Entro il prossimo
30 settembre, i soggetti passivi che nel periodo aprile-giugno 2026 hanno emesso fatture elettroniche con l’indicazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo, devono provvedere al relativo pagamento.
L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, fatture elettroniche soggette a bollo, ossia fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro.
L’imposta di bollo si applica in misura fissa di 2 euro a fattura in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
Il pagamento può avvenire:
- tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la funzionalità di addebito diretto su conto corrente;
- in alternativa, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 e indicando l’anno di riferimento 2026;
- fermo restando la chance di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Grazie alle previsioni di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022, è ammesso il versamento cumulativo dell’imposta se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre
non supera 5.000 euro complessivi.
In questo caso, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre 2026 insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Tuttavia, se la soglia viene superata, resta l’obbligo di versare entro il 30 settembre.
Nel D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti – la regola dei 5.000 euro è stata riprodotta nell’art. 152, comma 2.
I codici tributo da utilizzare per il versamento del quantum dovuto nel termine lungo 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre. 2523 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella eventuale “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
Dunque una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 giugno, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° luglio, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al terzo trimestre.
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Messa a disposizione elenchi A e B |
Data limite modifiche elenco B |
Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo |
Scadenza versamento imposta di bollo |
| 1° trim |
15 aprile |
30 aprile |
15 maggio |
31 maggio (*) (**) |
| 2° trim |
15 luglio |
10 settembre |
20 settembre |
30 settembre (**) |
| 3° trim |
15 ottobre |
31 ottobre |
15 novembre |
30 novembre |
| 4° trim |
15 gennaio
dell’anno successivo |
31 gennaio
dell’anno successivo |
15 febbraio
dell’anno successivo |
28 febbraio
dell’anno successivo (***) |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
(***) Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio. |
(MF/ms)