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Superbonus al 110% ultima possibilità di usufruirne

Per la quasi totalità dei contribuenti mancano poco più di tre mesi allo spirare del Superbonus con aliquota del 110%.

Più precisamente, salvo future proroghe che potrebbero rientrare nella prossima legge di bilancio per il 2024 e che potrebbero riguardare i condomìni che devono ancora ultimare i lavori (il governo sta valutando al riguardo l’impatto di una eventuale proroga sul bilancio dello Stato e sul deficit 2024), mancano soltanto 111 giorni per sostenere le spese relative agli interventi agevolati.

Rimangono invece ferme sino alla fine del 2024 la quasi totalità delle altre detrazioni edilizie: la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio con aliquota del 50% entro l’importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (c.d. “bonus casa”), la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici (c.d. “ecobonus”) dal 50% al 75%, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus” dal 50% sino all’85%, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013.

Rimarrà fino alla fine del 2025, inoltre, la detrazione IRPEF/IRES c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Tornando al superbonus, che dal 2024 nella stragrande maggioranza dei casi non sarà più super (in quanto nel 2024 e nel 2025 scenderà rispettivamente al 70% e al 65%) e che potrà essere meno conveniente rispetto alle altre agevolazioni fiscali che potrebbero spettare per l’esecuzione di determinati interventi edilizi, per quanto concerne le spese sostenute nel 2023, seppur l’aliquota della detrazione sia stata ridotta dal 110% al 90%, permangono ancora numerosi casi per i quali sino al 31 dicembre 2023 la detrazione rimane al 110% ove siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma inerenti la data delle delibere condominiali e del deposito della CILAS (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e art. 9 del DL 176/2022).

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del DL 34/2020, e delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, infatti, l’aliquota al 110% si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri;
– per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”) o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I sopraelencati soggetti, quindi, per poter fruire dell’aliquota del 110% dovranno sostenere le spese entro il 31 dicembre 2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che affinché l’agevolazione competa è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022 n. 56).

Limitatamente al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il 31 dicembre 2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Per un esiguo numero di soggetti, l’aliquota al 110% spetterà poi fino al 31 dicembre 2025:

  • per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito (comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020);
  • per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020).
 

(MF/ms)




Istat luglio 2023

Comunichiamo che l’indice Istat di luglio 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,7% (variazione annuale) e a + 13,9% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,275% e + 10,425%.
 
(MP/ms)
 



Valute estere luglio 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di luglio 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2023)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di luglio 2023 come segue:
  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,2931
Peso Argentino 293,78
Dollaro Australiano 1,6423
Real Brasiliano 5,3099
Dollaro Canadese 1,4618
Corona Ceca 23,8924
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9482
Corona Danese 7,4508
Yen Giapponese 155,9371
Rupia Indiana 90,8395
Corona Norvegese 11,3474
Dollaro Neozelandese 1,7758
Zloty Polacco 4,4431
Sterlina Gran Bretagna 0,85856
Nuovo Leu Rumeno 4,9411
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1058
Rand (Sud Africa) 20,1074
Corona Svedese 11,6343
Franco Svizzero 0,9663
Dinaro Tunisino 3,3875
Hryvnia Ucraina 40,4391
Forint Ungherese 379,0352
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Api presenta il corso di Pet Therapy

Il Giornale di Lecco dell’11 settembre 2023, articolo sul nuovo corso in partenza. 




“Il riavvio è un po’ tiepido Ma dall’export una spinta”

La Provincia dell’11 settembre 2023, parla Angelo Crippa export manager di Rete Ufficio Estero. 




Centro Studi: indagine su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Inviamo l’indagine, redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, dedicata alla trasformazione digitale e intelligenza artificiale. 

La trasformazione digitale delle imprese, in corso negli ultimi anni, ha vissuto un’accelerazione importante negli ultimi tempi, soprattutto legata ad una diffusione delle applicazioni e degli strumenti dedicati al business.
In particolare, l’intelligenza artificiale (AI) è in continua implementazione, ma non mancano dubbi e reticenze da diversi punti di vista – tra cui i costi, la sicurezza aziendale, l’impatto sull’occupazione.
Per comprendere meglio la situazione del nostro territorio per le pmi, Confapindustria Lombardia ti propone questa breve indagine, volta a identificare la situazione odierna e le prospettive per la tua impresa.

Il questionario deve essere compilato entro domani, venerdì 15 settembre 2023.
 
Ricordiamo l’importanza della compilazione, certi della vostra collaborazione.
 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Pet therapy: corso di formazione propedeutico

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso: Pet therapy – corso di formazione propedeutico. 
 
Il corso affronterà le nozioni di base sugli IAA, sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida. Inoltre, veràà fornito un approfondimento dei ruoli e delle responsabilità delle figure professionali presenti in equipe.
 
Programma

  • I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
  • Storia e presentazione degli IAA
  • Definizione di AAA, EAA e TAA
  • Linee guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
  • Il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi Assistiti con gli Animali
  • Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – l’equipe
  • Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
  • Esperienze di IAA.

Competenze acquisite

  • Competenze di base nella progettazione di IAA specifiche della propria professionalità
  • Comprensione del ruolo delle figure professionali all’interno dell’equipe
  • Apprendimento delle modalità di interazione con i diversi componenti dell’equipe

Docenti
Renata Fossati – pedagogista e allevatore, abilitata come IAA, responsabile EAA
Martina Manzoni – Dott.ssa psicoterapeuta, abilitata come TAA
Roberto Tavola – allevatore, abilitato come IAA

Requisiti minimi di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante TEST.

Durata
24.00 ore

Quota di adesione:
€ 250,00 + IVA 22%

Date e Sedi di svolgimento
17/11/2023 08.30-12.30 presso A.P.I. Lecco Via Pergola 73 – 23900 Lecco – Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio – Via Campagnola – 23854 Olginate LC
17/11/2023 13.30-17.30 presso A.P.I. Lecco Via Pergola 73 – 23900 Lecco – Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio – Via Campagnola – 23854 Olginate LC
24/11/2023 08.30-12.30 presso A.P.I. Lecco Via Pergola 73 – 23900 Lecco – Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio – Via Campagnola – 23854 Olginate LC
24/11/2023 13.30-17.30 presso A.P.I. Lecco Via Pergola 73 – 23900 Lecco – Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio – Via Campagnola – 23854 Olginate LC
01/12/2023 08.30-12.30 presso A.P.I. Lecco Via Pergola 73 – 23900 Lecco – Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio – Via Campagnola – 23854 Olginate LC
01/12/2023 13.30-17.30 presso A.P.I. Lecco Via Pergola 73 – 23900 Lecco – Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio – Via Campagnola – 23854 Olginate LC

Si allega la scheda di iscrizione da inviare a formazione@api.lecco.it entro venerdì 10 novembre 2023. 

(SB\tm)
 




Pet Therapy: primo corso propedeutico di formazione in Api

E’ ai nastri di partenza una prima assoluta per la formazione di Api Lecco Sondrio. A novembre e dicembre si terrà il primo corso certificato di “Pet Therapy: corso propedeutico di formazione” che permetterà ai partecipanti, dopo aver completato il corso e superato il test finale, di ottenere l’attestato di partecipazione.

E’ una novità assoluta per Api Lecco Sondrio che diventa erogatore anche di questo tipo di formazione diventata ormai fondamentale in diversi ambiti di assistenza.
L’obiettivo del corso è quello di imparare le nozioni di base sull’IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle linee guida. Inoltre, è previsto un approfondimento dei ruoli e delle responsabilità delle figure professionali presenti in equipe.

Il corso si divide in due parti, una teorica che si terrà nelle aule della sede di Api e una pratica che si svolgerà presso il palazzetto dello sport di Olginate. Saranno tre i docenti: Renata Fossati (pedagogista e allevatore, abilitata IAA e responsabile EAA – Educazione Assistita da Animali), Martina Manzoni (psicoterapeuta, abilitata come TAA – Terapie Assistite da Animali) e Roberto Tavola (allevatore e abilitato come IAA).

Ho proposto questo corso ad Api perché oramai il lavoro di un’associazione di categoria va oltre il contesto industriale e da tempo si occupa anche di temi sociali – commenta Andrea Beri amministratore delegato di Ita Spa, azienda associata ad Api Lecco Sondrio –. La pet therapy coinvolge i professionisti del settore come medici o veterinari, ma anche sempre più persone che amano gli animali, soprattutto i cani, e magari sono interessati a questo tipo di specializzazione. Questo corso è un esperimento per Api, se dovesse avere successo potremmo proporre corsi aziendali in cui vengono coinvolti anche i nostri amici a quattro zampe”.

Per maggiori informazioni sul corso e iscrizioni contattare l’area formazione di Api Lecco Sondrio: formazione@api.lecco.it, 0341.282822.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Crediti imposta energetici anno 2022: comunicazione remissione in bonis entro fine settembre

C’è tempo fino a fine settembre per presentare la comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

La presentazione deve comunque avvenire in tempo utile per poter fruire del credito d’imposta entro la scadenza prevista.

Le disposizioni sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, ha però affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In sintesi, la citata risoluzione ha affermato che l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale” al quale è possibile applicare la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del DL 16/2012.

Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30 settembre 2023 (art. 1 comma 3 del DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e deve avvenire comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” e nello specifico nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame, ha affermato che la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata; ad esempio, per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
 

(RP)




Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 e certificazione UE: novità da luglio 2023 in avanti

Il nuovo Regolamento sostituisce la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE ed è in vigore dal 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, per dare agli operatori degli stati membri il tempo di adeguarsi.
A differenza della Direttiva, che richiedeva un adattamento da parte di ciascun paese, il Regolamento risulta direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Ciò dovrebbe favorire regole più uniformi, assenza di ritardi e univocità di interpretazioni.

Nelle disposizioni transitorie (art.54) si sottolinea che:
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della precedente direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, dal 19 luglio 2023 in avanti si possono introdurre le nuove norme che saranno obbligatorie dal gennaio 2027.
2. I certificati di esame CE e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Gli elementi di novità che è bene conoscere fin da ora sono i seguenti:

Prima novità: il nuovo Regolamento tratta non solo le macchine nuove ma anche le macchine modificate, che in precedenza erano regolate dalle norme nazionali di recepimento, a volte diverse da un paese europeo all’altro.
Per il nuovo Regolamento, le “modifiche sostanziali” consistono in:

  • modifiche fisiche o digitali, posteriori alla vendita e all’utilizzo del prodotto
  • modifiche non previste o pianificate dal fabbricante
  • modifiche che influiscano sulla sicurezza, creando nuovi pericoli o aumentando i rischi esistenti, che quindi richiedano riparazioni, dispositivi di protezione aggiuntivi o variazioni dei sistemi di controllo della sicurezza esistenti
  • misure di protezione aggiuntive per garantirne la stabilità o la resistenza meccanica
Chi dovesse apportare tali modifiche deve rispettare i medesimi obblighi che il Regolamento stabilisce per i fabbricanti.

Seconda novità: il nuovo Regolamento introduce obblighi per due figure importanti: l’importatore e il distributore.
L’importatore è colui che immette sul territorio dell’Unione Europea un prodotto proveniente da un Paese esterno all’Unione. Egli deve assicurarsi che il fabbricante abbia seguito le procedure appropriate di conformità del prodotto e apporre il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo e-mail sul prodotto. In sostanza, l’importatore è direttamente responsabile della conformità del prodotto.
Il distributore, persona diversa dal fabbricante o dall’importatore, è invece colui che mette il prodotto a disposizione del mercato. Egli ha obblighi minori, che consistono principalmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato e accompagnato da tutta la documentazione necessaria (inclusi i dati del fabbricante e dell’importatore).
Ai distributori è anche richiesto di essere diligenti nel trasporto e nella conservazione del prodotto, in modo da garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza.

Terza novità: il nuovo Regolamento prevede una nuova dichiarazione di conformità UE al posto della vecchia dichiarazione CE; se un prodotto è soggetto a più leggi dell’Unione Europea, è necessario compilare una sola dichiarazione di conformità UE che le includa tutte.

Altre novità: vengono introdotte altre significative novità delle quali daremo conto in successive circolari e incontri; si tratta di aspetti relativi all’inclusione dei componenti digitali e dei software nella definizione di “componente di sicurezza”. Inoltre l’applicazione dell’intelligenza artificiale al campo delle macchine comporta un’adeguata nuova valutazione dei rischi e il controllo della fase di apprendimento.
Infine sono introdotte delle categorie di prodotti ad alto rischio che richiedono l’intervento di organismi autorizzati per garantire la conformità e la sicurezza. Anche su questi aspetti daremo approfondimenti.

Api Lecco e Sondrio invita tutte le imprese a prestare attenzione al tema nei prossimi mesi per adeguare i processi all’evoluzione delle tecnologie e delle norme. L’associazione intende organizzare qualche evento di approfondimento tecnico. L’obiettivo resta quello di migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori / consumatori, nonché di promuovere l’innovazione nel settore delle macchine.

(SN/am)