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La rilevazione contabile dei bonus investimenti 4.0 e 5.0

Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e le comunicazioni richieste per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si ritiene assimilabile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali, cioè le somme, erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società, per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

Per tali contributi, la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).

In linea di massima, i contributi commisurati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).

Con riferimento al credito d’imposta ex L. 178/2020, inizialmente si trattava di un’agevolazione automatica, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile.

Con riguardo agli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta, prima delle nuove comunicazioni, sorgeva soltanto al momento dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, in caso di interconnessione “tardiva”, si riteneva corretto rilevare il credito d’imposta soltanto nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.

A fronte dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024).

Il diritto alla fruizione sorgerebbe soltanto a seguito della comunicazione di completamento, che sembrerebbe quindi assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.

Del resto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che “le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…)” e “Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ 19 giugno 2024, ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.
 

(MF/ms)




In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Redazione bilancio abbreviato e micro: modificati i parametri

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, è intervenuto, incrementandoli, anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Si ricorda, peraltro, che il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d’esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).
 

(MF/ms)




Direttiva CSR recepita in Italia: scadenze per l’informativa sulla sostenibilità

CSR significa Corporate Sustainability Reporting, ovvero “Rendicontazione societaria di sostenibilità”. Il D.lgs. n.125/2024 è stato pubblicato in Italia a settembre e recepisce la direttiva Ue 2022/2464 di due anni prima, nota come direttiva  CSR; con essa entra in vigore l’obbligo dell’informativa sulla sostenibilità, da riportare nella “Relazione sulla gestione”.

L’obbligo riguarda le imprese secondo tre scaglioni:

Dal 1° gennaio 2024 è applicabile alle grandi imprese e alle imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.
Dal 1° gennaio 2025 sarà il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate.
Dal 1° gennaio 2026 il tema riguarderà le PMI Piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive. Nelle PMI è stato specificato il limite minimo di 11 dipendenti non previsto inizialmente. Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione.
Le imprese di Paesi terzi, extra UE, sono infine coinvolti dal 1° gennaio 2028.

Nel testo della norma sono specificate tutte le definizioni utili a chiarire la fascia di appartenenza delle imprese.

(SN/am)


 




Rete WHP: talk sui vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro

Si segnala che ATS Brianza propone un breve incontro in modalità webinar per presentare alcuni progetti di promozione della salute sul luogo di lavoro:

Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro
Giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 15:00
Healthy Talk con ATS Brianza, piattaforma Microsoft Teams (durata 0,5 h)

Per iscriverti e partecipare occorre registrarsi cliccando qui 

E’ prevista la testimonianza di un’azienda partner che ha già attivato il programma Whp.

L’ambiente di lavoro può influire direttamente sulla salute fisica, mentale e sociale dei dipendenti.
Si ricorda che il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion) ovvero “luoghi di Lavoro che promuovono salute” si propone di implementare azioni strutturali tese a stimolare un miglioramento organizzativo nel luogo di lavoro. L’obiettivo è creare un contesto che favorisca l’adozione di stili di vita sani contribuendo, così, a prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative.
Per maggiori informazioni si può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it o contattare direttamente promozionesalute@ats-brianza.it

Per saperne di più sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, vai nella pagina dedicata di Ats Brianza.

(SN/am)




Formazione gratuita sulla sostenibilità “RE FIL ECO2” prosegue in ottobre

E’ iniziato il 10 settembre il percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete Lariana per la sostenibilità. Hanno suscitato interesse i primi due incontri e ora ne seguono altri due, ai quali è ancora possibile iscriversi, secondo questo programma:

10 settembre 2024: introduzione all’economia circolare
24 settembre 2024: l’evoluzione del quadro normativo, alcune delle principali novità
01 ottobre 2024: le performance di circolarità e la nuova direttiva CSRD
17 ottobre 2024: la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti

Dopo la fase 1 formativa si procederà in gruppi omogenei di imprese alla sperimentazione gratuita di alcuni strumenti di misura della sostenibilità. Il programma di RE FIL ECO2 comprende infatti l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.

Per iscriversi alle prossime mezze giornate di ottobre (fase 1) occorre registrarsi al sito camerale

In seguito (fase 2 e 3 del programma) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete trattare il tema e conoscere meglio questa opportunità potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it.

Circolari precedenti sullo stesso tema: circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024 e circolare 421 del 3 settembre 2024.

(SN/am)




Formazione gratuita sulla sostenibilità “RE FIL ECO2” prosegue in ottobre

E’ iniziato il 10 settembre il percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete Lariana per la sostenibilità. Hanno suscitato interesse i primi due incontri e ora ne seguono altri due, ai quali è ancora possibile iscriversi, secondo questo programma:

10 settembre 2024: introduzione all’economia circolare
24 settembre 2024: l’evoluzione del quadro normativo, alcune delle principali novità
01 ottobre 2024: le performance di circolarità e la nuova direttiva CSRD
17 ottobre 2024: la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti

Dopo la fase 1 formativa si procederà in gruppi omogenei di imprese alla sperimentazione gratuita di alcuni strumenti di misura della sostenibilità. Il programma di RE FIL ECO2 comprende infatti l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.

Per iscriversi alle prossime mezze giornate di ottobre (fase 1) occorre registrarsi al sito camerale

In seguito (fase 2 e 3 del programma) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete trattare il tema e conoscere meglio questa opportunità potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it.

Circolari precedenti sullo stesso tema: circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024 e circolare 421 del 3 settembre 2024.

(SN/am)




Patente a crediti nei cantieri: emanata circolare dall’Ispettorato nazionale del lavoro

Si informano le aziende che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, con la quale ha fornito le prime indicazioni riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nostra scheda informativa n. 438

Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”Isoggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Modalità e tempistiche
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dal 1° ottobre 2024. L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

(SB\tm)

 

 




Indagine rapporto banche-imprese: per 51 pmi su 100 c’è un peggioramento

Il sistema economico delle pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c’è stabilità e le nuove linee di credito aperto sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni.
Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell’indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema “finanza e rapporti bancari”.
Nell’ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell’impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese. Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.
I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto. Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più della metà degli intervistati. L’esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.   
Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito finanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato. Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.
La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese. 51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questi lo imputa alla mancanza di rapporto con persone di riferimento stabili, il 48% all’assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e complesse.
Infine, nell’indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione sociale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l’immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell’impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio. Il 29% degli intervistati pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche.

Questi risultati dell’indagine – spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazzaconfermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale”.

In allegato il report completo con i risultati dell’indagine.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Orientalamente 2024: stand aziendale per incontrare gli studenti

Si informano le aziende associate che la Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale e le parti sociali, sta organizzando la rassegna “OrientaLamente 2024”, evento di orientamento dedicato agli studenti frequentanti le classi III secondarie di I grado che dovranno scegliere il percorso di scuola superiore di II grado per il prossimo anno scolastico 2024/25.
 
L’evento si terrà presso il Palataurus da venerdì 11 a sabato 19 ottobre 2024 dalle 9 alle 13.
La rassegna sarà aperta anche ai genitori che, nei pomeriggi di sabato 12 e 19 ottobre (dalle 14 alle 16), potranno visitare gli spazi orientativi per chiedere informazioni e dialogare con i docenti e imprenditori.
 
Alla rassegna parteciperanno circa 3000 studenti – distribuiti tra le varie giornate – che avranno la possibilità di visitare le seguenti aree tematiche:
  • aree orientative: gli studenti potranno chiedere ai docenti orientatori informazioni e/o chiarimenti circa gli indirizzi di preferenza attivati presso gli istituti di istruzione e formazione della provincia di Lecco.
  • laboratori didattici: gli Istituti Superiori di II grado e i Centri di Formazione della provincia di Lecco allestiranno alcuni laboratori didattici formativi che gli studenti potranno visitare e sperimentare durante la visita guidata.
  • check point scuola/lavoro: sportello informativo per studenti  che vogliono conoscere gli sviluppi di lavoro dei percorsi scolastici per diventare Lavor…Attori del domai
  • spazio aziende: gli studenti e i le loro famiglie potranno avere un primo contatto con le varie realtà produttive del territorio.  
Chiediamo, pertanto, alle nostre aziende associate la disponibilità a partecipare e allestire uno spazio espositivo e di dialogo gratuito all’interno della struttura. Sarà possibile proiettare video, distribuire gadget e materiale informativo, far visionare macchinari e/o prodotti, quindi un vero e proprio laboratorio aziendale. La Provincia metterà a disposizione uno stand ed eventuale attrezzatura.
 
Per motivi organizzativi, vi chiediamo di compilare il link di adesione entro e non oltre il 27 settembre 2024.

Confapi avrà a disposizione uno stand, pertanto, tenuto conto della preferenza indicata, assegneremo la data sulla base di tutte le scelte delle aziende interessate.
 
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Formazione al numero 0341.282822.

(TM/tm)