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Concordato preventivo biennale: le novità che lo rendono più attrattivo

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio ha approvato in via definitiva il primo DLgs. correttivo della riforma fiscale, che introdurrà diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024; il testo del decreto, rispetto alla versione approvata in via preliminare il 20 giugno scorso, presenta alcune novità, scaturite dai pareri espressi nelle scorse settimane dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

In particolare, secondo quanto diffuso in una nota del Viceministro Leo, sulla scia di quanto richiesto dalle associazioni di categoria, oltre che dalle Commissioni parlamentari, viene introdotto un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente.

I criteri di calcolo del reddito concordato, individuati dal DLgs. 13/2024 e dai relativi decreti attuativi (DM 14 giugno 2024, per i soggetti ISA, e DM 15 luglio 2024, per i contribuenti in regime forfetario) non dovrebbero quindi cambiare; di conseguenza, i redditi concordati stimati per il 2024 e per il 2025 (per il solo 2024, in caso di contribuenti forfetari) saranno, nella maggior parte dei casi, superiori a quanto dichiarato relativamente al periodo di imposta 2023.

Tale circostanza aveva portato a dubitare dell’effettiva attrattività del nuovo istituto, soprattutto a fronte di aumenti di imponibile anche molto rilevanti; su spinta di Parlamento e addetti ai lavori il Governo è quindi corso ai ripari, mantenendo le modalità di determinazione del reddito ma introducendo la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva (più favorevole di quella ordinaria) applicabile alla differenza tra il reddito 2023 e quanto stimato per i periodi di imposta oggetto di concordato.

A tal fine, stando alle prime anticipazioni dovrebbe essere introdotto un sistema a tre aliquote, crescenti al diminuire del punteggio ISA risultante dal modello REDDITI 2024; in particolare, dovrebbe applicarsi una flat tax:

  • con aliquota al 10%, per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10;
  • con aliquota al 12%, per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7;
  • con aliquota al 15%, per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore.
Il nuovo sistema di determinazione delle imposte da versare in caso di adesione al concordato preventivo biennale ha quindi l’effetto di diminuire il carico tributario rispetto a quanto previsto dalla versione originaria del nuovo istituto, graduandone l’impatto in base al punteggio ISA; si tenga infatti presente che i contribuenti considerati fiscalmente poco affidabili:
  • determineranno redditi concordati sensibilmente più elevati rispetto al 2023, per effetto di quanto previsto dalla metodologia di calcolo di cui al DM 14 giugno 2024;
  • applicheranno sul maggior reddito l’aliquota di imposta sostitutiva più elevata.
Se per i soggetti ISA la strada sembra essere delineata, non è al momento chiaro se verrà introdotto un meccanismo analogo per i contribuenti in regime forfetario, che non hanno un punteggio ISA a cui fare riferimento; l’introduzione delle sopra descritte flat tax incrementali potrebbe inoltre avere effetti anche sul calcolo degli acconti d’imposta da versare entro il prossimo 2 dicembre.

La versione originaria del DLgs. correttivo aveva introdotto una particolare modalità di calcolo degli acconti per il 2024, applicabile in caso di adesione al concordato preventivo biennale, costruita in modo da attenuare l’impatto del nuovo istituto; la disciplina potrebbe tuttavia essere di nuovo modificata, tenuto conto del fatto che i soggetti che aderiranno al concordato potranno applicare al reddito incrementale la ben più favorevole tassazione sostitutiva sopra descritta.

Gli interrogativi potranno essere sciolti quando il decreto correttivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale; si ricorda che tale intervento normativo modica anche ulteriori aspetti legati al concordato preventivo biennale, introducendo, ad esempio:

  • nuove cause di esclusione e decadenza;
  • nuovi componenti da non considerare ai fini della determinazione del reddito concordato.
Adesione entro il 31 ottobre

Con l’entrata in vigore del DLgs. correttivo il quadro normativo relativo al concordato preventivo biennale dovrebbe assestarsi, in vista del termine ultimo per aderire al nuovo istituto, che quest’anno coincide con il termine di presentazione del modello REDDITI 2024; i contribuenti avranno quindi tempo fino al 31 ottobre per calcolare e visualizzare i redditi proposti, in modo da valutare la convenienza di un’eventuale adesione.

(MF/ms)




Registratori di cassa: regole per la chiusura estiva

Poiché molti esercenti collocano la chiusura estiva dell’attività nel mese di agosto, può porsi in questo periodo dell’anno il problema di gestire la prolungata inattività dei registratori di cassa.

A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.

Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.

A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.

In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.

Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.

Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.

Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.

Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.

Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.

In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.

Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi

In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi. 

Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.

Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.

Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.

(MF/ms)




Cala l’export. Imprese, futuro incerto

Gli articoli pubblicati dopo l’invio del nostro comunicato stampa sul report dell’analisi congiunturale: 
 



Non decolla l’auto elettrica: “Se non ci sono svolte ci guadagnano solo i cinesi”

Inserto “Faber” de La Provincia di venerdì 26 luglio 2024, intervista a Luigi Pescosolido dell’azienda associata Rapitech.




Congiunturale II trimestre 2024: grande incertezza e aumento dei costi “In arrivo un autunno complicato”

Le aziende del territorio sono alla finestra. Il periodo è di grande incertezza e instabilità con uno scenario internazionale che pone molte incognite sul futuro, pesa sulla domanda e si fa sentire sensibilmente sui costi delle materie prime. Unico dato confortante i segnali positivi degli ordini dal mercato interno.

Sono questi i concetti principali che emergono dal report dell’analisi congiunturale dedicata al secondo trimestre del 2024 a cui hanno partecipato un centinaio di aziende associate a Confapi Lecco Sondrio, lavoro realizzato dal Centro Studi di Confapi Lombardia.
Come sempre l’analisi congiunturale analizza l’andamento del lavoro delle imprese ponendo i fari su quattro aspetti determinanti: ordini, fatturato, mercati, occupazione.
Analizzando subito gli ordini si comprende lo scenario di grande squilibrio che regna tra le imprese del territorio: crescono per poco meno della metà degli intervistati (46 su 100), e per altri 30 l’indicatore resta stabile su base trimestrale; purtroppo 3 su 10 registrano addirittura una contrazione.
Nel 2024 il “fattore fatturato” risulta costante per le aziende, registrando una timida crescita delle vendite per 4 su 10, sostanzialmente in linea con la distribuzione delle frequenze di ordini e produzione. Anche in questo caso si segnalano contrazioni anche consistenti degli indicatori, 3 su 10.
L’occupazione resta stabile per circa 7 su 10, per solo 18 su 100 imprese il trimestre ha portato una crescita nel numero dei dipendenti. Il 13%, invece, registra una contrazione.
Il mercato intero per le imprese associate a Confapi Lecco Sondrio risulta essere il più vivace, resta diffusamente stabile ma esprime una dinamica nuova legata ad una spinta positiva (23 rispondenti su 100). Gli ordinativi sono in crescita per 3 su 10, con un aumento non diffuso ma comunque in miglioramento su tutti i mercati (soprattutto in EU). Deciso incremento, invece, di casi di contrazione della domanda extra EU.
Per quanto riguarda i costi della produzione ad inizio anno si rilevava una prima risalita dei costi dei materiali, in moderata crescita per 36 su 100. La situazione cambia nel secondo trimestre, con un ulteriore incremento: le frequenze di aumento divengono più acute, 15 su 100 segnalano aumenti importanti subiti nei prezzi dei fornitori di materiali.

Attraversiamo un periodo difficile – commenta Enrico Vavassori presidente Confapi Lecco Sondriovolumi e marginalità sono sensibilmente calati rispetto allo scorso anno e temo un autunno molto complicato. Dopo tre anni di buon lavoro ora sentiamo forte il rallentamento; inoltre, i costi sono aumentati esponenzialmente anche dei trasporti”.

In allegato il report completo. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Simest a sostegno delle aziende che operano in Africa

E’ stata presentata alla Farnesina la “Misura Africa”, strumento gestito da Simest in convenzione con il Maeci, a valere sul Fondo 394 e con una riserva da 200 milioni di euro.

Lo strumento è destinato alle aziende che:

  • esportano verso l’Africa
  • importano materie prime strategiche dall’Africa
  • hanno già stabilimenti in Africa
  • intendono realizzare progetti in Africa
La misura è finalizzata alla realizzazione di investimenti a sostegno dei processi di transizione digitale ed ecologica e per il rafforzamento patrimoniale, all’acquisto (anche in leasing) di beni e macchinari strumentali o alla realizzazione di strutture commerciali e produttive in Africa. Inoltre, si potranno finanziare le spese di formazione professionale realizzate in Italia o in Africa di personale africano (incluse le spese per l’affitto e l’allestimento dei locali destinati alla formazione e le spese di viaggio, ingresso, soggiorno o regolarizzazione in Italia).
E’ prevista una sub-riserva del 10% delle risorse disponibili in favore di imprese giovanili, femminili, start-up e pmi innovative e la possibilità per tutte le imprese di accedere a una quota a fondo perduto fino al 10%, elevata fino al 20% per le aziende con sede operativa nel Sud Italia.
Al nuovo strumento potranno accedere le imprese esportatrici con un fatturato export pari ad almeno il 5% del fatturato totale e che:
  • siano stabilmente presenti nel continente africano, con una sede commerciale o produttiva già attiva alla data di presentazione della domanda o da attivare entro la data di prima erogazione;
oppure
  • realizzino esportazioni di beni e servizi verso il continente africano per quantitativi equivalenti ad almeno il 2% del proprio fatturato totale;
oppure
  • realizzino importazioni di materie prime strategiche e di altri prodotti dal continente africano per quantitativi equivalenti ad almeno il 2% del proprio fatturato totale.
Possono accedere al finanziamento anche le imprese delle filiere produttive che, pur non esportando direttamente, possono dimostrare che una quota pari ad almeno il 10% del proprio fatturato totale è stata realizzata da operazioni di fornitura verso una o più imprese italiane, che hanno un fatturato export pari ad almeno il 5% del proprio fatturato totale e risultino stabilmente presenti in un Paese Africano o esportino o si approvvigionino di materie prime strategiche e di altri prodotti nel continente africano.
Il finanziamento ha una durata massima di 6 anni con un tasso agevolato dello 0,5%.

Sarà possibile presentare le richieste di finanziamento a partire dalle ore 09:00 del 25 luglio 2024, direttamente dal sito ufficiale di Simest.

In allegato le slides relative alla misura.
 
(MP/am)




Contributi per le pmi che partecipano alle fiere internazionali in Lombardia

La misura prevede agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto per le MPMI, con sede operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione del contributo, che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale tramite la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia tra settembre 2024 e agosto 2026.
 
A chi è rivolta?
Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte al Registro delle Imprese e attive alla data di presentazione della domanda. All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia. Sono ammesse solo le imprese che partecipano come espositore diretto, titolare dell’area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata. Sono inoltre escluse le imprese:
  • con Ateco primario sezione A, ad eccezione di quelle iscritte all’Albo imprese agromeccaniche di Regione Lombardia;
  • con Ateco primario o prevalente sezione K (Attività finanziarie e assicurative);
  • che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 del Reg. (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;
  • attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Reg. (UE) n. 1058/2021;
  • che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC).
 
Dote finanziaria
€ 12.000.000, di cui:
  • 2/3 della dotazione finanziaria (pari a € 8.000.000) destinata agli espositori abituali
  • 1/3 della dotazione finanziaria (pari a € 4.000.000) destinata ai nuovi espositori
 
Agevolazione
L’agevolazione si compone di un contributo a fondo perduto in percentuale dei costi ammissibili, fino a un massimo di:
  • € 15.000,00 per “Nuovi espositori” (l’impresa richiedente, relativamente a tutte le fiere indicate nel progetto, non ha partecipato nelle precedenti 3 edizioni (fiere con cadenza annuale o semestrale inferiore) o 2 edizioni (fiere con cadenza biennale o superiore)
  • € 8.000,00 per “Espositori abituali” (impresa che non soddisfa i requisiti specificati per “Nuovi espositori”)
Investimento minimo: 6.000 euro
Intensità del contributo: 50% delle spese ammissibili*
Importo contributo massimo: 8.000 euro espositori abituali/15.000 euro nuovi espositori

 

L’intensità di contribuzione può essere maggiorata, anche cumulando, del:
• 5% in caso di micro-impresa, come definita all’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
• 5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi).
Il contributo verrà erogato in “Regime de Minimis”.
 
Spese ammissibili
Costi legati alla partecipazione a una o al massimo due fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia (fiere distinte o diverse edizioni della stessa fiera), inserite nel calendario fieristico regionale approvato da Regione Lombardia. Per ogni impresa richiedente può essere ammessa e finanziata una sola domanda. Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2026.
VOCI DI SPESA:
1.Costi per la partecipazione alla fiera: 440 € per metro quadro di superficie espositiva affittata, riconosciuti con metodologia forfettaria (Costo Unitario Standard fissato da bando);
2.Costi diretti per il personale: riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% della voce 1
3.Costi indiretti: riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci 1 e 2)
 
Istruttoria e valutazione
La valutazione delle domande avverrà in ordine cronologico in base alla presentazione della domanda, con istruttoria formale e tecnica. Saranno ammissibili solo le domande che raggiungeranno il punteggio minimo di 50/100 in base ai seguenti criteri:
· Qualità degli elementi progettuali;
• Chiarezza e raggiungibilità degli obiettivi previsti dal progetto;
• Qualità dell’analisi del contesto. Previste le seguenti premialità, che concorreranno al raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti:
• 5 punti alle imprese in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni di sostenibilità sociale:
− Rating di Legalità, almeno con il punteggio base di una stelletta
− Certificazioni di responsabilità sociale d’impresa secondo la norma SA 8000;
• 5 punti alle imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
• 5 punti ai progetti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti ambientali:
− possesso di certificazione ambientale, ad esempio sistemi di gestione ambientale o energetica (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ecc.);
− partecipazione a un evento che abbia conseguito la certificazione ISO 20121 – Gestione di eventi sostenibili.
 
Modalità di erogazione dell’agevolazione
Il bando adotta opzioni di rendicontazione semplificate: in sede di rendicontazione, l’impresa dovrà fornire esclusivamente un documento, rilasciato dal soggetto organizzatore della fiera – secondo il modello fornito da Regione Lombardia – al fine di attestare la quantità di metri quadri effettivamente acquistati e l’effettiva partecipazione alla fiera. Sarà possibile rendicontare in un’unica soluzione a saldo alla conclusione del progetto o in due tranche, soltanto per i progetti che prevedono la partecipazione dell’impresa a due fiere, a seguito di rendicontazione intermedia alla conclusione della prima fiera. L’erogazione intermedia è ammessa esclusivamente se:

  • i costi sostenuti sono pari o superiori a € 6.000,00 (investimento minimo);
  • i costi sostenuti rappresentino almeno il 60% del valore dell’investimento inizialmente ammesso. Il termine ultimo per il sostenimento dei costi da parte del beneficiario è il 31 ottobre 2026. Il termine per la presentazione della rendicontazione è fissato entro i 60 giorni dalla conclusione di ogni singola fiera (per rendicontazione intermedia) o dalla conclusione del progetto (per rendicontazione in unica tranche).
Il contributo sarà erogato a rendicontazione, entro 80 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista.
 
Le domande andranno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma http://www.bandi.regione.lombardia.it nei tempi e secondo le modalità indicate nell’”Avviso attuativo” in attesa di pubblicazione

In allegato l'elenco fiere ammesse al bando.

Per maggiori informazioni contattare l’Associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822
 
 
(MP/am)




Credito imposta “R&S&I”: certificazione delle attività efficace dopo i controlli del Mimit

Con la pubblicazione delle Linee guida integrative per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio intorno alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, manca ancora all’appello il decreto direttoriale sullo scambio di informazioni tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull’attività di certificazione, per cui il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il via libera al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell’ammissibilità ai relativi crediti d’imposta (cfr. art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 e art. 3 del DL 145/2013).

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la qualificazione delle attività R&S&I una volta “certificate”, ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall’impresa.

A ogni modo, come espressamente previsto dall’art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati nulli.

Rimane inteso che la certificazione vincola l’Agenzia delle Entrate solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I, mentre restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su profili diversi, come l’individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all’agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un’apposita richiesta al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall’art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il certificatore, selezionato tra i soggetti iscritti nell’apposito Albo, nonché comunicare l’accettazione dell’incarico.

L’impresa richiedente deve inoltre versare 252 euro, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

In base a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le informazioni e gli elementi indicati dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l’attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i modelli di certificazione, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

È opportuno che l’impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l’espletamento dei controlli da parte del MIMIT, da cui dipende l’efficacia della certificazione (cfr. art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l’invio di documentazione integrativa, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell’iter può richiedere altri 90 giorni, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell’eventuale esito negativo da parte del Ministero (cfr. art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).
 

(MF/ms)




Redazione e pubblicazione di bilanci anche per SNC e SAS

Obbligo di redigere il bilancio e pubblicarlo presso il Registro Imprese anche per tutte le società di persone di tipo commerciale. Tale obbligo andrà regolamentato dagli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e reso cogente entro 30 mesi.

È il principale effetto che andrà a realizzarsi a seguito dell’approvazione della direttiva recante “Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

La direttiva, sottoposta a procedura di rettifica ex art. 241 del regolamento del Parlamento europeo, mira a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico.

Al fine di conseguire tali obiettivi la direttiva:

  • aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l’affidabilità;
  • consentirà l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

Di estremo interesse risulta quanto previsto per le società di persone esercenti attività commerciali (sono quindi escluse le società semplici) per le quali si legge nei considerando: “Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone» […]. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle «società commerciali di persone». Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone”.

Inoltre, si prosegue nei considerando, è “opportuno che le informazioni sulle «società commerciali di persone» siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)”.

La direttiva prevede poi che, per l’Italia, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice pubblichino le seguenti informazioni sulla società:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede sociale e lo Stato membro in cui la società è registrata;
  • l’eventuale modifica della sede sociale;
  • il numero di registrazione;
  • l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
  • l’atto costitutivo e lo statuto – se quest’ultimo forma oggetto di atto separato – se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
  • le modifiche degli atti di cui al punto precedente, compresa l’eventuale proroga della società;
  • dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua versione aggiornata;
  • le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari e le informazioni che precisino se essi possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
  • le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
  • documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/Cee, 91/674/Cee e 2013/34/Ue (direttive sui conti annuali e bilanci di banche, assicurazioni e talune tipologie di imprese, anche piccole);
  • lo scioglimento della società;
  • la sentenza che dichiara la nullità della società;
  • le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  • l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
  • la sede dell’amministrazione centrale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
  • il centro di attività principale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.

In definitiva, a tutte le società di persone sarà richiesta un’assoluta trasparenza, del tutto simile a quella delle società di capitali, con particolare riferimento al bilancio. Da valutare se ci sarà uno spazio per non imporre la pubblicazione di alcune informazioni alle micro imprese.

(MF/ms)




Nuova Sabatini: termini e modalità di presentazione delle domande

Pubblicata la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, in tema di Nuova Sabatini.

Si ricorda che l’evoluzione normativa a oggi prevede:
 

Evoluzione normativa
Rif. normativo Descrizione
art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
  • ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33
  • è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno, n 58
  • ha previsto il riconoscimento dei contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento
art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
  • ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00
Decreto del MISE, di concerto con il MEF, 22 aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022
  • ha definito la disciplina della misura agevolativa per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 3/2015
circolare della Direzione Generale MIMIT 6 dicembre 2022, n. 410823
  • Le modalità di attuazione del Decreto 22 aprile 2022 sono state definite con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto 19 gennaio 2024, n. 43  del MIMIT, di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 80, del 5 aprile 2024
  • ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al D.L. n. 34/2019

Ora la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 integra e modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

La circolare definisce, in particolare:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale,
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
  •  
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
 
(MF/ms)