Ridurre le emissioni Norme e calcoli per le piccole imprese
La Provincia del 20 febbraio 2025, parla Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza Confapi Lecco Sondrio.
1
La Provincia del 20 febbraio 2025, parla Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza Confapi Lecco Sondrio.
Il Centro Studi di Confapi Lombardia ha preparato un focus per le nostre aziende dedicato al delicato tema dell’energia, cruciale per la vita di individui e imprese che ha rivelato molteplici criticità negli ultimi anni.
L’indagine ha l’obiettivo di approfondire queste tematiche:
E’ un questionario anonimo e si può compilare anche da smartphone entro lunedì 24 febbraio 2025.
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE
(AM/am)
Che cosa si intende con break formativo?
E’ un’iniziativa formativa breve, che può durare da 15 a 30 minuti, che si svolge in azienda, presso gli impianti, in area produttiva. Ne parlano l’art.67 e l’allegato 33 del contratto nazionale Unionmeccanica Confapi Pmi. Sono considerati uno strumento efficace per il coinvolgimento attivo dei lavoratori, ai fini del miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. Completano la formazione obbligatoria in aula, con una formazione sul campo, nel proprio effettivo ambiente di lavoro.
I break devono essere organizzati nel 2025 e si può richiedere il rimborso fino a tre sessioni. Ci sono due tipi di break (vedere il bando) e il contributo è fissato in 300 € oppure 600 € per ogni break in base alla tipologia. Per ottenere il rimborso, i break devono essere attentamente pianificati, realizzati e conclusi; occorre presentare le evidenze di svolgimento entro il 31/12/2025.
Si allega il testo del bando che comprende una “traccia” per aiutare la progettazione corretta e la realizzazione efficace di questa formazione on the job.
Il contributo verrà assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri 02341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it
Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l’accesso all’Area Riservata EBM
(SN/am)
Chi fosse interessato a partecipare deve scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it
(MP/am)
Entro il 15 febbraio 2025 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.
Entro il 28 febbraio 2025 il contribuente deve effettuare il pagamento:
| CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024 | |
|---|---|
| 15/01/2025 | L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette. |
| 31/01/2025 | Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia |
| 15/02/2025 | È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta |
| 28/02/2025 | Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore |
Il sistema calcola automaticamente:
(MF/ms)
L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.
La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.
In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.
La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.
L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.
Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.
Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”
Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.
È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.
Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.
In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all’interpello.
Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:
(MF/ms)
A norma dell’art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 è riconosciuto “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (…)”.
L’art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.
Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Per data di avvio del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).
Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).
Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.
Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l’agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).
È stato inoltre precisato che “in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).
Per effetto dell’art. 13 comma 1-quinquies del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all’art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.
In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della presentazione della comunicazione preventiva.
Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.
(MF/ms)
Sul portale dell’Inail sono state pubblicate le date di apertura (14 aprile) e chiusura (30 maggio) della procedura informatica.
Il bando prevede come in passato 5 assi di finanziamento.
In questa circolare si sottolinea che l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2) viene incentivato con un contributo a fondo perso che raggiunge l’80% delle spese ammissibili. In questa voce sono comprese le spese per i sistemi certificati e non certificati di gestione della sicurezza.
Nel documento allegato si possono trovare tutti i dettagli del bando per la Regione Lombardia.
Come risaputo, l’assegnazione del contribuito avviene attraverso la graduatoria che si crea nella fase di inoltro della domanda, con il metodo del click day.
Confapi e in particolare ApiTech è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione, chiamate in associazione o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.
(SN/am)
In un apposito comunicato il GSE ha stabilito che saranno tenute in considerazione esclusivamente le comunicazioni presentate mediante i suddetti moduli da inviare all’indirizzo Energyrelease2.0@pec.gse.it entro e non oltre il 25 febbraio 2025.
Il rispetto del termine e delle modalità di invio è necessario affinché il GSE possa svolgere in tempo utile tutte le attività funzionali a consentire di presentare una nuova manifestazione di interesse entro le ore 23:59 del 3 marzo 2025.
La rinuncia presentata in data successiva al 3 marzo 2025 non comporta la restituzione della cauzione versata.
Il GSE precisa altresì nel comunicato che il portale informatico non consente l’invio di più manifestazioni di interesse relative allo stesso cliente finale energivoro, identificato tramite Partita IVA.
(RP/rp)
Nella sezione è presente un elenco dei settori industriali più facilmente coinvolti in questa materia: tra gli altri, la lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro, le centrali di produzione di energia, le lavorazioni di minerali fosfatici e potassici, le lavorazioni di taglio e sabbiatura.
La nuova sezione comprende anche strumenti di calcolo e metodiche di ausilio alla valutazione del rischio.
(SN/am)