La fatica della filiera locale “Meno competitività”
La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio.
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La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio.
Si rimanda all’infografica che contiene la tempistica delle limitazioni permanenti attualmente vigenti dei vari tipi di veicoli.
La recente delibera n. 4843 del 28 luglio 2025 dispone il posticipo delle limitazioni regionali per i veicoli Euro 5 diesel (Allegato 1).
Tanti dettagli sono disponibili sul sito regionale dedicato a questo tema.
(SN/am)
Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.
Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.
(RP/rp)
Con riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. Atti n.59/CSR), di cui si è data ampia informazione nelle circolari di giugno e luglio dell’associazione, in questa nuova circolare si focalizza il tema del riconoscimento della formazione pregressa.
Le competenze acquisite in occasione di corsi precedenti che magari si riferivano a ruoli diversi nella gestione della sicurezza in azienda, possono essere riconosciuti in base alle regole indicate in apposite tabelle, che erano già esistenti ma che sono state aggiornate.
Una tabella riguarda la formazione iniziale (es. DL, DL-RSPP, dirigente, preposto, RLS, lavoratore) e l’altra riguarda i corsi di aggiornamento periodico (es. aggiornamento DL-RSPP, dirigenti, preposti, RLS, lavoratori).
Per ogni figura aziendale vengono indicati:
Gli esoneri non devono essere intesi in modo automatico ma valutati da un soggetto competente che verifichi la validità e la coerenza dei percorsi svolti in precedenza. La sola partecipazione a un corso non garantisce infatti il riconoscimento dei crediti, se i contenuti trattati non risultano documentati o corrispondenti a quanto richiesto dalle nuove indicazioni.
Si allega:
Si raccomanda una verifica attenta delle situazioni di credito formativo, in collaborazione con l’RSPP o con il consulente sicurezza, che possa essere correttamente documentata per una tracciabilità anche futura.
In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.
(SB/sn)
Chi volesse partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it
(MP/am)
Le attività riprenderanno giovedì 28 agosto 2025 con i soliti orari: 8.30-12.30, 14-18.
(MP/am)
Queste sono alcune delle misure, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l’accesso da parte delle imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.
L’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.
Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.
È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.
L’obbligo (introdotto dall’art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:
Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.
Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure “coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l’intenzione di precludere l’accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l’individuazione delle misure.
Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.
Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM
Il decreto specifica anche che l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.
(MF/ms)
L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024.
Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.
In allegato ogni punto in dettaglio.
(MF/ms)
In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:
Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.
(MF/ms)
Alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.
Nello stesso avviso viene ribadito che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Il comunicato relativo all’utilizzo di nuove risorse ossia di risorse rimesse a disposizioni in esito delle verifiche sulle domande presentate entro il 17 luglio, è stretta conseguenza della procedura operativa prevista per richiedere l’agevolazione in parola.
In particolare, per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il vecchio modello di comunicazione previsto dal Decreto 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il D.Dirett. 15 maggio e ss.mm.ii, prevede un percorso specifico:
Da qui dunque la pubblicazione dell’avviso Mimit che mette a disposizione nuovi fondi destinati alla misura.
Il GSE ne dà comunicazione all’impresa inizialmente escluse per mancanza di risorse, secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni.
(MF/ms)