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Rischi derivanti da agenti fisici

Con la presente si segnala che sul portale “agenti fisici” è disponibile materiale aggiornato sulla misurazione e prevenzione dei rischi fisici come microclima, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici: cliccare qui

Ci sono anche eventi programmati e podcast su diversi temi che possono essere utili, Api Lecco Sondrio invita gli addetti alla sicurezza a prenderne visione.

(SN/am)




Online gli elenchi Split Payment per l’anno 2024

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024.
Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023. 

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase. A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2024 aggiornati al 20 ottobre 2023:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Apposito modulo per segnalare gli errori

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Per gli investimenti in beni prenotati nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022. Il termine è stato così prorogato, da ultimo, ad opera del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetti nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della “prenotazione” si vedano, ex multis, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).

Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Quanto ai beni materiali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l’agevolazione applicabile sarebbe quella prevista per il 2023, vale a dire la misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell’attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

Indicazione già nel modello REDDITI 2023

L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato “credito d’imposta spettante nel periodo”) vada indicato l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice “3L”) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

Viene altresì precisato che “tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione”.

Per i beni in esame occorre inoltre compilare il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito “3L” ) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della
presente dichiarazione.

Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023, ancorché con riguardo al modello REDDITI 2023), nel successivo modello REDDITI 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.

(MF/ms) 




Entro il 31 ottobre 2023 la regolarizzazione delle violazioni formali

Scade il prossimo 31 ottobre il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

La definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta ed è strutturata in modo simile a quella che era stata prevista dall’art. 9 del DL 119/2018.

Il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.

L’originario termine del 31 marzo 2023 per la prima rata (o per tutte le somme) è stato posticipato al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto “Bollette”).

Bisogna a tal fine indicare nel modello F24 il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.

Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto. Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.

Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:

  • l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  • l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esentinon imponibiliescluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
  • l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
  • gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
  • la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
  • l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
  • l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
  • le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
Importante l’elenco della circolare

Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:

  • violazioni in tema di quadro RW;
  • omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
  • omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
  • omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
  • omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.
Non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).

(MF/ms)




Istat: agosto e settembre 2023

Istat agosto 2023
Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,2% (variazione annuale) e a + 13,8% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 3,9% e + 10,35%.

Istat settembre  2023
Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2023, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 5,1% (variazione annuale) e a + 14,2% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 3,825% e + 10,650%.
 
(MS/ms)




Valute estere: settembre 2023

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di settembre 2023 (Provv. Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2023)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di settembre 2023 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,4386
Peso Argentino 373,9348
Dollaro Australiano 1,6622
Real Brasiliano 5,277
Dollaro Canadese 1,4458
Corona Ceca 24,3804
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7967
Corona Danese 7,4566
Yen Giapponese 157,7952
Rupia Indiana 88,7372
Corona Norvegese 11,4525
Dollaro Neozelandese 1,8012
Zloty Polacco 4,5981
Sterlina Gran Bretagna 0,86158
Nuovo Leu Rumeno 4,9656
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0684
Rand (Sud Africa) 20,278
Corona Svedese 11,8417
Franco Svizzero 0,96
Dinaro Tunisino 3,3567
Hryvnia Ucraina 39,0639
Forint Ungherese 386,429
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di settembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




“In un anno abbiamo realizzato la nostra sede: un miracolo possibile grazie a fornitori d’eccellenza”

Il Giornale di Lecco del 23 ottobre 2023, pagina dedicata alla nostra associata Filsystem.




Riforma delle agevolazioni per i clienti energivori

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto “Energia” n. 131/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 settembre.
 
L’art. 3 del Decreto prevede disposizioni per l’adeguamento con decorrenza dal 1° gennaio 2024 delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica che modificano, rispetto alla situazione attuale, sia i requisiti di accesso al beneficio, sia l’intensità delle agevolazioni; le nuove disposizioni introducono inoltre condizionalità che le imprese energivore devono rispettare nel corso dell’anno di agevolazione.
 
L’efficacia delle disposizioni del Decreto è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
In attesa della conclusione del procedimento di verifica, l’Arera – Autorità per l’energia, con propria delibera n. 434/2023/E/eel, ha dato mandato alla Csea di sospendere l’apertura ordinaria del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, prevista per il 30 settembre 2023; la data esatta di apertura del portale verrà comunicata dalla Csea con propria circolare.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Dal 1° gennaio 2024 potranno accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2022 con riferimento all’energivorità del 2024);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il Decreto specifica che hanno diritto alle agevolazioni anche le imprese che operano in settori considerati ammissibili ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione UE, ma solo previa approvazione da parte di un esperto indipendente di rispondenza ai requisiti previsti dalla Commissione Europea.
In ogni caso, non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore dal 2024 godranno delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni (secondo le stesse modalità previste dall’attuale regolamentazione vigente per gli energivori).
In aggiunta, devono adottare almeno una delle seguenti misure:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Decreto dispone gli enti preposti ai controlli sulle imprese del rispetto delle disposizioni sopra riportate (ENEA, ISPRA, GSE) e prevede che l’Arera definisca modalità e tempi per presentazione e verifica delle domande di agevolazione (che saranno gestite come di consueto dalla Csea), oltre alle modalità di calcolo dei consumi e del VAL (determinato come media triennale).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Interpelli ambientali: il Ministero risponde sui residui da attività di recupero rifiuti

Sul sito del Ministero dell’Ambiente Ministero e della Sicurezza Energetica (Mase) sono consultabili le risposte ad alcuni interpelli di tipo ambientale emersi nell’ultimo periodo.

L’ultimo interpello in ordine cronologico riguarda i residui, derivanti da attività di recupero, da inviare a smaltimento. Le risposte sono disponibili nella sezione “economia circolare”, cliccare qui. 

(SN/am)




“Officina Cinema 2023”: gran finale sul mondo del lavoro del prossimo futuro

Si chiude con una riflessione sul mondo del lavoro che ci aspetta la seconda edizione di “Officina Cinema”, il cineforum del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.
Il docu-film “After Work” di Erik Gandini ha posto agli spettatori presenti, circa un centinaio, quesiti su quello che ci attende e su come le nostre vite potrebbero cambiare quando l’intelligenza artificiale entrerà in modo massiccio nelle aziende. Il documentario ha, inoltre, analizzato il mondo del lavoro attuale in paesi profondamente differenti dal nostro come la Corea, gli Stati Uniti o il Kuwait e evidenziato come l’ ”etica del lavoro” sia diversa.

Il percorso di quest’anno di “Officina Cinema” è stato dedicato al tema “giovani e lavoro”, che nel corso delle tre proiezioni è stato raccontato da punti di vista storici differenti: come un giovane di talento degli Anni 60 potesse realizzare i propri sogni (“The Fabelmans”), come dei giovani ricercatori universitari italiani degli Anni Duemila sottopagati siano costretti a fare di tutto per arrivare a fine mese (“Smetto quando voglio”) e quello che ci attende nel prossimo futuro lavorativo (“After Work”).
Il ciclo di proiezioni ha coinvolto sia le aziende associate ad Api sia la cittadinanza che per il secondo anno hanno dimostrato di apprezzare la proposta culturale del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio con un totale di circa 300 presenze per la rassegna.

E’ stata una bella esperienza, ma soprattutto una bella conferma, significa che piace la nostra proposta – commenta Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio -. Il compito di un’associazione di categoria è quello di assistere ovviamente le aziende associate, ma anche contribuire alla crescita di un territorio, per il secondo anno abbiamo deciso di parlare di lavoro attraverso il cinema e anche se potrebbero apparire due mondi distanti sono invece molto vicini come dimostra l’impatto dell’intelligenza artificiale in questo momento a Hollywood come nelle nostre aziende. Ringrazio don Davide Milani, Gian Luca Pisacane e il Cinema Nuovo Aquilone per la collaborazione e ovviamente il pubblico che è venuto a vedere i nostri film”.

Ieri sera sul palco al termine della proiezione sono saliti Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech e docente dell’Università Bicocca di Milano e Luca Brambilla, consigliere del Gruppo Giovani e titolare delle Grafiche Cola. I due, con il critico cinematografico Pisacane, hanno discusso del film e cercato di capire quanto l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite.

Anna Masciadri
Ufficio stampa