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Consultazione fatture elettroniche: dal 20 marzo non serve più la preventiva adesione

Con un provvedimento pubblicato l’11 marzo, il n. 105669 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.

Può essere utile rammentare che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella sua previgente formulazione), le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati erano rese loro disponibili solo in presenza di adesione esplicita.

Al fine di introdurre una misura di semplificazione, l’art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023 ha modificato la norma, espungendo la locuzione “su richiesta”.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015).

Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet – condizionato – del Garante della privacy, che con proprio provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all’attuazione della disposizione.

Per questo motivo, non si rende più necessaria la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione alle novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608 (che aveva sostituito l’originario provvedimento n. 89757/2018).

In particolare, oltre all’eliminazione della previa adesione al servizio, è stato previsto che:

  • i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
  • i c.d. “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Un’ulteriore modifica contenuta nel provvedimento pubblicato riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali (“soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA”), di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione verso i forfetari

Un cambiamento è previsto anche nelle modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in regime di vantaggio o forfetario.

Con il provvedimento pubblicato è soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

Dall’abrogazione di tale previsione pare evincersi che anche tali soggetti – per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.

Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).
 

(MF/ms)




Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l’autoproduzione di energia);
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.

Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Agenzia Entrate: aggiornamento guida compilazione fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un significativo aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024).

Il documento, oltre a fornire istruzioni circa la corretta compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 (a seguito delle novità introdotte dalla versione 1.8 delle specifiche tecniche), illustra le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle “comunicazioni” trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”.

Preliminarmente occorre ricordare che il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito “semplificata”), indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA.

Allo stesso modo, chi intende effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito “semplificata”).

Ciò premesso, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l’IVA in quanto l’operazione è soggetta a inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”. In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.

L’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” chiarisce che un’analoga modalità può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.

Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vengono espresse per le note di debito. In tale circostanza il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.

Volendo esemplificare, assumendo che sia stata emessa una fattura per la cessione di un bene ammortizzabile (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare al Sistema di Interscambio un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare.

L’adozione di questa metodologia può risultare particolarmente utile nei casi in cui si renda necessario rettificare in aumento o in diminuzione documenti quali l’autofattura per regolarizzazione (TD20) o quella per splafonamento (TD21).

I codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno invece essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).

Altra precisazione contenuta nella Guida concerne l’uso del campo “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 o TD19.

A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi dell’inversione contabile interna.

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:

  • numero, data e identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
  • numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.
Nel documento si sottolinea, infine, che qualora sia stata modificata una comunicazione da esterometro, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica “incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA”.

(MF/ms)




Indagine flash sulle comunità energetiche e problemi Mar Rosso

Il Centro Studi di Confapi Lombardia ha redato un’indagine flash dedicata alle aziende associate in merito al vostro interesse e conoscenza delle comunità energetiche e anche sulle possibili problematiche inerenti alle vicende di attualità relative al Mar Rosso

 

Vi chiediamo di compilare l’indagine entro giovedì 14 marzo 2024

Clicca qui per compilare il questionario.

 




L’Istituto Fiocchi e Confapi Lecco Sondrio insieme contro l’abbandono scolastico

Parte domani mattina all’Istituto Fiocchi di Lecco il progetto di “Orientamento motivazionale” voluto fortemente dalla scuola secondaria superiore di via Belfiore in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.
Il progetto orientativo nasce per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico nel territorio lecchese che colpisce specialmente gli studenti del secondo e del terzo anno. Una scelta spesso causata da diversi fattori come il contesto socio-economico, la concezione sbagliata che si ha della scuola superiore, l’errato indirizzo di studio a cui si è iscritti, l’introduzione delle materie di indirizzo dalla terza o la scarsa motivazione.
Da domani, per tutto il mese di marzo, otto imprenditori di Confapi Lecco Sondrio (Paolo Bertoni Trimat, Federica Tancini Growemetal, Micol Gabbioni Italgard, Laura Silipigni Tag, Luigi Pescosolido Rapitech, Davide Gianola Impianti elettrici Gianola, Guido Baggioli Mab e Claudio Pigazzini Sepam) incontreranno 20 classi del Fiocchi (seconde e terze), per lezioni di 50 minuti ciascuno, in cui cercheranno di far comprendere agli studenti l’importanza del portare a termine gli studi, ottenere un diploma, acquisire conoscenze e competenze, ma soprattutto raggiungere un obiettivo.

 

Gli imprenditori hanno sposato immediatamente la proposta dell’Istituto Fiocchi – spiega Stefania Beretta responsabile dell’area formazione e scuola di Confapi Lecco Sondrio -. Il problema dell’abbandono scolastico è molto importante anche in provincia di Lecco e ci sentiamo in dovere di cercare di aiutare i ragazzi a capire che terminare gli studi è un obiettivo importante per il loro futuro. Gli imprenditori cercheranno di ispirare gli studenti raccontando le loro vite professionali sia tramite i successi e i fallimenti, fornirgli dei consigli pratici e soprattutto fargli capire che se ottengono il diploma possono accedere a maggiori opportunità, proseguire gli studi, trovare un buon lavoro e quindi essere autonomi e indipendenti”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
 




Le imprese lecchesi ospiti al Mecpse “Sguardo all’estero”

Dal 6 all’8 marzo scorso a Bologna si è tenuta la fiera internazionale della meccanica “Mecpse 2024″.

 

Unionmeccanica nazionale ha organizzato una missione collettiva a cui hanno partecipato 14 aziende da tutta Italia. 

La collettiva è stata curata dalla Rete Ufficio Estero. 

Il presidente nazionale di Unionmeccanica Luigi Sabadini ha rilasciato a riguardo un’intervista a La Provincia che alleghiamo.




Confapi insieme a 6come6.6libera contro violenza sulle donne

Affermare una cultura aziendale libera da discriminazioni e quindi riflettere sulle condizioni delle donne vittime di molestie e violenze sul lavoro in Italia, nonché sull’attuazione della legge di ratifica della convenzione internazionale ILO sull’eliminazione di ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro. È stato questo il tema al centro dell’incontro “Molestie e violenze sul lavoro: politica e imprese a confronto” organizzato dall’Associazione 6come6.6libera, ideatrice del primo Osservatorio digitale 6libera.org, che presso la sala delle conferenze di Palazzo Theodoli-Bianchelli alla Camera dei Deputati ha riunito politici, imprenditori e lavoratori per affrontare insieme una vera e propria emergenza.
Ad aprire i lavori la senatrice Tilde Minasi, membro della decima Commissione permanente Affari sociali e della Commissioni parlamentari di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e sul femminicidio. Il Presidente dell’Associazione 6come6.6libera, nonché Presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli, ha presentato l’Osservatorio e le iniziative in corso, sottolineando “l’importanza della raccolta di dati affidabili per comprendere al meglio l’entità di tali problematiche per poi intervenire concretamente”.

Il Vicepresidente di Confapi, Francesco Napoli, ha portato il proprio saluto. “Quotidianamente ci impegnamo affinché nelle piccole e medie industrie che come Confapi rappresentiamo – ha affermato -, temi delicati come la violenza sulle donne in generale e sui luoghi di lavoro in particolare siano al centro dell’attenzione affinché si possano poi attuare efficaci misure di prevenzione e di sostegno per le lavoratrici. Iniziative come quella di oggi – ha aggiunto – sono fondamentali per avere maggiori strumenti a disposizione in merito. Dal canto nostro, da sempre siamo disponibili a lavorare gomito a gomito con le Istituzioni e le associazioni come 6come6.6libera”.

Nel corso del convegno, in programma il 6 marzo, saranno proclamati i vincitori del Premio “Impresa Amica delle Donne”, scelti tra imprenditori virtuosi che hanno sostenuto l’Osservatorio 6libera e si sono distinti per una condotta etica. Tra gli altri sono intervenuti Daniela Fumarola, segretaria generale aggiunta della Cisl; Bruno Di Pietro, direttore generale Fapi (Fondo Interprofessionale per le piccole e medie imprese); Luana Martucci, segretaria generale aggiunta Siulp (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia) Roma; Manuela Maffiotti, vice presidente ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro).




Confapi a Cabina di Regia Internazionalizzazione Mimit – Maeci

Confapi ha preso parte, come membro permanente, alla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione co-presieduta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che si è svolta presso la Sala degli Arazzi del Mimit. In rappresentanza della Confederazione è intervenuta Giada Bronzino, componente di Giunta di Presidenza Confapi.
La Bronzino nel suo intervento, dopo aver ringraziato i Ministri Tajani e Urso, ha evidenziato che “le piccole e medie industrie che Confapi rappresenta sono il valore aggiunto dell’export italiano e in questo contesto sono da sempre considerate l’eccellenza della manifattura italiana e hanno consolidato nel tempo il loro know-how, costituito spesso da creatività e innovazione riuscendo ad affermarsi in mercati non solo nazionali ma anche internazionali”. Per questo “la promozione internazionale – ha sottolineato – deve tenere conto del particolare valore del sistema delle piccole e medie industrie che continua ad essere ben radicato sul territorio in quanto espressione del concetto di Made in Italy, a differenza delle imprese italiane di grandi dimensioni”. La Bronzino poi si è soffermata sulla formazione e quindi sulla necessità di sviluppare una “cultura per l’internazionalizzazione”.  “Riteniamo sia fondamentale investire su programmi specifici di formazione – ha spiegato – in grado di valorizzare il Made in Italy con uno sguardo sia ai settori produttivi sia ai territori con l’obiettivo di creare profili tecnici altamente qualificati che aiutino le imprese a crescere su nuovi mercati, accrescendo competenze specifiche anche, ad esempio, in materia doganale”. Confapi in questa direzione ritiene sia utile definire uno strumento che possa favorire l’aggregazione delle aziende al fine di utilizzare, anche in modo congiunto, servizi e/o strutture per affacciarsi sui mercati esteri, condividendone gli eventuali costi. Per quanto riguarda la selezione e il reclutamento di personale, dando seguito all’intervento del Ministro Tajani incentrato sul lavoro del Maeci per far sì che i Balcani si riuniscano all’Europa, Bronzino ha aggiunto che sarebbe auspicabile in tale contesto “facilitare l’arrivo di manodopera qualificata dai Balcani con acccordi bilaterali tra Paesi”.
All’ordine del giorno della riunione inoltre c’è stato un importante protocollo d’intesa tra ICE e Invitalia, controfirmato da MAECI e MIMIT, per il coordinamento delle rispettive attività. Inoltre, al termine della riunione è stato adottato un documento conclusivo che fornisce le linee strategiche per l’internazionalizzazione, gli strumenti e le azioni per il 2024, incluse le modalità di promozione del Made in Italy e le priorità geografiche di azione.



Lettera del Presidente Camisa sulla “Cabina di Regia” del Piano Mattei

Caro Collega,

sono lieto di annunciarti che, dopo un proficuo e intenso lavoro con le Istituzioni, Confapi è stata nominata componente della Cabina di Regia ristretta per il Piano Mattei, istituita presso Palazzo Chigi.
Siamo stati i primi a considerare il continente africano non solo un vicino e importante mercato di riferimento, individuando altresì la necessità di scambi win-win culturali ed economici prendendo a modello, anche sociale, quello della piccola e media industria italiana.
Si tratta quindi di un importante successo, frutto del lavoro realizzato nel corso degli ultimi mesi dalla parte politica e tecnica che premia anche l’impegno di Confapi iniziato nel marzo del 2019 e continuato con la realizzazione dell’EU-Africa Summit nell’ottobre del 2021.

Sono convinto che la compattezza che stiamo dimostrando e la bontà dei progetti che stiamo portando avanti, ci permetterà di avere un ruolo sempre più centrale nell’ambito associativo e istituzionale.

Un caro saluto e una forte stretta di mano

Cristian Camisa
Presidente Confapi




Convocazione Assemblea Unionmeccanica Lecco

A tutte le Aziende Associate che applicano il Ccnl Unionmeccanica Confapi.

L’Assemblea di Unionmeccanica Lecco procederà al rinnovo delle cariche associative per il triennio 2024-2027 e si riunirà in prima convocazione il giorno 26 marzo 2024 alle ore 06.30 presso la sede di Via Pergola – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di:

 

martedì 26 marzo 2024 alle ore 16.00 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio Via Pergola 73, 23900 – Lecco

per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche Unionmeccanica Lecco;
2. Varie ed eventuali.

Chiedo gentilmente di comunicare la Tua presenza alla mail segreteria@confapi.lecco.it entro il 22 marzo 2024.

Si allegano la scheda di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali e la scheda di eventuale delega assembleare.

(MG/sg)