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Lipe 2024, aggiornamento con la nuova soglia dei versamenti iva periodici

Il prossimo 31 maggio scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA riferite al primo trimestre 2024 (“soggetti trimestrali”) o ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (soggetti “mensili”).

Il modello è stato aggiornato con il provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2024 n. 125654 ma non presenta modifiche sostanziali rispetto alle ultime comunicazioni effettuate, né si segnalano novità rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo dell’adempimento.

Si rammenta, in particolare, che sono obbligati a presentare il modello tutti i soggetti passivi IVA fatti salvi coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e/o a presentare la dichiarazione IVA annuale.

Ad esempio, sono esonerati i soggetti che, per tutto il periodo d’imposta, annotano esclusivamente operazioni esenti, così come i soggetti in regime forfetario o “di vantaggio” e i produttori agricoli in regime di esonero da adempimenti ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 (i quali non effettuano le liquidazioni IVA, né presentano la dichiarazione).

La comunicazione torna dovuta qualora, nel corso dell’anno, dovessero venire meno le condizioni di esonero dalle liquidazioni e/o dalla dichiarazione.

Inoltre, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione LIPE per i soggetti che, nel trimestre in oggetto, non hanno posto in essere alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva), salvo che vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente (rigo VP8). Lo aveva chiarito l’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ pubblicate il 26 maggio 2017.

Come anticipato, con il provv. n. 125654/2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione, con effetti a partire dalle liquidazioni periodiche relative al 2024.

La principale modifica consiste nell’adeguamento, in corrispondenza del rigo VP7, della soglia prevista per il versamento dell’IVA periodica.

L’art. 9 del DLgs. 1/2024, in vigore dallo scorso 13 gennaio, ha incrementato detta soglia da 25,82 a 100 euro sia per i soggetti passivi con liquidazioni IVA mensili sia per i soggetti passivi con liquidazioni trimestrali (per obbligo o per opzione), unitamente ad altre semplificazioni per il pagamento dei tributi in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

In sostanza, qualora l’importo dell’IVA periodica non superi 100 euro il versamento può essere effettuato insieme all’IVA dovuta per il mese o trimestre successivo (il cui importo è incrementato in maniera corrispondente).

La circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2024 ha formulato alcuni esempi. Con riferimento a un soggetto passivo che effettua le liquidazioni periodiche su base mensile, si è ipotizzato che dalla liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.

In tal caso, il soggetto in parola aveva la possibilità di versare l’IVA a debito di gennaio (inferiore a 100 euro) entro il 16 maggio 2024, congiuntamente agli importi dovuti per i mesi di febbraio, marzo e aprile (per un totale di 130 euro).

Infatti, il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite introdotto dal DLgs. 1/2024.

Nell’ambito della comunicazione LIPE da presentare entro il prossimo 31 maggio, il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo VP7 dei quadri VP relativi alle liquidazioni di febbraio e marzo 2024.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per i trimestri successivi, fermo restando che il versamento, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è stata sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è stata sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali” e sono state aggiornate le indicazioni relative alla compilazione del rigo VP10, con il rinvio al modello F24 elementi identificativi.
 
 
Irregolare invio dei dati sanabile entro 15 giorni

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza (15 giugno 2024, nel caso in esame), ferma l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

Laddove si intenda regolarizzare la comunicazione prima della dichiarazione IVA annuale per il 2024 (da inviare entro il 30 aprile 2025), è necessario un invio “sostitutivo” del modello precedente, unitamente al versamento della sanzione (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).
 

(MF/ms)




Confapi75 festa al Palataurus: rassegna stampa

 Gli articoli pubblicati sull’evento tenutosi al Palataurus giovecì 23 maggio scorso:



“Sì può fare impresa in modo etico”

Il Giornale di Lecco del 27 maggio 2024, servizio sulla nostra associata Co.El di Torre de Busi. 




Confapi 75: video concorso “LA PIccola impresa che vorrei”

Inviamo il link per vedere il video realizzato il 18 aprile scorso al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco in occasione dell'evento finale della prima edizione del nostro concorso "LA PIccola impresa che vorrei".

Ringraziamo ancora le aziende e le scuole che hanno aderito con entusiasmo alla nostra proposta, preannunciandovi che stiamo già lavorando per riproporlo il prossimo anno scolastico. 
 
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO 

(AM/am)




I tubi di Tecnofar Ordini in frenata

La Provincia di venerdì 24 maggio, doppia pagina sulla nostra associata Tecnofar. 




75 anni per Confapi Lecco Sondrio: Palataurus gremito per la festa dell’associazione

“75 anni insieme” è il leitmotiv della festa che ha celebrato l’anniversario di fondazione di Confapi Lecco Sondrio svoltasi ieri sera al Palataurus di Lecco alla presenza di 300 persone, imprenditori associati e molte personalità del mondo Confapi a livello regionale e nazionale, come il presidente Cristian Camisa.

 

Quando penso ai 75 anni trascorsi, non posso fare a meno di ricordare tutti coloro che hanno contribuito a costruire ciò che siamo oggi. Pionieri, imprenditori coraggiosi, lavoratori instancabili, visionari che hanno creduto nella possibilità di creare un tessuto industriale e imprenditoriale, solido e prospero nelle nostre province. Era il 14 febbraio 1949 quando una trentina di aziende fondarono Api Lecco. Oggi possiamo dire con estremo orgoglio che Confapi Lecco Sondrio rappresenta circa 500 imprese del nostro territorio. Sono particolarmente orgoglioso che quattro delle trenta aziende che fondarono l’Api sono qui presenti oggi rappresentati dai loro attuali titolari: Trafilerie di Malavedo, Tizzoni e Airoldi (ora Cabagaglio), GB Gerosa e Giuseppe Arrigoni”, dichiara il Presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori.
La storia di Confapi nazionale corre in parallelo con quella della territoriale di Lecco – dice il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa – avendo solo due anni di differenza. Per me è un piacere essere qui con voi questa sera a festeggiare, Lecco è da sempre una delle colonne portanti dell’associazione nazionale con le sue imprese sinonimo di eccellenza e esempio anche per il Paese. Un mese fa ho incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e mi ha ringraziato, quindi io ringrazio voi, per il lavoro che facciamo tutti i giorni”.
La serata, allestita in un Palataurus trasformato con riferimenti alla storia della associazione di via Pergola, si è aperto con lo spettacolo teatrale della compagnia Tavolo.02 dal titolo “La nostra storia per il futuro” scritto e diretto da Micol Gabbioni, imprenditrice associata, che ha ripercorso i momenti salienti della storia di Confapi Lecco Sondrio.

Ieri sera si è tenuto l’ultimo atto dei festeggiamenti dell’anniversario che nei mesi precedenti ha coinvolto le scuole del territorio con il concorso “La piccola impresa che vorrei” a cui hanno partecipato 22 imprenditori associati e 450 studenti, di cui è stato realizzato un video e mostrato alla platea.
Ospite a sorpresa della serata il comico Enrico Bertolino che ha chiuso la festa con il suo spettacolo “Non è più il futuro di una volta” durante il quale ha anche dialogato e scherzato con la platea presente.
La serata è terminata con il taglio della torta, realizzata dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, da parte dei presidenti Vavassori e Camisa e del direttore Marco Piazza.

Tra i momenti più emozionanti, la premiazione delle aziende che hanno fondato l’associazione 75 anni fa e che ancora oggi sono associate.
Aziende fondatrici Api Lecco ancora oggi associate: Gerosa GB di Lecco, Tizzoni e Airoldi di Lecco (ora Cabagaglio di Sirone), Trafilerie di Malavedo (Lecco).
100 anni di fondazione: Ita di Calolziocorte, Metallurgica Frigerio di Villa d’Adda, Tamil di Valgreghentino, Autotrasporti Porro di Erba.
75 anni di fondazione: Adda Ondulati di Annone Brianza, Industria molle minuterie e affini di Sirone, Metallurgica Alta Brianza di Lecco, Trafilerie di Malavedo (Lecco).
50 anni di fondazione: Corbetta Salvatore di Molteno, Losa Pierluigi di Lecco, Officina Meccanica Frigerio di Cesana Brianza, Pozzi Albino di Colico, Profilcastello di Castello Brianza, Tecnofar di Gordona, Tecno-Lario di Lecco, Viti di Lecco, Impianti elettrici Gianola di Lecco.
Iscrizione a Confapi da 50 anni: Industria molle minuterie e affini di Sirone, Micro Motors di Lecco.
Iscrizione a Confapi da 25 anni: IQ2 di Valmadrera, Legnami Malugani di Pasturo, MMP di Olginate, Securemme di Olginate, Tecno Mea di Cisano Bergamasco, Trafileria Fratelli Crotta di Airuno. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa
 




75 anni Confapi Lecco Sondrio, serata finale da applausi

L’articolo pubblicato da Lecconotizie con la gallery fotografica della serata.

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Sicurezza e Salute: 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio 2024, ATS Brianza propone un’attività di sensibilizzazione sulla dipendenza da tabacco.
 
Si tratta di un webinar gratuito:
Venerdì 31 maggio
ore 14:30
SFUMIAMO: PSICOLOGIA DELLA DISASSUEFAZIONE
 
Oggi il fumo rappresenta la seconda causa di morte evitabile nel mondo e, in Italia, i consumi dei nuovi dispositivi di fumo come sigarette elettroniche, puff e dei prodotti a tabacco riscaldato continuano ad aumentare, soprattutto tra i più giovani.
 
Integrando iniziative di cessazione del fumo nei programmi WHP (Workplace Health Promotion), le aziende possono contribuire significativamente a migliorare la salute e il benessere dei loro dipendenti, riducendo l’incidenza di malattie correlate al fumo come malattie cardiovascolari, tumori e malattie respiratorie.
 
Grazie alla collaborazione con LILT Milano Monza Brianza, durante il webinar gratuito uno psicologo esperto spiegherà i meccanismi e le dinamiche psicologiche legate al consumo di tabacco. L’obiettivo di questo incontro è di contrastare la dipendenza da fumo attraverso il rafforzamento di life skills personali.
Smettere di fumare è una scelta che cambia la vita.
 
Per partecipare al webinar occorre registrarsi: https://events.teams.microsoft.com/event/12d9d97e-c948-4bf5-bd54-adf7bae36f3b@621d034a-feca-4efd-b066-8f2dda01ac8e
 
Il webinar è destinato a tutte le aziende del territorio Monza Brianza e Lecco.
In allegato si trova la locandina dell’evento.

(SN/am)
 




Proroga “Sugar tax” e “Plastic tax”

Il Ddl di conversione in legge del D.L.n. 39/2024 ha nuovamente differito l’efficacia dell’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), nonché l’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) che prenderanno il via, rispettivamente, dal 1° luglio 2025 e dal 1° luglio 2026.

Si analizzano di seguito i punti salienti delle due discipline istituite al fine di promuovere, attraverso lo strumento dell’imposizione fiscale, un disincentivo nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico e di favorire, al tempo stesso, la progressiva riduzione della produzione, e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso, nonché un disincentivo al consumo delle poco salutari bevande zuccherate.

Sugar tax

L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) è stata istituita dall’art. 1, commi 661-676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1086 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate), condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano:

  • ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, ossia qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
  • aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti è inferiore o uguale, rispettivamente (art. 1 , comma 666, della Legge n. 160/2019):
  • 25 grammi per litro, nel caso di prodotti finiti;
  • 125 grammi per chilogrammo, nel caso di prodotti da diluire.
Plastic tax

Sempre la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con l’art. 1 , commi 634-658 ha istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I MACSI che possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce ed hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
  • non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Come anticipato in premessa, dopo le modifiche approvate in Commissione Finanze, l’efficacia delle misure in argomento sarà demandata:
  • al 1° luglio 2025, per la “sugar tax”;
  • al 1° luglio 2026, per la “plastic tax”.
Venendo in contro alle richieste degli operatori che denunciavano le difficoltà di implementazione del tributo e il rischio di ricadute occupazionali per i settori interessati.

(MF/ms)




Registro dei titolari effettivi: operatività sospesa fino al 19 settembre

Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio (nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

Come si ricorderà, una prima sospensione del Registro era avvenuta a pochi giorni dalla scadenza originaria fissata all’11 dicembre 2023, a causa dell’ordinanza n. 8083/2023, emessa il 7 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio, che aveva accolto l’istanza cautelare di sospensione presentata da diverse associazioni fiduciarie nei confronti del MIMIT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché dell’Unione italiana delle Camere di commercio.

Il Tribunale amministrativo aveva successivamente dichiarato infondati tali ricorsi con le sentenze pubblicate il 9 aprile 2024.

Sulla questione Assofiduciaria era intervenuta con un comunicato diffuso il 24 aprile, dove rendeva noto di aver ricevuto la notizia che diverse Camere di Commercio, “in modo disorganico tra di loro”, dopo aver ricevuto la pratica telematica della titolarità effettiva in relazione a mandati fiduciari “standard” nella sezione speciale del Registro dei trust e degli istituti giuridici affini, avevano risposto comunicando il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione.

Nelle ordinanze pubblicate si sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano “l’approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale”.

Inoltre, si legge nei documenti, in difetto di misura cautelare, i soggetti appellanti sarebbero onerati “del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte”.

Le ordinanze del Consiglio di Stato in esame hanno importanti ricadute sotto il profilo strettamente operativo.

In primo luogo, è noto a tutti che in costanza della precedente sospensiva disposta dal TAR molte Camere di commercio territoriali hanno continuato ad accettare sia le pratiche di comunicazione che quelle di variazione della titolarità effettiva, consentendo in tal modo l’ulteriore popolamento del Registro.

È altrettanto noto che, a seguito della sentenza di rigetto emessa dal TAR lo scorso 9 aprile, il MIMIT ha fissato all’11 aprile 2024 la scadenza del termine per la trasmissione delle pratiche del titolare effettivo, di fatto creando i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta per coloro i quali avessero effettuato la comunicazione nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza.

La nuova sospensiva disposta dal Consiglio di Stato interviene dunque a termini scaduti.

È lecito chiedersi, di conseguenza, se le Camere di commercio siano legittimate ad accettare comunicazioni in pendenza del termine previsto per la decisione nel merito da parte del Consiglio di Stato oppure, come già avrebbero dovuto fare nelle more della precedente sospensiva, sospendere qualsivoglia operatività relativa al Registro.

Non va dimenticato, infatti, che la decisione pendente ha ad oggetto l’operatività stessa del Registro che, nel frattempo, continua però a popolarsi.

Quanto appena detto introduce un ulteriore tema di discussione in merito all’accreditamento per la consultazione, già attivo anche per alcune categorie professionali come, ad esempio, quella dei commercialisti: sotto questo aspetto ci si interroga sulla valenza assunta, pendente iudicio, dalle risultanze di un Registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, è verosimile attendersi nell’immediato un’interruzione degli accessi al Registro.

Da ultimo, non sarà sfuggito ad aziende e commercialisti impegnati nelle attività di deposito dei bilanci che la possibilità di confermare i dati del titolare effettivo in tale occasione non è ancora operativa, in quanto non risulta disponibile il tasto “conferma” nell’applicativo DIRE. A parere di Infocamere ciò è coerente con la circostanza che la conferma contestuale al deposito del bilancio, che è una possibilità e non un obbligo, deve in ogni caso rispettare il termine dei 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o conferma.

Ne discende che laddove tale termine non sia rispettato le Camere di commercio potranno applicare la sanzione per deposito tardivo. In assenza del tasto “conferma”, il relativo adempimento può essere assolto facoltativamente con apposita pratica in DIRE, ovviamente previo pagamento dei diritti di segreteria.
 

(MF/ms)