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Agenzia delle Entrate: operatività nel mese di agosto

Le deduzioni allo schema di atto rientrano nella sospensione, ma non la domanda di adesione ante accertamento.

Il sistema tributario non prevede una sospensione feriale per le attività di verifica fiscale, ma esistono norme specifiche che sospendono l’utilizzo di alcuni poteri degli uffici.

Si allude all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Tra i termini soggetti alla sospensione rientrano, di conseguenza, quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire (strumentali, per definizione, alla richiesta di informazioni) e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73 che caratterizzano le c.d. “indagini a tavolino”.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica invece alcuna sospensione.

Laddove, ad esempio, nel mese di agosto venisse chiesto un documento a seguito di indagine a tavolino, la sua mancata esibizione non potrebbe legittimare l’irrogazione della sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97, né si potrebbe verificare la c.d. preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR 600/73.

Al di fuori di queste casistiche, non ci sono sospensioni dei termini. Così, la giurisprudenza ha diverse volte sancito che non soggiace ad alcuna sospensione il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale di constatazione ed emissione dell’accertamento ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 (Cass. 28 marzo 2019 n. 8643 e 9 febbraio 2023 n. 3903), termine dilatorio strumentale alla presentazione delle memorie difensive (rammentiamo che l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 è stato abrogato dal DLgs. 219/2023, con effetto dal 18 gennaio 2024).

Niente sospensione per le richieste durante gli accessi

Va però detto che, forse con una certa forzatura, la prassi ha specificato che soggiace alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 il termine di 60 giorni entro cui a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, si possono presentare deduzioni difensive (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025). Si tratta pur sempre, per la prassi, di “termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate”.

Ricevuto lo schema di atto, il contribuente, in luogo delle deduzioni difensive, può formulare nei trenta giorni successivi domanda di accertamento con adesione. Sebbene di ciò la prassi non abbia parlato, il menzionato termine di trenta giorni non soggiace a nessuna sospensione feriale, quindi se lo schema di atto è notificato a luglio la domanda va presentata non solo ad agosto, ma anche entro i trenta giorni.

Il termine dei trenta giorni sembra avere natura ordinatoria, con la conseguenza che se la domanda venisse presentata dopo (magari a causa dell’errato conteggio della sospensione feriale) comunque la procedura di adesione dovrebbe instaurarsi.

Gli uffici, tuttavia, potrebbero essere di diverso avviso e l’eventuale rifiuto a dar corso alla procedura di adesione sarebbe insindacabile
 
(MF/ms)




“Dazi, fatturato a rischio per le imprese”

La Provincia del 29 luglio 2025, parla Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero.




Confapi incontra Segretario per la Giustizia di Hong Kong: nuovo slancio rapporti tra PMI italiane e mercato asiatico

Confapi ha accolto presso la propria sede il Segretario per la Giustizia di Hong Kong, Mr. Paul Lam, a capo di una delegazione istituzionale in visita in Italia. L’incontro, avvenuto lo scorso 11 luglio, è stato organizzato da Confapi attraverso il ConfapiAsiaHelpDesk in stretta collaborazione con ICCF – Italy China Council Foundation, partner strategico con cui Confapi condivide l’obiettivo di rafforzare i legami economici e istituzionali tra Italia e Asia. Proprio grazie al contributo di ICCF, che da anni svolge un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo tra Italia e Cina, è stato possibile dare concretezza a un’agenda di confronto ad alto livello.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività congiunte volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra le PMI italiane e il mercato asiatico, e ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con alcune qualificate realtà di Hong Kong. Al centro dell’incontro: il sostegno alle imprese italiane interessate a espandere la propria presenza a Hong Kong, nella Cina continentale e nel più ampio contesto asiatico, nonché l’attrazione di investimenti da parte di aziende cinesi verso il nostro Paese.

Per Confapi sono intervenuti il Vice Presidente nazionale Corrado Alberto e Vincenzo Elifani, Presidente di Unionservizi e membro della Giunta nazionale, mentre per ICCF ha partecipato il Direttore Marco Bettin, il cui intervento ha evidenziato le sinergie operative già attive tra ICCF e Confapi, a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti di enti e società specializzate nei servizi per l’internazionalizzazione, partner chiave nella strategia condivisa da Confapi e ICCF per agevolare l’accesso delle PMI italiane ai mercati asiatici e promuovere partnership con interlocutori locali altamente qualificati.




Licenziamenti. Camisa: sentenza consulta crea ulteriore incertezza in pmi industriali

“Con la sentenza con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo nei casi di licenziamento illegittimo nelle Pmi, numerose aziende che sono già in difficoltà rischiano di avere ulteriori aggravi di costi. La decisione della Corte Costituzionale, infatti, riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti che non hanno quindi coperture e liquidità delle grandi aziende: una parte importante del mondo industriale che noi rappresentiamo. Vale la pena ricordare, inoltre, che nei casi in cui le Pmi industriali ricorrano a un licenziamento avviene sempre per una reale necessità, visto quanto è fondamentale per noi ogni singolo collaboratore. La sentenza, insomma, interviene su una norma in vigore da numerosi anni con il risultato di creare incertezza e preoccupazione ad una parte importante del mondo delle Piccole e Medie industrie italiane e non solo. Ci auguriamo che si possa intervenire immediatamente a livello legislativo su un tema così delicato per tutto il nostro mondo”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.



Presidente Camisa al forum imprenditoriale Italia-Algeria

Il Presidente, Cristian Camisa, è intervenuto come relatore al Forum Imprenditoriale Italia-Algeria che, in linea con gli obiettivi della Cabina di Regia del Piano Mattei, mira a consolidare un partenariato strategico tra i due Paesi che coniughi sicurezza energetica e cooperazione per lo sviluppo. All’appuntamento sono intervenuti tra gli altri il Premier Giorgia Meloni, il Presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf.
Camisa nel corso del suo intervento al panel “Opportunità di scambi e investimenti in Italia e Algeria” dedicato agli investimenti per rafforzare il partenariato industriale tra le Pmi industriali italiane e le imprese algerine, ha portato all’attenzione temi centrali per lo sviluppo delle economie dei due Paesi come il ruolo strategico delle Pmi industriali, la cooperazione, i giovani e la formazione.

“L’Algeria – ha detto – rappresenta una priorità strategica per Confapi. Il nostro obiettivo oggi è mettere in risalto il ruolo cruciale che le Pmi industriali italiane possono svolgere nel rafforzamento delle relazioni economiche con questo Paese. Tali realtà imprenditoriali trovano nell’Algeria un mercato dinamico e ricettivo. Tra i settori chiave, un ruolo di primo piano spetta alla meccanica, cuore pulsante del sistema manifatturiero italiano e comparto strategico anche per lo sviluppo industriale dello stato nord-africano. Con un’età media di soli 28,6 anni, contro i 48,7 dell’Italia, l’Algeria è un Paese giovane, ricco di energie e potenzialità. Anche per questo, la formazione e il sostegno all’imprenditoria giovanile sono quindi leve fondamentali per costruire un futuro sostenibile. È qui che le Pmi industriali italiane possono fare la differenza, portando competenze, tecnologie e un modello industriale flessibile, replicabile e radicato nei territori. Come Confapi – ha specificato – siamo impegnati nel Piano Mattei e da tempo guardiamo strategicamente al continente africano ritenendo che il nostro modello produttivo, economico e sociale possa supportare la crescita e lo sviluppo in una vera logica win-win”.

Camisa ha poi ribadito che “le missioni di sistema sono lo strumento chiave per tradurre questi obiettivi in azioni concrete. A luglio, Confapi ha organizzato insieme a Ice una missione ad Algeri, punto di arrivo di un lavoro avviato già nel 2022 con la firma di un accordo con ANADE, l’Agenzia algerina per l’imprenditoria. Un percorso rafforzato dalla missione istituzionale guidata dal Ministro Tajani nel marzo scorso. Stiamo lavorando ogni giorno – ha concluso – con l’obiettivo di creare importanti opportunità di relazioni commerciali. Continueremo a investire in questa direzione, promuovendo occasioni di incontro e collaborazione tra le Pmi dei due Paesi sempre in un’ottica di partenariato che valorizza entrambi i sistemi, mettendo al centro la crescita condivisa e il trasferimento di know-how”.




Confapi, pubblicato il bilancio di sostenibilita

Il Giornale di Lecco del 28 luglio 2025, servizio sulla nostra iniziativa.




CCNL Multiservizi: accordo rinnovo 2025 – Ccnl Unionservizi Confapi e circolare esplicativa

Informiamo le aziende associate che in data 13 giugno 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, scaduto il 31 dicembre 2024.

L’accordo, con validità dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2028, è stato raggiunto tra  Unionservizi Confapi e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti.

Per tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti economici e normativi previsti dal nuovo contratto, si rimanda alla circolare illustrativa in allegato.

(FV/fv)




Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2024-2025 e versamento acconto imposte

I contribuenti chiamati alla cassa il 21 luglio o il  20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, per il versamento del saldo 2024 e della prima rata di acconto 2025 di imposte dirette e IRAP, devono tenere conto degli effetti dell’eventuale adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, perfezionata con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Tali soggetti devono, infatti, calcolare e versare:

  • il saldo 2024 tenendo conto del reddito concordato, come determinato all’interno del quadro CP del modello REDDITI 2025;
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (opzionale);
  • la prima rata di acconto 2025, se dovuta.
La determinazione dell’importo da versare a titolo di acconto in costanza di CPB risente di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L’applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, va quindi presa a riferimento l’imposta calcolata sulla base del reddito concordato 2024; in altre parole, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN (RN34), al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.

Tale soluzione risulta la più semplice dal punto di vista pratico, considerato che le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2025 non prevedono regole particolari per il calcolo dell’acconto 2025 dedicate ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

L’utilizzo del metodo storico con i criteri sopra descritti potrebbe portare, in linea generale, ad un aumento dell’importo che dovrà essere versato nel 2026 a titolo di saldo 2025. Il reddito concordato 2025 è infatti superiore al reddito concordato 2024 per effetto di quanto previsto dal DM 14 giugno 2024, che prevede un adeguamento graduale ai fini del raggiungimento della piena affidabilità fiscale; per il periodo di imposta 2024 il maggior reddito concordato calcolato applicando la relativa metodologia è stato infatti ridotto del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato DM 14 giugno 2024.

I contribuenti potranno quindi valutare l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2025, in modo da distribuire tale aumento sulle due rate di acconto.

Diversamente, i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026, e di utilizzare il metodo storico per il calcolo dell’acconto 2025, devono seguire le specifiche regole dettate dal comma 2 del citato art. 20 del DLgs. 13/2024.

In tal caso, infatti, l’acconto deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).

I criteri per il calcolo dell’acconto con il metodo storico in sede di prima applicazione del CPB non differiscono quindi da quelli validi per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale. I contribuenti interessati dovranno infatti calcolare l’acconto considerando i redditi 2024 e versare l’eventuale prima rata entro il prossimo 21 luglio.

Seconda rata con maggiorazione

Nel caso in cui si perfezionasse l’adesione al CPB 2025-2026 (entro il 30 settembre), il versamento della seconda o unica rata di acconto (entro il 1° dicembre) dovrà essere accompagnato dal versamento della citata maggiorazione.

Diversamente, in caso di utilizzo del metodo previsionale la maggiorazione non si applica, ma la seconda rata di acconto deve essere calcolata sottraendo l’importo versato con la prima rata all’acconto complessivamente dovuto determinato considerando il reddito concordato 2025.
 

(MF/ms)




Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
  • degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
  • degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  • degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
  • delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
    Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.
Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un “avviso bonario” che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25% (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024).

Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
 

(MF/ms)