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Migranti. Camisa: dare risposte a domanda manodopera qualificata

“Gli imprenditori della piccola e media industria sono pronti a offrire opportunità di lavoro e a promuovere l’inclusione sociale attraverso l’occupazione”. È il messaggio che il presidente Cristian Camisa ha portato al convegno dal titolo “Un’immigrazione dignitosa dall’Africa per il lavoro e il futuro dell’Italia”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e E4Impact Foundation. L’evento che si è tenuto a Milano, ha riunito istituzioni, aziende e università nella prospettiva di contribuire all’elaborazione di un progetto nazionale di immigrazione concertata con le imprese, che vada a beneficio di Italia e Africa.

“Crediamo – ha detto Camisa – che occorra creare un progetto virtuoso che favorisca l’integrazione lavorativa attraverso percorsi formativi direttamente in loco, con l’assunto che se si vogliono inserire dei migranti nel tessuto economico bisogna prima formarli in loco e poi far seguire un secondo step formativo nel Paese richiedente per verificare competenze e per favorire reale integrazione. Sappiamo come ormai da anni il mondo industriale si stia confrontando con un sempre crescente shortage tra domanda e offerta che ormai si attesta al 48%. Confapi ritiene importante rivedere la gestione dei flussi migratori che va affrontata con un programma a lungo termine. Soluzioni tampone non possono aver effetto per un fenomeno che non è più emergenziale ma epocale. Il lavoro presentato dalla Fondazione E4impact è lungimirante. La condivisione tra tutte le forze politiche, il mondo dell’associazionismo e quello delle imprese deve fare la differenza su un tema così complesso, che va ben al di là di una legislatura. I migranti, se integrati e formati, rappresenterebbero una grande risorsa per lo stesso mondo imprenditoriale in particolare in una fase storica di continua denatalità che sta portando a un sempre maggiore invecchiamento del nostro Paese con riflessi sulla tenuta economico sociale a lungo termine. Dobbiamo consegnare all’accoglienza una nuova visione che punti a una strategia mirata con l’obiettivo di garantire un futuro migliore al nostro Paese, ai territori e a tutti coloro che decidano di fare dell’Italia la loro seconda patria. Una visione – ha concluso il Presidente di Confapi – che si basa sul concetto di opportunità reciproca in cui le competenze e le esigenze del territorio vengono messe in relazione con quelle dei migranti”.




Confapi rientra nel Cnel: aperta ufficialmente la XI Consiliatura

Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella il 22 settembre scorso si è aperta ufficialmente l’XI Consiliatura del Cnel, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, di cui Confapi torna a far parte con un proprio rappresentante.
La dottoressa Annalisa Guidotti è stata nominata tra i 17 Consiglieri rappresentanti del mondo dell’impresa che, assieme al presidente Renato Brunetta, comporranno l’Assemblea del Cnel. Alla cerimonia di insediamento che si è tenuta presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin, sono intervenuti tra gli altri il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Tra le autorità presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra.

“Sono molto felice che dopo un lavoro di squadra fatto negli ultimi anni Confapi sia finalmente rientrata ufficialmente nel Cnel che è la casa dei corpi intermedi”, afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
“Oltre a essere un definitivo riconoscimento della rappresentanza della piccola e media industria privata – sottolinea -, la partecipazione della Confederazione anche nel Cnel permetterà di portare avanti con ancora più forza le istanze e le battaglie delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori. Sono certo che il Presidente Brunetta e la sua squadra faranno un ottimo lavoro. Confapi come sempre darà il proprio contributo con competenza, serietà e pragmatismo”.




Giovani Confapi: nominata la Giunta di Presidenza

È stata nominata la nuova Giunta di Presidenza del Gruppo nazionale dei giovani imprenditori Confapi che rimarrà in carica per il prossimo triennio.

Questi i nuovi componenti della Giunta che affiancheranno il Presidente Eustachio Papapietro, eletto alla guida del Gruppo lo scorso 3 agosto: Michele Biolghini, Andrea Loi, Andrea Lonardoni, Claudia Maffucci, Tommaso Moretti – delegato alla comunicazione, Elia Stevanato – delegato alla formazione.  

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre nominati Alice Vaccari come Vicepresidente Vicario, mentre Lorenzo Asciutti, Riccardo Costa e Luigi Falco come Vicepresidenti.




Cabina regia Pnrr. Confapi: coinvolgere di più piccole e medie industrie

“Abbiamo apprezzato il clima positivo, questo continuo avanzamento della cabina di regia è sicuramente importante. Al Ministro Fitto abbiamo detto che occorre fare un passo avanti per un pieno coinvolgimento del mondo delle piccole e medie industrie perché fino a oggi è rimasto un po’ ai margini per quanto riguarda i piani del Pnrr”. Lo ha detto il presidente Cristian Camisa, uscendo da palazzo Chigi dove ha preso parte alla cabina di regia del Pnrr.
 
“Reputiamo importante il RePowerEu – ha proseguito – dove finalmente attraverso il credito di imposta si darà la possibilità alle aziende di diventare autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo è fondamentale visti i costi che le nostre aziende hanno sostenuto recentemente – ha spiegato – e in più nell’ottica di una sostenibilità che dovremmo avere da qui a due o tre anni per poter rimanere sul mercato ed essere competitivi, è sempre più importante avere bandi semplici, intuitivi, a misura delle nostre aziende. Se non abbiamo la possibilità attraverso il Pnrr di cambiare marcia, il rischio vero è che il sistema delle Pmi sia escluso dal prossimo futuro e dal mercato”.
 



Sicurezza in azienda, impegni amministrativi: webinar domani ore 14.30

Ricordiamo il webinar dal titolo “Sicurezza in azienda: come gestire gli impegni amministrativi” organizzato da Api Lecco Sondrio,domani dalle h. 14.30 alle 15.30.

E’ destinato a tutte quelle figure amministrative o tecniche che si occupano di gestire aspetti rilevanti per garantire la sicurezza sul lavoro, come la validità della formazione pregressa, attraverso gli attestati esistenti, o la verifica della scadenza della formazione obbligatoria o la necessità di aggiornamento, ma anche la corretta documentazione dei corsi di affiancamento on the job in caso di nuovo inserimento di personale o di cambio mansione, oppure la conformità degli acquisiti di Dpi o altri dispositivi di prevenzione e protezione, o infine il coordinamento della sicurezza nei lavori da parte di terzi in azienda (Duvri) o in appalto.

Api vi propone un webinar sintetico per aiutare coloro che seguono questi aspetti pur non essendo responsabili della sicurezza, ma avendo un ruolo di supporto alle figure come l’RSPP interno o esterno, come il DL o il DL-RSPP o anche dirigenti, preposti ed Rls.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione cliccando qui 

Alleghiamo locandina. 

(SN/am)




Solo 2 aziende su 10 usano la IA

Il Giornale di Lecco del 2 ottobre 2023, servizio sulla nostra indagine dedicata a intelligenza artificiale e digitalizzazione. 




Utilizzo dei crediti di imposta energia e gas I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.
La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.

 

Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari
Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.
In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.
Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

(RP/am)
 




Indagine Api su intelligenza artificiale: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la diffusione del nostro comunicato stampa dedicato all’indagine su intelligenza artificale e digitalizzazione:



La mappa delle agevolazioni per i bonus edilizi

Se la strada del Superbonus si fa sempre più in salita per i contribuenti, resta particolarmente ampio e variegato il quadro delle detrazioni edilizie “tradizionali”: dal bonus barriere architettoniche fino all’Ecobonus.

Ecco la fotografia aggiornata dei bonus edilizi disponibili nel 2023-2024 per chi voglia ristrutturare casa.

 

Bonus Detrazione, durata e limite di spesa Beneficiari A cosa si applica e descrizione Cessione credito / sconto in fattura Scadenza
Bonus verde 36% Soggetti IRPEF privati Sistemazione di verde e giardini:

  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di
    • edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
    • recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
NO 31.12.2024
10 anni
€ 5.000 spesa massima UI
Bonus mobili 50% Soggetti IRPEF Spese per i mobili e i grandi elettrodomestici in unità oggetto di ristrutturazione, es.:

  • mobili
  • elettrodomestici nuovi
  • forni di classe non inferiore alla classe A
  • lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di
  • classe non inferiore alla classe E
  • frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F
NO 31.12.2024
10 anni
€ 8.000 per il 2023
€ 5.000 per il 2024
Bonus casa 50% Soggetti IRPEF Interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria per le parti comuni, es.:

  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia
  • Manutenzione ordinaria su parti comuni
  • Gli interventi sulle parti private e sulle parti comuni accedono ad autonome previsioni agevolative (risoluzione AdE n. 206/2007)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Sismabonus 50% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione
  • Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell’edificio
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus 50% Soggetti IRPEF e IRES Involucro, impianto e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Serramenti e infissi
  • Schermature solari
  • Caldaie a biomassa
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000
Ecobonus 65% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi di isolamento termico dell’involucro
  • Caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con sistema di termoregolazione evoluto
  • Riqualificazione globale dell’edificio
  • Generatori di aria calda a condensazione
  • Pompe di calore
  • Scaldacqua a PDC
  • Collettori solari
  • Generatori ibridi
  • Sistemi di building automation
  • Microgeneratori
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
Variabile
€ 30.000 – € 60.000 – 100.000
Sismabonus 70% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe RISCHIO SISMICO
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max per UI
Ecobonus condomini 70%  
  • Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max per UI
Barriere architettoniche 75% Soggetti IRPEF e IRES
Edifici privati, edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
  • Interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che rispettino i requisiti del D.M. n. 236/1989. Sono agevolabili anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese correlate.
  • La spesa massima è di:
    • € 50.000 per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti,
    • € 40.000 per unità negli edifici da 2 a 8 UI,
    • € 30.000 per unità negli edifici da più di 8 UI
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2025
5 anni
Variabile
€ 50.000 – € 40.000 x UI
€ 30.000 x UI
Sismabonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9, art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
Interventi su parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1, 2 e 3 SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Ecobonus condomini 75% Soggetti IRPEF e IRES
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro
  • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
10 anni
€ 40.000
Spesa max x UI
Sismabonus 80% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 novembre 2017)
SÌ se titolo edilizio entro il 16.2.2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eco-Sismabonus condomini 80% Soggetti IRPEF e
IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico
  • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.24
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
Sismabonus condimini 85% Soggetti IRPEF e IRES.
I soggetti ex comma 9 art. 119 D.L. n. 34/2020 accedono al Supersismabonus
  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
  • La detrazione si applica anche agli interventi di categoria inferiore collegati al completamento dell’opera come la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento dei pavimenti ecc. (risoluzione AdE n. 147/E del 29 febbraio 2017)

Attenzione: anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa

SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
5 anni
€ 96.000
Spesa max x UI
Eso-Sismabonus condomini 85% Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione Solo involucro e spese strettamente funzionali comprensive di progettazione:

  • Interventi su parti comuni dei condomini
  • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente
  • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico
SÌ se titolo edilizio entro il 16 febbraio 2023 31.12.2024
10 anni
€ 136.000
Spesa max x UI
15 anni
€ 96.000
Spesa max x UI

 

 




Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023

Entro il prossimo 2 ottobre, fatte salve eventuali proroghe, i registratori telematici e i Server RT dovranno essere aggiornati per consentire l’attuazione della c.d. “lotteria degli scontrini istantanea”, il nuovo concorso collegato agli acquisti al dettaglio che si affiancherà all’attuale lotteria a estrazioni differite.
Allo stato attuale, la data di avvio della lotteria istantanea, introdotta dall’art. 18 comma 4-bis del DL 36/2022, non è ancora nota. Si attende infatti il provvedimento interdirettoriale (Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate) che dovrebbe definirne sia la decorrenza, sia le regole di attuazione (cfr. news del Garante privacy 4 agosto 2023). L’Agenzia delle Entrate, però, ha fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi – compresa la procedura web Documento commerciale on line – dovranno essere adeguati (provv. n. 15943/2023).
Per partecipare alla lotteria, infatti, dal punto di vista operativo, sarà sufficiente che gli acquirenti scarichino un’applicazione denominata “Gioco legale” e scansionino mediante il proprio smartphone un codice bidimensionale riportato sui documenti commerciali. Tale codice “conterrà” tutti i dati della transazione necessari a partecipare al concorso (es. data e ora dello scontrino, ammontare della spesa, partita IVA dell’esercente). In caso di vincita, l’app avviserà il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni.
registratori telematici, dunque, dovranno essere aggiornati in modo da poter generare e stampare il suddetto codice bidimensionale su tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a un euro pagati interamente in modalità elettronica. La app assocerà il codice lotteria del cliente all’acquisto effettuato e, in mancanza di tale codice, ne creerà uno nuovo che abbinerà all’acquisto.
Invece, nel caso in cui l’acquirente decida di partecipare anche al concorso già in essere, comunicando il proprio codice lotteria, quest’ultimo dovrà essere indicato sul documento. A tal proposito, è bene sottolineare che qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, il cliente (“persona fisica”) potrà segnalare tale circostanza in un’apposita sezione del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Tali segnalazioni verranno usate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza “nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Si ricorda che possono partecipare le sole persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che usano metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari; è ammessa, tuttavia la partecipazione anche nell’ipotesi in cui, ad esempio, i fondi provengano da un conto corrente intestato a un componente del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Va poi segnalato che, al fine di agevolare gli operatori nel processo di aggiornamento degli strumenti, è stato previsto, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla rilevazione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, uno specifico contributo, fruibile sotto forma di credito d’imposta (art. 8 del DL 176/2022). Esso è riconosciuto per gli adeguamenti effettuati nel 2023 ed è erogato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, purché entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, entro il limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2023.
Il credito può essere usato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, indicando sul modello F24 il codice “7032” (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023), e non è soggetto né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU), né a quelle di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni “orizzontali”).
Occorre però prestare attenzione al fatto che, se all’atto del conferimento della delega F24, e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento sopra richiamato risulta incapiente rispetto all’importo del credito stesso, il suddetto credito non è fruibile e il modello F24 è scartato.
Ai fini del beneficio, occorre inoltre che il pagamento del corrispettivo relativo alla fattura d’acquisto sia eseguito “con modalità tracciabile”, ossia tramite uno degli strumenti individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente (cfr. provv. n. 231943/2023).
Per quanto concerne la tempistica, il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il credito va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’uso.

(MF/am)