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Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga

Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. Nel testo del Ddl. di conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre lunedì la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti “4.0”, con l’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che “All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»”.

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020.

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine “lungo” previsto dall’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che “All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023””.

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

(MF/ms) 




Soltanto alluminio Il software dedicato è Made in Lecco

La Provincia del 22 febbraio 2023, servizio dedicato alla nostra associata Atie Uno di Lecco. 




Centro Studi: indagine sui rapporti bancari e finanza agevolata

Inviamo l’indagine da compilare online, redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, questa volta dedicata agli aspetti evolutivi nelle strutture finanziarie delle imprese associate e alle difficoltà di accesso agli strumenti di finanza agevolata messi a disposizione delle pmi lombarde.
 

Ricordiamo l’importanza della compilazione entro mercoledì 1 marzo 2023.

CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)

 




Assemblee societarie: svolgimento a distanza fino al 31 luglio 2023

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee delle società potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2023.

È questo l’effetto della riapertura dei termini di utilizzo della disciplina emergenziale (scaduti lo scorso 31 luglio) contenuta nell’art. 3 comma 10-undecies del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), come inserito dalla legge di conversione approvata dal Senato e il cui definitivo voto di fiducia dovrebbe avvenire questa settimana alla Camera.

Tale riapertura, peraltro, non appare impattare sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022, che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni normative che consentono il rinvio a 180 giorni.

Si ricorda che l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito, nel contesto delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, al momento, ancora riferisce l’applicabilità delle relative previsioni alle sole assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Termine al quale si è pervenuti, da ultimo, sulla base dell’art. 3 comma 1 del Dl 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).

Ora, in base al suddetto art. 3 comma 10-undecies del Dl 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), tali disposizioni emergenziali potranno applicarsi fino al 31 luglio 2023.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” (cfr. in relazione alla precedente proroga al 31 luglio 2022 sia l’Intervento Assonime n. 4/2022 che la lettera del CNDCEC del 9 marzo 2022, con cui si richiedeva all’allora Ministro dell’Economia di prorogare a 180 giorni il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021).

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c.

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea deve essere “tenuta” entro la suddetta data del 31 luglio 2023 e non semplicemente “convocata”.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Da ultimo appare opportuno evidenziare come, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sia ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.
 

(MF/ms)




Certificazione Unica 2023: chiarimenti sull’indicazione dei fringe benefit

Tra i temi di maggior interesse su cui i sostituti d’imposta, o i professionisti che li assistono, devono porre particolare attenzione nella compilazione della Certificazione Unica 2023 spicca quello relativo ai fringe benefit.

Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2023 – riguardante il periodo d’imposta 2022 – è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 17 gennaio 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Il termine ultimo per poter effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, nonché per consegnare il modello al percipiente, è fissato al 16 marzo 2023.

Invece, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2023.

Con riferimento ai compensi in natura, viene confermato il punto 474 “Erogazioni in natura” e introdotta una nuova casella, la numero 475, riguardante il c.d. “bonus carburante”.

Sulla questione, giova ricordare come l’art. 12 del Dl 115/2022 (così come modificato dal Dl 176/2022) abbia previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, prima parte del terzo periodo.

In sostanza, oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro, la norma ha disposto – limitatamente al 2022 – anche un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022 (ancor prima della modifica normativa ad opera del Dl 176/2022), nell’ipotesi in cui il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi il valore di 3.000 euro, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Sotto il profilo operativo, nel punto 474 della Certificazione Unica deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore alla soglia prevista di 3.000 euro.

L’intero importo dell’erogazione in natura deve essere riportato nel punto 474 anche se in sostituzione del premio di risultato (in tali casi l’importo va indicato anche nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).

Invece, in merito al bonus carburante, l’art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, sempre limitatamente all’anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir nel limite di 200 euro per lavoratore.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 35/2022, § 3), il regime ex art. 51 comma 3 del Tuir, applicabile per l’anno 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriorediversa autonoma, rispetto al bonus carburante e pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:

  • 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Operativamente, le somme erogate a titolo di buoni carburante vanno indicate nel nuovo punto 475 della CU.
L’intero importo del buono deve essere riportato nel punto 475 anche nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato (anche in questo caso, l’importo va indicato nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).

In ultimo, con le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2023 viene precisato che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

(MF/ms)




Bando “Isi Inail 2023”: investire in impianti e altri elementi per la sicurezza

L’1 febbraio 2023 è stato pubblicato il bando “Inail 2023” (denominato in realtà bando INAIL 2022 perchè è stato deliberato a dicembre 2022 ma con effetti nel 2023) che consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro, per investimenti aziendali in nuovi macchinari come presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Di seguito riportiamo le categorie di interventi agevolabili:
  • Riduzione del rischio chimico: mediante l’acquisto e l’installazione di: impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri / cappe di aspirazione / cabine di verniciatura, spruzzatura, carteggiatura / sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.) / altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l’utilizzo di agenti chimici.
  • Riduzone del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali o mediante la sostituzione di macchinari o trattori.
  • Riduzione del rischio rumore derivante da vibrazioni meccaniche.
  • Riduzione del rischio biologico. 
  • Riduzione del rischio di caduta dall’alto, installazioni permanenti di ancoraggi.
  • Sostituzione macchine non marchiate ce (ante 21 Settembre 1996) / Macchine precedenti alla direttiva 2006/42/CE (antecedenti al 2010).
  • Sostituzione scaffalature con nuove antisismiche.
  • Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento
  • Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi mediante manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg / piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg (escluso trasporto persone) / carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg / argani, paranchi e sistemi di gru leggeri, gru a struttura limitata aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg / sistemi di carico scarico, pallettizzatori.
  • Riduzione del rischio incendio mediante il rifacimento di impianti elettrici
  • Riduzione del rischio radon
  • Riduzione del rischio infortunistico mediante il rilevamento delle persone.
 
Come sempre, un’apposita linea è destinata agli interventi di bonifica dell’amianto. Tra le novità di quest’anno c’è poi una specifica linea destinata ad interventi di miglioramento della salute e sicurezza nell’ambito del settore della ristorazione (codici Ateco G 47.11.40, G 47.29.90, I 56.1, I 56.2, I 56.3).
Si tratta di un bando a prenotazione telematica (click day) con soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti. Nella delibera Inail allegata i punteggi assegnati sono indicati da pag 21 a pag 25 in funzione del tipo di intervento. Le scadenze dei vari step del bando vengono pubblicate entro il 21 febbraio 2023.
Il budget nazionale messo a disposizione dall’INAIL è di oltre 333 milioni di euro e viene ripartito a livello regionale sui vari assi di intervento ammissibili. In allegato a questa circolare si trova la scheda riepilogativa del bando e l’allegato alla delibera Inail con tutti gli aspetti tecnici.

(SN/am)
 




Nuovo quaderno Inail per l’uso sicuro dei trabattelli

La pubblicazione Inail è disponibile per tutti coloro che impiegano i trabattelli, come attrezzature per il lavoro in quota.
Si tratta di un quaderno tecnico per usarli in sicurezza, che è stato recentemente pubblicato sul sito dell’Inail; è l’ultimo opuscolo della collana dedicata ai cantieri e costituisce uno strumento operativo utile al miglioramento delle misure per la prevenzione degli infortuni fra gli operatori del settore.

Si invitano le aziende che ne fanno uso alla consultazione e al recepimento delle indicazioni tecniche all’interno delle proprie procedure di lavoro aziendali.
Si invitano anche coloro che affidano a terzi dei lavori che richiedono l’uso di queste attrezzature ad assicurarsi del rispetto delle norme basilari di sicurezza, richiedendo l’evidenza degli attestati con le competenze del personale adibito a questi lavori.
Si ricorda che Inail, nel suo ruolo di ente che studia le regole per prevenire gli incidenti e gli infortuni, dispone di parecchie pubblicazioni relative a molti altri temi, che sono consultabili on line e molto utili per introdurre sul lavoro regole a tutela della salute e sicurezza del personale, per maggiori informazioni cliccare qui

(SN/am)




Comunicazione autocontrolli tramite Aua Point entro 31 marzo 2023

Con riferimento alla precedente circolare Api n.628 del 1 dicembre 2022, che affrontava questo tema, si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera e a comunicarle alle autorità, devono caricare i dati sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2023.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021 che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di “Aua Point” per l’invio dei dati relativi delle analisi periodiche previste nelle autorizzazioni per emissioni in atmosfera. Tutte le spiegazioni sono sul sito Arpa Lombardia.

Si precisano alcuni aspetti:

  • l’obbligo è relativo agli impianti/attività autorizzate ai sensi dell’art. 272 c.2 del d.lgs. 152/2006 secondo i procedimenti di cui alla Dgr n.983/2018 (o d.g.r. 8832/2008) e disciplinati dai rispettivi allegati tecnici.
  • i dati da caricare sono quelli riferiti all’anno solare 2022:
  1. per le analisi periodiche relative alle emissioni convogliate o diffuse (lavorazione meccaniche allegato 32): tali dati devono essere caricati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del campionamento (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
  2. per i bilanci di massa relativi all’utilizzo dei COV, qualora previsti nell’allegato tecnico di riferimento, devono essere caricati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di indagine (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
  • le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messe a regime, né periodiche;
  • nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, è obbligatorio caricare sull’applicativo Aua Point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
  • per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua Point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.
Api Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@api.lecco.it.

Il manuale per l’uso di Aua point è disponibile on line.

(SN/am)




Comunità Energetiche, Comuni: manifestazione di interesse entro il 30 aprile 2023

Si informano gli associati di Api Lecco Sondrio che Regione Lombardia aveva aperto nel 2022 una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, che si avvicina alla scadenza: il 30/04/2023 infatti è il termine massimo entro il quale gli enti locali possono segnalare il proprio interesse e impegno a favorire la costituzione di Comunità Energetiche sul proprio territorio.

Per questa ragione, in questi mesi, i Comuni stanno coinvolgendo diversi attori del territorio, fra i quali le imprese, per verificare la capacità di costituire una CER Comunità Energetica Rinnovabile. L’adesione ad un percorso di Comunità Energetica è sicuramente una strategia per affrontare la transizione verso un sistema energetico nuovo di autoproduzione diffusa e sostenibile dell’energia.
In febbraio 2023, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e il Gestore del Servizio Elettrico GSE hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la collaborazione per diffondere l’autoconsumo da fonti rinnovabili sul territorio.

Nella scheda che si allega, si sintetizzano gli obiettivi, le norme di riferimento e il percorso da fare per costituire una CER. Si invitano tutti gli associati ad approfondire il tema e a mettersi in rete con gli altri operatori del proprio territorio per essere protagonisti di questo percorso. Api Lecco Sondrio è disponibile per confrontarsi con le imprese, rispondere ai dubbi e dare supporto, potete contattare la dott.ssa Silvia Negri (silvia.negri@api.lecco.it).
Nella sezione “bandi e agevolazioni” di Apinews non mancheremo di indicare le risorse che vengono messe a disposizione per gli investimenti nelle infrastrutture di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, pompe di calore, microidroelettrico, punti di ricarica veicoli elettrici). Inoltre potremo organizzare incontri o webinar di approfondimento.

Vi invitiamo a segnalarci le iniziative che vi coinvolgono sul territorio ma anche i fabbisogni di formazione che rilevate.

(SN/am)




Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)