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Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: proroga al 31 dicembre 2021

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia delle Entrate, che consentiva di potere accedere ai file Xml transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.

L’uso del condizionale si deve al fatto che il 3 novembre l’Agenzia delle Entrate, col provvedimento n. 298662, ha riaperto i termini per l’adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021 e permettendo, in questo modo, di poter ancora “recuperare” le fatture “pregresse”.

La motivazione questa volta va ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti, quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio” comportasse implicitamente anche la possibilità di fruire del secondo.

La scadenza era già stata oggetto in passato di numerose proroghe, in considerazione delle diverse interlocuzioni fra l’Agenzia e l’Autorità Garante della protezione dei dati personali, per la definizione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 

Negli ultimi provvedimenti che disponevano lo slittamento dei termini, si richiamava, infatti, l’introduzione dell’art. 14 del Dl n. 124/2019, che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle e-fatture ed è stato disposto che i dati in esse contenuti “possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali” (cfr. tra gli altri il provv. n. 17289/2021).

La norma stabiliva che Agenzia e Guardia di Finanza dovessero adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza”, sentito il Garante.

La mancata proroga dell’ultima scadenza aveva lasciato intendere che le suddette questioni fossero state risolte e che, quindi, si dovesse ritenere concluso il periodo transitorio che consentiva a chiunque di potere accedere ai file Xml transitati via SdI, rendendo necessaria, a tal fine, la manifestazione dell’adesione.

Come sottolineato dall’Agenzia, invece, la riapertura dei termini si deve da un lato alla mancata comprensione circa la distinzione fra servizio di consultazione e servizio di conservazione e, dall’altro, alla “concomitanza della scadenza del 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all’Amministrazione finanziaria che “l’indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”. 

Il CNDCEC ha espresso al proposito, in un comunicato stampa, il proprio apprezzamento per la riapertura dei termini, affermando che di fronte “alle evidenti difficoltà createsi”, il provvedimento emanato “grazie anche alla proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale (…) è una utile boccata d’ossigeno per contribuenti e professionisti”.

Quanto alla distinzione fra i servizi citati, si ribadisce che il servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 89757/2018, §7), consente di assolvere agli obblighi di cui all’art. 39 del Dpr  633/72 (secondo cui le “fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica”), ai sensi delle disposizioni di cui al Dm 17 giugno 2014. In base all’accordo di servizio, l’Agenzia, entro 48 ore dalla data di ricezione della domanda di esibizione dei documenti conservati (salvo ritardi dovuti alla manutenzione del sistema), rende disponibile nell’area riservata il c.d. “pacchetto di distribuzione” o la comunicazione di anomalia della richiesta.

Le fatture elettroniche sono conservate a norma dall’Agenzia per la durata di quindici anni.

Il servizio di consultazione proposto gratuitamente dalla stessa Agenzia (provv. n. 89757/2018, § 8.1, 8-bis e 8-ter), permette, invece, di consultare e acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante SdI, all’interno di un’apposita area del portale “Fatture e Corrispettivi”. I file Xml restano disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

(MF/ms)
 




Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il codice di prevenzione incendi vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 1) in esercizio 2) in emergenza; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l’attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie
I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)
 
 
 




Aggiornamento formazione dirigenti Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il percorso dell’aggiornamento della formazione dei Dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l’obbligo formativo di cui all’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 nell’ottica della formazione continua nell’arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti effettivamente svolti. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
 
Crediti Formativi
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento:
dirigente (6 ORE), drspp l/(riconosciute 6 ORE di aggiornamento), lavoratore, preposto.
 
Programma
 
Decorrerenza aggiormento
A partire dalla conclusione della formazione entro il quinquennio successivo e così a seguire (5 anni, 10 anni, 15 anni ecc…)
Nell’ottica della life long learning tutti gli aggiornamenti decorrono sempre dalla conclusione della formazione e devono essere fatti ENTRO (non dopo) il periodo prescritto per legge.
  • Evoluzione normativa
  • Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
  • Fonti di rischio dell’attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
  • Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Gestione rischi interferenziali
  • Gestione delle emergenze
  • Approfondimento sugli adempimenti dell’art.18 del D.Lgs. 81/08
I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.

Esclusioni
Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Non è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
Ai fini dell’aggiornamento per dirigenti, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento.
 
Valutazione degli apprendimenti e attestati
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
 
Docente formatore
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.
 
Destinatari
Dirigenti
 
Requisiti minimi di partecipazione
I dirigenti che abbiano completato il percorso formativo secondo l’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011
 
Durata
06.00 ore
 
Quota di adesione:
€ 140,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 200,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
 
Date e Sedi di svolgimento
10/12/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione
10/12/2021 13.30-15.30 presso Teleformazione
 
E’ possibile iscriversi cliccando al link: ADESIONE

(SB/mc)




Corso: aggiornamento Rspp/datore di lavoro rischio alto

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento rspp datore di lavoro – rischio alto” rivolto a tutti gli i datori di lavoro/rspp che devono effettuare l’aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro in quanto hanno già ricevuto la formazione prevista del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro
 
Il percorso dell’aggiornamento della formazione per DL/RSPP è stato progettato per ottemperare ai disposti di legge dell’art.34 comma 3 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della formazione continua nell’arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e agli obblighi del datore di lavoro. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011 Nello specifico, il corso è per i datori di lavoro/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).
 
Crediti Formativi
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: – DL/RSPP, LAVORATORE, DIRIGENTE, PREPOSTO
 
Programma
Decorrenza aggiornamento
  • Nomina DL/RSPP prima del 31/12/1996, il 1° aggiornamento andava svolto entro 10/01/2014 (se non è stato svolto la carica è decaduta) e da quella data la periodicità è quinquennale
  • Nomina DL/RSPP dopo il 31/12/1996 senza aver svolto alcuna formazione: la formazione andava frequentata immediatamente (se non è stato svolta la carica è decaduta) e dalla data di fine corso l’aggiornamento ha periodicità quinquennale
  • Nomina DL/RSPP dopo il 31/12/1996 e formazione conforme al DM 16/01/97 il 1° aggiornamento andava svolto entro 11/01/2017 (se non è stato svolto la carica è decaduta) e da quella data la periodicità è quinquennale
  • Nomina DL/RSPP e formazione dopo l’11/01/2012 (se non è stata svolta la carica è decaduta) decorrenza quinquennale al completamento del percorso formativo
 
Programma (come da Accordo S-R del 21 dicembre 2011)
  • Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi, evoluzione normativa
  • Sistemi di gestione e processi organizzativi
  • Fonti di rischio dell’attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i rischi di tipo ergonomico
  • Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • I contenuti dei corsi sono da considerarsi come minimi e quindi i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, possono implementarne durata e contenuti.
 
Esclusioni
Ai fini dell’aggiornamento per i DL/RSPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento.
 
Valutazione degli apprendimenti e attestazioni
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.
 
Destinatari
I datori di lavoro che assolvono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL/RSPP) nella loro azienda (aziende artigiane o industriali che occupano fino a 30 lavoratori) come previsto dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 e che abbiano completato il percorso formativo richiesto
 
Requisiti minimi di partecipazione
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano gia? previsti da norme specifiche.
 
Durata
14.00 ore
 
Quota di adesione:
€ 200,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 300,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
 
Date e Sedi di svolgimento
18/11/2021 13.30-17.30 presso Teleformazione
25/11/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione
02/12/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione
03/12/2021 08.30-10.30 presso Teleformazione
 
E’ possibile iscriversi cliccando al link: ADESIONE

(SB/mc)




Formazione Csr e sostenibilità: finanziamento camerale

La Camera di Commercio Lecco – Como sostiene l’iscrizione delle imprese al corso Csr “Responsabilità Sociale delle Imprese” e ai moduli formativi su Csr e Sostenibilità, organizzati da Supsi “Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana”. Si tratta della quarta edizione, la novità è l’intendimento di offrire sia un percorso formativo completo per figure aziendali che intendano assumere il ruolo di Csr manager sia percorsi brevi su tematiche puntuali. L’integrazione degli aspetti teorici con gli strumenti pratici e l’esperienza diretta delle imprese permette di acquisire una visione a 360° del tema sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, ambientali che gli aspetti di governance e comunicazione.

Si tratta di un percorso di 120 ore obbligatorie + altre a scelta, che si sviluppa da febbraio a settembre 2022, possibilmente in presenza con sede a Como e a Mendrisio, per un costo di 5.000 euro.
Il bando di contributo è attualmente aperto e scaricabile dal sito della Camera di Commercio Como-Lecco, dove si può trovare il testo con tutte le condizioni e tutte le informazioni relative al corso.

Il contributo è pari al 50% del costo del corso e dei moduli formativi; le imprese possono inviare la domanda di contributo fino al 30 novembre 2021 mediante la pec camerale (cciaa@pec.comolecco.camcom.it).
E’ possibile partecipare anche soltanto ad alcuni moduli formativi tematici a scelta, minimo 4 fino a 12 (ogni modulo è fatto da 4 ore). Questa modalità si chiama “formula vaucher” e il modulo minimo, da 16 ore, costa 1000 euro e può essere a sua volta coperto al 50%. Uno stesso pacchetto di moduli tematici può essere frequentato da persone diverse della stessa azienda.

Si allega il documento che contiene gli argomenti e la scansione temporale del corso.

La Camera di Commercio, dopo aver valutato le domande, comunicherà direttamente a Suspi i nominativi delle imprese destinatarie del contributo. In seguito Suspi chiederà alcuni documenti aggiuntivi (es. documentazione relativa alla formazione pregressa dei partecipanti al corso CSR e simili).
L’iniziativa nasce e si sviluppa nell’ambito del gruppo di lavoro Smart “Strategie sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio transfrontaliero”.

Api Lecco Sondrio è a disposizione per eventuali approfondimenti, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)
 




Modifiche non sostanziali Aua: dal 1° gennaio 2022 invio digitale

Con la presente si ricorda che i termini per la messa a regime delle modulistiche telematiche inerenti le volture e modifiche non sostanziali Aua (precedentemente previsti per il 1 luglio 2021) sono stati prorogati al 1° gennaio 2022, attraverso la Dgr 29 giugno 2021, n. 4958 “differimento dei termini per la messa a regime delle modulistiche relative all’autorizzazione unica ambientale (Aua) di cui alla DGR n.4027 del 14 dicembre 2020”, scaricabile all’apposito link.

Fino a gennaio 2022, le istanze di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale continueranno ad essere trasmesse direttamente all’Autorità competente in materia di Aua (Province, Città Metropolitana) secondo le modalità da queste messe a disposizione, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale (Dpr 59/2013) e regionale in essere.

Per queste autorizzazioni si può consultare la pagina regionale di riferimento.
(SN/bd)
 
 




Interpelli in materia ambientale al Mite

L’Istituto dell’interpello in materia ambientale, da alcuni mesi, consente di inoltrare al Mite (Ministero della transizione ecologica) istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La novità risale al DL n. 77 del 31 maggio 2021 art.27 che ha modificato il Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 art. 3 septies.
Le domande possono essere poste da regioni, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le risposte vengono pubblicate sul sito del Mite, suddivise per le seguenti tematiche:
 
• Natura  • Mare  • Tutela dell’acqua • Bonifiche • Economia circolare • Qualità dell’aria
• Energia • Valutazioni ed autorizzazioni ambientali • Rischi d’incidente rilevante 
• Agenti fisici
(rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti)
 
Attualmente sono state inserite alcune risposte alle voci “Economia circolare” e “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” che sono direttamente consultabili on line.
 
(SN/bd)
 




Radio Confapi: intervista a Laura Silipigni e Katia Schiatti

La presidente del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio, Laura Silipigni, e la titolare dell’azienda Lovers, Katia Schiatti, parlano del progetto “Mentoring al femminile”.

CLICCA QUI per ascoltare le loro interviste. 




Assemblea elettiva Api Lecco Sondrio 2021

L' Assemblea elettiva dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco e Sondrio, che procederà al rinnovo degli organi sociali in carica fino all’Assemblea Elettiva del 2024, si riunirà in prima convocazione il giorno 29 novembre 2021 alle ore 7.30 presso la sede di Via Pergola, 73 – Lecco, mentre abbiamo modo di ritenere che sarà resa valida la seconda convocazione di:
 
martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso il ristorante "Al Terrazzo" in Frazione Parè, 69/73 a Valmadrera  (Lc).

Per partecipare cliccare qui




“Farà crescere gli scambi Ma non aiuta la qualità”

La Provincia dell’8 novembre 2021, sul tema dazi parla Andrea Beri, amministratore delegato di Ita SpA e consigliere di Api Lecco Sondrio.