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Il regime premiale Isa per il 2023

Il provvedimento n. 205127, pubblicato il 23 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023.

Sono stati recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette e IRAP e per il rimborso del credito IVA; le modifiche, introdotte dal decreto adempimenti fiscali (DLgs. 1/2024), hanno consentito di graduare i benefici in relazione al punteggio ISA ottenuto.

Più in particolare, ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2024, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2023, a 50.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2023;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA si riducono fino almeno a 8 per il periodo d’imposta 2023, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, i medesimi benefici possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Rispetto agli anni scorsi, sono confermati i punteggi ISA per usufruire dei restanti benefici fiscali.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2023, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.
Se sono conseguiti sia redditi d’impresa, sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
Secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P dei modelli ISA applicano i benefici del regime premiale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

(MF/ms)




Cosa fare in caso di mancata ricezione fattura acquisti servizi Intra-Ue

In ambito intracomunitario occorre emettere un’autofattura in caso di mancato (o irregolare) ricevimento della fattura da parte del fornitore UE.

Vediamo insieme con un esempio pratico i principali dubbi che possono riguardare l’operazione.

Si consideri la Alfa Srl, che in data 10.02 (data pagamento) ha effettuato online un acquisto intracomunitario di servizi.

Decorsi due mesi dall’operazione (10.04), se il fornitore non provvede all’emissione della fattura, Alfa è obbligata ad emettere autofattura.

Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Obbligo di emissione elettronica? 
Il dubbio riguarda però l’obbligo o meno di procedere con l’emissione dell’autofattura in formato elettronico (tipo documento TD20) ovvero se sia possibile:

  • emettere il documento anche in formato cartaceo,
  • inviando poi il file xml generato (tipo documento TD17) ai fini dell’esterometro.
Soluzione: premesso che, per quanto consta, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa direttamente, per affrontare la questione è necessario partire dai principali punti di riferimento normativi e di prassi.

In particolare, a norma dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 “Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare …”

Con riferimento al tipo documento TD20, la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica puntualizza che, nelle ipotesi riportate dal comma 5 ed in quelle ad esse assimilate “ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione … deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.”

In merito alla registrazione viene altresì specificato che: “Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.”

In sintesi, posto che né la norma né i documenti di prassi nulla dispongono nel merito, sembrerebbe possibile inferire che l’emissione dell’autofattura ex art. 46, comma 5, sia possibile anche in formato non elettronico.

Con la differenza che:

  • mentre l’emissione del TD20 esaurisce gli obblighi dell’acquirente, avendo lo scopo di assolvere l’IVA in liquidazione;
  • ove si proceda con l’emissione del TD17 lo stesso va comunque inviato allo SDI ai fini dell’esterometro (e ciò sia nel caso in cui si emetta un’autofattura con TD20 sia che si proceda con il TD20. In ipotesi di ritardato invio (ma con tempestiva emissione), in questo caso, le sanzioni in questo ammonterebbero a 2,00 euro.
 

(MF/ms)




Dal 30 aprile accessibili le dichiarazioni precompilate relative al 2023

Dal 30 aprile sono disponibili on line, in modalità consultazione, le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024). 

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 17, diffuso il 29 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 210954, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

La principale novità di quest’anno è il debutto del modello 730 semplificato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).

Tale disposizione ha infatti modificato la disciplina della dichiarazione precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito della stessa Agenzia.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato “il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”.

Ad esempio, i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.

Una volta che il contribuente abbia fatto l’accesso al servizio tramite le proprie credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.

Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi” e “spese sostenute”.

A partire dal 20 maggio 2024, tali informazioni fiscali potranno essere confermate o modificate.

Dopo aver accettato o modificato i dati, il sistema informatico provvederà a inserire automaticamente i dati all’interno del modello 730.

Un’altra rilevante novità di quest’anno, sempre derivante dal DLgs. 1/2024 (art. 2), è la possibilità di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per scelta del contribuente, selezionando l’apposita voce “nessun sostituto”.  L’opzione è possibile sia nel caso di cui la dichiarazione “chiuda” a credito, sia in presenza di importi a debito.

Nel primo caso, il rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione avverrà direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate; il contribuente può indicare l’IBAN del proprio conto corrente sul quale accreditare il rimborso.

Qualora dalla dichiarazione emergano importi da versare, i pagamenti dovuti devono essere effettuati dal contribuente, entro i termini di versamento previsti per il modello REDDITI PF 2024, tramite il modello F24.

A tali fini, il contribuente che invia direttamente il modello 730 potrà:

  • pagare con la stessa applicazione on line; la procedura consente infatti di addebitare il modello F24 sullo stesso IBAN indicato per il rimborso;
  • in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.
In ogni caso, il modello 730/2024 deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre (termine che non ha subito modifiche).

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). 

Da quest’anno, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Il modello REDDITI PF 2024 precompilato deve essere presentato entro il 15 ottobre 2024 (termine così stabilito dall’art. 38 comma 1 del DLgs. 13/2024).

Il comunicato dell’Agenzia precisa inoltre che, in caso di adesione al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.
 

(MF/ms)




Utilizzo bonus investimenti 4.0: comunicazione via pec al Gse

Dal 29 aprile il GSE ha messo a disposizione in formato editabile i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0.

La comunicazione, dunque, dal 29 aprile può essere compilata e inviata via PEC, così come previsto dal decreto MIMIT del 24 aprile 2024, pubblicato sempre sul sito ministeriale, e anticipato dal comunicato del 25 aprile 2024.

In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
A tal fine, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:
  • uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come “Modulo 1”);
  • un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell’Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Nel comunicato del 29 aprile del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Viene inoltre definita la modalità di invio delle comunicazioni. 

È infatti affermato che ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC, all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Fermo restando quanto esposto, i modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione. 

Ad esempio, nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per “avvio dell’investimento” si intende “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene effettuato l’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Altra questione riguarda la nozione di comunicazione “preventiva”. In assenza di specifiche indicazioni la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0.

Anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.

Sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale.
 

(MF/ms)




Webinar Ats Brianza “Gli infortuni raccontati dai numeri”

ATS Brianza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e divulgazione di attività e programmi di sanità pubblica e promozione della salute e sicurezza sul lavoro organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, offre a tutti gli stakeholder delle province di Monza Brianza e Lecco, la possibilità di partecipare ad un webinar sul fenomeno infortunistico in programma domani, venerdì 3 maggio 2024 ore 11:00, relatore Genna Francesco Direttore SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.
 
In allegato la locandina dell’evento con il link per iscriversi.

Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito web di ATS Brianza

(SN/am)




Programma “WHP”: evento annuale con premiazione aziende aderenti

Si segnala l’evento annuale in cui si presentano le buone pratiche di promozione della salute nelle aziende e si premiano coloro che le hanno attuate nell’anno appena trascorso.

“Buone pratiche di promozione della salute in azienda” martedì 7 maggio 2024 ad Albiate (Monza) dalle ore 13.30 alle 17.30 

Nella locandina allegata ci sono tutti i dettagli, comprese le modalità di adesione.

Per le imprese che vogliono intraprendere il percorso, l’occasione è buona per comprendere come fare, per ascoltare chi ha già preso delle iniziative, per scambiare utili suggerimenti. Il pomeriggio comprende lo scambio di esperienze e si svolge con metodi interattivi.

(SN/am)
 




Economia circolare: condividi la tua buona pratica entro il 24 maggio

Se siete stati protagonisti di una “buona pratica” di economia circolare, avete l’opportunità di “metterla in vetrina” ovvero di valorizzarla sul portale della sostenibilità della Camera di Commercio del nostro territorio.
L’iniziativa proviene dal lavoro di un gruppo di stakeholder del territorio Como Lecco, all’interno di una rete dedicata alla sostenibilità. Tutti i dettagli sul sito camerale.

La buona pratica deve soddisfare i seguenti criteri:
Approccio innovativo: avete adottato un approccio pionieristico nell’affrontare le sfide della sostenibilità.
Replicabilità: le vostre pratiche sono pensate in modo da poter essere replicate da altri attori sul territorio, favorire la diffusione del modello circolare.
Scalabilità: le vostre iniziative hanno il potenziale di crescere e avere un impatto su una scala più ampia, contribuendo così a una trasformazione più ampia verso la sostenibilità.
Comunicabilità: siete in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace le vostre pratiche, evidenziandone le caratteristiche e il valore.
Misurabilità: avete sviluppato indicatori chiave di performance e siete in grado di misurare l’impatto delle vostre azioni in termini di sostenibilità.

Vi invitiamo a compilare la scheda entro il 24 maggio 2024 cliccando qui

(SN/am)




Giovedì 23 maggio 2024: Assemblea annuale e festa 75esimo Confapi Lecco Sondrio

Si informano le Aziende Associate che giovedì 23 maggio 2024, presso il Palataurus di Lecco, si terrà alle ore 17 l’Assemblea annuale privata della nostra associazione, mentre dalle ore 18.30 l’evento con cena di gala per il nostro 75esimo anniversario di fondazione. 

Per partecipare all’Assemblea annuale scaricare, compilare e restituire il modulo che trovate in allegato.

Per prenotare, invece, il proprio posto all’evento e alla cena cliccare qui.

(MP/am)




Bonus pubblicità 2023: pubblicato l’elenco dei beneficiari

È stato pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del bonus pubblicità per l’anno 2023 (provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 29 aprile 2024).

Con bonus pubblicità si intende un credito di imposta, introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie.

L’agevolazione, si ricorda, è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni);
per gli anni 2020-2021-2022 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato (cfr. circolare AdE 20 agosto 2020, n. 25/E e FAQ Dipartimento informazione e editoria).

Al fine di supportare il settore dell’editoria messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19, per il biennio 2021-2022 il legislatore ha modificato le modalità di determinazione del credito d’imposta:

  • allargando la base di calcolo dell’agevolazione, fruibile sull’intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo d’imposta e non soltanto su quella “incrementale”;
  • riducendo contestualmente la misura del credito d’imposta dal 75 al 50 per cento (cfr. art. 186, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020).
A decorrere dall’anno 2023 si torna invece al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Si segnala l’importanza di tale verifica in quanto, qualora, in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Ai fini della fruizione del credito, disponibile esclusivamente in compensazione, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

(MF/ms)




“Ragazze in lab”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sulla nostra iniziativa di sabato 4 maggio al Badoni: