“Il pioppo per gli alimenti Così l’imballaggio è green”
La Provincia del 9 settembre 2024, articolo sulla nostra associata Dell’Oca srl.
1
La Provincia del 9 settembre 2024, articolo sulla nostra associata Dell’Oca srl.
“La sicurezza sul lavoro per noi è una priorità. Il nostro sistema di sicurezza sul lavoro soffre di un alto tasso di regolazione normativa e di un basso livello di effettività nella formazione. Siamo convinti che si debba sempre più operare nell’ottica della prevenzione, oltre che di una formazione più efficace”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
“Pensando alla prevenzione – ha aggiunto – l’Intelligenza artificiale può rappresentare un valido supporto. Tra qualche giorno il Paese con le sue industrie riprenderà la normale attività. Come Confapi proponiamo una sorta di Sicurezza 5.0, un Patto etico tra Istituzioni, sindacati e Associazioni di categoria attraverso cui utilizzare l’AI per garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente attraverso un’analisi visuale creare un database statistico sui comportamenti non corretti in azienda che permetta di fare prevenzione mirata. Occorre che si arrivi a un anonimato condiviso di qualsiasi dato per evitare che si possa anche solo pensare a una forma di controllo dei lavoratori”.
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 14 giugno 2024 n. 87, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi dal 1° settembre 2024.
Il menzionato decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole, nel complesso, meno onerose ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.
Le modifiche riguardano sia la parte generale sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.
Considerato che le nuove misure operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ne deriva che:
La violazione da omessa/infedele fatturazione dà, come di consueto, luogo a una dichiarazione infedele sia per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 (riferito all’anno 2024) che per quanto riguarda il modello IVA 2025 (sempre riferito all’anno 2024).
Per l’IVA, opera il cumulo giuridico tra l’art. 6 del DLgs. 471/97 (violazione sulla fatturazione) e l’art. 5 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele).
Se ciò è vero sul lato “attivo” (contribuente che omette di fatturare o fattura con corrispettivi più bassi), altrettanto non può più dirsi per il lato “passivo” (contribuente che detrae in sede di liquidazione periodica un’IVA ad esempio indetraibile o su beni non inerenti).
Ciò in quanto, per encomiabile scelta legislativa, l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, quindi ci sarà solo la sanzione dell’art. 5 del DLgs. 471/97, e non entrambe le sanzioni sia pure temperate dal cumulo giuridico.
Relativamente alle violazioni dichiarative, per ravvedere, nell’anno 2025 o negli anni ancora successivi, l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024 (dichiarazioni relative all’anno 2023), si dovrà prendere come sanzione base il 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770), e non più il 90%.
Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione, la sanzione avrà una pena “fissa” del 120% (e non più dal 120% al 240%), tuttavia rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento.
In assenza di indicazioni contrarie, sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele dovrebbe rimanere fermo il ravvedimento semplificato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2012 n. 42 se ci si ravvede nei 90 giorni.
Rammentiamo che, indipendentemente dal ravvedimento operoso:
Per quanto riguarda la parte generale, si segnalano le seguenti novità:
Nuove sanzioni per i modelli REDDITI, IRAP e 770 2024
Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo a seconda di quando ci si ravvedeva).
Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.
Nella tabella in allegato vengono riepilogate le modifiche apportate alle principali violazioni, distinguendo il contesto ante e post 1° settembre 2024.
(MF/ms)
Nello specifico verranno proposti 4 incontri formativi volti a presentare le opportunità di internazionalizzazione in alcune aree, nonché a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all’export ed equity messi a disposizione e gestiti da SIMEST.
Il calendario, infatti, prevede:
(MP/am)
La Provincia del 3 settembre, il presidente di Unionmeccanica Lecco Luigi Sabadini commenta l’ultimo dato Istat sul Pil.
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all’art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024.
Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo.
La proroga è stata inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.
Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.
Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
|
Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tolleranza) |
||
|---|---|---|
| Contribuenti “ordinari” |
1°, 2° e 3° rata | 15 marzo |
| 4° rata | 31 maggio | |
| 5° rata | 15 settembre 2024 (+ tolleranza 5 gg.) | |
| 6° rata | 30 novembre | |
| Contribuenti dei territori alluvionati |
1° e 2° rata | 15 marzo |
| 3° rata | 31 maggio | |
| 4° rata | 31 agosto | |
| 5° rata | 31 ottobre | |
Rimasta al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati.
Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’ art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola. Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scaduta invece a fine agosto.
(MF/ms)
Con le novità introdotte dall’art. 17 del Decreto “Adempimenti”, che a seguito dell’emanazione del Provvedimento A.d.E. n. 313945/2024 diverranno operativi a partire dal 5 agosto 2024, nel caso in cui si debbano effettuare versamenti ricorrenti – quali, ad esempio, i pagamenti relativi alla contribuzione fissa INPS Artigiani/Commercianti, oppure pagamenti rateizzati quali, ad esempio, quelli relativi a imposte e contributi emergenti dal modello Redditi o dovuti a seguito di avviso bonario rateizzato – gli addebiti potranno essere gestiti con un’unica trasmissione telematica, nella quale il contribuente invierà più modelli F24 esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa scadenza.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 313945 del 26 luglio 2024 è stata data attuazione alla previsione di cui all’art. 17 del c.d. Decreto “Adempimenti”, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che prevede, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24 (ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), la possibilità di poter trasmettere modelli F24 a scadenza futura.
Di seguito le modalità operative e le condizioni di utilizzo di tale modalità alternativa di trasmissione dei modelli F24, che si affianca a quella ora esistente.
F24 a scadenza futura
Con l’introduzione dell’addebito di somme dovute per scadenze future, il legislatore ha inteso concedere una nuova e diversa modalità di trasmissione dei modelli F24, che consente di gestire l’invio di “gruppi” di deleghe, riferite al medesimo contribuente, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.
Si tratta, in sostanza, della possibilità di prenotare i modelli F24, richiedendone l’addebito ad una futura scadenza.
La novità, rispetto alle attuali modalità di trasmissione, consiste del fatto che attualmente è possibile inviare un modello F24 specificandone la futura scadenza, ma in presenza di più modelli F24 aventi scadenze diverse, devono essere effettuati distinti invii.
Ad esempio, se il contribuente definisce gli ammontari dovuti a fronte del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, e sceglie il versamento rateale, in ipotesi 3 rate, attualmente è possibile trasmettere tutte e tre le rate nella medesima giornata, ma visto che occorre richiederne l’addebito in date diverse, occorre trasmettere tre diversi flussi telematici. Con l’introduzione degli “F24 a scadenza futura” si potrà, con un unico invio, trasmettere tutte e tre le deleghe, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.
Quanto sopra, tuttavia, comporta l’obbligo di una attenta disamina della situazione del contribuente, sia per quanto riguarda l’eventuale utilizzo dei crediti, sia per quanto riguarda le disponibilità delle somme sul conto di addebito.
Condizioni
La trasmissione dei flussi per modelli F24 a scadenza futura è consentita a condizione che l’addebito in conto sia richiesto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, ecc.).
Sin qui nulla di nuovo, ma occorre focalizzare l’attenzione sul fatto che l’IBAN indicato in fase di trasmissione del flusso deve risultare ancora valido alla data di addebito, ed anche, ovviamente, accertarsi della disponibilità delle somme dovute a ciascuna scadenza.
Come per le trasmissioni ordinarie, l’IBAN indicato deve corrispondere ad un conto intestato o cointestato al soggetto chiamato ad effettuare il versamento. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.
Il Provvedimento A.d.E. dispone che la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.
Si tratta evidentemente di un termine molto ampio che, come ricordato nel Provvedimento stesso, consente anche la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997).
Ipotizzando una trasmissione a settembre 2024 con ultima scadenza nei cinque anni successivi, per l’intero quinquennio il conto corrente indicato per l’addebito dovrà restare attivo, disporre delle somme sufficienti ad onorare il dovuto per ciascuna scadenza, e mantenere lo stesso IBAN.
In particolare quest’ultimo aspetto potrebbe comportare delle problematiche, posto che non sono infrequenti fusioni di sportelli o di istituti di credito che comportano una modifica dell’IBAN, modifica dalla quale potrebbe poi dipendere l’impossibilità di addebito del modello F24.
La gestione dei crediti
Altro aspetto particolarmente delicato della gestione degli F24 a scadenza futura è quello relativo all’utilizzo dei crediti.
Sul punto il Provvedimento dispone che, affinché un determinato credito possa essere utilizzato in compensazione in un modello F24 trasmesso a scadenza futura, tale credito deve essere:
Le possibili problematiche
L’utilizzo della trasmissione di modelli F24 a scadenza futura risulta essere certamente utile a snellire le attività di invio dei modelli di versamento; tuttavia, possono emergere alcune problematiche.
Ad esempio, potrebbe accadere che un credito inizialmente considerato come disponibile, ed incluso in una trasmissione a futura scadenza, venga poi rivisto al ribasso a seguito di integrazioni o correzioni del dichiarativo dal quale tale credito emerge. In tal caso, occorrerà richiamare il modello F24, prima della scadenza, poiché con lo stesso si andrebbe ad utilizzare un credito in tutto o in parte inesistente.
Altra problematica, di segno opposto, emerge dal fatto che inviando ora, a scadenza futura, modelli F24, ci si deve limitare all’utilizzo dei crediti ad oggi disponibili, rinunciando quindi alla possibilità di compensare crediti che potrebbero emergere in seguito, prima della data prevista per il versamento del modello F24.
Infine, in presenza di utilizzo di crediti relativi ad imposte erariali, occorre sempre ricordare le possibili conseguenze in termini sanzionatori laddove, al momento dell’effettivo utilizzo del credito (ovvero alla data di scadenza del modello F24) il contribuente dovesse avere debiti per imposte erariali ed accessori iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro. In tal caso, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, scatta il divieto di compensazione, divieto che si traduce nella acquisizione del modello di pagamento, cui tuttavia si affianca una sanzione del 50% di quanto compensato.
Ulteriormente, occorre anche considerare il diverso caso del possibile scarto della delega, dovuto alla presenza di “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione”, così come disposto dal novellato comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, Legge n. 213/2023.
L’annullamento delle deleghe a scadenza futura
Per “enne” ragioni, non ultima quella dell’esposizione in compensazione di un credito rivelatosi in seguito in tutto o in parte “non spendibile”, potrebbe accadere che una trasmissione di F24 effettuata a scadenza futura debba poi essere revocata.
In tal caso il provvedimento impone di trasmettere il flusso di annullamento entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24.
L’annullamento deve essere espressamente richiesto dal contribuente anche nel caso in cui venga meno il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici.
(MF/ms)
La prima riguarda i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni periodiche.
Si ricorda che il decreto “Adempimenti” (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l’anno d’imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a 100 euro sia per i soggetti passivi “mensili” che per i soggetti passivi “trimestrali” (per obbligo o per opzione).
L’art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l’importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato “insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l’imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione”, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.
Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.
La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.
Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, essi non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).
A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.
(MF/ms)
Dettagli per iscriversi alle 4 mezze giornate di settembre e ottobre (fase 1) alla pagina dedicata del sito camerale
In seguito (fase 2 e 3) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete avere più informazioni e valutare con attenzione questa opportunità potete chiamare (0341.282822) o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)