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Corso di formazione automazione pneumatica “Festo”

Informiamo che nel mese di ottobre è prevista la seconda edizione del “Corso di formazione automazione pneumatica Festo”.

Guidato da docenti qualificati Festo, il corso svilupperà le competenze necessarie per affrontare le sfide tecniche e sfruttare al massimo le soluzioni innovative e le tecnologie pneumatiche proposte.
 
Programma

  • Principi fondamentali dell’aria compressa e approfondimento dei simboli pneumatici
  • Trattamento dell’aria compressa, perché, come e quando utilizzare specifici elementi
  • Valvole pneumatiche, analisi delle funzioni
  • Unità di valvole, caratteristiche principali e differenze
  • Attuatori pneumatici e sensori di finecorsa, differenze, tipologie e scelta del componente
  • Esercitazione pratica e realizzazione di semplici sistemi di automazione
Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento” troverete il “Corso di formazione automazione pneumatica Festo” per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione. 

L’iscrizione è aperta anche alle aziende non associate con una maggiorazione della quota di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.

(SB/tm)




La fatica della filiera locale “Meno competitività”

La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio. 




Veicoli Euro 5 diesel: posticipo al 2026 delle limitazioni alla circolazione

Con riferimento alle norme vigenti in Regione Lombardia per la riduzione delle emissioni inquinanti dell’aria provenienti dai veicoli su strada, si comunica la proroga al 2026 dell’entrata in vigore delle limitazioni sui veicoli euro 5 diesel.

Si rimanda all’infografica che contiene la tempistica delle limitazioni permanenti attualmente vigenti dei vari tipi di veicoli.

La recente delibera n. 4843 del 28 luglio 2025 dispone il posticipo delle limitazioni regionali per i veicoli Euro 5 diesel (Allegato 1).

Tanti dettagli sono disponibili sul sito regionale dedicato a questo tema.

(SN/am)

 




Energy Release 2.0: firmato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che lo scorso 29 luglio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release. Il nuovo decreto, nel confermare l’allocazione dell’energia anticipata a 65 €/MWh secondo le manifestazioni di interesse già inviate al GSE a marzo scorso, prevede l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata. Si interviene poi con l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Tali modifiche sono state introdotte al fine di evitare di incorrere in violazioni alle disposizioni sugli Aiuti di Stato imposte dalla Commissione Europea.

Il Decreto, prima di diventare operativo, deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e solo successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A valle dell’entrata in vigore del Decreto si dovranno poi attendere le Regole Operative da parte del GSE e solo allora gli operatori potranno avere un quadro chiaro e completo delle nuove disposizioni e delle eventuali implicazioni sulla procedura.

(RP/rp)




Formazione sicurezza: riconoscimento crediti formativi secondo il nuovo Accordo Stato- Regioni 2025

Con riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. Atti n.59/CSR), di cui si è data ampia informazione nelle circolari di giugno e luglio dell’associazione, in questa nuova circolare si focalizza il tema del riconoscimento della formazione pregressa.

Le competenze acquisite in occasione di corsi precedenti che magari si riferivano a ruoli diversi nella gestione della sicurezza in azienda, possono essere riconosciuti in base alle regole indicate in apposite tabelle, che erano già esistenti ma che sono state aggiornate.

Una tabella riguarda la formazione iniziale (es. DL, DL-RSPP, dirigente, preposto, RLS, lavoratore) e l’altra riguarda i corsi di aggiornamento periodico (es. aggiornamento DL-RSPP, dirigenti, preposti, RLS, lavoratori).

Per ogni figura aziendale vengono indicati:

  • i corsi frequentati che danno esonero totale o parziale da altri percorsi;
  • i casi in cui la frequenza resta obbligatoria (nessun esonero);

Gli esoneri non devono essere intesi in modo automatico ma valutati da un soggetto competente che verifichi la validità e la coerenza dei percorsi svolti in precedenza. La sola partecipazione a un corso non garantisce infatti il riconoscimento dei crediti, se i contenuti trattati non risultano documentati o corrispondenti a quanto richiesto dalle nuove indicazioni.

Si allega:

  • Tabelle dell’allegato III all’accordo 2025 che contengono le regole per il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante altri corsi sicurezza già svolti.

Si raccomanda una verifica attenta delle situazioni di credito formativo, in collaborazione con l’RSPP o con il consulente sicurezza, che possa essere correttamente documentata per una tracciabilità anche futura.

In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.

(SB/sn)
 




Delegazione cinese a Roma: 3 settembre 2025

Nell’ambito delle attività di Confapi Asia Help Desk e in collaborazione con Assocamerestero e la Camera di Commercio Italiana in Cina, vi informiamo che il 3 settembre alle ore 10.00 presso la sede di Roma della Banca Popolare di Sondrio, in Via Cesare Pavese 336, si terrà, in occasione della visita della Delegazione del Bureau al Commercio della Municipalità di Pechino in Italia, un evento per presentare le opportunità tra la municipalità di Pechino e le aziende italiane.
 
Di seguito trovate i settori di maggiore interesse:
  • Digitalizzazione e AI
  • Manifattura Avanzata
  • Energia Green
  • Farmaceutico
  • Sport Invernali
  • Fashion & lifestyle 
In allegato il programma e la composizione della delegazione.

Chi volesse partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)




Confapi Lecco Sondrio: chiusura uffici agosto 2025

Informiamo le aziende associate che gli uffici di Confapi Lecco Sondrio rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 7 al 27 agosto compresi. 

 

Le attività riprenderanno giovedì 28 agosto 2025 con i soliti orari: 8.30-12.30, 14-18.

(MP/am)

 




Dal Mimit l’elenco degli incentivi preclusi alle imprese senza polizza catastrofale

La mancata stipula delle polizze catastrofali entro i termini di legge comporterà l’impossibilità, per le imprese inadempienti, di accedere, tra gli altri, ai finanziamenti “Smart&Start” per le start up innovative (DM 24 settembre 2014 Ministero dello Sviluppo economico), al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (DM 29 ottobre 2020), alle agevolazioni destinate a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative ONLUS (DM 3 luglio 2015), ai mini contratti di sviluppo per le imprese del Sud Italia (DM 12 agosto 2024).

Queste sono alcune delle misure, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l’accesso da parte delle imprese tenute all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.

L’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.

Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.

L’obbligo (introdotto dall’art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, che disciplina le conseguenze del mancato adeguamento, stabilisce che dell’inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.

Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure “coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l’intenzione di precludere l’accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l’individuazione delle misure.

Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.

Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM

Il decreto specifica anche che l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

(MF/ms)




ISA 2025: le principali novità dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. 

Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.

  • Classificazione ATECO 2025
  • Revisione straordinaria degli ISA
  • Regime premiale 2024
  • Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H
  • Quadro F – Dati contabili impresa
  • Società tra professionisti
  • Semplificazione ed anno inizio attività
  • Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e riflessi sul CPB

In allegato ogni punto in dettaglio.

(MF/ms)




ISA 2023: in arrivo le lettere di compliance

Con il provvedimento prot. n. 305720/2025 del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le disposizioni operative ai fini del c.d. adempimento spontaneo, con chance di ravvedimento operoso, da parte di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nei dati ISA comunicati con le dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2023.

In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:

  • certificazione Unica,
  • modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili,
  • modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti.
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale” (Cassetto fiscale, alla Sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.

(MF/ms)