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Crediti di imposta energia elettrica e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo anticipato al 15 novembre 2023

Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 ha approvato il decreto proroghe (non ancora ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ma contiene, tra le altre, una proroga al contrario.
 
E’ infatti previsto l’anticipo dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire con apposito provvedimento la data entro la quale si dovranno comunicare le eventuali cessioni dei crediti per chi volesse avvalersi di questa possibilità.
 
(RP/rp)




Indagine sull’intelligenza artificiale: solo il 20% delle aziende la sta utilizzando

E’ il tema del momento: l’intelligenza artificiale. Lo scorso aprile con ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio, al Planetario di Lecco abbiamo organizzato un convegno a tema molto partecipato, ora un’indagine del centro studi di Confapindustria Lombardia ha cercato di capire che rapporto c’è tra le nostre aziende e l’ultima rivoluzione industriale già avviata.
E cosa ne esce da questa indagine dedicata all’intelligenza artificiale (IA) e digitalizzazione? Che poche, solo il 16% delle intervistate, conosce la differenza tra questi due concetti. La distinzione tra le due applicazioni risulta per lo più poco chiara alle pmi del territorio, che dimostrano un livello di conoscenza del tema piuttosto incerto per una parte cospicua di intervistati.
Per comprendere meglio il grado di conoscenza e di sviluppo in azienda in merito all’intelligenza artificiale è stato chiesto a tutte le intervistate se fossero in grado di riconoscerne le applicazioni per l’impresa.
Il livello di conoscenza delle applicazioni di IA per l’impresa presenta una correlazione diretta con il grado di utilizzo nell’attività aziendale: da un lato, il 36% degli intervistati dichiara di non conoscerne le possibilità di uso e il 31% ne sa pochissimo; d’altro canto, più della metà (53%) dei rispondenti (che presentano il minor livello di conoscenza delle applicazioni aziendali di IA) afferma di non esser interessato ad un utilizzo lavorativo. Interessante notare la distribuzione delle rimanenti: due aziende su dieci hanno già introdotto una o più soluzioni di IA nella propria realtà, con una decisa accelerazione nell’ultimo biennio.
Gli intervistati rivelano un dettaglio curioso: il tradizionale obiettivo ricercato tramite la digitalizzazione dei processi aziendali, estendere i tempi del lavoro, non rappresentano una priorità per le imprese che hanno investito in intelligenza artificiale.
Costi e problemi legati alla cybersicurezza sono i due aspetti che più spaventano i nostri imprenditori che non si sono ancora cimentati con questa novità. Riguardo, invece, dilemmi riguardo alle risorse umane, gli imprenditori di Api Lecco Sondrio sono ottimisti: per il 56% di loro non potrà mai sostituire l'intuito e le capacità dell'uomo nel progresso scientifico, ma ne sarebbe supporto valido e per il 69% il lavoro umano cambierà in futuro con competenze nuove.
Per quanto riguarda la digitalizzazione, maggiormente diffusa e conosciuta, per l’80% delle nostre imprese viene utilizzata per sotfware gestionali.

Commenta così i risultati dell’indagine Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech (in foto): “Per quanto riguarda la digitalizzazione alcuni strumenti tradizionali come le soluzioni cloud, rese possibili da reti a banda larga, e i gestionali base sono ormai consolidati nella maggioranza delle aziende. Buona anche la consapevolezza sulla cybersicurezza. Qualche timore in più rimane riguardo alla possibilità di accedere ai dati aziendali da remoto: questo è un aspetto su cui investire, insieme al tema sicurezza, perché l’accessibilità dei dati è complementare al lavoro agile, che non si riduce al solo lavoro da casa, ma per esempio permette ad un tecnico temporaneamente fuori sede di verificare, controllare ed eventualmente correggere il processo di una macchina in azienda da remoto, ovunque si trovi. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, tema molto più recente, è curioso vedere come il 20% delle aziende la stia già utilizzando, il 30% ci sta pensando, mentre il restante 50% non sia al momento interessato. E’ una fotografia da approfondire, e credo che le percentuali cambieranno a breve: sempre più servizi basati sull’IA saranno a portata di tutti e quindi facilmente utilizzabili anche da un pubblico di non-esperti. Se ci pensiamo, non serve sapere come funziona un motore per guidare una macchina. Lo stesso sta succedendo con l’AI, dove molti servizi per la gestione e lo sviluppo che servono per guidare un’azienda avranno nuovi motori basati sull’IA”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Rentri: un altro passo sulla via della tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità efficace dei rifiuti in forma digitale si avvicina? Qualche nuovo passo è stato fatto con il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 che si trova sul sito del MASE (Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica).

 

E’ un testo breve e contiene un allegato che si intitola “Tabella scadenze RENTRI”, che contiene i termini temporali per eseguire l’iscrizione al Registro elettronico nazionale e per utilizzare:

  • i nuovi modelli di registro rifiuti e di FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)
  • il registro di carico e scarico in formato digitale
  • l’emissione del FIR in formato digitale.
Nella tabella che segue, le tempistiche previste:
 
Dimensione Iscrizione al Rentri Nuovi modelli Registro c/s e Fir Tenuta Registri c/s
in formato digitale
Emissione Fir
in formato digitale
più di 50 dipendenti dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 dal
13 febbraio 2025
Dal 13 febbraio 2025 dal 13 febbraio 2026
più di 10 dipendenti dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione dal 13 febbraio 2026
altri dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione dal 13 febbraio 2026

 

Il sito di Ecocamere contiene a sua volta alcune informazioni sulle tempistiche.

 

L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il Rentri, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Api resta a disposizione per tutti gli aspetti operativi che ne deriveranno a tempo debito.

(SN/am)

 




False comunicazioni relative ad errori nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di phishing indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite invio di false comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di instaurare un primo contatto ed eventualmente estorcere denaro sfruttando il tema degli adempimenti non versati.
La mail in questione, proveniente da un indirizzo email non istituzionale, presenta come oggetto “Foglio prospetto AGE” e informa l’utente circa la sospensione di un pagamento a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, invitandolo a girargliela per poterlo sbloccare. Esempio in allegato A.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).

Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell’anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing“ o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

(MF/am)




Registrazione manutentore qualificato sistemi sicurezza antincendio: proroga di un anno

Il DM del 1 settembre 2021 prevedeva che i manutentori dei sistemi antincendio dovessero essere registrati come tecnici qualificati presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco. La scadenza era inizialmente fissata al 25 settembre 2022, poi è slittata al 25/09/2023 ed è recentemente stata prorogata nuovamente di 1 anno, al 25 settembre 2024.
La figura di tecnico manutentore qualificato è quella a cui spetta il compito di attuare gli interventi per mantenere in efficienza e in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
I termini della proroga sono contenuti nel DM “Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” pubblicato nella GU n. 212, dell’11 settembre 2023.
Il Decreto distingue tali interventi di manutenzione da quelli di sorveglianza: questi ultimi consistono in controlli visivi atti a verificare che tutti gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non danneggiati; la sorveglianza può essere effettuata direttamente dai lavoratori delle imprese, adeguatamente istruiti.

Gli interventi di manutenzione e gli interventi sorveglianza vanno annotati nella parte dedicata del registro antincendio.

(SN/am)
 




Officina cinema 2023: mercoledì 4 ottobre “Smetto quando voglio”

Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 21, presso il Cinema Nuovo Aquilone di Lecco (via Parini 16), si terrà la seconda proiezione del cineforum che quest’anno tratta della tematica giovani e lavoro

Il film in programma è “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia (2014), la trama: che cosa succede quando la passione si infrange contro la realtà? Cosa si è disposti a fare per vivere e per farsi strada? Alcuni giovani ex ricercatori universitari sono disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all’esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un’idea, non proprio convenzionale.

Per prenotare il proprio posto al cinema CLICCARE QUI

(AM/am)




Report indagine centro studi su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Riportiamo i risultati dell’indagine realizzata dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia realitiva al tema intelligenza artificiale e digitalizzazione.

Al questionario hanno partecipato le associate ad Api Lecco Sondrio. 

Per leggere il report cliccare qui

(AM/am)




Egitto: webinar di presentazione del mercato lunedì 2 ottobre ore 11

Confapi organizza per lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 11, il webinar di presentazione degli incentivi che il governo egiziano e in particolare  l’Agenzia di Sviluppo delle micro, medie e grandi imprese egiziane ( MSMEDA ) e il Centro egiziano per l’ammodernamento dell’industria (IMC), hanno messo in atto con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi.

Durante l’incontro saranno illustrati gli strumenti attualmente disponibili in diverse zone economiche, in particolare nei settori dell’industria automobilistica, dell’energia, dei macchinari, degli elettrodomestici, dell’ICT, del tessile e del cuoio.
La lingua dei lavori sarà l’inglese.

 

Duration Topics and speakers
4-5 minutes Introduction- Confapi
15 Minutes
Presentation by the Egyptian Micro, Small and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA)’s
Speakers:
  • Ms. Amira Kader – Head of International Cooperation – MSMEDA
  • Ms. Ghada Nour- Head of Marketing Department – MSMEDA
15 Minutes
Presentation by the Egyptian Industry Modernization Center (IMC).
Speakers:
  • Mr. Hazem Sabry – Head of Strategies and Institutional Sustainability – IMC
15 Minutes Presentation by CONFAPI  
30-40 minutes Q&A session
5 Minutes Wrap-up and closing remarks

Questo il link per partecipare: https://us06web.zoom.us/j/99406644737?pwd=Y0t4YjVUb2dSWWJJVUw4NmtHQ2pLQT09

Meeting ID: 994 0664 4737
Passcode: 860164

(MP/am)




Modello Ot23: presentazione video delle novità per le imprese

Come si anticipava con la circolare API n.438 del 31/08/2023 è disponibile il modello OT23 del 2023, con scadenza febbraio 2024.

 

Il modello e le istruzioni sono disponibili sul sito Inail e consultabili anche in allegato alla presente circolare.

Il breve video (per vederlo CLICCARE QUI) presenta brevemente le misure più interessanti di questo modello, da mettere in campo entro la fine dell’anno per ottenere lo sconto sul premio INAIL. Sulla base della dimensione aziendale si può ottenere uno sconto compreso fra 500 e 5000 euro, motivo per il quale si incoraggiano le imprese che non lo abbiano mai preso in considerazione ad utilizzarlo. Api Può fornire consulenza a riguardo.
Si allega la presentazione ppt che viene mostrata nel video.

Api Lecco Sondrio può dare supporto orientativo gratuito, ma può anche:

  1. aiutarvi nella preparazione dei documenti (contributo da preventivare)
  2. caricare la documentazione probante che l’azienda prepara in autonomia (gratuito)
Nel caso desideriate avvalervi e quantificare questo servizio potete scrivere con congruo anticipo a silvia.negri@api.lecco.it
 
(SN/am)



Calamità naturali e documenti distrutti: cosa fare

L’accidentale distruzione di beni e di documenti contabili, dovuta al verificarsi di calamità naturali, è un avvenimento significativo che necessita di un’accurata gestione, al fine di non incorrere in gravose conseguenze.
L’avvicendarsi sempre più frequente di episodi calamitosi all’interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione per rispolverare le procedure da rispettare da tutti coloro che hanno subito la perdita di documenti contabili e di beni. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.
La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di importanti conseguenze, ovverosia:
  • la prima, è che l’Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così la cessione di merce in evasione di imposta;
  • la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest’ultimo dall’onere della prova poiché, a norma dell’articolo 39, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/73, l’accertamento induttivo è sempre possibile anche “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
Con particolare riferimento alla perdita di beni, la possibile applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non rivenuti siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, pone a carico del contribuente accertato l’onere di provare che, in verità, i beni non rinvenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore.
Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i corretti adempimenti fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.
L’articolo 1, D.P.R. 441/1997, è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un’intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere ritenuti ceduti a terzi. In assenza di relativa fatturazione, l’Amministrazione finanziaria ha nel proprio “arco” la freccia della presunzione legale relativa insita nella norma, con totale inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.
Soccorre allo scopo il successivo comma 2 che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure risultano distrutti o sono andati perduti. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall’articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, a mente del quale “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.
In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:
  • attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
  • da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti indicato in contabilità e la data certa.
Stando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E/2006, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, ma deve essere esibita, se richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la distruzione involontaria di documenti contabili a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
  • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
  • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
  • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
  • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.
Infine, occorre evidenziare come sia importante che il contribuente sia consapevole di dover eseguire determinate e specifiche procedure per certificare la distruzione accidentale dei beni e documenti contabili, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte ivi richiamate.

(MF/am)