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Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

  • per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:

  • per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
 
 
 
 
 

Violazioni commesse
sino al 31 agosto 2024
Violazioni commesse
dal 1° settembre 2024
Riduzione sanzioni Ambito applicativo
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)
 
 




Incontro esclusivo dedicato alle aziende Confapi con i vertici di Simest

Nell’ambito della collaborazione tra Confapi e Simest, comunichiamo che il 12 settembre alle ore 18.00 si terrà a Roma sulla terrazza Simest (Corso Vittorio Emanuele II, 323) un incontro esclusivo per presentare il Fondo di Venture Capital di Simest, gestito in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per supportare start-up e PMI innovative nel loro processo di internazionalizzazione.
 
L’incontro, organizzato in esclusiva per Confapi, è riservato ad un gruppo selezionato di 30 aziende che operano sui mercati internazionali e intendono realizzare investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica all’estero. Sarà prevista una presentazione istituzionale di circa un’ora e, a seguire, un aperitivo di networking durante il quale gli imprenditori avranno l’opportunità di chiedere ai vertici di Simest ed ai referenti tecnici presenti maggiori dettagli e approfondimenti, anche rispetto a idee di business targetizzate.
 
Per maggiore completezza, trovate di seguito alcune ulteriori informazioni sul Fondo.
 
1.            L’azienda italiana può richiedere a Simest una partecipazione (Simest + Fondo di Venture Capital) fino a un massimo del 49% della capitalizzazione complessiva prevista.

2.            La partecipazione del Fondo di Venture Capital:

  •  non può essere superiore al doppio della partecipazione Simest (l’entità della partecipazione del Fondo è stabilita in base alle caratteristiche dei partner e del progetto di investimento);
  •  non può risultare congiuntamente a Simest superiore alla quota in capo ai partner italiani;
  •  l’intervento complessivo di Simest-Fvc è realizzato a condizioni di mercato. Per la partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital la remunerazione è pari al tasso BCE + uno spread commisurato alla classe dimensionale dell’impresa.
 
Per gli investimenti diretti all’estero, alla partecipazione di Simest è possibile affiancare quella del Fondo di Venture Capital.
 
Ulteriori termini e condizioni della partecipazione del Fondo di Venture Capital sono definiti in fase di strutturazione dell’intervento e seguono le norme previste per la partecipazione diretta di Simest.

Chi fosse interessato a partecipare all’incontro a Roma scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it indicando il nome dell’azienda e il settore di appartenenza.

 




Presidente Camisa all’assemblea annuale dell’Abi

Il Presidente Cristian Camisa ha partecipato all’Assemblea dell’Abi-Associazione bancaria italiana che si è tenuta il 9 luglio scorso a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica. Dopo la relazione del Presidente di Abi, Antonio Patuelli, sono intervenuti il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

L’Assemblea è stata l’occasione per fare il punto sull’impegno delle banche in questa fase complessa, sia in Italia che in Europa. Tra i temi trattati lo scenario economico nazionale e globale, le sfide della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e dei tassi di interesse. Nel corso dell’incontro è stata comunicata la conferma ufficiale alla presidenza di Antonio Patuelli, al suo sesto mandato.

 




Previndapi: un workshop sull’operatività dei fondi pensione

Previndapi, il fondo pensione per i Dirigenti e i Quadri Superiori della piccola e media industria istituito da Confapi e Federmanager, ha tenuto un workshop sulla previdenza complementare, che ha visto la partecipazione di relatori di riferimento del settore, seguito un dibattito, moderato dal Presidente di Previndapi Claudio Lesca, dal quale sono emersi spunti di riflessione e proposte.

Gli interventi hanno permesso di conoscere gli impatti più rilevanti che la normativa IORP II ha avuto nella gestione dei Fondi Pensione, sia in termini operativi e nella loro “Governance”, sia nell’approccio di regolamentazione e controllo da parte dell’Authority, facendo una panoramica sulle previsioni di nuovi interventi nel prossimo futuro per sostenere la crescita della previdenza.
 
Nello specifico, hanno aperto i lavori il Vice-Presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, e il Direttore generale di Federmanager, Mario Cardoni, introducendo il tema della previdenza complementare.
 
Si sono poi succeduti interventi di carattere politico e normativo con i contributi dei rappresentanti della Covip, Mariacristina Rossi, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Nicola Mango Dirigente Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario.
 
Successivamente sono intervenuti rappresentanti di altri due Fondi del sistema Confapi e Federmanager: Fondapi rappresentato dal Direttore Mauro Bichelli e Previndapi rappresentato dal Direttore Oliva Masini, che hanno condiviso il processo di adeguamento alle disposizioni normative.
 
Hanno partecipato al dibattito il Vice-Presidente nazionale di Federmanager, Walter Quercioli, il Presidente di Mefop Mauro Marè e il Presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello.

 




Agenzia delle Entrate: in arrivo le comunicazioni sulle anomalie nelle dichiarazioni Iva 2021

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 29534 pubblicato il 15 luglio, che alcuni soggetti passivi riceveranno le comunicazioni relative ad anomalie riscontrate fra i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche, corrispettivi telematici) e dell’art. 1 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

L’Amministrazione finanziaria fa sapere che le lettere saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo “Cassetto fiscale” o nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo e della Guardia di Finanza, si segnalano, in particolare:

  • i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d’imposta 2021, relativi alle operazioni attive imponibili e a quelle passive con applicazione del reverse charge;
  • la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile);
  • l’ammontare di tali operazioni che non risultano dalla dichiarazione annuale;
  • i dati identificativi dei clienti e l’ammontare delle relative operazioni imponibili;
  • i dati identificativi dei fornitori e l’ammontare delle relative operazioni passive in regime di reverse charge.
Il soggetto passivo (anche per il tramite di un intermediario incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98) ha comunque la possibilità di richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
 

(MF/ms)




Credito imposta 4.0: sintesi utilizzo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioniuna preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:

 

Investimenti
 
Credito d’imposta Legge n. 178/2020
 
Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
  • 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 , del D.L. n. 4/2022).
Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • 20% del costo (50% solo per gli investimenti 2022 o termine “lungo” del 30 giugno 2023);
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Al riguardo, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti “che si intendono effettuare” a decorrere dal 30 marzo 2024, occorre presentare:
  • una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
  • una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
  • è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024  ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

Effettuazione investimento
 
Compensazione
 
Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022
 
Esclusi nuovi obblighi comunicazione
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024
 
Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva
 

 

(MF/ms)




Riforma delle agevolazioni per le imprese energivore

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato l’atteso decreto attuativo del MASE che completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate alle imprese energivore introdotta dal Decreto Legge n. 131/2023.
In particolare, il Decreto definisce nel dettaglio gli obblighi previsti per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni.
 

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali contenuti del Decreto n. 256 del 10 luglio u.s. il cui testo integrale è riportato in allegato.
 
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all’elenco energivori, l’impresa è tenuta a dichiarare di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità (o di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi), trasmessa sul portale internet predisposto dall’ENEA.
Le imprese neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo, per accedere alle agevolazioni assumono l’impegno alla redazione della diagnosi energetica, che deve essere inviata ad ENEA entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Con riferimento all’elenco energivori per il solo anno 2024, possono accedere alle agevolazioni le imprese che non sono titolari di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, purché si impegnino ad effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica. Tali imprese, per accedere alle agevolazioni energivori per l’anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet dell’ENEA prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
 
Le imprese energivore devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Condizionalità green 1)
Per l’adempimento della condizionalità green 1) di cui sopra, l’impresa energivora individua gli interventi contenuti nella diagnosi energetica aventi le seguenti caratteristiche:
  1. un tempo di ritorno semplice (determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi) non superiore ai tre anni;
  2. un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
Il decreto dispone che le imprese energivore sono tenute a effettuare gli investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno di riferimento dell’agevolazione (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’agevolazione per le imprese energivore neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo) e a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione. Per l’assolvimento dell’obbligo si possono considerare gli interventi previsti nella diagnosi in corso di validità realizzati dal 1 gennaio 2024.
In alternativa agli interventi come sopra individuati, l’impresa energivora può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi con tempo di ritorno inferiore a tre anni.
Nel Decreto si specifica che è considerata adempiente l’impresa energivora per la quale il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui sopra.
 
Condizionalità green 2)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 2) di cui sopra fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:
  • autoproduzione di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
  • acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA);
  • acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO).
 
Quanto alla possibilità di un potenziamento delle agevolazioni (riduzione della contribuzione in termini di oneri di sistema) per le tipologie d’imprese energivore:
  • operanti nei settori a (medio) rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea (possibile innalzamento dell’agevolazione al valore minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo VAL);
  • pur non rientranti negli elenchi di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01, hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017 avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto (possibile innalzamento dell’agevolazione fino al 31/12/2028, al valore minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del valore aggiunto lordo VAL);
 
l’impresa energivora, con riferimento all’anno di competenza delle agevolazioni, copre almeno il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle modalità sopra indicate, a condizione che almeno il 5% del consumo dell’impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità, o il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine.
 
Condizionalità green 3)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 3) investendo una quota pari almeno al 50% dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
  1. il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;
  2. le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
Entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra.
 
Il Decreto dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione, l’Arera , l’Autorità per l’Energia definirà termini e operatività con cui le imprese energivore dovranno dichiarare per ogni anno di fruizione delle agevolazioni le modalità mediante le quali ottemperano agli obblighi di condizionalità green di cui sopra.
 
Il Decreto dispone infine le modalità con cui saranno effettuati i controlli da parte dei soggetti competenti e le conseguenze per le imprese in caso di revoca delle agevolazioni a seguito di tali controlli.
Nel caso di revoca disposta dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – Csea a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto, l’impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
  • per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui al punto 1), l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
  • con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 2), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
  • con riferimento agli obblighi di cui al punto 3), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino e il parametro massimo.
Per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l’anno di agevolazione in relazione al quale l’impresa ha assunto l’impegno a adempiere agli obblighi.
A decorrere dall’accertamento dei casi di inadempimento l’impresa energivora non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.
 
Dando seguito alla pubblicazione del Decreto MASE, la CSEA provvederà a rendere disponibile sul proprio portale la sessione suppletiva per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2024.
Sarà inoltre possibile per le imprese già classificate energivore per l’anno 2024, che abbiano richiesto l’agevolazione entro il 22 dicembre 2023 in sessione ordinaria, comunicare sul portale la rinuncia alla stessa.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Radiazioni ottiche naturali: un rischio da trattare nel DVR

La radiazione solare ultravioletta è un rischio di natura professionale per tutti coloro che lavorano all’aperto (lavoratori outdoor). Su questo concordano gli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale e nazionale. Il rischio per questi lavoratori è quello di sviluppare patologie fotoindotte, i cui organi bersaglio sono la pelle e gli occhi. La principale patologia fotoindotta è senz’altro il cancro della pelle o melanoma.

I lavori che espongono a rischio elevato sono i seguenti:

  • Lavorazioni agricolo/forestali
  • Floricoltura – Giardinaggio
  • Bagnini
  • Istruttori di sport all’aperto
  • Edilizia e Cantieristica stradale/ferroviaria/navale
  • Lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto
  • Pesca e Lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori, attività portuali
  • Addetti alle attività di ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali
Poi ci sono altri lavori in cui il rischio è presenta ma a livello inferiore:
  • Parcheggiatori
  • Operatori ecologici/netturbini
  • Addetti a lavorazioni all’aperto o in piazzali
  • Manutenzioni linee elettriche ed idrauliche esterne
  • Rifornimento carburante: stradale/aeroportuale
  • Portalettere/ recapito spedizioni
  • Polizia municipale / Forze ordine/militari
  • Manutenzione piscine
Il rischio deve essere attentamente valutato per adottare accurate misure di prevenzione, alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell’ambiente di lavoro e trattati nel DVR.
A novembre 2023 la sovrintendenza sanitaria centrale dell’INAIL ha pubblicato il documento dal titolo “Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari” che si propone di rappresentare una sorta di “linea guida” condivisa da esperti clinici, medici del lavoro e medici legali al fine di ricondurre l’accertamento del melanoma denunciato quale malattia professionale a univoci criteri di appropriatezza scientifica.

Sul tema si può consultare la sezione relativa alle radiazioni ottiche naturali del Paf (Portale Agenti Fisici), dove sono presenti numerose informazioni approfondite.

E’ stata anche realizzata una APP che permette di risalire alle misure di prevenzione necessarie per i diversi tipi di lavoro nei diversi comuni d’Italia.

(SN/am)




Istat giugno 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 5,1 %.
 
(MP/ms)



“Bando SI4.0 2024” per alcune province lombarde

Ha aperto l’8 luglio e scade il 20 settembre 2024 il bando “Sviluppo di Soluzioni Innovative 4.0” edizione 2024, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell’ambito dell’Accordo per la competitività. E’ rivolto alle micro, piccole o medie imprese iscritte in una delle Camere di commercio lombarde che prevedono una dotazione finanziaria per il bando, ovvero: Bergamo, Brescia, Milano, Monza Brianza e Lodi clicca qui
Obiettivo dell’iniziativa è sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali 4.0 da parte delle MPMI, grazie a contributi a fondo perduto fino a 30 mila euro. L’intensità del contributo pari al 50% delle spese ammissibili.

Al bando, che stanzia oltre 4 milioni di euro, sono ammissibili progetti di sviluppo (inteso come sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato) di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato.
Viene posta particolare attenzione ai progetti che apportino effetti positivi in un’ottica di “doppia transizione” digitale ed ecologica e ai progetti che apportino miglioramenti per la Cybersecurity e/o business continuity nelle aziende e/o utilizzino tecniche di intelligenza artificiale (AI).

ApiTech può supportare le imprese nella valutazione dei progetti che potrebbero accedere al bando e assisterle nella presentazione della domanda. Potete scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

Cliccando qui è possibile scaricare il bando completo.

(SN/am)