Campi elettromagnetici: informazioni utili
Tra il materiale delle 4 lezioni, ci sono alcuni casi studio di applicazione trasversale.
I tecnici della sicurezza sono invitati a consultare e utilizzare il materiale
(SN/am)
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Tra il materiale delle 4 lezioni, ci sono alcuni casi studio di applicazione trasversale.
I tecnici della sicurezza sono invitati a consultare e utilizzare il materiale
(SN/am)
Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento.
Dunque, per i tributi locali, viene legittimato un trattamento differenziato rispetto a quanto previsto in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (espressamente richiamato dal art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA), le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione minima di 250 euro.
In applicazione del ravvedimento operoso, ex art.13 D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta a 1/10. Cosicchè con un versamento di 25 euro è possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione. Dunque siamo nella casistica della dichiarazione tardiva.
Decorsi 90 giorni dal termine di presentazione ordinario, la dichiarazione (redditi, IVA e IRAP) è considerata omessa. La dichiarazione omessa non è però ravvedibile.
Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha fatto chiarezza sulle tempistiche per sanare la mancata presentazione della dichiarazione dei tributi locali, compresa la dichiarazione IMU. A tal proposito, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019).
Si ricorda che nel 2023 c’è stata una doppia scadenza per la dichiarazione IMU: entro il 30 giugno scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati spostati in avanti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022).
Secondo il DEF, nell’ambito dei tributi locali non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Da qui, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. Si ricorda che anche rispetto ai tributi locali si applica il ravvedimento oltre l’anno (vedi art. 10-bis, D.L. n. 124/2019).
(MF/ms)
Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.
Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
· consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva) consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
· non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.
Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.
Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.
L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.
L’intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o della delega al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.
Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
· la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
· è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
Ø N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
Ø N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
Ø N4 (operazioni esenti Iva)
· non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” – uno dei seguenti valori:
Ø “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni
Ø “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
Ø “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:
· TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
· TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
· TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
· TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
· TD20 – autofattura per regolarizzazione (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993).
Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
· RF05 – vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF06 – commercio di fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF07 – editoria (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972)
· RF11 – agenzie viaggi e turismo (articolo 74-ter D.P.R. 633/1972).
Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.
Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale.
(MF/ms)
In allegato il testo dell’accordo e la circolare esplicativa.
(FV/fv)
Numero massimo partecipanti: 30 persone.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Con riferimento alla precedente circolare Confapi n.15 del 11 gennaio 2024 si ricorda l’appuntamento con gli esperti di ATS Brianza per la promozione della salute in azienda, attraverso buone pratiche in tema di alimentazione e stili di vita.
Talk Rete WHP in modalità streaming: I VANTAGGI DI PROMUOVERE SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 16:30
Per iscriversi cliccare qui
Partecipando al talk potete scoprire come trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei lavoratori. Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute – guideranno la discussione e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. E’ un’ottima opportunità per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.
Nel corso dell’evento vengono spiegate le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e i vantaggi che ne derivano per l’azienda e per il personale.
Si segnala il sito ove è possibile consultare il Manuale WHP.
(SN/am)
Opnm ha deliberato le seguenti variazioni:
1. Contenuti dei corsi (Art 4.a)
I contenuti della formazione dovranno riguardare i principi della Sostenibilità aziendale ed in particolare tutte quelle tematiche che in azienda possono creare cultura e sensibilità sull’ambiente e sull’economia circolare, sul risparmio energetico, associate ai criteri ESG.
A titolo indicativo e non esaustivo, i contenuti della formazione sulla sostenibilità possono riguardare (Art.2):
3. Formazione online (Art 4.d)
È consentita anche la formazione a distanza. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata.
4. Spesa minima (Art.6 Importo dei rimborsi)
La spesa minima ammissibile è stata ridotta da 400 a 300 euro (al netto di IVA).
5. Rendicontazione
I corsi si devono svolgere nel periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024 e la domanda di accesso alle risorse deve arrivare entro il 31/07/2024. Il criterio di assegnazione è cronologico.
Confapi, servizio formazione, può offrire supporto sia nella ricerca di personale qualificato su questi temi che nella organizzazione dei corsi aziendali o interaziendali. Naturalmente, per beneficiare di questa opportunità, i corsi devono essere a pagamento. Confapi può anche aiutarvi nella rendicontazione, chi è interessato può scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.
In allegato il testo del bando aggiornato.
(SN/am)
Giovedì 8 febbraio 2024, ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco l’alpinista e Ragno della Grignetta Matteo Della Bordella terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.
I primi passi in montagna, l’inizio della passione e le grandi spedizioni in Patagonia e Groenlandia “by fear means” saranno al centro del racconto dell’alpinista che attraverso parole e immagini spettacolari ripercorrerà la propria carriera davanti agli imprenditori di Confapi Lecco Sondrio.
“Visto il successo del primo incontro con l’astrofisico Luca Perri – commenta il direttore dell’associazione Marco Piazza – abbiamo deciso di proseguire su questa strada. La commissione comunicazione di Confapi Lecco Sondrio ha proposto di invitare un alpinista e non potevamo che scegliere uno tra i nostri Maglioni rossi, una eccellenza del territorio come le nostre aziende. Questi incontri sono un momento importante di aggregazione per i nostri associati, ma anche di scoperta di mondi, lavori e tematiche lontani dal nostro quotidian o”.
Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo ai presenti preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
(SN/am)
E’ disponibile sul sito Conai la versione digitale della Guida Conai 2024 all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.
In allegato riportiamo per comodità le prime pagine, che contengono le principali novità.
Con l’occasione, si sottolineano due elementi:
(SN/am)