Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga
Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.
In merito al bonus investimenti “4.0”, con l’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
Ora, il nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che “All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»”.
Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020.
Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine “lungo” previsto dall’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.
Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che “All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023””.
L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).
Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.
La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.
(MF/ms)