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Pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea  è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Rifiuti: rinnovate le condizioni di servizio per la raccolta dei Raee domestici

L’opportunità è rivolta a elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica e simili, che possono realizzare punti di raccolta propri presso i quali stoccare i rifiuti elettronici provenienti dalle utenze domestiche (5 raggruppamenti) a seguito della sostituzione con nuovi dispositivi elettronici (ritiro obbligatorio).

Il centro nazionale di coordinamento Raee (Cdc) fa sapere che da gennaio 2024 è attiva per gli installatori la possibilità di sottoscrivere un contratto nuovo per il ritiro gratuito dei Raee da essi ritirati presso le singole utenze domestiche.
Come noto, gli installatori usufruiscono del servizio di ritiro dei Raee domestici da parte dei Sistemi Collettivi previa:

  • sottoscrizione della Convenzione operativa e iscrizione del punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE;
  • garanzia di una quantità annua minima pari a 1.200 kg di rifiuti appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4 e 120 kg di rifiuti appartenenti al raggruppamento 5;
  • garanzia di una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023, come definito nel documento Condizioni di servizio;
  • iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).
Le nuove condizioni di servizio e gli aspetti operativi sono descritti nei fac simili di convenzione e nelle faq disponibili sulla pagina del sito del Cdc Raee (Centro di Coordinamento)

(SN/am)




Bando “Isi Inail 2024”: investire per la sicurezza

Sono 508 milioni di euro le risorse del bando “Isi Inail 2024”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2023. Rappresentano l’importo più alto stanziato dal 2010, nelle 14 edizioni dell’iniziativa, attraverso la quale l’Inail ha destinato complessivamente oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Ecco in breve i cinque assi di finanziamento:

  • Primo asse generalista: 98 milioni di euro, suddivisi in 93,4 milioni per la prevenzione del rischio chimico e di quelli legati al rumore, alle vibrazioni e alla movimentazione manuale di persone e carichi (asse 1.1) e in 5 milioni per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2). Eliminate le tipologie di intervento meno richieste, che presentavano maggiori difficoltà nella fase di presentazione delle domande.
  • Secondo asse: 140 milioni di euro, dedicato alla prevenzione dei rischi infortunistici, come quelli derivanti dalle cadute dall’alto, dalle lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento e dall’utilizzo di macchine obsolete.
  • Terzo asse: riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, con un incremento dei fondi a disposizione rispetto al bando precedente, da 86,5 a 100 milioni di euro.
  • Quarto asse: da monosettoriale diventa multisettoriale. Gli 80 milioni stanziati con il nuovo bando, infatti, saranno destinati alle micro e piccole imprese che operano in diversi settori dell’industria manifatturiera, dalla produzione di olio di oliva e di derivati del latte alla fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza.
  • Quinto asse: dedicato all’agricoltura primaria, ripropone l’impostazione del bando 2022, aumentando però di ben 55 milioni di euro lo stanziamento a disposizione, dai 35 milioni dell’edizione precedente ai 90 milioni del 2023, suddivisi in 70 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e in 20 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).
Ci sono inoltre diverse novità che puntano a migliorare l’efficacia degli interventi realizzati, rafforzando l’incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, e semplificando la procedura di accesso al contributo. Gli assi di finanziamento sono stati rimodulati tenendo conto delle esigenze emerse dai bandi precedenti e dell’evoluzione del sistema produttivo, destinando più risorse alla sostituzione dei macchinari obsoleti con dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza europei.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate entro il 21 febbraio 2024 nella sezione dedicata del sito Inail. Le domande di un determinato asse, il cui stanziamento sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, saranno ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione, senza click day. Per gli altri si segnala che si prevede un click day anticipato rispetto allo scorso anno.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, limitatamente all’asse 1.1, gli enti del terzo settore.
In allegato sono disponibili le slide di spiegazione e una scheda Inail esplicativa.

 

Si segnala infine un video di spiegazione degli assi del bando e della procedura per partecipare al bando.

Confapi Lecco Sondrio e ApiTech in particolare è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione.

(SN/am)

 




Esg e report di sostenibilità: scadenze diversificate

E’ stato pubblicato a dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento Delegato UE 2023/2772 a integrazione della Direttiva 2013/34/UE (cd. “Direttiva contabile”) in relazione ai principi di rendicontazione di sostenibilità ESG.  

Come noto, la Direttiva contabile si occupa di bilanci d’esercizio e bilanci consolidati e impone alle grandi, piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un’apposita sezione della loro relazione sulla gestione, o della relazione consolidata sulla gestione, tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa in materia di sostenibilità.
Le scadenze per la redazione del report di sostenibilità si differenziano in questo modo:

  • 1 gennaio 2024 per le aziende soggette alla NFRD (Not Financial Reporting Directing) – comunicazione nel 2025 sull’esercizio finanziario 2024
  • 1 gennaio 2025 per le grandi imprese al momento non soggette a NFRD – comunicazione nel 2026 sull’esercizio finanziario 2025
  • 1 gennaio 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese assicurative captive – comunicazione nel 2027 sull’esercizio finanziario 2026
  • 1 gennaio 2028 per le imprese non europee che realizzino ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie – comunicazione nel 2029 sull’esercizio finanziario 2028.
Nell’Allegato I del Regolamento sono specificate tre categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS): principi trasversali; principi tematici (ambientali, sociali e di governance); principi settoriali.
I principi ESRS trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano. I principi ESRS trasversali, in particolare, definiscono le convenzioni redazionali, i concetti fondamentali e stabiliscono i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità. Stabiliscono inoltre gli obblighi di informativa dell’impresa, per tutti i temi della sostenibilità.
Nel dettaglio, i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) enucleati nel nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 sono 12 e sono applicabili dal 1 gennaio 2024: due di natura generale (“cross-cutting”), cinque tematici sull’ambiente, quattro sulla tematica sociale e uno specifico sulla governance (“ESRS G1 Condotta delle imprese”).
  • 1 Prescrizioni generali / 2 Informazioni generali
  • E1 Cambiamenti climatici / E2 Inquinamento / E3 Acque e risorse marine / E4 Biodiversità ed ecosistemi / E5 Uso delle risorse ed economia circolare
  • S1 Forza lavoro propria / S2 Lavoratori nella catena del valore / S3 Comunità interessate / S4 Consumatori e utilizzatori finali
  • G1 Condotta delle imprese
 
Confapi è disponibile per affrontare la tematica e accompagnare le imprese in un percorso di rendicontazione della sostenibilità. Contattando l’associazione, in particolare silvia.negri@confapi.lecco.it, si può iniziare a porre le basi per un lavoro di raccolta dati e calcolo degli indicatori significativi che consentirà in seguito di avere facilmente a disposizione gli indicatori ESG necessari nel bilancio.

(SN/am)




Webinar fiscale “Legge di bilancio 2024”

Informiamo le aziende associate che martedì 23 gennaio 2024, alle ore 14.30, si terrà il webinar fiscale tenuto dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco.

 

Il tema trattato sarà la Legge di Bilancio 2024.
 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

(MF/ms)




Webinar: “Regolamento CBAM: novità introdotte e profili di attuazione”

Il Regolamento UE 2023/956 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere) fa parte del pacchetto Fit For 55, un insieme di iniziative dell’Unione Europea volte a ridurre del 55% le emissioni dei gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e istituisce un nuovo meccanismo di compensazione finanziaria su alcune categorie di prodotti di importazione ad alta intensità di carbonio.

 

Per conoscere meglio le novità introdotte dal Regolamento CBAM e gli adempimenti di conformità necessari (sia in riferimento al periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sia a partire dal 1° gennaio 2026 quando il meccanismo sarà completamente in vigore e tutti gli obblighi previsti saranno definitivi) Unionmeccanica Confapi, ICIM Group ed Easy Frontier hanno organizzato un incontro di approfondimento per venerdì 19 gennaio, ore 15:00. L’evento si terrà esclusivamente da remoto.

Rivolto a tutte le aziende importatrici di beni da settori produttivi ad alta intensità di carbonio – ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e produzione di idrogeno – l’incontro toccherà diverse tematiche legate al Regolamento UE 2023/956 quali: classifica doganale, origine delle merci, compilazione relazione CBAM, supporto ad hoc per le imprese associate.
 
PROGRAMMA
Introduzione:
Luigi Sabadini – Presidente di Unionmeccanica Confapi
Fabrizio Moscariello – Direttore marketing e pianificazione strategica di ICIM Group
Fulvio Liberatore – CEO di Easy Frontier
 
Origini e obiettivi del CBAM per un futuro più sostenibile: dalla mappatura doganale alla responsabilità del dichiarante autorizzato CBAM
Veronica di Luca – Easy Frontier Coordinatore divisione consulenza
 
Metodologia e processi per gestire le scadenze per la comunicazione CBAM: procedure, relazioni con i fornitori extra UE ed elaborazione dei dati
Michele Ceddia – Esperto in tematica ambientale ed energetica di ICIM Group
 
CLICCARE QUI per collegarsi
 




“La tecnologia aiuta l’ambiente”

La Provincia del 18 gennaio 2024, articolo sulla nostra associata Imsa. 




Operazioni triangolari intra Ue con codice N3.2

Secondo uno schema tipico delle cosiddette “triangolari comunitarie”, un operatore italiano può acquistare beni da un fornitore Ue, conferendo a quest’ultimo l’incarico di trasportare le merci al proprio cliente in un altro Stato membro.

In assenza delle semplificazioni previste dalla normativa unionale e interna, di cui si dirà fra poco, le due operazioni dovrebbero qualificarsi, alternativamente:

  • come cessione domestica effettuata nello Stato del primo cedente (nel quale l’operatore italiano è tenuto ad identificarsi), seguita da una cessione intracomunitaria da parte del primo cessionario nei confronti del proprio cliente, o
  • come cessione intra Ue effettuata dal primo cedente nei confronti del soggetto passivo nazionale, cui fa seguito una cessione domestica nello Stato membro del secondo cessionario, con obbligo per l’operatore economico italiano di identificarsi in tale Stato.
Al fine di ottenere una riduzione degli adempimenti amministrativi, è stato previsto che laddove il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente, il promotore dell’operazione non sia tenuto ad identificarsi né nello Stato membro di partenza, né in quello di arrivo, nel caso in cui proceda alla designazione del secondo cessionario quale debitore d’imposta (artt. 38 comma 7, 40 comma 2 e 44 comma 2 lett. a) del DL 331/93).

Sotto il profilo operativo, come illustrato dall’Amministrazione finanziaria nella C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, nel caso di specie, il soggetto passivo stabilito in Italia:
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola” indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 comma 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72, e presenta il modello INTRASTAT relativamente alla cessione effettuata (in relazione alla quale matura il c.d. “plafond vincolato”; cfr. risposta a interpello n. 540/2022).

L’obbligo di indicazione del debitore d’imposta in fattura, al fine dell’assoggettamento dell’operazione a IVA nello Stato del destinatario, è previsto dall’art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93.

La condizione è solo apparentemente formale, posto che la Corte Ue ha affermato il principio secondo cui la designazione del debitore non è considerata valida, laddove il documento emesso dall’acquirente intermedio non riporti tale dicitura (Corte di Giustizia Ue 8 dicembre 2022 causa C-247/21).

Ne spiega i motivi l’Avvocato generale, il quale afferma che detta indicazione “mira ad assicurare che il destinatario sia consapevole del proprio debito d’imposta e assoggetti correttamente a imposizione la cessione nel paese di destinazione in luogo del prestatore” (Conclusioni avvocato generale causa C-247/21, punto 45).

Se nell’ambito della fatturazione analogica (tuttora ammissibile nei rapporti con soggetti non residenti), l’apposizione dei dati richiesti dall’art. 46 del DL 331/93 non pone particolari problemi, qualche questione sorge nel caso in cui il promotore della triangolazione, soggetto nazionale, decida di avvalersi del formato elettronico via SdI.

Innanzitutto nel file va inserito il codice natura “N3.2”, con il quale si segnala la non imponibilità dell’operazione consistente nella “cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore Ue al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione” (si veda la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.8).

Il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore d’imposta dovrebbero ragionevolmente essere inseriti nel campo 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” o, alternativamente, nel campo facoltativo 2.1.1.11 “Causale” (soluzioni suggerite dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a un diverso caso, nella FAQ del 27 novembre 2018 n. 14). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un’istruzione specifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerata la rilevanza, non solo formale, dell’indicazione.

Quanto, infine, all’integrazione della fattura di acquisto dal primo cedente (o alla compilazione del file XML ai fini dell’esterometro), il promotore dovrà scegliere il codice Tipo Documento “TD18”, e indicare, in luogo dell’imposta, il codice rappresentativo del titolo di non imponibilità, che dovrebbe ragionevolmente essere “N3.2”, posto che non pare sussistere una diversa specifica codifica per gli acquisti di cui all’art. 40 comma 2 del DL 331/93.

(MF/ms)




Per gli utili deliberati fino al 2022 il regime transitorio rimane in vita

Con l’ingresso nel nuovo anno è opportuno richiamare l’attenzione su due norme suscettibili di orientare l’azione del professionista sulla deliberazione di dividendi straordinari o sull’esecuzione di delibere di distribuzione già assunte in passato.
Per iniziare, con l’entrata dal 1° gennaio nel terzo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sarà più necessario trattenere nel patrimonio le somme sulle quali è stata calcolata la deduzione di cui all’art. 19 comma 2 ss. del DL 73/2021 (c.d. “super ACE”), computata con il coefficiente agevolato del 15%; il beneficio, infatti, si doveva restituire (mediante proporzionale variazione in aumento del reddito, o riversamento del credito d’imposta) se l’incremento non si fosse mantenuto nel patrimonio della società per i due esercizi successivi a quello in cui ne è avvenuta la fruizione.
Perciò, i soggetti “solari” già dal 1° gennaio 2024 sono fuori dal biennio di osservazione e le distribuzioni di dividendi (nonché le ripartizioni di altre poste del patrimonio netto) che essi dovessero effettuare non sono più penalizzate ai sensi dell’art. 19 comma 5 del DL 73/2021 (peraltro, si ricorda che l’ACE è stata abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ad opera dell’art. 5 comma 1 DLgs. 216/2023).
La seconda disciplina che si richiama è quella che nasce dalla norma transitoria di cui all’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, che ha regolato le distribuzioni di utili effettuate dopo l’entrata in vigore della riforma di cui all’art. 1, commi 999-1005, della stessa L. 205/2017.
Questa, si ricorda, ha disposto l’estensione a tutte le distribuzioni di dividendi in favore di soci persone fisiche (che non detengono la partecipazione in regime di impresa) dell’obbligo di applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26%, fatta salva la possibilità, in base al menzionato comma 1006, di applicare il regime previgente (che prevedeva la parziale imponibilità di quanto percepito, in misura variabile tra il 40% e il 58,14% a seconda dell’anno di produzione dell’utile) alle distribuzioni deliberate entro la data del 31 dicembre 2022, se aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Oggi non saranno frequentissimi i casi in cui la disciplina transitoria può trovare ancora applicazione, poiché ciò presuppone che vi sia stata una delibera nel termine sopra individuato e che ad essa non sia ancora seguita la materiale corresponsione del dividendo.
Sul tema occorre fare alcune considerazioni. In primo luogo, non è formalmente richiesto che la delibera abbia data certa, ma si ritiene che eventuali dubbi in merito possano essere in qualche modo superati dalla constatazione che la delibera stessa, se effettuata nel termine richiesto, sarà stata recepita nel bilancio depositato nel 2023, il che verrebbe a costituire una sorta di certificazione che garantirebbe contro eventuali contestazioni.
Per le delibere assunte tempestivamente che non abbiano ancora trovato completa esecuzione, dal tenore letterale della norma di riferimento si rileva che non è apposta alcuna scadenza per il pagamento materiale dei dividendi; secondo l’AIDC di Milano (norma di comportamento n. 218), l’unico termine rilevante sarebbe quello di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
Posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate
Vi è però da segnalare, sul punto, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.
In particolare, in un passaggio che non ha avuto seguito né troppo risalto, si assume una posizione restrittiva circa le distribuzioni di dividendi “le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali” (ovvero, in altre parole, che dovessero trovare attuazione oltre un anno dalla scadenza del termine), assumendo che esse darebbero luogo ad “un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017”.
Tale visione non appare fondata su di una precisa disposizione normativa e porterebbe avere conseguenze paradossali sulle società che erogano dividendi, in relazione alla loro responsabilità in qualità di sostituti d’imposta per le distribuzioni eseguite nel 2024.
Appare perciò preferibile un’impostazione per cui i poteri dell’Amministrazione finanziaria possono essere esercitati solo se, come pure espresso dal principio di diritto, la distribuzione deliberata al termine del 2022 ha natura simulata o può essere riqualificata sulla base degli scopi concretamente perseguiti; ciò, però, indipendentemente dal termine annuale che non sembra in sé idoneo a tracciare una linea di confine certa e inequivocabile a tali fini.

(MF/ms)




Interessi di mora: tasso al 4,50% fino a giugno 2024

Pubblicato dal Ministero delle Finanze, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 gennaio 2024, n. 12, il saggio di interesse per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, art. 1, comma 1, lett. e).
Per il primo semestre 2024, il tasso di riferimento è pari al 4,50 per cento, che sarà applicabile a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, cioè ai c.d. interessi moratori. 

(MF/ms)