L’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate possono fruire di un limite
più elevato per
compensare “orizzontalmente” l’eccedenza di credito IVA o chiederla a
rimborso senza l’obbligo del visto di conformità.
Solo con il decreto correttivo è stato espressamente specificato che s’intendono compresi anche i benefici relativi all’imposta sul valore aggiunto (art. 4 del DLgs. 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024).
In breve, la disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, definiti annualmente, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di 70.000 euro annui:
- le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
- i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato previsto per chi aderisce al concordato opererà, quindi, anche ai fini dell’
esonero dalla prestazione della
garanzia (obbligatoria per i soggetti considerati fiscalmente “a rischio”, ai sensi dell’art. 38-
bis comma 4 del DPR 633/72, e alternativa all’apposizione del visto di conformità).
Sul tema, è da ricordare che è stata, di recente, innalzata la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità: il menzionato art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stato, infatti, modificato dal DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), incrementando il limite a 70.000 euro in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.
Si ritiene che la soglia più elevata sia divenuta operativa per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA fissati dal provv. Agenzia Entrate 22 aprile 2024 n. 205127 (vale a dire il primo provvedimento che ha definito i livelli ISA successivamente all’entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024, avvenuta il 13 gennaio 2024), con riguardo al credito IVA maturato per il 2024 o nei primi tre trimestri del 2025.
A seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto (come definiti dal provvedimento), l’esonero dal visto di conformità può avvenire al di sopra del limite di 50.000 ovvero di 70.000 euro annui.
Per quanto concerne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024/2025, è possibile ritenere che il limite per l’esclusione dal visto sia sempre quello più elevato (70.000 euro annui) indicato nella disposizione di riferimento (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017).
A livello più generale, infatti, sembra fondato ritenere che l’estensione del regime premiale anche ai soggetti che, pur aderendo al concordato, non raggiungono il punteggio ISA definito annualmente per la generalità dei contribuenti possa ricavarsi in via interpretativa, se si osserva che:
- il reddito proposto in sede di CPB è definito secondo criteri prefissati e non vi sono margini di discrezionalità, potendo il contribuente solo accettare o rifiutare la proposta;
- il reddito proposto viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del CPB presuppone un implicito adeguamento ISA, sino al raggiungimento del punteggio massimo (nel secondo anno);
- durante i periodi di efficacia del CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, mentre quelli effettivi, pur determinati, non rilevano, se non nei casi identificati dal DLgs. 13/2024 (ad esempio ai fini contributivi); con riguardo al regime premiale ISA, l’art. 19 comma 3 non contiene alcun richiamo ai valori reddituali effettivi e al conseguente punteggio ISA.
Sul punto la recente circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5) ha affermato che “per i soggetti ISA sono riconosciuti
tutti i
benefici premiali propri di tale strumento di compliance”. L’utilizzo del termine “tutti” lascia intendere che non possa esservi una differenziazione sulla base del punteggio conseguito.
Beneficio fruibile già per il concordato 2024/2025
Non dovrebbe peraltro sussistere un tema di decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, ad opera del DLgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel provv. n. 205127/2024, il quale, come detto, concerne i crediti IVA “maturati nell’annualità 2024” e “nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025”.
Per chi aderirà al concordato preventivo 2024/2025, dunque, risulteranno certamente “coperte” le due annualità, con la possibilità di fruire del più alto importo per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso, senza visto, il credito IVA.
L’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate possono fruire di un limite più elevato per compensare “orizzontalmente” l’eccedenza di credito IVA o chiederla a rimborso senza l’obbligo del visto di conformità.
Solo con il decreto correttivo è stato espressamente specificato che s’intendono compresi anche i benefici relativi all’imposta sul valore aggiunto (art. 4 del DLgs. 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024).
In breve, la disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, definiti annualmente, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di 70.000 euro annui:
- le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
- i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato previsto per chi aderisce al concordato opererà, quindi, anche ai fini dell’
esonero dalla prestazione della
garanzia (obbligatoria per i soggetti considerati fiscalmente “a rischio”, ai sensi dell’art. 38-
bis comma 4 del DPR 633/72, e alternativa all’apposizione del visto di conformità).
Sul tema, è da ricordare che è stata, di recente, innalzata la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità: il menzionato art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stato, infatti, modificato dal DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), incrementando il limite a 70.000 euro in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.
Si ritiene che la soglia più elevata sia divenuta operativa per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA fissati dal provv. Agenzia Entrate 22 aprile 2024 n. 205127 (vale a dire il primo provvedimento che ha definito i livelli ISA successivamente all’entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024, avvenuta il 13 gennaio 2024), con riguardo al credito IVA maturato per il 2024 o nei primi tre trimestri del 2025.
A seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto (come definiti dal provvedimento), l’esonero dal visto di conformità può avvenire al di sopra del limite di 50.000 ovvero di 70.000 euro annui.
Per quanto concerne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024/2025, è possibile ritenere che il limite per l’esclusione dal visto sia sempre quello più elevato (70.000 euro annui) indicato nella disposizione di riferimento (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017).
A livello più generale, infatti, sembra fondato ritenere che l’estensione del regime premiale anche ai soggetti che, pur aderendo al concordato, non raggiungono il punteggio ISA definito annualmente per la generalità dei contribuenti possa ricavarsi in via interpretativa, se si osserva che:
- il reddito proposto in sede di CPB è definito secondo criteri prefissati e non vi sono margini di discrezionalità, potendo il contribuente solo accettare o rifiutare la proposta;
- il reddito proposto viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del CPB presuppone un implicito adeguamento ISA, sino al raggiungimento del punteggio massimo (nel secondo anno);
- durante i periodi di efficacia del CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, mentre quelli effettivi, pur determinati, non rilevano, se non nei casi identificati dal DLgs. 13/2024 (ad esempio ai fini contributivi); con riguardo al regime premiale ISA, l’art. 19 comma 3 non contiene alcun richiamo ai valori reddituali effettivi e al conseguente punteggio ISA.
Sul punto la recente circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5) ha affermato che “per i soggetti ISA sono riconosciuti
tutti i
benefici premiali propri di tale strumento di compliance”. L’utilizzo del termine “tutti” lascia intendere che non possa esservi una differenziazione sulla base del punteggio conseguito.
Beneficio fruibile già per il concordato 2024/2025
Non dovrebbe peraltro sussistere un tema di decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, ad opera del DLgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel provv. n. 205127/2024, il quale, come detto, concerne i crediti IVA “maturati nell’annualità 2024” e “nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025”.
Per chi aderirà al concordato preventivo 2024/2025, dunque, risulteranno certamente “coperte” le due annualità, con la possibilità di fruire del più alto importo per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso, senza visto, il credito IVA.
(MF/ms)