Durante il concordato preventivo biennale, gli acconti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP/imposta sostitutiva del regime forfetario) sono determinati secondo le disposizioni ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Regole particolari sono dettate per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato per il quale è possibile procedere alla determinazione degli acconti con metodo storico (artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024).
Poiché il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto, la previsione assume carattere generale.
Se l’acconto è determinato con metodo storico (sulla base dell’imposta relativa al 2023), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
- il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB).
La maggiorazione è pari:
- al 3% per l’IRAP, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (indicato nel rigo P08 del modello CPB) e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dall’art. 17 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P05 del modello CPB);
- al 10% oppure al 3% (per i primi cinque anni di attività) per il regime forfetario, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato (indicato nel rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024) e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (indicato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024),
Le maggiorazioni sopra citate devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, fissato per i soggetti “solari” al 2 dicembre 2024 (il 30 novembre 2024 cade di sabato), utilizzando i seguenti codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate n. 48/2024):
- 4068 CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Dirette;
- 4069 CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Dirette;
- 4070 CPB – Soggetti ISA – IRAP;
- 4072 CPB – Soggetti forfetari.
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (circ. n. 18/2024, § 6.13).
Il medesimo criterio va adottato anche per le imprese familiari (FAQ 8 ottobre 2024 n. 3).
Nel caso in cui non risultino dovute imposte per il periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, la maggiorazione deve essere in ogni caso versata (FAQ 8 ottobre 2024 n. 1).
Se il reddito rilevante ai fini del calcolo della proposta di concordato, indicato nel rigo P04, è negativo, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero (FAQ 8 ottobre 2024 n. 4).
In assenza di specifiche disposizioni, la FAQ dell’Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4, nell’ipotesi del consolidato fiscale, ha chiarito che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante. Per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB, la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico”.
La maggiorazione di acconto potrà essere:
- scomputata dal tributo principale cui si riferisce in occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta (per il periodo d’imposta 2024);
- compensata per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 sull’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (circ. n. 18/2024, § 3.6, e FAQ 17 ottobre 2024 n. 1).
In caso di calcolo degli acconti in base all’imposta relativa al periodo in corso (c.d. “metodo previsionale”), se l’acconto è versato in due rate:
- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
Queste disposizioni vanno considerate anche da coloro che decideranno di aderire al concordato entro il
prossimo 12 dicembre usufruendo della proroga disposta con il DL 167/2024.
Nel caso in cui l’adesione e il versamento intervengano dopo il 2 dicembre, salvo nuove disposizioni, dovrebbe essere versata anche la sanzione per il ritardo.
Da ultimo si evidenzia che, in tema di acconti, gli artt. 20 e 31 del DLgs 13/2024 fanno riferimento esclusivamente alle imposte dirette, all’IRAP e all’imposta sostitutiva del regime forfetario, senza menzionare i contributi previdenziali INPS.
In assenza di diverse indicazioni ufficiali, ciò porta a ritenere che, almeno in sede di prima applicazione del CPB, la determinazione ed il versamento degli acconti dei contributi previdenziali segua le regole ordinarie, ferma la rilevanza in sede di saldo del reddito “concordato” (al netto delle voci ex artt. 15 e 16), oppure di quello “ordinario” effettivo, se superiore del precedente, in applicazione dell’art. 19 del DLgs. 13/2024.
(MF/ms)