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Il registro dei titolari effettivi rimane in stand by

A quasi un anno dalla prima sospensione del Registro dei titolari effettivi (a opera del TAR del Lazio) rimangono ancora senza risposta i dubbi relativi alle comunicazioni da effettuare allo stesso, sollevati da diverse associazioni fiduciarie.

Infatti, in considerazione delle numerose incertezze interpretative attinenti alla normativa europea in materia e alla relativa declinazione nazionale nell’ambito del DLgs. 231/2007, il Consiglio di Stato, da cui si aspettava proprio in questi giorni una decisione – a fronte della sospensione del Registro dello scorso 17 maggio – ha diffuso il 15 ottobre un’ordinanza (la n. 8248) con cui, “stante la delicatezza delle questioni involte”, ha sospeso il giudizio, rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea.

dubbi interpretativi riguardano:

  • la nozione di “istituti giuridici” di cui alla direttiva (Ue) 2015/849, come modificata dalla direttiva (Ue) 2018/843;
  • la portata normativa o ricognitiva dell’individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione europea;
  • l’affinità dell’assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust;
  • la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust;
  • l’invalidità di alcune disposizioni della direttiva (Ue) 2015/849 per contrarietà agli artt. 114 e 288, § 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) e al “principio dell’effetto utile”;
  • la conformità degli artt. 21 comma 4 lett. d-bis) del DLgs. 231/2007 e 7 comma 2 del DM 55/2022 alla direttiva (Ue) 2015/849, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.
Con riguardo al primo punto viene chiesto se la nozione di “istituiti giuridici” debba essere “interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principi che regolano un fenomeno sociale, o, invece, a una concreta e specifica operazione economico-giuridica o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust”.

Sul secondo punto il Consiglio di Stato chiede se l’art. 31 § 10 della direttiva (Ue) 2015/849 debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio non abbiano valenza normativa vincolante, ma siano da considerarsi atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti. In tal caso, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante, spetterebbe al giudice nazionale e alla Corte di Giustizia Ue verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della direttiva.

Con riferimento al terzo e al quarto quesito si chiede se specifici articoli e considerando delle direttive (Ue) 2015/849 e 2018/843 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alle norme del DLgs. 231/2007 che ricomprendono tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle società fiduciarie; ciò sebbene l’attività di tali società sia sottoposta a una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie autorità nazionali (secondo il Consiglio di Stato, in contrasto con quanto prospettato dalle fiduciarie, non vi sarebbe alcun conflitto con la disciplina europea).

Con l’ultimo quesito viene, infine, chiesto se il consentire l’accesso ai dati dei titolari effettivi dei trust (e degli istituti giuridici affini) ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico non solo rilevante e differenziato, ma anche corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, sia conforme alla normativa europea, anche alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia Ue (secondo il Consiglio di Stato anche in tal caso, in contrasto con quanto prospettato dalle fiduciarie, l’attuale versione della disciplina nazionale non sarebbe in conflitto con la normativa europea).

A chiusura della decisione in esame, infine, il Consiglio di Stato, nel richiedere il “procedimento accelerato”, evidenzia come:

  • l’efficacia dei provvedimenti nazionali sia stata sospesa per la delicatezza della questione e in ragione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza;
  • la decisione sulla sospensione abbia “limitato i propri effetti alle sole Società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto … che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.
(MF/ms)



Istat settembre 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,6 % (variazione annuale) e a + 5,7 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,450 % e + 4,275%.



Bonus “Transizione 5.0”: interconnesione entro il 28 febbraio 2026

Sul sito del GSE sono state aggiornate le FAQ relative al credito Transizione 5.0, fornendo nuove indicazioni rispetto alle precedenti pubblicate la scorsa settimana.

Tra i chiarimenti più rilevanti, si segnala anzitutto la necessità di interconnettere i beni 4.0 entro il 28 febbraio 2026.

Nell’ambito delle nuove FAQ viene precisato che l’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione.

L’art. 4 comma 1 del DM 24 luglio 2024 sancisce che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo, secondo cui per i beni 4.0 rilevano le regole della competenza ex art. 109 del TUIR. 

Pertanto l’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento.

Tuttavia, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’art. 16 del citato DM, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiesta, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita piattaforma informatica del GSE.

Ai fini della comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, viene chiarito che non è necessario un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento, ma è sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.

In merito alla comunicazione di completamento, le FAQ precisano che il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla misura “Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.

Nel caso invece in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.

Comunicazione di prenotazione anche per l’investimento completato

In caso di intervento già completato, viene chiarito che è comunque necessario procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%“.

Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, le FAQ chiariscono che per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, viene precisato che il credito transizione 5.0 è cumulabile con i certificati bianchi secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del DL 124/2023.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale: compensazioni e rimborsi Iva agevolati per chi aderisce

L’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate possono fruire di un limite più elevato per compensare “orizzontalmente” l’eccedenza di credito IVA o chiederla a rimborso senza l’obbligo del visto di conformità.

Solo con il decreto correttivo è stato espressamente specificato che s’intendono compresi anche i benefici relativi all’imposta sul valore aggiunto (art. 4 del DLgs. 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024).

In breve, la disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, definiti annualmente, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di 70.000 euro annui:

  • le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
  • i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato previsto per chi aderisce al concordato opererà, quindi, anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (obbligatoria per i soggetti considerati fiscalmente “a rischio”, ai sensi dell’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, e alternativa all’apposizione del visto di conformità).

Sul tema, è da ricordare che è stata, di recente, innalzata la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità: il menzionato art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stato, infatti, modificato dal DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), incrementando il limite a 70.000 euro in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.

Si ritiene che la soglia più elevata sia divenuta operativa per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA fissati dal provv. Agenzia Entrate 22 aprile 2024 n. 205127 (vale a dire il primo provvedimento che ha definito i livelli ISA successivamente all’entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024, avvenuta il 13 gennaio 2024), con riguardo al credito IVA maturato per il 2024 o nei primi tre trimestri del 2025.

A seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto (come definiti dal provvedimento), l’esonero dal visto di conformità può avvenire al di sopra del limite di 50.000 ovvero di 70.000 euro annui.

Per quanto concerne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024/2025, è possibile ritenere che il limite per l’esclusione dal visto sia sempre quello più elevato (70.000 euro annui) indicato nella disposizione di riferimento (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017).

A livello più generale, infatti, sembra fondato ritenere che l’estensione del regime premiale anche ai soggetti che, pur aderendo al concordato, non raggiungono il punteggio ISA definito annualmente per la generalità dei contribuenti possa ricavarsi in via interpretativa, se si osserva che:

  • il reddito proposto in sede di CPB è definito secondo criteri prefissati e non vi sono margini di discrezionalità, potendo il contribuente solo accettare o rifiutare la proposta;
  • il reddito proposto viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del CPB presuppone un implicito adeguamento ISA, sino al raggiungimento del punteggio massimo (nel secondo anno);
  • durante i periodi di efficacia del CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, mentre quelli effettivi, pur determinati, non rilevano, se non nei casi identificati dal DLgs. 13/2024 (ad esempio ai fini contributivi); con riguardo al regime premiale ISA, l’art. 19 comma 3 non contiene alcun richiamo ai valori reddituali effettivi e al conseguente punteggio ISA.
Sul punto la recente circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5) ha affermato che “per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti benefici premiali propri di tale strumento di compliance”. L’utilizzo del termine “tutti” lascia intendere che non possa esservi una differenziazione sulla base del punteggio conseguito. 

Beneficio fruibile già per il concordato 2024/2025

Non dovrebbe peraltro sussistere un tema di decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, ad opera del DLgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel provv. n. 205127/2024, il quale, come detto, concerne i crediti IVA “maturati nell’annualità 2024” e “nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025”.

Per chi aderirà al concordato preventivo 2024/2025, dunque, risulteranno certamente “coperte” le due annualità, con la possibilità di fruire del più alto importo per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso, senza visto, il credito IVA.
 
L’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024 stabilisce che, per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate possono fruire di un limite più elevato per compensare “orizzontalmente” l’eccedenza di credito IVA o chiederla a rimborso senza l’obbligo del visto di conformità.

Solo con il decreto correttivo è stato espressamente specificato che s’intendono compresi anche i benefici relativi all’imposta sul valore aggiunto (art. 4 del DLgs. 108/2024, in vigore dal 6 agosto 2024).

In breve, la disposizione in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA, definiti annualmente, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

Sul piano operativo, sono eseguiti senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato ammontare di 70.000 euro annui:

  • le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA annuali e trimestrali, di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
  • i rimborsi dei crediti IVA annuali e trimestrali, a norma degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 (il cui limite ordinario è di 30.000 euro annui).
Nel caso delle istanze di rimborso IVA, l’importo più elevato previsto per chi aderisce al concordato opererà, quindi, anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (obbligatoria per i soggetti considerati fiscalmente “a rischio”, ai sensi dell’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, e alternativa all’apposizione del visto di conformità).

Sul tema, è da ricordare che è stata, di recente, innalzata la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità: il menzionato art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stato, infatti, modificato dal DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), incrementando il limite a 70.000 euro in luogo dei precedenti 50.000 euro annui.

Si ritiene che la soglia più elevata sia divenuta operativa per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA fissati dal provv. Agenzia Entrate 22 aprile 2024 n. 205127 (vale a dire il primo provvedimento che ha definito i livelli ISA successivamente all’entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024, avvenuta il 13 gennaio 2024), con riguardo al credito IVA maturato per il 2024 o nei primi tre trimestri del 2025.

A seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto (come definiti dal provvedimento), l’esonero dal visto di conformità può avvenire al di sopra del limite di 50.000 ovvero di 70.000 euro annui.

Per quanto concerne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024/2025, è possibile ritenere che il limite per l’esclusione dal visto sia sempre quello più elevato (70.000 euro annui) indicato nella disposizione di riferimento (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017).

A livello più generale, infatti, sembra fondato ritenere che l’estensione del regime premiale anche ai soggetti che, pur aderendo al concordato, non raggiungono il punteggio ISA definito annualmente per la generalità dei contribuenti possa ricavarsi in via interpretativa, se si osserva che:

  • il reddito proposto in sede di CPB è definito secondo criteri prefissati e non vi sono margini di discrezionalità, potendo il contribuente solo accettare o rifiutare la proposta;
  • il reddito proposto viene calcolato massimizzando i singoli indicatori ISA; in altre parole, l’accettazione del CPB presuppone un implicito adeguamento ISA, sino al raggiungimento del punteggio massimo (nel secondo anno);
  • durante i periodi di efficacia del CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati, mentre quelli effettivi, pur determinati, non rilevano, se non nei casi identificati dal DLgs. 13/2024 (ad esempio ai fini contributivi); con riguardo al regime premiale ISA, l’art. 19 comma 3 non contiene alcun richiamo ai valori reddituali effettivi e al conseguente punteggio ISA.
Sul punto la recente circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5) ha affermato che “per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti benefici premiali propri di tale strumento di compliance”. L’utilizzo del termine “tutti” lascia intendere che non possa esservi una differenziazione sulla base del punteggio conseguito. 

Beneficio fruibile già per il concordato 2024/2025

Non dovrebbe peraltro sussistere un tema di decorrenza, poiché l’innalzamento della soglia, ad opera del DLgs. 1/2024, ha trovato la propria attuazione nel provv. n. 205127/2024, il quale, come detto, concerne i crediti IVA “maturati nell’annualità 2024” e “nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025”.

Per chi aderirà al concordato preventivo 2024/2025, dunque, risulteranno certamente “coperte” le due annualità, con la possibilità di fruire del più alto importo per compensare “orizzontalmente” o chiedere a rimborso, senza visto, il credito IVA.
 

(MF/ms)




Brevetti, disegni e marchi: bandi con apertura fra ottobre e novembre 2024

I bandi citati in oggetto sono nuovamente disponibili e le date di apertura degli sportelli per presentare domanda sono ormai imminenti. I bandi sono tesi ad agevolare la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ci sono tutte le informazioni per partecipare.

BANDO Brevetti+
Apertura: 
29 ottobre 2024
È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di 140.000 €.
Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, c.3, legge n. 162/2021). Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

BANDO Disegni+
Giorno di apertura: 12 novembre 2024
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60.000 € e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. La predetta percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

BANDO Marchi+
Giorno di apertura: 26 novembre 2024
Per la Misura A (registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale), le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 6.000 €. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Per la Misura B (registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 9.000 €. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

Confapi Lecco Sondrio e ApiTech possono supportare le imprese che intendono valutare la partecipazione. Contattare la referente interna silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Patente a crediti nei cantieri: slide del webinar Confapi del 4 ottobre 2024

Trasmettimo in allegato le slide utilizzate nel webinar Confapi nazionale di informazione e aggiornamento sulla patente a crediti e i relativi meccanismi operativi, dedicato alle associazioni territoriali ed alle aziende associate.

Il webinar si è svolto venerdì 4 ottobre alle ore 14.30 piattaforma zoom.

(SN/am)




Cessioni intracomunitarie: entro 90 giorni l’uscita dei beni

Con il decreto “sanzioni” (art. 2 del DLgs. 87/2024), emanato in attuazione della legge delega di riforma fiscale, è stata introdotta una nuova disposizione concernente il termine entro il quale effettuare le cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Il nuovo tenore dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 stabilisce che è soggetto a una sanzione pari al 50% dell’imposta chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, nella circostanza in cui i beni trasportati o spediti – a cura del cessionario non residente – non siano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non si applica, tuttavia, se nei 30 giorni successivi la fattura è regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

Quanto alla decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 stabilisce che le modifiche al DLgs. 471/97 riguardano le “violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Secondo le intenzioni del legislatore, emergenti dalla relazione illustrativa allo schema di DLgs., la disposizione è introdotta “per coerenza” rispetto alla disciplina delle cessioni all’esportazione, per le quali l’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 già prescrive una sanzione del 50% dell’IVA non applicata se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni dalla consegna (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Appare, dunque, necessario, a un primo esame, comprendere se vi siano i presupposti per ritenere pienamente giustificata una siffatta “coerenza” tra il nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie e quello vigente per le cessioni all’esportazioni.

Si osserva innanzitutto che, a livello normativo, diversamente dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72 (riferito alle esportazioni con trasporto o spedizione a carico del cessionario extra Ue), la disciplina delle cessioni intracomunitarie, di cui all’art. 41 comma 1 del DL 331/93, è la medesima per le vendite curate dal cedente e per quelle curate dal cessionario e, soprattutto, non contempla un termine per l’invio dei beni all’estero. Né una tale condizione è stata inserita nella riforma derivante dai “quick fixes” (come, ad esempio, l’obbligo di presentare gli elenchi INTRA vendite).

In breve, la necessità di provare la ricezione entro il termine di 90 giorni, non prevista dalla legislazione sul regime di non imponibilità IVA, sarebbe “imposta” dalla norma sanzionatoria.

Nella fattispecie, verrebbe prevista, a carico dei soggetti unionali, una condizione (quella di invio dei beni entro un determinato termine) che, per le operazioni intracomunitarie, non consta nella direttiva 2006/112/Ce, nel Reg. Ue n. 282/2011 e nel DL 331/93 (modificati nell’ambito dei c.d. “quick fixes”).

Né sembrerebbe confacente invocare il principio di uguaglianza (o “non discriminazione”), in forza del quale non è possibile riconoscere a un soggetto unionale minori diritti (o maggiori oneri) rispetto a un soggetto di un Paese terzo (si pensi all’istituto del deposito IVA Ue, a fronte dell’esistente regime di deposito doganale per le merci extra Ue). Peraltro, anche le necessarie esigenze di tutela erariale non paiono così fortemente stringenti, se si rammenta che, in ambito Ue, sussistono strumenti accertativi rafforzati (su tutti, la cooperazione amministrativa tra Stati membri).

Un termine inerente la ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione è rinvenibile all’art. 45-bis par. 1 del Reg. Ue n. 282/2011, ove sono individuati i documenti che possono costituire presunzione di invio della merce all’estero ai fini dell’Amministrazione finanziaria (la quale può, comunque, rifiutarla).

Tra le presunzioni, per provare il regime unionale di esenzione da IVA ex art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, è richiesto al venditore il possesso di una dichiarazione scritta dell’acquirente, la quale certifichi che “i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni”. Tale dichiarazione scritta, secondo il Regolamento, “indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni” e “l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente”.

La dichiarazione scritta va resa “entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione”. Tuttavia, si tratta di un termine ordinatorio, tant’è che, nell’ambito delle note esplicative ai “quick fixes”, la Commissione europea ha osservato che, anche laddove la dichiarazione scritta dell’acquirente sia fornita dopo la scadenza dei 10 giorni, è comunque possibile per il cedente avvalersi della presunzione di invio dei beni nell’altro Stato membro, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di cui all’art. 45-bis del Reg. Ue n. 282/2011.

In conclusione, la base giuridica della nuova norma nazionale potrebbe essere rinvenibile nel più generale art. 131 della direttiva 2006/112/Ce, che subordina le esenzioni della direttiva stessa “alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”. In questo senso, anche la Corte Ue aveva riconosciuto la legittimità di un termine di uscita dei beni dal territorio nazionale, seppur entro certi limiti (causa C-563/12).

(MF/ms)




Camisa a Palazzo Chigi per incontro su piano strutturale bilancio a medio termine

Il Presidente, Cristian Camisa, ha preso parte all’incontro svoltosi nella Sala Verde di Palazzo Chigi, in cui il ministro all’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, hanno presentato lo schema di piano strutturale di bilancio a medio termine.

“Il Governo – ha dichiarato Camisa – è chiamato a realizzare un difficile equilibrio: far coesistere le misure di riduzione del deficit con un programma di investimenti e riforme per il Paese a medio termine. Per Confapi sono numerose le priorità in tema di investimenti, a partire dalla questione energetica dove occorre un completo cambiamento nel calcolo del costo energetico per mettere in condizioni le nostre imprese di continuare a produrre in Italia e da qui, grazie agli utili generati, far arrivare maggiori entrate nelle casse dello Stato”.

“Bisognerebbe quindi – ha aggiunto il Presidente di Confapi – individuare nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, investimenti tesi ad aumentare la produttività delle imprese e a migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori in maniera strutturale. Ad esempio, la detassazione del lavoro straordinario, oltre una determinata soglia può rappresentare una leva fiscale utile per incentivare i dipendenti a svolgere ore aggiuntive di lavoro, specialmente in quei settori dove la carenza di personale ostacola la piena capacità produttiva. I dati preliminari del Centro Studi Confapi confermano che i costi iniziali per la detassazione degli straordinari saranno ampiamente compensati dall’aumento della produttività”.

Per quello che riguarda i fringe benefit Confapi “auspica che venga resa strutturale la misura prevista nell’ultima legge di bilancio (esenzione di 1.000 o 2.000 euro a seconda se il dipendente sia con figli a carico) prevedendola però per tutti i dipendenti (ad esempio 1.500 euro) fino a una determinata soglia di reddito. In tal modo si semplificherebbe l’applicabilità della misura oltre a renderla più equa”.

“È fondamentale promuovere – ha detto Camisa – politiche tese a contrastare il fenomeno dei ‘cervelli in fuga’, tutti quei giovani laureati – tra il 5% e l’8% del totale – che emigrano all’estero dopo essersi formati con un doppio costo per la collettività, in termini di formazione e di capitale umano. Parallelamente, sarebbe auspicabile l’introduzione di una defiscalizzazione e/o di misure premiali per le imprese che investono, anche in forma aggregata, in welfare aziendale collegato all’incremento della natalità, nella realizzazione di strutture dedicate ai servizi di assistenza all’infanzia e figli minori dei dipendenti quali, ad esempio, asili aziendali, centri estivi o campus per bambini, strutture sportive, favorendo così una più ampia diffusione di questi strumenti”.

In tema di riforme, infine, per Confapi le priorità sono rappresentate dal fisco, in particolare dall’abbattimento del cuneo fiscale lato imprese, dalla giustizia e dalla semplificazione”.




Confapi in audizione congiunta sul Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029

Confapi, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Napoli, è stata audita oggi dalle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Piano strutturale di Bilancio 2025-2029.
“Crediamo fermamente – ha spiegato Napoli nel corso del suo intervento – che le Pmi industriali debbano essere poste al centro delle politiche economiche e fiscali del Paese. È fondamentale adottare un approccio strategico che valorizzi il nostro sistema produttivo, rendendolo competitivo e sostenibile nel tempo, contribuendo in concreto per garantire un futuro di crescita per l’Italia e per il comparto industriale che ha da sempre rappresentato un’eccellenza nel mondo”.
Per Confapi “la sfida più grande che abbiamo di fronte è quella di bilanciare la riduzione del deficit con l’implementazione di riforme strutturali e investimenti strategici che migliorino la competitività delle nostre imprese. Una sfida, quella italiana, che si affianca a quella europea con la necessità di interventi coordinati da parte degli Stati membri in tre aree prioritarie: un’innovazione più rapida per contribuire ad aumentare la produttività europea; la riduzione dei prezzi dell’energia coniugando decarbonizzazione e competitività; una vera e propria politica economica europea basata sulla sicurezza delle risorse”.
Napoli si è soffermato in modo particolare sulla questione energetica. “Uno degli aspetti più urgenti da affrontare – ha sottolineato – è l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Le imprese italiane stanno affrontando uno svantaggio competitivo notevole rispetto ai partner europei, con costi energetici significativamente più alti. Crediamo non sia più procrastinabile un piano pluriennale per l’energia, con l’obiettivo di: disaccoppiare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, per ridurre l’impatto delle fluttuazioni internazionali sulle imprese nonché di estendere alle Pmi industriali i Power Purchase Agreement (PPA), contratti di lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile a prezzi stabiliti.  Proponiamo di incentivare PPA multi-acquirenti per le Pmi, consentendo l’aggregazione per l’acquisto di energia verde.
Tra gli altri temi portati da Confapi all’attenzione dei parlamentari la necessità di aumentare la produttività e il potere d’acquisto dei lavoratori attraverso la detassazione del lavoro straordinario, il rafforzamento della detassazione dei premi di produttività e la resa strutturale della soglia di esenzione dei fringe benefit aziendali per i dipendenti. Napoli ha anche posto l’accento sulla necessità di contrastare la denatalità, di gestire l’immigrazione qualificata e di adottare una strategia italiana per la competitività, connessa a quella europea, che dia centralità all’industria manifatturiera e che valorizzi le indiscusse capacità sul piano dell’innovazione e di resilienza delle piccole e medie industrie puntando in maniera concreta sulla transizione ecologica e digitale che sia realmente sostenibile pragmatica e competitiva.
“Un altro pilastro essenziale per il rilancio delle Pmi – ha concluso il Vicepresidente – è la riforma della giustizia. Confapi chiede che si concluda il percorso di riforma, garantendo tempi certi e procedure snelle per risolvere le controversie. Inoltre, è fondamentale ridurre gli oneri normativi e burocratici che gravano in maniera sproporzionata sulle Pmi rispetto alle grandi aziende. La riduzione degli obblighi di rendicontazione del 25% per le PMI è un intervento ormai non più procrastinabile”.



Possibili nuove tasse Le imprese lecchesi: “Sono già altissime”

La Provincia del 5 ottobre 2024, il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori commenta la proposta del Ministro Giorgetti.