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Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 aprile 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate sospende quindi l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Stop anche ai crediti R&S relativi al 2024

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, invece, i codici sono sospesi quanto in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 del DL 39/2024).

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

– “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
– “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
– “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: credito imposta senza blocchi per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 16 aprile, sul proprio sito internet nella sezione dedicata al credito per investimenti in beni strumentali, ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Il chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Riepilogando brevemente i termini della questione, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che le comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto che “per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

In attuazione del citato art. 6 del DL n. 39/2024, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha quindi, tra l’altro, sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

Considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia, nella risposta alla FAQ, osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Non va indicato l’anno di interconnessione

Ad avviso dell’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936” e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, secondo quanto espressamente riportato nella FAQ, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
 

(MF/ms)




Fringe benefit dipendenti: chiarimenti sul concetto di “interesse esclusivo del datore di lavoro”

sacchetti di caffè ed eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè per promuovere la propria immagine non sono tassati soltanto se rientrano nel limite di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR; se il limite viene superato, tali beni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sulla base del valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 89 dell’11 aprile.

Nel caso di specie, la società istante rappresenta di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo della produzione e la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere e accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.

Secondo quanto rappresentato, nell’ambito di un’articolata serie di benefit previsti dalla “Partner Guide”, la società “omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale.

La società rappresenta, inoltre, che “potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise (es.: tazze con il logo aziendale, spillette)” e afferma che, “in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale (ad esempio, attraverso l’utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design) e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della [caffetteria] con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale”.

La società chiede quindi se, in considerazione del prevalente interesse datoriale, i descritti beni erogati ai dipendenti possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, alla luce della risoluzione 9 settembre 2003 n. 178, con la quale è stato precisato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

  • le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
  • le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, anche in base alla circolare n. 37/2013, afferma, in via generale, che i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e, solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i beni descritti sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Non si configura l’interesse esclusivo del datore di lavoro

Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del TUIR (cfr. ris. 29 ottobre 2003 n. 202).

Nell’ambito della risposta l’Agenzia ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d’imposta 2024, il suddetto limite di esenzione è incrementato a 1.000 euro e, per i dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro.
 

(MF/ms)




Proroga per tutti al 15 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni

Con la circolare n. 8 pubblicata l’11 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali recate dal DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) e dall’art. 38 del DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

In particolare, le principali novità riguardano:

  • l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730;
  • la semplificazione della dichiarazione precompilata;
  • la modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 2 del DPR 322/98 con effetto dal 2 maggio 2024, ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
  • dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti “solari”;
  • dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.
Tale nuova disciplina è stata però derogata per effetto dell’art. 38 del citato DLgs. 13/2024.

In relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato infatti differito:

– dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
– dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Nella circolare non viene fatta alcuna distinzione, per cui deve ritenersi confermato che le disposizioni dell’art. 38 del DLgs. 13/2024 riguardino tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo. 

Nei confronti di tutti i contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

Resta invece applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024, secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.

Ad esempio, in relazione al periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023 di una società di capitali, i relativi modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31 maggio 2024, cioè entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, in base alla disciplina precedente all’intervento del DLgs. 1/2024.

I termini previgenti rimangono applicabili anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, ad esempio una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023, che è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.

Per quanto riguarda l’estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730, la circolare ricorda che è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:

  • indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L);
  • dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
  • assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro W.
Viene inoltre sottolineata la possibilità, prevista dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

L’art. 1 del DLgs. 1/2024 ha invece modificato la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche
titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, prevedendo una modalità di presentazione semplificata tramite un percorso guidato.

A decorrere da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, e che sono accessibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare ribadisce che le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, da parte del contribuente, saranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 

(MF/ms)




Istat marzo 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,2 % (variazione annuale) e a + 8,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,9 % e + 6,45 %.

(MS/ms)




Cambiavalute marzo 2024

 

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino
 
146,2274
Peso Argentino 924,0898
Dollaro Australiano 1,6586
Real Brasiliano 5,4157
Dollaro Canadese 1,4726
Corona Ceca 25,2919
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8297
Corona Danese 7,4566
Yen Giapponese 162,7725
Rupia Indiana 90,2515
Corona Norvegese 11,5214
Dollaro Neozelandese 1,7869
Zloty Polacco 4,3069
Sterlina Gran Bretagna 0,85524
Nuovo Leu Rumeno 4,9708
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0872
Rand (Sud Africa) 20,4955
Corona Svedese 11,3054
Franco Svizzero 0,9656
Dinaro Tunisino 3,3802
Hryvnia Ucraina 42,1056
Forint Ungherese 395,087
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




Portale “Rentri”: parte la fase di test in area “demo”

Molti operatori saranno tenuti all’utilizzo del Rentri, con livelli diversi di ingaggio e con tempistiche diversificate, come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni (circolari Api n. 319-420-489-560 del 2023 e n.13 del gennaio 2024).

A partire dal 16 aprile 2024 viene avviata la fase di test in ambiente “demo”, raggiungibile dal portale del Rentri, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.

I futuri “utenti” del Rentri possono avere diversi ruoli (operatori, delegati, enti o produttori non obbligati all’iscrizione), come si vede nella home page del sito del Rentri.

L’ambiente “demo” permette agli utenti di:

  • analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione
  • verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale; la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo; testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.
Gli operatori e gli eventuali delegati possono iniziare a testare:
  • le procedure di iscrizione
  • la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso
  • la stampa del format di registro cronologico di carico e scarico
Le diverse funzioni verranno rilasciate nell’area ufficiale del sito nell’arco dei prossimi mesi.
L’ambiente “demo” sarà operativo anche dopo l’avvio a regime del RENTRI.
 
Confapi vi invita a testare l’uso dei diversi servizi. Si ricorda tuttavia che lo strumento del Rentri ha l’obiettivo di trasferire le attività manuali in modalità digitale ma non vengono modificate le regole, le sanzioni, le responsabilità vigenti in questa materia. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che le persone incaricate di seguire questi adempimenti siano adeguatamente preparate sugli obblighi della normativa.

In caso di necessità, consultate i corsi offerti da Confapi.

(SN/am)




“La piccola impresa che vorrei”: giovedì la finale con i vincitori

Si conclude giovedì mattina la prima edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, il progetto ideato e realizzato da Confapi Lecco Sondrio per festeggiare i 75 anni di fondazione dell’associazione delle piccole e medie imprese.

Appuntamento il 18 aprile 2024, ore 10, al Cenacolo Francescano di Lecco per l’ultimo atto, con la proclamazione delle tre classi vincitrici, di un viaggio cominciato lo scorso settembre con l’avvio dell’anno scolastico. Alla prima edizione del concorso hanno aderito 22 classi per un totale di 450 studenti e 22 imprenditori che hanno fatto da tutor ai gruppi. Dopo una prima fase di conoscenza in classe tra i ragazzi e gli imprenditori, si sono tenute le visite in azienda e infine si sono dedicati alla realizzazione dei progetti che sono poi stati consegnati in formato pdf, powerpoint o video.
Giovedì mattina si scoprirà quali sono i tre lavori vincitori scelti dalla giuria: al primo andrà un premio di tremila euro, al secondo di duemila euro e al terzo di mille euro, somme destinate all’acquisto di materiale scolastico.

Oltre alla proclamazione dei vincitori del concorso la mattinata vedrà la presenza come ospite di Alex Bellini, esploratore, avventuriero e motivatore che, come la giuria, ha visionato tutti i progetti in concorso e preparato un intervento dedicato agli studenti che hanno preso parte al concorso: “Con questi progetti i ragazzi segnano la linea di partenza della loro personale avventura professionale, che contribuirà a far evolvere il mondo nel suo complesso e tutti coloro che vi parteciperanno. Faccio a tutti i miei migliori auguri. Visionando i progetti proposti mi sono soffermato a riflettere sull’avventura e l’impresa, l’azione di esplorare e quella di intraprendere. Due verbi e due missioni distinte, eppure con evidenti correlazioni. L’avventura vive e si alimenta della capacità di andare oltre il già dato per generare il nuovo. Così anche l’intraprendere. L’avventura porta con sé un evento che deve ancora manifestarsi e che si genera dall’azione di colui che, con coraggio e determinazione, la intraprende. Così anche l’impresa. L’avventura si inoltra nello spazio delle possibilità e dei rischi elaborando soluzioni ottimali per procedere lungo il percorso immaginato. Così anche l’impresa. Tanto nell’avventura, quando nell’impresa ci si può perdere o, peggio ancora, si può naufragare e questo richiede all’esploratore-imprenditore moderno specifiche competenze ed attitudini che lo sostengano nel cammino verso il punto di fuga. Oggi, un buon punto di partenza è metterci il cuore; il cuore come simbolo di passione e volontà, e sinonimo di etica. E una bussola con questi tre punti cardinali, indica sempre la rotta sicura che non fa naufragare”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Tredici aziende Api alla fiera Wire “Visibilità all’estero”

La Provincia del 16 aprile 2024, Marco Piazza parla della fiera in Germania. 




Unionmeccanica Lecco: eletto Sabadini

La Provincia di domenica 14 aprile 2024 articolo sul rinnovo cariche territoriale.