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Rifiuti: presentazione MUD dal 30 marzo al 3 luglio 2026

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il Dpcm del 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

Il software per la compilazione della Dichiarazione Mud 2026 (dati 2025) sarà disponibile dal 16 marzo 2026.

A decorrere dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026 – Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026 (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994).

Sul tema si può consultare la home page di Mud Telematico e la home page di Mud Semplificato.

Il MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Per una sintesi delle modifiche rispetto ai Mud precedenti, si può consultare la pagina di Ecocamere. Si tratta di adeguamenti legati all’evoluzione del quadro normativo e all’entrata in uso del Rentri.

(SN/am)




Ai per le imprese Tutor tecnologici e rimborsi all’85%

L’articolo pubblicato da La Provincia martedì 10 marzo sull’iniziativa della Camera di Commercio Como-Lecco. 




Medio Oriente. Camisa: da crescita prezzi energia rischio per sistema produttivo italiano

“L’Europa ha già subito un durissimo colpo alla propria catena di approvvigionamento energetico con l’invasione russa dell’Ucraina ed è stata costretta a una complessa e costosa diversificazione delle fonti. Oggi ci troviamo nuovamente di fronte a uno scenario di estrema vulnerabilità”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, commentando le tensioni in Medio Oriente e i riflessi sui mercati del gas.
“Se il Qatar venisse completamente escluso dall’equazione del GNL – spiega – i prezzi potrebbero facilmente tornare verso i 100 euro/MWh, riportandoci ai livelli del 2022. Questo metterebbe a rischio l’intero complesso energetico europeo e, con esso, la tenuta del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese. Il problema poi non è soltanto il +40% registrato sul contratto di aprile del gas naturale. A preoccupare è soprattutto il premio di oltre 5 euro/MWh che si è ricreato tra le scadenze estive e quelle invernali. Se questo differenziale non verrà riassorbito rapidamente, la campagna di stoccaggio in vista del prossimo inverno sarà fortemente penalizzata e rischierà di richiedere nuovi interventi pubblici”.
Per Camisa “la situazione appare meno grave sul fronte petrolifero. Il conflitto mediorientale non ha ancora prodotto interruzioni fisiche rilevanti dell’offerta. Il Brent scambia a 79 $/bbl, solo 6 dollari sopra venerdì: segnale che un premio al rischio significativo era già incorporato e che, finora, non si registrano stop produttivi materiali. Le criticità riguardano soprattutto logistica ed export, non distruzione di capacità upstream. Il 2 marzo ha però segnato un salto qualitativo: attacchi e incidenti hanno coinvolto Ras Tanura in Arabia Saudita, Ras Laffan e Mesaieed in Qatar (con stop alla produzione LNG), infrastrutture portuali in Oman e UAE, oltre a diverse petroliere colpite nei pressi di Hormuz.
“Formalmente – conclude il Presidente di Confapi – lo Stretto di Hormuz resta aperto, ma di fatto i flussi sono crollati per effetto assicurativo e operativo. I principali assicuratori marittimi hanno ritirato le coperture war risk; armatori e charterer hanno sospeso i transiti. I noli sono ai massimi da dieci anni, quasi raddoppiati in una settimana.  A oggi la capacità di stoccaggio nell’area garantirebbe un cuscinetto di circa 25 giorni: oltre tale soglia, senza riapertura di Hormuz, inizierebbero gli stop produttivi in grado di spingere prezzo Brent sopra i 100 dollari”.



Unimatica, Giorgio Binda confermato Presidente

Il Consiglio Direttivo di Unimatica, l’Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine, riunitosi oggi a Roma ha confermato all’unanimità Giorgio Binda Presidente per il prossimo triennio. “Ringrazio tutti per avermi rinnovato la loro fiducia e per la grande partecipazione in una giornata così importante – ha dichiarato Binda – I progetti da portare avanti sono molti, così come numerose le specificità del nostro settore che andranno affrontate a partire già da domani. Sarà un percorso basato sul fare e su tante iniziative che coinvolgeranno la categoria attraverso il supporto di comitati specifici. La nostra volontà è quella di essere ancora più presenti e protagonisti in tutti i settori dell’informatica dall’IA, alla Digital Transformation fino ai processi alle procedure interne, partecipando ai tavoli di lavoro a livello nazionale e locale. Fondamentale, infine – ha concluso il Presidente – il dialogo con Acn, Agid e tutti gli altri enti governativi che interessano il nostro settore”. La nuova Giunta di Unimatica sarà formata da Antonio Perini (vicepresidente vicario), Roberto Di Francesco (Vicepresidente), Gianni Baldi, Massimo Montecchi, Enrico Parenti, Nicola Plantamura e Fabio Rossi. Quattro gli invitati permanenti: Giuseppe Naccarato, Sante Lomurno, Giovanni Manta e Raffaele Boledi.

 




Ccnl Unionchimica Confapi: webinar presentazione rinnovo 2026

Informiamo le aziende del comparto Unionchimica – Confapi  (settori chimica, concia e settori accorpati plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro) che lunedì 16 marzo alle ore 12:00 si terrà un webinar di presentazione del nuovo CCNL Unionchimica Confapi, sottoscritto lo scorso 23 febbraio.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle principali novità introdotte dall’ultimo rinnovo contrattuale e sarà rivolto alle aziende associate interessate. Durante il webinar verranno illustrate le disposizioni più rilevanti del nuovo contratto e sarà inoltre possibile porre quesiti e richieste di chiarimento in merito agli aspetti applicativi.

Dettagli di collegamento al webinar:

Piattaforma: Zoom
Link di accesso:
https://us02web.zoom.us/j/82558266506?pwd=S1wEjodNKJVQlalK4SA3OCVVAPE6XQ.1

ID riunione: 825 5826 6506
Codice d’accesso: 102830

Considerata la rilevanza dei contenuti trattati, invitiamo le aziende associate interessate a partecipare.

(FV/fv)




A Mecspe 2026 il “Made in Lecco” conquista i visitatori

Si conclude oggi “Mecspe 2026” a Bologna, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all’industria manifatturiera e alle tecnologie per l’innovazione.
Presente anche una significativa rappresentanza del nostro territorio grazie anche alla collettiva organizzata dall’Ufficio Estero, la rete di Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, ospitata al padiglione 26 – stand B26.
Alla collettiva hanno preso parte una decina di aziende, non solo del territorio lecchese: Gnecchi S.r.l. di Olginate (LC), Cernierificio Valtoce S.r.l. di Gravellona Toce (VB), Fustellificio Lombardo S.r.l. di Verbania (VB), Viglienghi S.r.l. di Esino Lario (LC), S.T.F. S.r.l. di Barzago (LC), Crie Ruote S.r.l. di Arcore (MB) e Scaccabarozzi Antonio S.r.l. di Calco (LC).
Sono stati numerosi i visitatori che, nel corso dei tre giorni di fiera, hanno fatto tappa allo stand contraddistinto dal marchio “Made in Lecco”, progetto dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, non solo manifatturiere.

Siamo molto soddisfatti – spiega Angelo Crippa, export manager della Rete Ufficio Estero –. Questa è la quinta partecipazione consecutiva a Mecspe con la nostra collettiva, in quella che rappresenta l’unica vera fiera di riferimento in Italia per il settore manifatturiero. Le aziende partecipanti stanno apprezzando i risultati e i contatti instaurati con i visitatori, che quest’anno hanno registrato un incremento soprattutto dai Paesi dell’Est Europa. Il marchio “Made in Lecco” si conferma molto attrattivo e riconoscibile tra gli operatori del settore”.

Siamo al nostro terzo anno di partecipazione – racconta Matteo Ratti, titolare della STF srl di Barzago –. Questa fiera mantiene una grande importanza a livello nazionale per il mondo metalmeccanico e lo si percepisce anche quest’anno, nonostante tra gli imprenditori ci sia un clima di forte incertezza per quanto sta accadendo in Medio Oriente e per le possibili ripercussioni sui costi di energia, gas e trasporti. Partecipare alle fiere resta comunque fondamentale per le relazioni che si creano con altri imprenditori e con i visitatori: è importante esserci, confrontarsi e mantenere i contatti. Come azienda abbiamo aderito fin da subito al progetto “Made in Lecco” e si è rivelata una scelta vincente: il nostro territorio è riconosciuto ovunque come eccellenza metalmeccanica”.

Noi siamo alla seconda partecipazione a Mecspe – aggiunge Giovanni Viglienghi, titolare della Viglienghi srl di Esino Lario – e la prima all’interno della collettiva organizzata dalla Rete Ufficio Estero. Siamo molto soddisfatti della posizione dello stand, dei visitatori e dei contatti instaurati. Essere presenti con il marchio “Made in Lecco” ci auguriamo possa contribuire ad ampliare la nostra clientela anche nella provincia, dove al momento abbiamo pochi clienti, mentre lavoriamo soprattutto fuori dal territorio. Mecspe resta una fiera molto importante alla quale teniamo particolarmente a partecipare”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa 




Webinar Unionchimica Confapi: “La restrizione sulle microplastiche all’interno del regolamento Reach”

Unionchimica Confapi, in collaborazione con il MIMIT ed Enea, organizza un webinar dal titolo “La restrizione sulle microplastiche all’interno del regolamento Reach. La spinta del Regolamento Reach per la riduzione delle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei prodotti”, che si terrà martedì 24 marzo alle ore 10.

Nel corso del webinar sarà illustrata la voce di restrizione n. 78, il suo campo di applicazione, i periodi transitori, le deroghe e gli obblighi di informazione introdotti dalla restrizione stessa.

Tutte le informazioni, incluso il link per la registrazione, sono disponibili sul sito dell’Helpdesk REACH al seguente link https://reach.mise.gov.it/eventi2/388-save-the-date-24-marzo-2024-webinar-enea-mimit-confapi-sulle-microplastiche.

Il link per partecipare sarà inviato solo dopo l’avvenuta registrazione.

In allegato il programma del webinar.

(SN/am)

 
 




Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell’Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L’intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l’art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

  • per la prestazione della garanzia dell’art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
  • per l’attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.
Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

  • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
  • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
 

(MF/ms)




Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle holding di partecipazione riguarda le comunicazioni da inviare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari

L’art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010, ha espressamente incluso tra i soggetti obbligati anche le società di partecipazione non finanziaria, superando definitivamente l’impostazione che circoscriveva l’adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l’effettuazione di 2 distinte tipologie di comunicazioni:  

  • una comunicazione periodica, con cadenza mensile, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e; 
  • una comunicazione annuale integrativa, concernente i saldi, al 31 dicembre, di specifiche categorie di rapporti. 

L’obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle holding costituite in forma di società di persone o di società semplice, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma. 

La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del momento a partire dal quale sorge l’obbligo comunicativo, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come holding “statica” oppure “dinamica”

Le prime, generalmente identificate dal codice ATECO 64.21.00 (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, senza svolgere attività ulteriori nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come codice ATECO il 70.10.00 (attività di sedi centrali). 

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla decorrenza dell’obbligo di comunicazione. 

Per le holding statiche l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla gestione di rapporti di natura finanziaria

Per le holding dinamiche, invece, la decorrenza è ancorata all’approvazione del bilancio dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al 50% dell’attivo di bilancio. 

Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo comunicativo riguarda tutti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016) e le operazioni extra-conto, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo. 

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo. 

Preliminarmente è necessario che la holding si accrediti al SID (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) entro 30 giorni dalla data di costituzione (nel caso delle holding pure) o dalla data dell’approvazione del bilancio in cui si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria (per le holding dinamiche). 

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la società a doversi accreditare, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, non potendosi avvalere di un intermediario abilitato

Il passaggio successivo riguarda il primo invio periodico che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere. 

Successivamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali operazioni extra-conto. 

Sulla base dei dati inviati, annualmente la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza che contiene l’elenco dei rapporti finanziari in corso alla data del 30 settembre dell’anno in corso

Questo documento permette agli operatori finanziari di verificare i dati comunicati ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica. 

Oltre agli invii mensili, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, contenente i saldi al 31 dicembre dei rapporti di cash-pooling e delle operazioni extra-conto. 

In assenza di questa tipologia di operazioni la comunicazione integrativa non dovrà essere inviata

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere inviate da un intermediario, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere inviati direttamente dalla holding via PEC all’indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it. 

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o errato invio delle comunicazioni. 

La violazione degli obblighi relativi all’invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni. 

Se l’errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, e vanno da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro
 
(MF/ms)




Avvisi bonari: l’impatto dei relativi versamenti ai fini dell’emissione del DURC per le imprese appaltatrici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha fornito indicazioni ai fini del rilascio del DURF, affermando che rientrano nel calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi anche i versamenti effettuati a seguito di avviso bonario, seppur a determinate condizioni.

La questione riguarda il DURF, il documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97.

In base a quanto previsto al comma 5 lett. a), le imprese comunicano al committente, allegando il relativo certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione; a tali fini non rilevano i piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

È importante, al riguardo, chiarire quali elementi possono essere ricompresi nella soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi.

In passato l’Agenzia, mediante la ris. 22 settembre 2020 n. 53, aveva chiarito che, a tali fini, vanno computati fra i versamenti anche l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) o dell’inversione contabile (art. 17 del DPR 633/72), l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) e l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR).

Al contrario, le operazioni oggettivamente non imponibili IVA, come i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, non rilevano ai fini del calcolo della soglia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025 n. 123).

Il quesito posto alla base dell’interpello n. 63/2026 prende le mosse da una richiesta effettuata da una società che, dovendo ottenere il DURF per lavorare con committenti pubblici e privati, chiedeva se potesse ricomprendere nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” anche i pagamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Secondo l’istante, i versamenti derivanti da avvisi bonari devono essere inclusi nel conteggio, quantomeno per la parte riferibile all’imposta, quindi al netto di sanzioni e interessi. Si tratterebbe, infatti, di somme che estinguono un debito di imposta che, anche se emerse a seguito di controlli, si riferiscono a tributi dovuti in sede di dichiarazione.

Rileva la data di effettuazione del pagamento

L’Agenzia, nel richiamare il quadro normativo e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, conferma una lettura favorevole.

Nel documento viene messo in evidenza che i versamenti effettuati tramite F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 attestano la volontà del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari.

Di conseguenza, essi possono legittimamente concorrere nel calcolo della soglia del 10%, a condizione però che siano stati eseguiti nel triennio rilevante, ossia nel periodo compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui si riferiscono gli ultimi tre modelli dichiarativi presentati.
 
(MF/ms)