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Enti bilaterali: nuovi codici tributo da utilizzare in F24

Con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi INPS destinati a enti bilaterali convenzionati con l’Istituto. 

Le nuove causali sono EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE, e si inseriscono nel solco delle precedenti risoluzioni emanate tra il 2024 e il 2026 per ampliare l’elenco dei codici utilizzabili per questo particolare flusso contributivo. 

Contenuto della risoluzione 
La risoluzione nasce nell’ambito delle convenzioni stipulate tra INPS ed enti bilaterali, fondi e casse aventi i caratteri di bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni che regolano la riscossione tramite F24 dei contributi dovuti a tali enti. In questo schema, il versamento viene effettuato all’INPS, che successivamente provvede al riconoscimento agli enti bilaterali delle somme di rispettiva competenza. 

Le nuove causali istituite sono le seguenti:

  • EBOP, denominata “ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)”;
  • SANL, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)”;
  • EBON, denominata “Ente Bilaterale (EBICON)”;
  • EIMP, denominata “Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)”;
  • CARE, denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)”.

Queste causali si aggiungono a quelle già introdotte con precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS.

Compilazione del modello F24
La risoluzione conferma che le causali devono essere esposte nella sezione “INPS” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nella compilazione occorre indicare la causale contributo nel relativo campo, il codice sede INPS presso cui è aperta la posizione contributiva aziendale, la matricola INPS o codice INPS o filiale azienda di 10 caratteri e, nel periodo di riferimento, il mese e l’anno di riscossione nella colonna “da mm/aaaa”, lasciando vuota la colonna “a mm/aaaa”.

Dal punto di vista pratico, la risoluzione interessa soprattutto chi gestisce paghe, consulenza del lavoro integrata e adempimenti F24 per imprese che applicano contratti collettivi con obblighi verso enti bilaterali o fondi sanitari integrativi. L’errore nella causale o nei dati identificativi della posizione INPS può infatti determinare scarti, errata imputazione del versamento o difficoltà di riconciliazione tra quanto versato e quanto dovuto all’ente destinatario. Sul piano organizzativo, conviene aggiornare tempestivamente:

  • le tabelle software di studio e dei gestionali paghe;
  • i controlli interni sui codici causale utilizzati;
  • le anagrafiche clienti per i rapporti con gli enti bilaterali interessati;
  • le istruzioni operative al personale addetto alla predisposizione degli F24.
     

Questa risoluzione conferma inoltre una tendenza ormai stabile: l’ampliamento progressivo dell’elenco delle causali contributo dedicate agli enti bilaterali, con frequenti aggiornamenti richiesti dall’INPS e recepiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo, il controllo periodico delle nuove risoluzioni e degli aggiornamenti degli archivi telematici resta essenziale per evitare l’uso di codici superati o la mancata adozione di quelli di nuova istituzione.
 

Causale Denominazione Utilizzo operativo
EBOP ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)
 
Versamento in F24 nella sezione INPS, colonna importi a debito versati
 
SANL Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)
 
Da coordinare con posizione contributiva aziendale e periodo di riscossione
EBON Ente Bilaterale (EBICON)
 
Richiede corretta imputazione della causale e della matricola INPS
 
EIMP Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)
 
Da inserire nella sezione INPS con codice sede e matricola azienda
CARE Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)
 
Rilevante per la gestione dei flussi contributivi collegati ai fondi sanitari integrativi

 
(MF/ms)




Dichiarazione redditi 2026: sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le info nelle nuove linee guida

Anche quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta di guide dal titolo “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, costituita da un insieme di vademecum contenenti informazioni su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

Tra i principali temi trattati per i quali è riservata una guida ah hoc ci sono le spese sanitarie, gli interessi sui mutui, le spese di istruzione, le erogazioni liberali, i premi di assicurazione e i contributi previdenziali e assistenziali.

Non possono mancare poi le guide che riassumono le principali disposizioni e i chiarimenti ufficiali più rilevanti che sono stati forniti con riguardo ai bonus “edilizi” (recupero edilizio, sismabonus, “bonus barriere architettoniche”, “bonus verde”, “bonus mobili”, ecobonus e superbonus) e la guida sui crediti d’imposta (da quello spettante per il riacquisto della prima casa, a quello per i canoni di locazione non percepiti, ecc.).

La guida denominata “Aspetti generali” riepiloga, inoltre, le novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 10 della L. 207/2024, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha disposto il riordino delle detrazioni per oneri mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

In sostanza, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato importo, fissato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico (chiarimenti in materia sono stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2025 n. 6).

Il “nuovo” sistema di calcolo degli oneri detraibili previsto dall’art. 16-ter del TUIR non riguarda, ai sensi del comma 4, le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR, le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015.

Inoltre, sono escluse dal riordino previsto dall’art. 16-ter del TUIR le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100 euro prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti), gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi “edilizi”, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative.

Spese per interventi edilizi dal 2025 rilevano per la rata annuale di spesa

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’art. 16-ter comma 5 del TUIR stabilisce espressamente che “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno”.

In pratica, a fronte di una spesa di 90.000 euro sostenuta nel 2025 per un intervento di ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, soltanto 9.000 euro (che corrispondono al decimo dell’intera spesa sostenuta) sono da considerare nel “nuovo” metodo di calcolo che, lo si ripete, riguarda solo le persone fisiche che possiedono un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
 

(MF/ms)




Fringe benefit per auto aziendale: nuovi termini stabiliti dal decreto attuativo della legge di bilancio

L’art. 2 del c.d. Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali ex art. 51 TUIR, introducendo criteri di semplificazione e maggiore coerenza sistematica.

La tassazione resta forfetaria su base ACI ed è differenziata in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La novità descritta nella relazione illustrativa al Decreto consiste nel superamento del riferimento alla nuova immatricolazione e nell’ancoraggio del prelievo all’anzianità del veicolo, con aggravio oltre il quinto anno di vetustà; inoltre viene prevista una valorizzazione convenzionale degli optional.

Finalità dell’intervento
La disposizione mira a semplificare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 111/2023, con attenzione anche agli obiettivi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica. L’impianto resta fondato sul criterio forfetario delle tabelle ACI, ma la disciplina viene resa più lineare sotto il profilo applicativo.

Nuovo criterio basato sull’anzianità del veicolo

La modifica principale consiste nel fatto che, per la determinazione convenzionale del fringe benefit, non rileva più la nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione, mentre assume rilievo la vetustà del mezzo, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e in continuità con i criteri forfetari già applicati nel 2025. Fino al compimento del quinto anno di vetustà continua ad applicarsi il criterio ordinario collegato alle percentuali forfetarie già introdotte per il 2025; dal 1° gennaio dell’anno successivo è previsto un incremento del 50 per cento del valore fiscalmente rilevante.

Veicoli riassegnati

L’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione consente l’applicazione della disciplina anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario, come evidenziato nella relazione illustrativa. Si tratta di un passaggio rilevante per le imprese che gestiscono flotte aziendali e rotazioni interne dei mezzi.

Tassazione degli optional

La relazione segnala il superamento della lacuna normativa relativa agli accessori e agli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI; in precedenza, infatti, gli optional pagati dal dipendente non incidevano sul valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfetaria. Il nuovo criterio illustrato prevede un incremento del 5 per cento del valore del fringe benefit e, solo dopo tale aumento, la sottrazione delle somme eventualmente addebitate al dipendente per auto e optional, al fine di ottenere l’importo imponibile.

Clausola di salvaguardia e decorrenza

La clausola di salvaguardia viene rimodulata estendendo il regime previgente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025; il regime transitorio era stato introdotto dal comma 48-bis della Legge n. 207/2024 tramite l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025. La relazione precisa inoltre che il vecchio regime si applica anche ai veicoli riassegnati e resta valido fino al quinto anno di vetustà, mentre dal periodo d’imposta 2026 le nuove disposizioni operano anche per i veicoli concessi in uso nel 2025, salvo quelli coperti dalla salvaguardia.

 

Aspetto Nuova disciplina Impatto operativo
Criterio base Tabelle ACI con percentuali differenziate per alimentazione Conferma del metodo forfetario
Parametro principale Anzianità del veicolo, non più nuova immatricolazione Regola più ampia e più semplice da applicare
Veicoli fino a 5 anni Applicazione del criterio ordinario Tassazione invariata nella fase iniziale
Veicoli oltre 5 anni Incremento del 50% del valore fiscalmente rilevante Maggior aggravio per mezzi più datati
Veicoli riassegnati Inclusi nel nuovo regime e nella salvaguardia Maggiore flessibilità nella gestione delle flotte
Optional Incremento convenzionale del 5%; prima gli optional a carico del dipendente non riducevano il benefit Chiusura di una criticità applicativa
Regime transitorio Esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 31 dicembre 2025 Tutela delle posizioni già impostate
Decorrenza Applicazione dal periodo d’imposta 2026, con eccezione dei veicoli coperti dal vecchio regime Necessario adeguamento delle policy aziendali
 

(MF/ms)




Imposte 2026: versamento al 30 luglio 2026

Scaduto il 30 giugno il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2025 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

La proroga al 20 luglio 2026 per i “soggetti ISA”
L’art. 6 del D.L. n. 89/2026 ha stabilito lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

La data del 30 giugno 2026 viene quindi superata dal differimento al 20 luglio 2026.

Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni. Questa estensione include anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024.

Da quest’anno, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,40%. In merito alla scadenza del 19 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% va detto che, cadendo la stessa in un giorno feriale rientrante nella finestra della sospensione dei termini di versamento del mese di agosto (ossia nella finestra dal 1° agosto al 20 agosto), la stessa viene automaticamente posticipata al 20 agosto 2026.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2026, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Rientrano quindi nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e quindi i soggetti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfetari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di s.r.l. “trasparenti”). Per i soci/amministratori di s.r.l. “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E), la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto.

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 30 giugno 2026 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2026.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
 
(MF/ms)



Istat indice maggio 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Maggio 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,0 % (variazione annuale) e a + 4,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente +2,25 % e +3,30%.
 
(MS/ms)



Valute estere maggio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di maggio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di maggio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,8156
Peso Argentino 1629,9207
Dollaro Australiano 1,6258
Real Brasiliano 5,8191
Dollaro Canadese 1,6027
Corona Ceca 24,3129
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,9352
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 184,7095
Rupia Indiana 111,5368
Corona Norvegese 10,7936
Dollaro Neozelandese 1,9786
Zloty Polacco 4,2412
Sterlina Gran Bretagna 0,86565
Nuovo Leu Rumeno 5,2296
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1673
Rand (Sud Africa) 19,2317
Corona Svedese 10,8613
Franco Svizzero 0,9149
Dinaro Tunisino 3,3776
Hryvnia Ucraina 51,4699
Forint Ungherese 358,231
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)




Rumore e vibrazioni: misurazione periodica dei rischi fisici

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il controllo dei rischi fisici, in particolare:

  • rumore interno
  • vibrazioni
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di tecnici qualificati, con la strumentazione necessaria per rilevare il livello sonoro e le vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono talune mansioni. Si segnalano le  pagine Inail di riferimento che contengono tutti i dettagli sugli effetti dell’esposizione a questi rischi e il PAF Portale Agenti Fisici, per approfondimenti sulle modalità di misurazione di questi rischi.

Inail rumore

Inail vibrazioni

Portale agenti fisici

Le attività del servizio Confapi includono:
1) presa visione dei documenti già esistenti e dei rischi di mansione, in collaborazione con il personale addetto alla sicurezza in azienda;
2) rilevazione strumentale del rumore e/o delle vibrazioni, nelle normali condizioni di lavoro, con raccolta dati sui tempi di esposizione dei lavoratori;
3) stesura della relazione con i risultati, comprensiva delle conclusioni sul livello di rischio per ogni mansione e sulle raccomandazioni per minimizzare il rischio alla fonte e per ridurre gli impatti sui lavoratori, tramite adeguate istruzioni di lavoro e dispositivi di protezione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a  servizi@confapi.lecco.it , o chiamate chiedendo a Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Formazione ambiente: corsi disponibili in associazione

Con la presente si segnala che è stato rivista e aggiornata la proposta dei corsi sui temi ambientali e sulle certificazioni, quella sulla sicurezza chimica è in fase di revisione.

I temi disponibili sono:

  • Imballaggi, rifiuti e Rentri
  • Emissioni e scarichi
  • Gestione energia
  • Adr
  • Esg
  • Certificazione ISO 14001
  • Reach, Moca, microplastiche, sds
Invitiamo tutti gli associati a consultare le proposte di corsi sul sito dedicato e ad avanzare eventuali richieste specifiche che possono essere comunque organizzate ad hoc e finanziate dal Fapi.

Alcuni corsi sono già programmati, altri invece possono essere programmati non appena ci viene inviata la segnalazione di interesse.

Se ci sono richieste su temi specifici, scrivete pure in associazione o contattate Silvia Negri, in modo da valutare e formalizzare nuove proposte.

(SN/am)
 




Previdenza complementare FAQ Ministero del lavoro: meccanismo di adesione automatica Legge di Bilancio 2026

Facendo seguito alla nostra circolare del “Legge di Bilancio 2026: novità in materia di lavoro” del 7 Gennaio 2026informiamo le Aziende Associate che, nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), sono state pubblicate alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e la destinazione del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.

Le Faq, rispondenti alla sollecitazioni in vista dell’imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.

Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale.

Riepiloghiamo di seguito:
1) Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.
Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.
La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione scattano automaticamente dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
 
2) Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica , salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.
Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a un conto fondo.

3) Con riguardo agli obblighi di informativa , il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.
Unitamente all’informativa obbligatoria, il DL deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui fornitura dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.
Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.

4) Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR ei contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.
E’ poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

5) Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova , è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.
 
6) Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’ adesione automatica possa operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.
 
In allegato un modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppato da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.

(FV/fv)




Previdenza complementare: direttiva Covip su adesione automatica

Informiamo le Aziende Associate che, con deliberazione del 19 giugno, diffusa il 22 giugno 2026 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Covip ha emanato le “Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199“, in merito alle nuove regole per l’adesione automatica alla previdenza complementare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, di prima occupazione o già occupati, che instaurino un nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 1°luglio 2026.

La deliberazione Covip, assunta “sentito il Ministero del lavoro”, conferma gli aspetti attuativi già veicolati attraverso le Faq pubblicate dallo stesso Dicastero sul Portale della Previdenza Complementare.

Le Istruzioni Covip, che abrogano la Direttiva Covip del 24 aprile 2008, chiariscono il funzionamento del nuovo meccanismo che sostituisce il precedente sistema del silenzio-assenso sul TFR, prevedendo l’automatica iscrizione del lavoratore a una forma pensionistica complementare sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. Particolare attenzione viene dedicata alle diverse opzioni esercitabili dai lavoratori di prima assunzione e da quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, nonché ai nuovi obblighi informativi e documentali posti a carico del datore di lavoro.

Le medesime Istruzioni disciplinano, inoltre, le modalità di individuazione del fondo pensione destinatario dei flussi contributivi e gli effetti dell’adesione automatica sul versamento del TFR e delle contribuzioni contrattuali.

(FV/fv)