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Camisa rieletto presidente nazionale di Confapi. Vavassori: “Ottima scelta a tutela delle nostre pmi”

Cristian Camisa è stato eletto per il secondo mandato consecutivo presidente nazionale di Confapi, la Confederazione delle piccole e medie imprese private italiane. 
Piacentino, 51 anni, è presidente dell’azienda di famiglia T.T.A. (Tecno Taglio Acciai), impresa manifatturiera attiva dal 1976 nel campo del taglio, commercio e lavorazione di lamiere, acciai speciali ed inossidabili. Camisa viene così confermato alla guida di Confapi dopo il triennio 2023-2025.
Presenti a Roma, all’Hotel Parco dei Principi, per l’Assemblea elettiva nazionale la delegazione lecchese di Confapi Lecco Sondrio guidata dal presidente Enrico Vavassori e composta dai consiglieri Paolo Bertoni, Piero Dell’Oca, Davide Gianola, Luigi Pescosolido, Luigi Rosa, Luigi Sabadini e dal direttore dell’Associazione Marco Piazza

 

La rielezione del presidente Camisa rappresenta il naturale epilogo di un primo mandato condotto con elevata capacità, competenza e dedizione. Negli scorsi primi tre anni sono stati conseguiti risultati di rilievo per il nostro sistema: la presenza stabile presso gli organi legislativi nazionali ed europei costituisce un traguardo fondamentale che consente alle nostre imprese di far pervenire le proprie istanze sin dalle fasi iniziali del processo normativo”, dichiara Enrico Vavassori.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 

 




Confapi Donne e 6libera.6come6: da nostro studio ancora troppe discriminazioni su luoghi di lavoro

È stato presentato a Torino, in occasione dell’evento “La cultura del rispetto”, organizzato dal Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, il report “Oltre il successo: le discriminazioni invisibili delle donne al vertice”, promosso dall’associazione 6libera.6come6 in collaborazione con il Gruppo Donne Nazionale CONFAPID. Dallo studio su discriminazioni e molestie su imprenditrici e manager italiane, emerge un quadro che sottolinea come il successo professionale femminile, a tutt’oggi, convive e si deve misurare con ostacoli strutturali e culturali.

Secondo i dati dell’indagine, quasi 7 imprenditrici su 10 (69,1%) hanno dichiarato di subire forme di mancato riconoscimento del ruolo e della loro autorevolezza, mentre il 40% riporta commenti sessisti o svalutanti e oltre un terzo (21,6%) afferma di essere esclusa da decisioni strategiche. Le discriminazioni, che riguardano le donne, sia giovani che più mature, non provengono solo dall’interno delle aziende, ma anche da clienti, fornitori e ambienti istituzionali, confermando la persistenza di stereotipi di genere anche ai vertici del sistema produttivo.

“Il nostro Osservatorio digitale contro le molestie e le violenze sul lavoro – 6libera.org – nasce proprio per dare voce e strumenti concreti a queste donne – dichiara Dhebora Mirabelli, responsabile del progetto SAFE – Per un Lavoro senza Violenza, per APS-ETS 6Libera.6come6 – “I dati raccolti dimostrano che la violenza di genere può assumere forme sottili ma pervasive: negare autorevolezza, marginalizzare o delegittimare sono atti che minano la dignità e l’efficacia professionale delle donne leader.”

“Il mondo dell’impresa, e non solo, non può e non deve mai permettersi di sprecare talenti e competenze, soprattutto per motivi di genere” – sottolinea Brigitte Sardo, Presidente Gruppo Donne Nazionale CONFAPID. “Come sistema a tutela delle Pmi, vogliamo costruire una cultura d’impresa fondata sul rispetto, la valorizzazione e la parità. Questo report ci aiuta a individuare gli strumenti più efficaci per sostenere le imprenditrici e garantire un vero equilibrio di opportunità.”

Tra gli strumenti ritenuti più utili dalle imprenditrici per contrastare le discriminazioni emergono: le reti di sostegno e mentoring per l’empowerment delle imprenditrici (33,2%), seguite da incentivi e meccanismi di premialità ESG (circa 22%) e maggiore consapevolezza in tema di tutela legale (circa il 16%). Molte suggeriscono, come azioni concrete di contrasto alla cultura patriarcale in azienda, l’adozione di codici etici correlati da piani aziendali strutturati sulla parità di genere, la formazione professionale continua per i lavoratori e l’implementazione di meccanismi di segnalazione anonima.

Inoltre, grazie al Fondo interprofessionale per le PMI – FAPI, sono stati attivati moduli di formazione obbligatoria sui temi delle discriminazioni, molestie e violenza nei luoghi di lavoro, rivolti alle imprese che applicano i Ccnl Confapi. Dal 2024, nell’ambito di questi percorsi, infatti, si sta sperimentando con successo un meccanismo premiale per incentivare progetti formativi orientati alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere nelle Pmi associate alla Confederazione.

Nell’ambito del Progetto SAFE – Per un Lavoro senza Violenza, l’Associazione 6libera.6come6 ha introdotto sperimentazioni pilota in diverse aziende del Nord, Centro e Sud Italia, siano esse micro, piccole, medie e grandi, introducendo innovativi e tecnologici sistemi di segnalazione anonima, formazione ai lavoratori e assistenza legale e sindacale gratuita alle vittime o alle lavoratrici delle Pmi a rischio.

 
 




Transizione 5.0. Camisa a Governo: bene decreto legge per assicurare risorse. Ripristinata fiducia tra Stato e imprese

Il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, ha preso parte presso il Mimit al confronto tra le associazioni nazionali d’impresa e il Governo, rappresentato dal Ministro al Mimit, Adolfo Urso, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, su Transizione 5.0.

“Abbiamo accolto con favore l’impegno espresso dai ministri che tutte le domande presentate entro il 27 novembre e in possesso dei requisiti previsti saranno accolte nonché il fatto che, con apposito decreto, verranno assicurate le risorse necessarie a copertura dei crediti d’imposta, offrendo così certezze e continuità agli investimenti programmati dalle aziende e conclusi entro il 31 dicembre”. Lo ha detto il Presidente Camisa, al termine dell’incontro.

“In una lettera inviata nei giorni scorsi al ministro Urso – ha aggiunto il Presidente di Confapi – abbiamo evidenziato che nonostante la misura avesse registrato una fase iniziale di lento assorbimento – con un impegno di risorse inferiore a 1,5 miliardi di euro a inizio settembre, a fronte dei 6,3 miliardi stanziati per il 2025 – le ultime settimane di operatività avevano visto una significativa e rapida adesione da parte delle imprese. Come Confapi, abbiamo infatti costantemente e proattivamente sostenuto l’efficacia di Transizione 5.0, anche in presenza di complessità burocratiche dovute ai vincoli europei. A differenza di altre associazioni, che hanno chiesto di riallocare le risorse su altri strumenti e quindi dovrebbero assumersene le responsabilità”.

“I prossimi tre anni – ha concluso Camisa – saranno decisivi per innovare, digitalizzare e rendere sostenibili le nostre imprese. In tale percorso Transizione 5.0 è fondamentale e il credito d’imposta ha già funzionato ed è conosciuto dalle aziende.  Serve continuità, mentre l’iper e il super ammortamento premieranno quasi esclusivamente la grande industria. Occorre che il Governo metta davvero al centro il mondo delle piccole e medie industrie”.




Confapi. Cristian Camisa confermato presidente

Cristian Camisa è stato confermato presidente di Confapi per il prossimo triennio nel corso dell’Assemblea generale privata svoltasi oggi al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma. Piacentino, 51 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della T.T.A., azienda che opera nel settore meccanico. Alla guida della Confederazione italiana della Piccole e Medie industrie private italiane da novembre del 2022, è attualmente anche membro del Cese, il Comitato Economico e Sociale Europeo.

“Sono commosso e onorato – le prime parole del presidente Camisa dopo l’elezione – Ringrazio l’assemblea e tutte le imprenditrici e imprenditori di Confapi per la fiducia che mi è stata rinnovata. Una grande responsabilità nel rappresentare una parte così importante del sistema produttivo italiano in un momento storico così delicato e carico di sfide, tra cui quelle legate a innovazione e sostenibilità, per continuare a essere competitivi sui mercati internazionali. Continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione le istanze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, staremo loro vicini, saremo il megafono delle loro esigenze senza compromessi e alchimie dialettiche”.

Nel corso del suo intervento in Assemblea, Camisa ha ricordato i risultati conseguiti in questo triennio da Confapi. “Abbiamo consolidato in modo significativo – ha detto – il nostro ruolo nel sistema della rappresentanza imprenditoriale italiana, ampliando la nostra presenza non solo nei principali tavoli decisionali nazionali, ma anche in quelli europei. Siamo rientrati nel Cnel, siamo stati riconfermati al Cese e siamo stati nominati nella Cabina di regia del Piano Mattei e dell’Internazionalizzazione. Sempre sul fronte dell’internazionalizzazione abbiamo stipulato protocolli d’intesa con Sace e Simest e collaboriamo fattivamente con Ice per supportare le nostre aziende per massimizzare l’efficacia delle azioni internazionali sotto ogni punto di vista. Sul fronte della bilateralità, vero pilastro del welfare e dell’assistenza sanitaria per i nostri dipendenti, collaboriamo con Cgil, Cisl e Uil”.

Il Presidente ha quindi presentato il programma strategico per il suo prossimo mandato che metterà i territori ancora di più al centro della Confederazione. “La ricchezza di Confapi – ha sottolineato – risiede proprio nella pluralità dei nostri territori: farli dialogare, metterli in rete e valorizzarne le specificità significa rendere l’Associazione più forte, più rappresentativa e al servizio di chi fa impresa. Promuoveremo un’agenda di dialogo e proposte per affrontare le crisi industriali del Centro-Nord, il cuore produttivo del Paese, rafforzare le filiere, sostenere la transizione verde e digitale nonché valorizzare il capitale umano come leva di competitività e coesione. Per il Sud del Paese, invece, avvieremo un progetto che punterà su legalità, innovazione, reti e sviluppo sostenibile, creeremo sportelli territoriali e percorsi di formazione per dirigenti. Continueremo a svolgere il nostro ruolo all’interno delle Istituzioni, italiane ed europee, e a incidere sulle politiche industriali, promuovendo un modello di sviluppo fondato su innovazione, equità e competitività”.

“I prossimi tre anni saranno fondamentali per rimanere competitivi sui mercati nazionali e internazionali. Per farlo – ha concluso – vogliamo sempre di più essere un punto di riferimento come l’unica vera Confederazione della piccola e media industria privata italiana”.

L’assemblea di Confapi ha eletto all’unanimità Filiberto Martinetto presidente emerito della Confederazione che prende il posto di Maurizio Casasco che da oggi non ricopre più alcun ruolo all’interno di Confapi. Martinetto, 91 anni, è uno dei pilastri di Confapi dove ricopre l’incarico di Tesoriere nonché di Presidente della Commissione dei Saggi.

 
 




Preposto: come esercitare il ruolo di vigilanza per la sicurezza

Come noto, il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 assegna alla figura del preposto alcuni obblighi di vigilanza dei suoi sottoposti, sul rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

In particolare, l’art. 19 del decreto 81/2008 prevede a carico del Preposto quanto segue:

  1. Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  2. In caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza
  3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.
Per documentare lo svolgimento di questo compito, si propone in allegato un fac-simile, eventualmente personalizzabile, di Modulo per la Registrazione dell’Attività di Vigilanza del Preposto.
Il modulo può essere utilizzato anche come strumento per adempiere gli obblighi di verifica di efficacia della formazione sicurezza ricevuta dal personale, come descritto nella circolare Confapi 636 del 13 novembre 2025.
In sintesi, il modulo allegato permette di:
  • formalizzare e verbalizzare l’attività di Vigilanza che il Preposto ha l’obbligo di svolgere secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.
  • documentare con una checklist di valutazione, l’efficacia dell’attività formativa svolta, osservando il lavoratore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso la verifica dei comportamenti durante l’esercizio delle proprie mansioni sul posto di lavoro. In questo caso le checklist compilate dai preposti dovranno essere analizzate durante la riunione periodica per verificare il raggiungimento dei risultati attesi dalla formazione (Accordo CSR n.59 del 17/04/2025 parte IV – indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi – verifica dell’efficacia della formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).
Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per supportare le imprese nell’applicazione di quanto sopra.

(SN/am)




Evento Inail e Ats Brianza per le aziende: martedì 2 dicembre 2025

ATS della Brianza, in collaborazione con ATS Insubria, Inail e Università del Salento, hanno organizzato per inizio dicembre un evento dedicato alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

“PMP 5.0: Sviluppo di strumenti tecnici e organizzativi a supporto di interventi di prevenzione per lo sviluppo di ecosistemi a rete resilienti”, martedì 2 dicembre 2025 dalle ore 9.15 alle ore 17.00 presso la sede di ATS Brianza in Viale Elvezia, 2 – Monza (sala “Argon” di Helios Hotel).

L’incontro è inserito nell’ambito del progetto BRIC. In particolare verranno presentati i risultati del progetto, valorizzando le buone pratiche emerse e stimolando il confronto tra professionisti, parti sociale, operatori e istituzioni impegnati nella prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

In allegato è disponibile la locandina dell’evento con le indicazioni per l’iscrizione.

L’evento formativo prevede l’assegnazione di 7,8 crediti ECM.
 
(SN/am)




Energy Release 2.0: approvate le regole operative del GSE e gli schemi contrattuali per l’attuazione del meccanismo

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema per informare le Aziende Associate che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, con Decreto direttoriale n. 72 del 19 novembre 2025, ha approvato le Regole Operative aggiornate dal GSE, unitamente agli schemi contrattuali che disciplinano l’anticipazione e la successiva restituzione dell’energia nell’ambito del meccanismo Energy Release.

Di seguito il link al comunicato del MASE.

Ricordiamo che l’Energy Release prevede per i clienti finali energivori l’anticipazione per un periodo di 3 anni di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE e delle relative garanzie di origine al prezzo di 65 €/MWh, in cambio dell’impegno delle imprese, singolarmente o in forma aggregata, alla realizzazione o potenziamento di impianti rinnovabili attraverso i quali, nei 20 anni successivi a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti stessi, l’energia anticipata dovrà essere restituita.

Il GSE dovrà rendere noto il quantitativo di energia assegnato in funzione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte delle imprese elettrivore, rimodulato rispetto al volume previsto dal Bando e procedere entro la fine dell’anno alla stipula dei contratti di anticipazione, assicurando l’erogazione dell’energia a prezzo calmierato con effetto dal 1° gennaio 2025.

Nei primi mesi del 2026 sarà avviata la procedura competitiva gestita dal GSE per l’assegnazione degli obblighi di realizzazione dei nuovi impianti rinnovabili destinati alla restituzione ventennale dell’energia anticipata. Gli impianti dovranno essere completati entro 40 mesi dalla firma dei contratti.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Rentri: dal 15 dicembre 2025 scatta l’obbligo di iscrizione per il terzo gruppo di imprese

Rentri significa Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, Il passaggio al RENTRI è graduale e coinvolge le imprese in tre raggruppamenti e in tra fasi temporali.
Si allega pdf con il dettaglio degli obblighi e delle tempistiche.

Dopo l’avvio del sistema, avvenuto il 13/02/2025, ora ci si avvicina alla terza fase, quella in cui le imprese sotto i 10 addetti, con rifiuti pericolosi, che hanno potuto utilizzare finora il nuovo modello di registro in formato cartaceo, vidimato in camera di commercio, devono passare alla registrazione digitale, dematerializzata.

C’è tempo due mesi: dal 15 dicembre ed entro il 13 febbraio 2026 si devono iscrivere al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web, tutte le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi. L’iscrizione si può anticipare in modo volontario: dal momento in cui ci si iscrive bisogna utilizzare il sistema. Occorre dunque accedere all’area “operatori” del sito del Rentri e seguire le istruzioni, accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure “incaricate” che potranno in seguito accedere a Rentri con il proprio Spid.

Si segnala il Tutorial per la procedura di iscrizione.

Nell’area DEMO è possibile provare l’iscrizione, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati.

Nell’area FORMAZIONE del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq.

Confapi Lecco Sondrio organizza corsi di gruppo da 2 ore, in particolare il 24/11 e il 1/12, per iscriversi, consultare la pagina dell’area formazione dedicata.

Silvia Negri resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (moduli da 2 ore): silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Il versamento dell’acconto delle imposte con l’adesione al concordato preventivo biennale

Entro il 1° dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre è domenica) i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare saranno chiamati alla cassa per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP (e delle relative imposte sostitutive e addizionali) relativi al 2025.

In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:

  • contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
  • contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.
Nell’ipotesi di cui al primo punto, se è utilizzato il metodo storico, con riferimento alle imposte dirette, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello REDDITI 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
  • il reddito concordato (per il 2025, si tratta dell’importo indicato nel rigo P06 del modello CPB);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, si tratta dell’importo indicato nel rigo P04 del modello CPB).
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).

Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

  • il valore della produzione netta concordato (per il 2025, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
  • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024 (per il 2024, indicato nel rigo P05 del modello CPB).
Se l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra (art. 20 comma 2 lett. c) del DLgs. 13/2024):
  • l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
  • quanto versato con la prima rata.
Venendo ora all’ipotesi in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB in conseguenza dell’adesione effettuata per il biennio 2024-2025, se si utilizza il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).

Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi: deducibili solo se sostenuti con pagamenti tracciabili

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.

Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.

L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).

Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
 

(MF/ms)