L’azienda 4.0: le imprese “Made in Api” ci credono
Oltre la notizia di Katia Sala, 11 maggio 2021, approfondimento sulla nuova collaborazione tra Api, le sue associate e l’istituto Fiocchi di Lecco.
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Oltre la notizia di Katia Sala, 11 maggio 2021, approfondimento sulla nuova collaborazione tra Api, le sue associate e l’istituto Fiocchi di Lecco.
Segnaliamo alle Aziende Associate che, nel contesto del programma InBuyer promosso da Promos Italia, c’è la possibilità di iscriversi a incontri B2B inerenti al settore Fashion-Accessories, nella fattispecie per le seguenti categorie merceologiche:
Accessori in pelle
Borse, cappelli, guanti, piccola pelletteria
Accessori in tessuto
Borse, cappelli, cravatte, foulard, guanti, sciarpe
Accessori di viaggio
Borselli, borse a mano, porta abiti, valigie, zaini
Bigiotteria
Occhiali
Gli incontri sono previsti per le giornate del 29 e 30 giugno 2021.
L’adesione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le aziende lombarde.
Per maggiori informazioni e iscrizione all’evento si rimanda al file allegato.
(GF/gf)
Il prossimo appuntamento sul tema “Commercio internazionale: l’abc per operare con l’estero” si terrà mercoledì 26 maggio 2021, ore 10.00-13.00 sulla piattaforma Zoom.
L’ incontro, di livello base, si propone di fornire le basi giuridiche e una panoramica delle tematiche in materia doganale e fiscale, per comprendere come gestire correttamente le operazioni con l’estero.
Le imprese partecipanti al webinar potranno in parallelo accedere ai servizi di assistenza specialistica gratuita in tema di “commercio estero”.
La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione al seguente link.
(SG/sg)
La Provincia del 12 maggio 2021, articolo sull’iniziativa della nostra associata Sme Up.
In base alle disposizioni del Decreto Legge, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore (ovvero non negli stessi giorni), può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa, nelle seguenti ipotesi:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso
Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. Potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.
In questi casi, i lavoratori dipendenti devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto (tramite invio dei flussi di regolarizzazione).
L’Inps precisa le situazioni di incompatibilità con il congedo 2021, che non può essere richiesto quando l’altro genitore convivente:
Per richiedere tale conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
(FV/fv)
Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.
Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.
Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.
I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.
Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.
Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.
(FP/fp)
Con la risposta n. 308 del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli adempimenti che gravano sul cessionario/committente.
La società istante italiana ha acquistato nel mese di novembre 2020 una licenza di un software venduta da una società del Regno Unito.
Subito dopo l’acquisto il soggetto italiano, riscontrata un’anomalia tecnica nei propri sistemi, richiede il rimborso di quanto pagato: fornitore GB ed acquirente IT convengono nella risoluzione consensuale per sopravvenuto accordo fra le parti.
La società italiana riceve l’accredito delle somme pagate ma il fornitore non emette alcuna nota credito: pertanto, viene interpellata l’Agenzia per chiarire il corretto trattamento ai fini Iva dell’operazione, con particolare riferimento alle modalità di emissione della fattura elettronica, oltre all’eventuale necessità di includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Occorre preliminarmente ricordare che la cessione ad un soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software (personalizzato o standard) per via telematica rientra tra le prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972.
Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell’Unione europea (acquisto avvenuto ante effetti della Brexit) il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 D.l 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993 (integrazione fattura con doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti).
La nota di variazione è invece disciplinata dall’articolo 26 Dpr 633/1972 che, al comma 2, dispone quanto segue: “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili […] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
La disposizione precedente non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
Nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (articolo 26, comma 5, Dpr. 633/1972).
Ricorrendo i presupposti sopra descritti, tale facoltà può essere esercitata “anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17”.
Nel rispondere all’interpello l’Agenzia ricorda che, in linea generale, nelle ipotesi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro il cessionario/committente ha sempre la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione.
In particolare:
a) entro un anno dall’operazione (ossia entro novembre 2021) potrà emettere nota di variazione in diminuzione riferita alla stessa
b) la nota, se elettronica via Sdi, avrà come tipo documento “TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”
Sul punto con la “Guida alla compilazione della fatturazione elettronica ed esterometro” l’Agenzia aveva già chiarito che per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’Iva, in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta. Si tratta dei casi in cui è prevista la trasmissione allo Sdi di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19.
La relativa nota di credito richiederà l’invio di un file xml con medesimo tipo documento dell’operazione principale (nel nostro caso TD17), indicando gli importi con segno negativo. Pertanto, il contribuente non deve utilizzare il documento TD04. Infine, emessa la nota di variazione, si dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri Iva e non sarà necessario inserire tale operazione nell’esterometro.
Laddove invece si scelga di non gestire la variazione tramite Sdi, ma di procedere in via analogica, l’operazione andrà inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esiste, a nostro avviso, una terza strada non contemplata nella risposta dell’Agenzia.
Il committente italiano potrebbe decidere di dare solo rilevanza contabile all’operazione di storno (fuori campo Iva articolo 26), evitando tutti gli adempimenti connessi alla registrazione della nota sul registro Iva (esterometro o invio tramite Sdi).
Trattandosi di operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, il ricorso alla e-fattura via Sdi è infatti da ritenersi facoltativo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015.
Un aspetto che appare opportuno indagare riguarda la possibilità di documentare le cessioni all’esportazione di cui trattasi mediante la fattura differita, disciplinata dall’art. 21 comma 4 lett. a) del Dpr 633/72 e prevista per le cessioni di beni accompagnati da Ddt o da altro documento idoneo.
La norma appena richiamata non esclude di per sé la possibilità di emettere, anche per le cessioni all’esportazione, un documento unico per più operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (sulla base della data di spedizione dei beni), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72, tale procedura risulterebbe possibile, atteso che la norma stabilisce che l’esportazione “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del Dpr 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)”, lasciando intendere che la prova dell’esportazione possa risultare anche da Ddt o documenti equivalenti.
Tuttavia, l’assenza di una fattura immediata accompagnatoria, da presentare in Dogana, ai fini della dichiarazione di esportazione, potrebbe costituire un limite di carattere operativo, soprattutto per quanto concerne la determinazione del valore della merce.
Va segnalato che la prassi ministeriale sul punto aveva ritenuto, in passato, che la fattura fosse elemento imprescindibile per il compimento dell’operazione doganale e che, dunque, non vi fosse la possibilità per il cedente nazionale di emettere fattura differita nella fattispecie (cfr. R.m. n. 108/1998; C.m. n. 35/1997).
Più recentemente, tuttavia, considerato l’avvento del sistema Ecs (Export Control System), che consente di ottenere prova dell’esportazione mediante numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale (Mrn), l’Agenzia delle Entrate, ritenendo “non più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire”, ha riconosciuto la possibilità dell’emissione della fattura in formato elettronico, reputando, conseguentemente, non indispensabile la presentazione del documento “fisico” in Dogana (risposta a interpello n. 130/2019).
Un ulteriore aspetto riguarda il caso delle esportazioni c.d. “triangolari”, le quali vedono coinvolti, in linea generale, tre operatori, dei quali il primo (A) cede dei beni al secondo (B), il quale li rivende a sua volta a un terzo (C), extra Ue, con incarico da parte di B ad A di consegnare direttamente i beni a C. Si tratta di una doppia cessione che beneficia del regime di non imponibilità di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72, ferma la prova del trasporto o spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue.
In relazione a tale fattispecie, la prassi sembrerebbe aver riconosciuto la possibilità per il primo cedente, di avvalersi della fattura differita, essendo possibile documentare – anche ai fini della prova dell’esportazione – la cessione mediante documento di trasporto ex art. 1 comma 3 del Dpr 472/96 (cfr. C.m. n. 35/1997).
Tuttavia, laddove entrambe le parti intendano ottenere prova dell’esportazione mediante MRN, il primo cessionario dovrebbe inserire nella documentazione doganale i dati della fattura emessa dal primo cedente al fine di ottenere dalla Dogana la prova dell’effettiva triangolazione, rendendo, di fatto, impossibile il ricorso alla fatturazione differita da parte di quest’ultimo.
Esclusa la fatturazione “super-differita”
Dovrebbe, infine escludersi la facoltà di avvalersi della c.d. fatturazione “super-differita” di cui all’art. 21 comma 4 lett. b) del Dpr 633/72, vale a dire del maggiore differimento dei termini di emissione della fattura per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, vale a dire per le operazioni c.d. “triangolari”.
Benché la norma richiamata si riferisca genericamente alle cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del primo cedente, non parendo limitare l’agevolazione alle sole operazioni domestiche, di recente la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019 ha definito tali operazioni come “triangolazioni nazionali”.
Così facendo, l’Amministrazione finanziaria sembrerebbe implicitamente essersi espressa per una limitazione della fattispecie alle sole operazioni domestiche, escludendo, quindi, le cessioni triangolari nei confronti di soggetti extra Ue.
(MF/ms)
Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conferma in larga parte le disposizioni applicabili lo scorso anno, di cui al provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020.
Le principali novità sono invece collegate alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da coronavirus.
Le dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021) avrebbero infatti dovuto essere messe a disposizione entro il 30 aprile scorso, per effetto del nuovo termine a regime previsto dall’art. 1 comma 1 del D.lgs. 175/2014, come modificato dall’art. 16-bis del Dl 124/2019.
Per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza delle proroghe che sono state disposte in relazione all’invio dei dati delle certificazioni uniche 2021 e degli oneri deducibili e detraibili relativi al 2020, il termine è stato differito al 10 maggio 2021 (art. 5 comma 22 del Dl 22 marzo 2021 n. 41).
A partire da lunedì 10 maggio 2021, i contribuenti e i soggetti delegati possono quindi visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.
In particolare, sono disponibili le informazioni relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti nell’anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.
Tra i dati precaricati, quest’anno si aggiungono:
Il suddetto regime transitorio per l’utilizzo delle credenziali di Fisconline copre comunque l’intero periodo di presentazione dei modelli 730/2021, che devono infatti essere presentati entro il 30 settembre 2021.
Il 730/2021 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente a partire dal prossimo 19 maggio.
Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta.
Il provvedimento n. 113064/2021 stabilisce inoltre che si applicano le disposizioni in materia di assistenza fiscale “a distanza” di cui all’art. 25 del Dl 8 aprile 2020 n. 23, disposte lo scorso anno in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus con riferimento al solo periodo d’imposta 2019.
Al riguardo, occorre però tenere presente che:
(MF/ms)
Webinar, 24 maggio 2021 dalle ore 15 alle 17
Attrezzature per lavori in quota
Buone pratiche attorno al Piano Mirato “Scale Portatili” di Ats Brianza
Api Lecco Sondrio organizza un webinar su di un tema significativo per la sicurezza sul lavoro e trasversale a vari settori produttivi: il rischio da lavori in quota derivante dall’uso delle attrezzature utili allo scopo. Particolare focus sulle scale portatili: scelta, acquisto, gestione, uso e manutenzione.
Il seminario online è organizzato in collaborazione con il personale Ats Brianza e con il coinvolgimento diretto di alcune aziende associate Api che porteranno l’esperienza diretta sulla materia.
Programma
Introduzione e coordinamento
Silvia Negri – Responsabile Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio
Dalla normativa nazionale al PM “Scale portatili”
Analisi, criticità e cause delle cadute dall’alto
Roberto Aondio – Uos Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Ats Brianza
L’esperienza diretta di chi ha utilizzato il PM “Scale portatili”
per migliorare la gestione aziendale delle attrezzature
Personale della Sei Srl e consulente per la sicurezza
L’importanza di utilizzare prodotti certificati:
norme, processi e test per garantire la sicurezza
Esperti di Gierre Srl che hanno collaborato alla stesura del Piano Mirato
Domande e confronto
La partecipazione al webinar dà diritto a 2 crediti formativi in tema sicurezza.
Per partecipare bisogna iscriversi compilando il form a questo link.
In vista dell’incontro, si consiglia di scaricare e consultare la documentazione del Piano Mirato Scale Portatili dall’apposita pagina del sito internet di Ats Brianza cliccando su questo link.
Il link di partecipazione con piattaforma Teams verrà inviato agli iscritti nella mattinata che precede l’incontro.
Si potrà interagire tramite chat o prendere parola durante la videoconferenza. E’ possibile anticipare le domande in forma scritta all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it
Si raccomanda la partecipazione dei professionisti che usano regolarmente queste attrezzature, ma anche di tutti coloro, in primis i manutentori, che ne fanno un uso occasionale. Inoltre, possono partecipare gli Rspp e i DL-Rspp, nonché i consulenti e i docenti di sicurezza sul lavoro. Il tema può costituire aggiornamento anche per figure della sicurezza come dirigenti e preposti. Il seminario permette di ottenere 2 crediti formativi, validi per l’aggiornamento sicurezza obbligatorio, come da D.lgs. 81/2008.
Per ricevere l’attestato di partecipazione si raccomanda di compilare tutti campi del Google Form di iscrizione con i dati necessari e di partecipare alla videoconferenza indicando con chiarezza nome e cognome della figura iscritta (evitare account aziendali generici).
(SN/am)