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Testo unico della sicurezza: aggiornamento settembre 2024

Per consultare o scaricare il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala apposito link sul sito dell’ispettorato del lavoro.

Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell’ultimo anno:

  • Cartella sanitaria e di rischio
  • Luoghi confinati
  • Reati a condotta esaurita
  • Conduzione generatori di vapore
  • Antincendio
  • Patente a punti nei cantieri
Il testo in questa forma si consulta agevolmente perché contiene link, riferimenti interni incrociati e collegamenti automatici agli altri articoli di volta in volta citati nel testo.

(SN/am)
 




Concetti chiave della sicurezza: addestramento

Il D.lgs. 81/2008 si occupa di addestramento all’interno dell’art.37 del Testo Unico. L’articolo è dedicato in generale alla formazione obbligatoria ma poi si concentra in particolare sull’addestramento ai commi 4 e 5. 

L’addestramento differisce dalla formazione in quanto tale perchè viene effettuato “a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI”.
Innanzitutto si riportano le occasioni più classiche in cui normalmente occorre una formazione adeguata, che in molti casi va completata con l’addestramento:

  • alla costituzione del rapporto di lavoro
  • in caso di trasferimenti o cambiamenti di mansione
  • qualora si introducano nuove attrezzature, o nuove tecnologie, o nuove sostanze.
L’addestramento va effettuato sul luogo di lavoro da persona esperta e consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata delle procedure di lavoro che riguardino attività pericolose (lavori in quota o in ambienti confinati), a tutela della incolumità delle persone.

La persona esperta può essere il preposto, un collega più esperto, il tecnico installatore o formatore della ditta produttrice, che conosca bene macchine, attrezzature, dispositivi e procedure, e tutti i rischi connessi al loro utilizzo, nonché le relative norme di riferimento.

Detto questo si sottolinea che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Questo significa che occorre registrare l’attività in modo che sia rintracciabile a posteriori e che venga presa nella giusta considerazione da tutte le figure coinvolte (colui che eroga l’addestramento e colui che lo riceve).

L’obbligo di eseguire e poi tracciare questa attività è in capo al datore di lavoro.

Tra le altre cose si ricorda che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria è un obbligo indicato esplicitamente all’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/2008.

Inoltre,  si ricorda che il Piano mirato macchine di ATS Brianza riporta tra gli allegati un format per documentare in modo guidato l’addestramento per l’uso di nuovi impianti e comprende anche il riferimento ad eventuali DPI da utilizzare (allegato Q – rev.2).

Confapi può assistervi nel modificare o aggiornare le modalità per adempiere a queste norme. Potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it e chiedere supporto per le modalità più efficaci.

(SB\sn)




GDPR: corsi gratuiti per supportare le PMI in materia di privacy

Il Garante della Privacy, nell’ambito del progetto europeo ARC II, offre alle PMI un’occasione di formazione gratuita guidandole nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Con tale obiettivo, è stato rilasciato un nuovo tool virtuale gratuito – Olivia (“general data protection regulation on Virtual Assistant”), uno strumento di conoscenza per i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali in ambito pubblico e privato, attraverso lezioni testuali, seminari in video e questionari per verificare le competenze acquisite.

La piattaforma presenta, infatti, una serie di moduli di apprendimento, che vanno dalle nozioni di base sul GDPR ai principi e alle basi giuridiche del trattamento dei dati, fino alle condizioni per l’utilizzo dei cookie o dei sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Inoltre, il tool, elaborando risposte ai questionari messi a disposizione, consente alle aziende di verificare la conformità alla disciplina sulla privacy.

Particolare utilità rivestono anche i modelli di documentazione proposti sulla valutazione d’impatto sulla protezione dati (Dpia) e di valutazione del legittimo interesse, che rappresenta la base giuridica più complessa su cui fondare un trattamento, dal momento che richiede di dimostrare la prevalenza degli interessi dell’organizzazione sui diritti degli interessati.

Olivia è completamente gratuito e disponibile in italiano e in inglese. 

Per registrarsi e accedere ai corsi si rimanda al seguente LINK

(TM/tm)




Imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2025

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 48/2024/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea dal 1° ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2023 con riferimento all’energivorità del 2025);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
 
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Transizione Digitale 2024: bando di Regione Lombardia, scadenza 12 novembre 2024

La misura sostiene il processo di trasformazione digitale delle imprese lombarde, incluse le realtà del terzo settore, investendo sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e resilienza.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso ed erogato fino al 50% delle spese ammissibili. L’agevolazione massima concedibile non potrà superare l’importo di 100.000 euro. Tutti gli altri dettagli del bando sono consultabili sull’apposita pagina web regionale.

La trasformazione digitale non è da intendersi solo come digitalizzazione dei processi ma anche come un percorso di cultura e consapevolezza verso un obiettivo di lungo termine. Una buona “maturità digitale” permette alle imprese di crescere e rimanere competitive sia in Italia che all’estero.
Le domande di adesione vanno presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma dedicata, che è aperta dal 3 settembre 2024 e fino alle ore 16.00 del 12 novembre 2024. Tutte le domande vengono ricevute e valutate per verificare i requisiti.
L’associazione, tramite Apitech, il proprio Digital Innovation Hub, può fornire supporto per l’assessement iniziale e per la presentazione della domanda in piattaforma. Se siete interessati potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it
 

(SN/am)




Corsi sulla sostenibilità: risorse da Opnm per coprire i costi, proroga al 31 dicembre 2024

Il comitato esecutivo di EBM ha deliberato la proroga dalla scadenza originaria del 31 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 per presentare domanda per il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di SOSTENIBILITÀ.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il percorso formativo non potrà essere inferiore alle 8 ore, che potranno essere raggiunte anche sommando più percorsi formativi di dimensione singola inferiore, che trattano i temi oggetto del Bando.
Sono disponibili fino a 500 € per corsi e attività formative in tema ESG e sostenibilità.
A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:
▪ Approfondimenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le
emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili.

▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas)
▪ La Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ L’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA.
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi:
– Relazioni tra management e lavoratori
– Diversity management & Inclusion
– Valutazione sociale dei fornitori.
 
Il testo completo con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile alla pagina del sito EBM dedicata ai bandi.

Confapi può consigliarvi e supportarvi nella richiesta di queste risorse, che vengono concesse a rimborso delle spese sostenute.

 
(SN/am)




Camera Commercio: corso gratuito “Laboratorio dazi & dogane”

Il commercio internazionale è una sfida complessa e in continua evoluzione per le aziende, soprattutto quando si tratta di gestire operazioni doganali e daziarie. Per rispondere a questa necessità, il Punto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia della Camera di Commercio di Como-Lecco propone il Laboratorio Pratico “Dazi & Dogane”.
Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e da simulazioni di casi reali, si sviluppa in tre appuntamenti:

Lunedì 7 ottobre, ore 9:00 – 13:00,  teoria online: sessione introduttiva per fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici necessari per il laboratorio.
Lunedì 21 ottobre, ore 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 laboratorio in presenza: i partecipanti, suddivisi in gruppi, affronteranno autonomamente casi di studio.
Lunedì 28 ottobre, ore 9:00 – 13:00 follow up/in presenza: incontro dedicato agli approfondimenti e alla correzione degli elaborati, finalizzato al completamento del progetto.

Laboratorio “Dazi & Dogane” è rivolto a impiegati amministrativi, addetti alla logistica e a chiunque sia coinvolto in operazioni doganali legate al commercio estero, con particolare attenzione ai capitoli doganali 84/85.

Iscrizione gratuita cliccando qui.
 
(MP/am)




Cambiavalute agosto 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di agosto  2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 settembre  2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di agosto 2024 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,8301
Peso Argentino 1035,9773
Dollaro Australiano 1,6559
Real Brasiliano 6,1193
Dollaro Canadese 1,5049
Corona Ceca 25,1788
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8736
Corona Danese 7,4614
Yen Giapponese 161,0555
Rupia Indiana 92,4062
Corona Norvegese 11,7895
Dollaro Neozelandese 1,8112
Zloty Polacco 4,2917
Sterlina Gran Bretagna 0,8515
Nuovo Leu Rumeno 4,9766
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1012
Rand (Sud Africa) 19,8651
Corona Svedese 11,4557
Franco Svizzero 0,945
Dinaro Tunisino 3,3763
Hryvnia Ucraina 45,383
Forint Ungherese 394,6955
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat agosto 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,1 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 4,575 %.
 

(MP/ms)
 
 




Concordato preventivo biennale: calcolo imposta sostitutiva

Uno dei vantaggi derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale è rappresentato dalla possibilità di tassare con aliquote decisamente ridotte rispetto a quelle ordinarie il maggior reddito proposto rispetto a quello effettivo dichiarato.

Il sistema di tassazione sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali, è regolato dagli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 (introdotti dal DLgs. 108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfetario. Il tema è stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia nella circolare n. 18/2024.

Nella giornata del 19 settembre, inoltre, sono stati approvati, con la risoluzione n. 48, i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (indicati più avanti) e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con metodo storico (ossia: “4068” – maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; “4069” – maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; “4070” – maggiorazione acconto IRAP; “4072” – maggiorazione acconto soggetti forfetari).

Venendo all’imposta sostitutiva CPB, la base imponibile è data dalla differenza, se positiva, tra:
– il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per ciascun periodo oggetto di adesione;
– il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025. Come precisato dalla circ. n. 18/2024, i valori di tali righi sono indicati già al netto delle poste straordinarie, senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi. Inoltre, ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, non rilevano le perdite pregresse o di periodo.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, come si desume dall’esempio di calcolo della circolare (al § 4.4), si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (art. 1 comma 64 primo periodo della L. 190/2024); si tratta, quindi, del valore del rigo LM34, al lordo dei contributi previdenziali.

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo 2023. Più alto è il punteggio ISA raggiunto, minore è l’aliquota dell’imposta sostitutiva. In particolare:

  • con punteggio ISA 8, 9 o 10 l’aliquota è pari al 10%;
  • con punteggio ISA 6 o 7 l’aliquota è pari al 12%;
  • con punteggio ISA 5 o inferiore l’aliquota è pari al 15%.
Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L’imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta:

  • indicando nel modello F24 i codici tributo “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”, oppure “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
Quindi il primo versamento coinciderà con il pagamento del saldo per il 2024 da effettuare entro il 30 giugno 2025. È possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (come richiamato dagli artt. 20-bis comma 3 e 31-bis comma 3 del DLgs. 13/2024).

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati.

La quota di reddito non assoggettata all’imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto precisato con riguardo alla flat tax incrementale, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).

Se dovesse risultare un’ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private).
 

(MF/ms)