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Confapi e Sace insieme per internazionalizzazione piccole e medie industrie

Confapi e SACE hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere le 116mila piccole e medie industrie associate alla Confederazione nello sviluppo del loro processo di internazionalizzazione e nella conoscenza di nuovi strumenti per la transizione sostenibile e digitale. L’accordo, firmato dall’Amministratore delegato di SACE Alessandra Ricci e dal Presidente di Confapi Cristian Camisa, prevede l’avvio di una serie di iniziative commerciali congiunte per supportare le oltre 116mila imprese associate a Confapi nei loro percorsi di crescita in Italia e all’estero.
SACE vede nel coinvolgimento delle PMI un asse portante della propria missione per garantire una crescita e transizione sostenibile, duratura del Paese. Un obiettivo abbracciato con il Piano Industriale Insieme2025 con cui il Gruppo, che conta già su un portafoglio di oltre 40 mila PMI servite, si prefigge di raggiungerne almeno 65mila entro il 2025, mettendo a disposizione il proprio network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari. Molte le iniziative territoriali, realizzate anche con champion di filiera e banche finanziatrici di grandi commesse all’estero, con l’obiettivo di rafforzare la filiera a monte facilitando l’accesso ai servizi e agli strumenti finanziari dedicati. Per agevolare la conoscenza dei prodotti e servizi SACE e rafforzare la capacità di internazionalizzazione delle PMI, saranno realizzate iniziative formative mirate, promosse su tutto il territorio nazionale, con strumenti online e tradizionali e con un successivo affiancamento nei percorsi di internazionalizzazione e transizione sostenibile e digitale, di cui potranno beneficiare le PMI associate.

“Le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana e giocano un ruolo importantissimo sia in chiave economica sia in chiave sociale; supportarle nel loro percorso verso la transizione green e sostenibile è stato il nostro obiettivo del 2023 e lo sarà ancora di più in futuro, con un occhio di riguardo all’export, che rappresenta un terzo del Pil nazionale – ha dichiarato Alessandra Ricci, AD di SACE – La collaborazione con una realtà come Confapi arricchisce le partnership e gli strumenti di SACE a disposizione delle PMI cuore pulsante del nostro Piano Industriale Insieme 2025”.

“Le nostre Piccole e Medie Industrie – spiega il Presidente di Confapi, Cristian Camisa – si distinguono per l’alta qualità dell’industria manifatturiera italiana insieme alle preziose competenze, alla velocità di azione, alla flessibilità e all’elevata capacità di soddisfare una domanda specifica e mutevole. Come Confapi siamo molto impegnati nel processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di incrementare il nostro export. Ritengo che il supporto di SACE, in particolare in questo momento storico di grande incertezza sul fronte internazionale, possa rappresentare un supporto importantissimo per rispondere in modo rapido e sicuro a qualsiasi richiesta personalizzata del mercato estero”.




Concorso “LA PIccola impresa che vorrei”: aggiornamento

Informiamo le aziende associate che è online il sito dedicato a “LA PIccola impresa che vorrei“, il concorso pensato per le scuole in collaborazione con le nostre aziende in occasione del 75esimo anniverdario della nostra fondazione: clicca qui per visitarlo

 

Il concorso sta coinvolgendo quasi 450 studenti, 22 classi e altrettanti imprenditori.

Aggiornamento sul percorso: 

  • 31 gennaio le classi ci hanno comunicato i titoli dei loro progetti e la modalità in cui presenteranno i loro lavori: video o powerpoint.
     
  • Al momento sono in corso le visite nelle aziende.
     
  • 31 marzo è il termine per consegnare il materiale.
     
  • 18 aprile evento finale con premiazioni al Cenacolo Francescano di Lecco.

Sui nostri canali social, inoltre, è partita la campagna di comunicazione dedicata al concorso.

(AM/am)




“Fornitore Offresi 2024” a Lariofiere dal 15 al 17 febbraio

Fornitore Offresi”, il salone internazionale della subfornitura meccanica, si terrà a Lariofiere (Erba) dal 15 al 17 febbraio 2024.

 

Come sempre saremo presenti come associazione di categoria, quest’anno con il nostro stand della Rete Ufficio Estero al padiglione B 323.

La fiera è giunta alla 15esima edizione e quest’anno vedrà la partecipazione di 340 aziende di settore espositrici dirette e 190 aziende rappresentate e estere.

Cliccando qui è possibile visitare il sito della fiera.

Queste le nostre Aziende Associate presenti in fiera e dove potete trovarle:

Delmi CC 806
Eredi di Cornaggia B 305
Fasb Linea 2 B 329
Grignacolor B 326
Micromeccanica di precisione A 195
Panozzo A 35
R4 Automazioni CC 711
Sime A 108
STF B 325
Techma B 373

 

(AM/am)




Confapi Hour con Della Bordella: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro evento all’Hangar Manzoni di Lecco.
  • La Provincia in allegato: Della Bordella si racconta “Con i Ragni il salto di qualità”
 



“Il cliente ha un problema? In una piccola impresa sa di trovare la soluzione”

La Provincia del 12 febbraio 2024, intervista al Presidente di Unionmeccanica Luigi Sabadini.




Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza svoltasi il 1° febbraio, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024.

In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
    i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.
Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2023 n. 32).

Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.

Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

  • era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un’operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

Un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al codice TD28. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (cfr. specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento).
 

(MF/ms)




“ConfAPI Break” con il Gruppo Giovani Imprenditori

Prende il via il nuovo progetto del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio: “ConfapiBreak, tre light lunch di spessore” dedicati a tematiche attuali che riguardano il mercato di oggi e i suoi futuri cambiamenti.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di creare una comunità di confronto, formata da imprenditori, riunita attorno ad un tavolo per discutere, grazie all’aiuto di un esperto, nuove chiavi di lettura dei cambiamenti in corso e incoraggiare alla creazione di strategie.
Ecco le date e i temi affrontati dai tre light lunch che si terranno dalle 12.00 alle 14.00 presso la sede Confapi Lecco Sondrio di via Pergola:
  • Mercoledì 14 febbraio 2024 Intelligenza artificiale: il futuro è qui. Moderatore: Luca Perri
  • Mercoledì 28 febbraio 2024 Alla ricerca del finanziamento perduto. Moderatore: Guido Bonaiti
  • Mercoledì 13 marzo 2024 ESG, questi sconosciuti? Moderatrice: Nicoletta Piazza 
Gli incontri vedranno la partecipazione di un massimo 15 persone.

 

In allegato la locandina.
 
Per iscriversi cliccare qui

(SG/sg)




Divieto di compensazione per i ruoli sopra i 100 mila euro senza pagamenti parziali

Per effetto dell’art. 37 comma 49-quinquies del DL 4 luglio 2006 n. 223 (introdotto dalla L. 213/2023), “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

Il divieto opera dal 1° luglio 2024.

Ove siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 100.000 euro e a differenza di quanto può dirsi per il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010:

  • la compensazione è vietata anche per l’eccedenza;
  • è vietata anche la compensazione dei crediti di natura agevolativa, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Considerato che, in base al dato normativo, il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, si evidenzia come potrebbe ritenersi non ammesso un pagamento parziale dei ruoli in modo da scendere sotto la soglia dei 100.000 euro.

Su questo punto, a nostro avviso la norma potrebbe essere oggetto di una differente lettura, quantomeno ove i ruoli siano più di uno. Ipotizziamo che un contribuente abbia due carichi di ruolo per IVA dichiarata e non pagata ex art. 54-bis del DPR 633/72 e sia stato notificatario di due cartelle di pagamento del valore complessivo di 110.000 euro, una decaduta per decorrenza dei termini dell’art. 25 del DPR 602/73 (ruolo di valore pari a 90.000 euro), l’altra no (ruolo di valore pari a 20.000 euro).

Egli ben può pagare la cartella di 20.000 euro per intero, notando che non è possibile contestarla in sede giudiziale, e il divieto di compensazione non può operare essendo il debito sceso sotto il limite dei 100.000 euro, allo stesso modo di come non potrebbe operare qualora il giudice, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, faccia scendere la soglia sotto i 100.000 euro.

La locuzione “La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate” può essere letta nel senso che occorre estinguere completamente il debito iscritto a ruolo, ma sempre a condizione che questo sia superiore a 100.000 euro.

A ogni modo “questa opzione interpretativa andrebbe attentamente valutata in quanto comporta in non pochi casi una reazione – quella della preclusione alla compensazione orizzontale – non molto proporzionata rispetto all’interesse tutelato”.

Un altro punto dolente riguarda il fatto che, se interpretata rigorosamente, la norma fa sì che il divieto di compensazione rimanga quand’anche il contribuente abbia ottenuto la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Una siffatta tesi potrebbe essere in linea con una interpretazione letterale della norma, ma si auspica un chiarimento ufficiale in senso opposto. Non è un caso che in dottrina si sia prospettato che, siccome pagata la prima rata in sostanza il debitore è considerato adempiente, alcun divieto di compensazione dovrebbe sussistere.

Dilazione dei ruoli irrilevante

Infine, bisogna valutare quale sanzione sia irrogabile al contribuente che violi il divieto in esame.

Se la delega di pagamento viene scartata dal sistema (che ha evidentemente “intercettato” i ruoli scaduti), ci potrà essere un omesso versamento delle imposte che il contribuente ha tentato di pagare mediante compensazione.

Se però l’indebita compensazione viene effettivamente commessa, a nostro avviso si tratta di indebita compensazione di credito non spettante sanzionata nella misura del 30% dall’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.

Sebbene la circolare non parli espressamente di ciò, si potrebbe sostenere che l’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il credito sia esistente, possa solo irrogare la sanzione del 30% senza il contestuale recupero del credito.

Recupero che, ove come detto il credito sia esistente, sarebbe inutile e contrario all’economia procedimentale, visto che verrebbe nuovamente compensato in costanza dei requisiti di legge.

(MF/ms)




Emissione nota accredito: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione è concessa al solo cedente del bene o prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 29, pubblicata il 2 febbraio, ha confermato un principio discendente dalla stessa normativa (art. 26 comma 2 del DPR 633/72).

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria, una società, Beta, distributrice di gas, emetteva nei confronti di un’altra società, Alfa (c.d. “venditore”), fatture comprensive del c.d. “bonus sociale gas”, avente segno opposto rispetto a quello dei servizi di trasporto resi. 

Nella circostanza, in virtù dell’importo di tale agevolazione, Alfa, pur essendo committente, risultava creditrice di Beta.

Posto che quest’ultima, in situazione di dissesto, non era in grado di far fronte ai propri impegni, Alfa si chiedeva se la procedura di emissione di una nota di variazione potesse essere utilizzata mutatis mutandis anche nel caso di specie.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.

La possibilità di rettificare autonomamente la fattura, anche nel caso in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)“, risulta “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente. Quest’ultimo, se soggetto passivo, ove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
 

(MF/ms)




Salute: campagna contro lo spreco alimentare

In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare, vi invitiamo a diffondere a tutti i dipendenti della vostra Azienda il video  realizzato da ATS Brianza per comunicare che “sprecare non fa bene al pianeta … e neppure al tuo portafoglio!”

Il video contiene suggerimenti per la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, qui brevemente riepilogati:

  • Fai la lista in base alle tue esigenze settimanali
  • Riutilizza gli avanzi in modo creativo
  • Se mangi fuori, chiedi la “family bag”
  • Evita le offerte promozionali 3×2
  • Disponi correttamente gli alimenti nel frigorifero
(SN/am)