imprenditori sulla seconda metà dell’anno causate dalle tensioni sul tema energia: sono pessime le previsioni su prezzi e fornitura energetica.

“Sì, confermo quello che hanno fatto emergere i colleghi in questa indagine – commenta Luigi Sabadini, presidente Confapindustria Lombardia – siamo enormemente preoccupati per quello che ci aspetta tra poche settimane. Come Lombardia siamo parte attiva dialogando costantemente con la Regione per evidenziare questo problema che sta coinvolgendo tutte le imprese. Ieri il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha incontrato Mario Draghi, gli ha consegnato il dossier energia che abbiamo preparato e ha portato avanti la richiesta di istituire una cassa integrazione in deroga e di velocissima attivazione a causa degli aumenti dell’energia, tipo quella istituita per il Covid. Per molte aziende oramai è anti-economico produrre, viste le bollette che stanno arrivando e quindi si chiuderanno linee di produzione o produzioni intere per non lavorare in perdita. I ristori non sono sufficienti a colmare i costi esorbitanti ormai raggiunti e la lungaggine burocratica per usufruirne è esasperante. Si parla di stabilire “un tetto” al prezzo del gas da parte dell’Unione europea, concordo, ma deve essere una “sospensione” al mercato, non deve cioè diventare un ulteriore fardello fiscale pagato dai soliti noti. A tutti gli effetti i governi devono avere il coraggio di dire basta e mettere in atto una prova di forza contro chi sta stra-guadagnando sulla pelle di aziende e famiglie”.




Gli strumenti di Simest a supporto delle imprese colpite dalla crisi ucraina

Trasmettiamo in allegato la presentazione illustrata da Simest durante il webinar del 26 luglio scorso sui finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese esportatrici colpite dalla crisi ucraina.
 
Eventuali richieste di chiarimento o di informazione potranno essere inviate a Manuela Sacchi: manuela.sacchi@api.lecco.it, 0341.282822.

(MP/am)




Telemarketing selvaggio: è operativo il nuovo registro delle opposizioni

A partire dal 27 luglio 2022, è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio. Tra le principali novità, si segnala l’estensione ai numeri di telefono cellulare della possibilità di iscriversi al registro.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ricorda che si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.

Per iscriversi al registro è possibile:

  1. compilare un apposito modello disponibile sul sito del RPO (www.registrodelleopposizioni.it); oppure
  2. telefonare al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari; o, infine
  3. inviare un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Restano comunque valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.

(MF/ms)




Diritto detrazione Iva: le regole per l’emissione della nota di accredito

Il diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: l’avvenuta esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale) e il possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale).

L’esercizio del diritto può avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i citati presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta (art. 19 comma 1 del Dpr 633/72).

Ciò significa, ad esempio, che è ancora possibile detrarre l’imposta relativa a una fattura di acquisto ricevuta nel 2021 (e relativa a tale anno), non annotata tempestivamente nel registro degli acquisti.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, nel caso appena descritto, il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, il cui istituto è disciplinato dall’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98.

Un ulteriore profilo connesso al recupero dell’Iva, decorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, concerne l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72. La variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata ed è circoscritta a specifiche situazioni. Inoltre, non è ammessa sine die, ma sconta precisi limiti temporali (risposta a interpello n. 832/2021).

Sul tema, si è espressa la circ. dell’Agenzia n. 20/2021 (e, poi, la circ. n. 5/2022) precisando che:

  • l’emissione della nota deve avvenire entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione;
  •  il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione è da individuarsi nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno di emissione del documento.
A livello sistematico, la nota di credito è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (risposte a interpello nn. 592/2020 e 762/2021). Può però accadere che il cedente o prestatore, a fronte di una precedente fattura per un’operazione imponibile, non riesca a emettere tempestivamente il documento rettificativo ex art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72, mettendo “a rischio” la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.

Emblematico è il caso esaminato nella risposta a interpello n. 388, pubblicata il 26 luglio dall’Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, il fornitore aveva erroneamente applicato una maggiore Iva per un’errata qualificazione di parte dell’operazione. Il cedente aveva applicato il regime di “aliquota zero” (esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”) per gli ecotomografi, come previsto, all’epoca, dall’art. 124 del Dl 34/2020, escludendo invece dal beneficio i beni accessori (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche), usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni.

Tali beni rispondevano alla ratio dell’agevolazione (il contrasto al Covid-19) e integravano i requisiti del nesso di accessorietà, come delineati dalla Corte Ue (tra le molte, causa C-463/16). Difatti, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

La maggiore imposta erroneamente applicata non era stata rettificata mediante la nota di variazione in diminuzione, non essendo stato rispettato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72, nel caso di “inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72”. Il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’emissione della nota (ovvero di quello per l’esercizio del diritto alla detrazione) non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase seguente, una dichiarazione Iva integrativa “a favore”, contenente la riduzione non operata dell’imposta, ovvero un’istanza di restituzione del tributo ex art. 30-ter del Dpr 633/72 (circolare n. 20/2021).

L’Agenzia ha, dunque, individuato le condizioni per il recupero dell’imposta mediante gli istituti c.d. “alternativi” alle note di variazione. Per quanto concerne il rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72, si ribadisce che è possibile ricorrervi qualora sussistano condizioni oggettive che non consentono di emettere la nota di variazione. Viceversa, non ci si può avvalere dell’istituto qualora il termine per l’esercizio della detrazione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Invece, in merito alla dichiarazione Iva integrativa “a favore”, l’Agenzia ne esclude la presentazione nell’ipotesi in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (circ. n. 20/2021).

(MF/ms)