“In Europa siamo ai vertici L’export è la nostra forza”
La Provicia del 15 aprile 2024, intervista a Andrea Beri amministratore delegato di Ita spa.
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La Provicia del 15 aprile 2024, intervista a Andrea Beri amministratore delegato di Ita spa.
“E’ l’appuntamento clou per molte delle nostre aziende – commenta Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio -, anche noi come associazione siamo sempre stati presenti e siamo legati particolarmente a questo appuntamento. Anche se viviamo l’epoca dell’online e dei rapporti via call o webinar è impagabile, soprattutto per il mondo industriale, il contatto umano in fiera sia per rafforzare il rapporto con i clienti già esistenti sia per farsi conoscere da quelli nuovi”.
Queste le aziende Confapi Lecco Sondrio a “Wire 2024” la prossima settimana: Fratelli Rotta srl di Pescate, Froma srl di Valmadrera, Ita Spa di Calolziocorte, M+E+Engineering srl di Dervio, Metallurgia Alta Brianza Spa di Lecco, Metallurgica Frigerio Spa di Villa d’Adda, Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero, Officine Santafede srl di Primaluna, Omig srl di Olginate, T.M.I. srl di Lecco, Tis srl di Valmadrera, Trafileria Lecchese srl di Olginate e Trafilerie di Valgreghentino Spa.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Come sempre l’obiettivo è indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per le attività delle nostre aziende associate, è un’indagine anonima e si può compilare anche da smartphone entro martedì 16 aprile.
CLICCA QUI per compilare l’indagine.
“Ringrazio i consiglieri per la nomina e soprattutto la fiducia – commenta Luigi Sabadini –, questo Consiglio sarà espressione non solo della categoria lecchese di Unionmeccanica ma anche di quella nazionale. Infatti, tutti i consiglieri avranno la delega al voto in Consiglio nazionale. Il primo importante impegno che dovremo affrontare a breve sarà la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che scade a fine anno”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Il piombo, con i suoi derivati inorganici, noto per i suoi effetti negativi sulla fertilità e sullo sviluppo fetale, è classificato come un tossico per la riproduzione di categoria 1A, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Per i diisocianati, già noti per causare problemi respiratori e cutanei, inclusi asma professionale e sensibilizzazione cutanea, è stato fissato il valore limite.
Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a incorporare queste nuove direttive nella legislazione nazionale entro il 9 aprile 2026. Inoltre, entro la stessa data, la Commissione esaminerà l’impatto degli interferenti endocrini sul posto di lavoro, per determinare la necessità di estendere la direttiva 2004/37/CE a queste sostanze.
I prossimi due anni sono dunque utili alle imprese per valutare la necessità di introdurre specifiche modifiche impiantistiche per garantire il rispetto ai limiti.
Si ricorda che le norme per la gestione corretta della chimica in azienda sono sulla piattaforma ECHA.
Le imprese che impiegano questi agenti chimici devono proseguire nella gestione conforme alle norme sempre più restrittive.
Per eventuale supporto specializzato in questa materia, scrivete a Confapi: silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
Il piombo, con i suoi derivati inorganici, noto per i suoi effetti negativi sulla fertilità e sullo sviluppo fetale, è classificato come un tossico per la riproduzione di categoria 1A, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Per i diisocianati, già noti per causare problemi respiratori e cutanei, inclusi asma professionale e sensibilizzazione cutanea, è stato fissato il valore limite.
Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a incorporare queste nuove direttive nella legislazione nazionale entro il 9 aprile 2026. Inoltre, entro la stessa data, la Commissione esaminerà l’impatto degli interferenti endocrini sul posto di lavoro, per determinare la necessità di estendere la direttiva 2004/37/CE a queste sostanze.
I prossimi due anni sono dunque utili alle imprese per valutare la necessità di introdurre specifiche modifiche impiantistiche per garantire il rispetto ai limiti.
Si ricorda che le norme per la gestione corretta della chimica in azienda sono sulla piattaforma ECHA.
Le imprese che impiegano questi agenti chimici devono proseguire nella gestione conforme alle norme sempre più restrittive.
Per eventuale supporto specializzato in questa materia, scrivete a Confapi: silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
È questa la posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze che emerge dalla comunicazione dello stesso a tutte le società non compliant.
L’art. 379 del Codice della crisi – ricorda nelle sue comunicazioni alle società il Registro delle imprese toscano – ha modificato l’art. 2477 c.c. che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:
Pertanto, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022 l’assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell’art. 2477 c.c. (cioè i limiti parametrici su cui vigila il Registro delle imprese), avrebbe dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore.
Il Registro evidenzia che la società deve provvedere alla nomina nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, il Conservatore, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., si vedrà obbligato a segnalare al Tribunale competente l’omissione rilevata affinché quest’ultimo provveda alla nomina ivi prevista.
Nella comunicazione si rende inoltre noto che il bilancio (ci si riferisce evidentemente al bilancio 2023) “presentato in assenza di relazione dell’organo di controllo dovrà essere rifiutato”.
La comunicazione risulta molto diversa rispetto a quella di altri Conservatori dei Registri delle imprese.
Quella di Milano, ad esempio, forniva un termine non di trenta, ma di sessanta giorni e chiedeva al Tribunale di nominare un organo di controllo, non un revisore.
Soprattutto, a quanto ci risulta, è la prima volta che un Conservatore del Registro delle imprese evidenzia che, in caso di mancata nomina dell’organo di controllo (in effetti si dovrebbe far riferimento anche al revisore che, non essendo un organo, dovrebbe essere citato autonomamente), il bilancio non sia depositabile.
Dietro tale posizione, probabilmente, il Registro delle imprese toscano prende atto di una ormai sempre più consolidata giurisprudenza, secondo la quale la relazione del Collegio sindacale è considerata un elemento costitutivo essenziale e prodromico al processo di formazione del bilancio, la cui assenza o irregolarità, inficiandone la conformità rispetto al paradigma normativo, ne determina l’invalidità (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019).
La giurisprudenza maggioritaria, anche a seguito della storica sentenza della Cassazione n. 11554/2008 (nel caso di specie si era di fronte a un collegio irregolarmente costituito), propende in questi casi per l’annullabilità, determinata da un vizio nella formazione del bilancio che non rispetterebbe i dettami degli artt. 2478-bis e 2429 c.c. (in tal senso Trib. Milano 8 maggio 2019, Trib. Milano n. 3432/2018, Trib. Milano n. 1474/2017 e Trib. Latina 23 marzo 2011), ma non manca qualche sentenza che, addirittura, in dette situazioni individua gli estremi della nullità (Trib. Milano n. 11595/2015).
Al di là della rilevante (e, ad avviso di chi scrive, condivisibile) posizione del Registro delle imprese toscano, si evidenziano due problemi, il primo di ordine pratico e il secondo di mancato coordinamento.
Il problema di ordine pratico è quello legato al fatto di come un sindaco revisore, o un revisore nominato nel mese di aprile o maggio 2024, possa redigere la propria relazione al bilancio 2023, non avendo ad esempio potuto provvedere ad alcun controllo del magazzino a fine anno e con ulteriori limitazioni a porre in essere le ordinarie procedure di revisione.
Sotto il secondo profilo, invece, emerge (ancora una volta), la disomogeneità nei comportamenti dei diversi conservatori dei Registri delle imprese italiane.
Forse sarebbe auspicabile, ad avviso di chi scrive, che il MIMIT (vigilante sui Registri delle imprese) con apposito provvedimento indirizzi in un’unica direzione i comportamenti dei vari Conservatori, in modo da equiparare anche le conseguenze per le diverse società, dislocate nelle diverse Province italiane che non rispettino le previsioni normative di cui all’art. 2477 c.c.
(MF/ms)
Per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, la bozza di schema circolata contiene, in primo luogo, molte norme di coordinamento, rese necessarie dall’esigenza di ridurre la frammentazione che attualmente affligge la materia, dato che le disposizioni che riguardano questa imposta sono suddivise tra il DLgs. 346/90 e il DL 262/20069 (art. 2 commi 47-53) che ha reintrodotto il tributo (soppresso nel 2003).
Per fare un esempio, vengono “riportate” nell’art. 7 del DLgs. 346/90 le aliquote e le franchigie dell’imposta, attualmente definite dall’art. 2 commi 47 e 48 del DL 262/2006, senza modificarle.
In larga parte, lo schema del decreto recepisce l’esito dei contrasti interpretativi (giurisprudenziali o di prassi) svoltisi nell’ultimo decennio, sul corretto coordinamento normativo tra vecchia (DLgs. 346/90) e nuova (DL 262/2006) normativa.
Viene recepita l’evoluzione interpretativa in tema di coacervo:
Per il trust vengono esplicitati i criteri di territorialità ancorandoli alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale, cosicché:
Qui, però, troviamo una novità: si prevede la possibilità, per il contribuente, di derogare al principio di tassazione differita, optando per la tassazione anticipata. In breve, il disponente del trust (o, in caso di trust testamentario, il trustee) può optare per la corresponsione dell’imposta “anticipata”, al momento del conferimento dei beni nel trust (ovvero dell’apertura della successione), determinando la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili con riferimento al momento del conferimento stesso (ovvero dell’apertura della successione) e se, al momento del conferimento, i beneficiari non sono individuati – precisa la disposizione – si applica l’aliquota più elevata, senza franchigie. In queste ipotesi, i trasferimenti finali ai beneficiari non sconteranno imposta, ma non si darà in ogni caso luogo a rimborsi.
La bozza dello schema di decreto prevede che le norme in tema di trust trovino applicazione anche ai trust già istituiti al momento dell’entrata in vigore del decreto (ma un decreto attuativo dovrà definire le modalità).
Interessanti sono, poi, le modifiche all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o partecipazioni a coniuge e discendenti (art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90). In primo luogo, forse sotto lo stimolo della recente risposta a interpello n. 72/2024, nella quale è stata esclusa l’applicabilità dell’esenzione per un trasferimento di quote a soggetti che già detenevano, in comproprietà, il controllo della società (si veda “Donazione di quote non esente se il beneficiario ha già il controllo e lo rafforza” del 19 marzo 2024), lo schema di decreto prevede che, per il trasferimento di quote in società di capitali, l’esenzione spetti anche quando il beneficiario integra un controllo già esistente.
Inoltre, viene declinata con maggior precisione la condizione del quinquennio che, attualmente, è esplicitata solo per i beneficiari di quote di società di capitali, ai quali si richiede di mantenere il controllo sociale per almeno 5 anni. Il testo della bozza specifica che, per almeno un quinquennio:
(MF/ms)
A livello operativo, al di là di quanto prevedeva la norma che faceva riferimento ai consumatori finali, anche i soggetti passivi IVA per sfruttare appieno il servizio avrebbero dovuto esprimere espressa adesione, salvo quanto previsto per il c.d. “periodo transitorio”.
Per effetto della modifica normativa in parola, tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, possono avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, come detto, non sarà più necessaria un’espressa adesione al servizio.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 105669/2024, ha recepito le novità a livello operativo, con effetti a partire dallo scorso 20 marzo.
Come riportato nel provvedimento, stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5-bis, del menzionato D.Lgs. n. 127 del 2015 (introdotto dall’art. 14 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il nuovo provvedimento si dispone:
Inoltre, anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore finale, ad un intermediario.
Periodo temporale memorizzazione dati | |
---|---|
Dati fattura | 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento |
File fattura completo | Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio |
Fatture disponibili | Anche se antecedenti all’adesione (per chi l’aveva espressa in precedenza) |
(MF/ms)