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Legge di Bilancio 2025: rivisti i termini per rivendere la prima casa

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) interviene in materia di agevolazione prima casa, con la dichiarata finalità di “agevolare il cambio della prima casa di abitazione”, portando a 2 anni il termine entro cui rivendere la “ex prima casa”, per non perdere il beneficio applicato sul nuovo acquisto.

L’agevolazione prima casa consente di usufruire di un trattamento di favore, ai fini delle imposte indirette, in caso di acquisto dell’abitazione, purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9, in presenza dei requisiti individuati dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR 131/86.

In particolare, l’acquisto dell’immobile abitativo sconta (a seconda che l’atto risulti imponibile a IVA o meno):

  • l’imposta di registro con l’aliquota del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ex art. 10 comma 3 del DLgs. 23/2011);
  • l’IVA con l’aliquota del 4% (ex n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Tra le condizioni agevolative individuate dalla Nota II-bis, una (lett. c) richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa.

Si tratta della condizione impropriamente detta della “novità” nel godimento del beneficio; anche se, in verità, la norma non impedisce di usufruire più volte dell’agevolazione, ma richiede che l’acquirente non sia titolare contemporaneamente di più abitazioni acquistate col beneficio.

Dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta (cfr. il comma 4-bis della Nota II-bis, inserito dall’art. 1 comma 55 della L. 208/2015) una sorta di moratoria per il soddisfacimento di tale condizione: si prevede che il beneficio possa applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto.

In caso di mancata alienazione nel termine annuale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

Con riferimento alla comma 4-bis della Nota II-bis, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 12/2016) aveva chiarito che:

  • la moratoria non riguardava solo l’imposta di registro, ma anche l’IVA, nonché i trasferimenti per successione e donazione (art. 69 della L. 342/2000);
  • pur non essendo stato modificato l’art. 7 della L. 448/98, in tema di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema impone di adeguare anche questa disciplina alla moratoria di cui al comma 4-bis, sicché pure il credito d’imposta dovrebbe trovare applicazione non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro un anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro un anno da esso).
La legge di bilancio 2025 porta la moratoria di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, allegata al DPR 131/86 a due anni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà due anni di tempo per alienarlo, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

L’intervento normativo viene operato direttamente nel comma 4-bis della Nota II-bis, sostituendo le parole “1 anno” con la locuzione “2 anni”.

Pertanto, sebbene la Relazione illustrativa e la rubrica della disposizione nel Ddl. di bilancio facessero espresso riferimento alla sola imposta di registro, il raddoppio del termine per la rivendita dell’ex prima casa dovrebbe trovare applicazione anche in campo IVA e ai trasferimenti mortis causa e inter vivos, esattamente come avveniva prima della modifica (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016).

Invece, maggiori difficoltà di coordinamento sorgeranno con il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa di cui all’art. 7 della L. 448/98.

In tal caso, infatti, non sembra possibile ammettere (in assenza di espresso intervento legislativo) un’estensione anche di questa agevolazione ove il riacquisto della prima casa avvenga due anni prima del nuovo acquisto.

Pertanto, si ritiene che, sotto il profilo del credito d’imposta per il riacquisto, nulla cambi dal 1° gennaio 2025, di modo che il credito potrà spettare:

  • in caso di rivendita della prima casa seguita da un nuovo acquisto agevolato entro un anno;
  • anche in caso di acquisto della nuova prima casa e rivendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto (come a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 12/2016, § 2.1).
Mentre il credito d’imposta non potrà spettare ove il contribuente acquisti la “nuova” prima casa e, oltre un anno dal nuovo acquisto ma entro due anni da esso, alieni la ex prima casa. In tal caso, però, sul secondo acquisto potrà applicarsi il beneficio

(MF/ms)




Indagine congiunturale IV trimestre 2024

Il centro studi di Confapi Lombardia ha redatto il questionario con l‘indagine congiunturale relativa al quarto trimestre del 2024 e all’andamento complessivo dell’anno appena terminato.

 

Come sempre l’obiettivo è analizzare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per le attività delle nostre aziende associate.

E’ un’indagine anonima e si può compilare anche da smartphone entro mercoledì 15 gennaio 2025
 
CLICCA QUI  PER COMPILARE L’INDAGINE

 




Cbam. Camisa: sosteniamo documento strategico Ministro Urso

“Confapi sostiene con forza il documento strategico annunciato oggi dal Ministro Urso sul Cbam. La nostra Confederazione è stata la prima associazione a prendere posizione nei mesi scorsi su una tematica che, se non ricalibrata, potrebbe creare gravissimi danni all’industria Italiana. Abbiamo sempre ritenuto fondamentale che le associazioni datoriali e la politica lavorassero assieme per la revisione del CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism, oggi rivolto a colpire solo le materie prime prodotte in Paesi extra europei con alto contenuto di Co2, lasciando invece completamente spalancata la porta europea all’importazione dei semilavorati e dei prodotti finiti prodotti con ancor più alte emissioni. Per questo riteniamo che l’annuncio di oggi di Urso sia fondamentale per l’intero settore industriale italiano” Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Nell’attuale versione – aggiunge – si rischiava una grande penalizzazione soprattutto per le Pmi industriali. Come confederazione anche a livello europeo faremo la nostra parte per supportare la posizione del governo italiano così come abbiamo fatto sul non paper sulla competitività”.




Gas. Camisa: annuncio Gazprom aumenta rischio crisi energetica

“L’annuncio di Gazprom di interrompere le forniture di gas alla Moldavia a partire dall’inizio di gennaio segnala un aumento del rischio di una grave crisi energetica e umanitaria in Europa”. E’ quanto dichiara il presidente di Confapi, Cristian Camisa, evidenziando come l’interruzione delle forniture di gas in Moldavia In combinazione con la distruzione delle infrastrutture energetiche in Ucraina, il mancato rinnovo dell’accordo di transito dal gas tra Russia e Ucraina e il sabotaggio dei cavi nel Mar Baltico, preannunciano un inizio del 2025 particolarmente difficile in termini di sicurezza energetica. 

“Emerge oggi come non mai – aggiunge – la necessità di una gestione efficace della crisi da parte della nuova Commissione Europea e della presidenza polacca del Consiglio dell’Unione Europea per affrontare le sfide urgenti legate alla sicurezza energetica dell’UE e dell’Europa. Ma anche il Governo italiano non deve sottovalutare le potenziali conseguenze. Con il prezzo del gas che in Italia si appresta chiudere a ridosso dei 50MWh – conclude Camisa – credo che il Governo debba porsi la questione di come sostenere quelle realtà produttive come le PMI industriali escluse da quelle misure di supporto recentemente varate a beneficio degli energivori”.




Maeci – Agenzia Ice: Forum Imprenditoriale Italia – Serbia a Belgrado

Informiamo che Agenzia ICE, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d’Italia a Belgrado e la Camera di Commercio e Industria della Serbia, organizza a Belgrado, venerdì 31 gennaio 2025, una nuova edizione del Forum Imprenditoriale Italia – Serbia. 

 

Il programma dei lavori, con inizio alle ore 9:00, comprende, oltre agli interventi istituzionali di autorità italiane e serbe, una sessione di presentazione degli innovativi strumenti finanziari attivati da CDP, SACE e Simest a servizio del partenariato bilaterale e tavoli di lavoro paralleli dedicati ai seguenti settori:

  • Economia circolare e transizione energetica
  • Agri-tech e Industria 5.0
  • Infrastrutture fisiche e immateriali
I lavori si svolgeranno in italiano e in serbo con traduzione simultanea.
Nel pomeriggio del 31 gennaio, le aziende italiane partecipanti avranno la possibilità di avere incontri B2B con controparti serbe e di approfondire, con gli attori del Sistema Italia e con agenzie governative serbe, specifici temi di particolare interesse. I B2B si svolgeranno in lingua inglese.
La partecipazione al Forum imprenditoriale Italia- Serbia 2025 sarà gratuita, saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio e alloggio. 
 
La partecipazione dovrà essere confermata entro il prossimo 17 gennaio 2025 all’Ufficio Europa Africa – Direzione Centrale Rete Estera di Agenzia ICE, all’indirizzo e-mail: europa.africa@ice.it e a Confapi all’indirizzo estero@confapi.org
La sola registrazione non equivale a conferma di ammissione.

 

Per tutti gli  aspetti operativi si potrà fare riferimento all’ Ufficio ICE di Belgrado, all’indirizzo email belgrado@ice.it, avendo cura di tenere in copia europa.africa@ice.it  e  estero@confapi.org.

(MP/am)
 
 




Revisione del Testo Unico Ambientale 152/2006: modifiche in vigore da dicembre 2024

Si era parlato di un ambizioso tentativo di riscrittura dell’intero D. Lgs. 152/2006 ma in realtà l’intervento legislativo, cosiddetto “DL ambiente”, riguarda solo alcuni aspetti della gestione ambientale del Paese, che sono contenuti nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione del DL n. 153/24, in vigore dal 17 dicembre.

Tra le altre misure, il testo originario del D.L. 153/2024 comprende i seguenti ambiti:

  • snellimento e razionalizzazione di valutazioni e autorizzazioni ambientali;
  • ricerca e produzione di idrocarburi;
  • gestione della crisi idrica;
  • sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;
  • semplificazione delle bonifiche dei siti orfani;
  • censimento e monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo;
Tutti i dettagli sono sul sito del MASE Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e sul sito del Governo che contiene la documentazione del Parlamento.

(SN/am)




Variazioni procedure e contributi Conai per il 2025

Nel mese di dicembre 2024, Conai ha predisposto ed inviato alle aziende consorziate tre importanti circolari che sono disponibili in ogni momento sul sito stesso di Conai nell’apposita sezione “Download documenti/Circolari applicative”.

Riguardano i seguenti tre argomenti:

  1. Esportazioni: aumento della soglia prevista (da 12.500 € a 25.000 €) per poter accedere al rimborso del CAC (Contributo Ambientale Conai) nel 2025 (modulo 6.6 Bis) per le esportazioni effettuate nel 2024, da parte dei consorziati che, nel corso dello stesso anno, hanno dichiarato e versato il Contributo attraverso le procedure semplificate per import di merci imballate. Circolare CONAI del 13 dicembre 2024.
     
  2. Cac sulle etichette: sospensione temporanea della presentazione della dichiarazione del Cac Contributo Ambientale Conai sulle etichette mediante procedura forfettizzata (modulo 6.14) per l’anno 2025. Circolare CONAI del 13 dicembre 2024.
     
  3. Cac importazioni imballaggi pieni: variazione per l’anno 2025 dei valori del Cac per imballaggi pieni importati, con la procedura semplificata, mediante calcolo forfettario sul fatturato dell’anno precedente (modulo 6.2 Forfait). Circolare CONAI del 17 dicembre 2024.
Le novità vengono recepite nell’edizione 2025 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai” di prossima pubblicazione.

(SN/am)

 

 




Adempimenti CBAM entro il 31 gennaio 2025

Il CBAM è il tributo ambientale che deriva dal “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Attualmente il meccanismo prevede alcuni adempimenti ai quali gli importatori devono adeguarsi.

Ci si trova comunque in una fase transitoria del CBAM (ottobre 2023 – dicembre 2025), nella quale i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base trimestrale, ovvero devono presentare delle relazioni CBAM al Registro Transitorio CBAM entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dal 1° ottobre 2023. Dunque, entro il 31 gennaio 2024, i dichiaranti dovevano presentare una prima relazione CBAM riferita alle merci importate durante l’ultimo trimestre del 2023, e così via fino al 31 dicembre 2025. 
Per la dichiarazione in scadenza il 31 gennaio 2025, le imprese obbligate devono attivarsi per ottenere dai propri fornitori i valori reali delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati.

Molte informazioni utili sono contenute nelle precedenti circolari Confapi e sul sito del MEF (Ministero delle Finanze) area Dogane e Monopoli: cliccare qui

Si sottolinea che dal 31 dicembre 2024 (a partire da tale data), è possibile presentare la domanda per acquisire lo status di dichiarante autorizzato CBAM e, allo stesso tempo, attivare il Registro CBAM, che andrà a sostituire quello Transitorio (art. 36 Reg. (UE) 2023/756). In questo modo ci si avvicina alla fase a regime che infatti prevede che dal 1° gennaio 2026, le relazioni non dovranno più essere presentate trimestralmente, bensì annualmente: la prima dichiarazione CBAM, per l’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027 (considerando 45 Reg. (UE) 2023/756).

(SN/am)
 




Miniciclo incontri PID gennaio 2025: innovazione e tecnologie immersive

Si segnala l’iniziativa camerale del PID Punto Impresa Digitale, in tema di accompagnamento delle imprese nella conoscenza delle opportunità tecnologiche e digitali.

In gennaio, il PID propone un ciclo di tre appuntamenti pensati per venire incontro a diverse esigenze espresse dalle imprese e dai professionisti per favorire il loro aggiornamento sulle opportunità digitali.

Calendario incontro
Metaverso e innovazione: verso una nuova era di interazione digitale e automazione
Giovedì 16 gennaio 2025, ore 10 – 12:30 | in presenza

VR/AR/ER: tecnologie immersive per ridisegnare il potenziale cognitivo nei giovani con disabilità
Giovedì 23 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online

La sicurezza sul lavoro nell’era digitale: soluzioni immersive e metaverso
Giovedì 30 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online
 
Il mini ciclo, organizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, prevede un primo incontro in presenza seguito da due pillole di approfondimento online.
Gli incontri sono gratuiti, possono essere fruiti anche singolarmente, previa registrazione online.
Si tratta di un percorso in cui vengono trattati argomenti e tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, Digital Twin e Metaverso, approfondendone le opportunità di utilizzo in ambito cognitivo-riabilitativo e sicurezza sul lavoro.
L’ultimo appuntamento è proprio dedicato alla sicurezza sul lavoro nell’era digitale: propone soluzioni immersive come strumenti di prevenzione.

Dettagli nella pagina dedicata all’evento, dove è possibile registrarsi.

(SN/am)

 




“Energy Release 2.0”: proroga al 14 febbraio 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Informiamo le aziende elettrivore interessate che dopo la lettera di Confapi con la richiesta di proroga del bando Energy Release, il GSE ha informato che è stato rinviato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025 (alle ore 12.00), il termine entro il quale presentare al GSE la manifestazione di interesse per l’accesso alla procedura Energy Release 2.0.

Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.
 
Questa proroga rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie all’impegno comune per garantire alle imprese aderenti a Confapi il tempo necessario a superare alcune criticità legate alla complessità delle procedure e alla pubblicazione tardiva delle FAQ da parte del GSE.
 
Il nuovo termine consentirà di approfondire con maggiore attenzione le opportunità offerte dal provvedimento, garantendo alle PMI elettrivore migliori condizioni per accedere ai benefici pensati per mitigare il costo dell’energia in questo periodo di particolare difficoltà economica.
 
In allegato il bando aggiornato.
 
(RP/rp)