1

Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
  • degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
  • delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
    Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.
Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un “avviso bonario” che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25% (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024).

Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
 

(MF/ms)




Istat indice giugno 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,725 %.

(MP/ms)




Piombo: novità dal primo settembre 2025

Il 1° settembre 2025 entra in vigore una nuova classificazione del piombo, secondo il Regolamento CLP n. 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) con effetti sulla gestione e il trasporto dei materiali che lo contengono. In particolare, alcuni rifiuti e materiali contenenti piombo diventeranno soggetti alle disposizioni dell’ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada).

Più precisamente, la classificazione armonizzata del piombo (CAS 7439-92-1) introduce fattori M più severi per la pericolosità ambientale:

  • Polvere di piombo (<1mm): Acute Aquatic 1 (M=10), Chronic Aquatic 1 (M=100)
  • Piombo massivo (≥1mm): Acute Aquatic 1 (M=1), Chronic Aquatic 1 (M=10)
Questi cambiamenti implicano nuove soglie di concentrazione per la classificazione ADR come UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S.: 0,025% per polvere di piombo e 0,25% per piombo massivo.
La presenza di piombo, nelle sue diverse forme, coinvolge una grande varietà di processi produttivi, con implicazioni sul trasporto e sulla gestione rifiuti. Si consiglia quindi alle imprese di coinvolgere i consulenti Adr o di rivolgersi all’associazione per una adeguata valutazione delle eventuali modifiche alle procedure di trasporto e le implicazioni in tema di formazione del personale.

(SN/am)




Cosmetici: nuove restrizioni dal primo settembre 2025

Il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato il 13 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, introducendo nuove restrizioni legate alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

A partire dal 1° settembre 2025, in linea con il Regolamento delegato (UE) 2024/197, diverse sostanze saranno vietate e aggiunte all’Allegato II, mentre il trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide sarà rimosso dall’Allegato III e inserito tra quelle proibite per la sua classificazione CMR 1B. Il testo prevede anche l’aggiornamento di alcune denominazioni chimiche e numeri CAS per migliorarne la coerenza normativa.

L’obiettivo è rafforzare la protezione della salute e garantire un’applicazione uniforme delle norme in tutta l’UE.

Regolamento UE n. 2025/877, del 13 maggio 2025.

(SN/am)
 




Imballaggi: prorogato fino al 31 dicembre 2025 l’accordo quadro Anci-Conai

La notizia riguarda la gestione a fine vita degli imballaggi che vengono conferiti al sistema di raccolta pubblico.

L’associazione dei Comuni (Anci) e il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) hanno prorogato l’entrata in vigore del nuovo Accordo quadro che contiene alcune novità economiche che entreranno in vigore più avanti.

Tutti i dettagli sul sito del Conai.

(SN/am)




Confapi-Synergie Como: progetto di riqualificazione professionale operatore meccanico

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con Synergie srl – sede di Como, agenzia per il lavoro, realizzerà un progetto di riqualificazione e inserimento professionale sulla figura di riferimento “operatore meccanicocon la specializzazione su una determinata lavorazione tramite l’esperienza diretta in azienda.
Verranno coinvolte le aziende della provincia di Como e zone limitrofe. 
 
Il progetto è rivolto a:
• disoccupati: individui iscritti ai Centri per l’Impiego, privi di occupazione.
• inoccupati/inattivi: individui che non hanno mai avuto un’occupazione o che non sono più attivi sul mercato del lavoro
 
Il corso si pone come obiettivo la formazione dei partecipanti nell’ambito del settore metalmeccanico, fornendo una conoscenza teorico pratica delle principali lavorazioni meccaniche e conoscenza delle macchine utensili e nozioni delle principali attrezzature in uso.

 

Complessivamente a durata del corso è stimata di 160 ore all’interno delle quali sono previste:
 
• 16 ore di formazione sulla sicurezza alto rischio
• 64 ore di formazione teorica in aula/laboratorio
• 80 ore di formazione pratica in “training on the job” presso le aziende coinvolte
 
L’azienda che deciderà di aderire al progetto avrà la possibilità di colloquiare il partecipante preselezionato da Confapi Lecco Sondrio e Synergie prima dell’avvio del corso per poter confermare l’interesse.
 
L’inizio del progetto è previsto per fine settembre con termine fine ottobre. Al termine del percorso le aziende potranno inserire i corsisti con un contratto di somministrazione di 6 mesi (anche frazionati, prevendendo un periodo di prova).
 
Il progetto si considera a esito positivo al raggiungimento del 50% delle assunzioni sul totale dei partecipanti coinvolti.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente mandare una mail a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o contattarci al numero 0341.282822 chiedendo di Tiziana.
 
(SB/tm)




Missione in Cina per la fiera “China International Import Expo”: novembre 2025″

Rete Ufficio Estero e Confapi nazionale organizzano dal 4 al 9 novembre 2025 la missione in Cina per la fiera “China international import expo” che si terrà a Shanghai

 

“CIIE” è la fiera più importante in Cina dedicata esclusivamente a beni e servizi stranieri che vogliono entrare nel mercato cinese.
È una manifestazione fortemente promossa dal Governo Cinese per incentivare la crescita dell’importazione sul mercato nazionale di produzioni di alta qualità dall’estero.

Il personale multilingue di Rete Ufficio Estero e Asia Help Desk Confapi saranno a disposizione per coordinare la visita e supportare i partecipanti in caso di esigenza di interpretariato.

In allegato è possibile scaricare la presentazione della fiera e il modulo di adesione che deve essere compilato e inviato entro il 5 agosto a s.frusca@ufficioestero.it.

(SF/am)




“Fornitore Offresi 2026” iscrizioni aperte

Informiamo le aziende associate interessate che sono aperte le iscrizioni per partecipare come espositori a “Fornitore Offresi 2026” che si terrà a Lariofiere, Erba (Como), dal 19 al 21 febbraio del prossimo anno. 

Sarà la 17esima edizione della fiera internazionale della subfornitura meccanica, diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per il settore con più di 8 mila visitatori e 350 espositori.

Chi volesse partecipare deve scaricare e compilare il materiale cliccando qui e inviarlo a fornitoreoffresi@lariofiere.com

(MP/am)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)




Bilancio sostenibilità Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’invio del nostro comunicato.