1

Rifiuti urbani dalle attività produttive: risposte dal ministero in tema di Tari

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha risposto alla lettera di intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti presentata il 15 aprile 2021 al Ministero dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Api ne aveva dato conto nella circolare associativa n. 234 del 22 aprile 2021 (clicca qui).

La lettera dell’Anci, in particolare, sottolineava diverse criticità in tema di Tari, tra le quali:

  • l’esclusione assoluta dei rifiuti prodotti dalle attività industriali sulle superfici dove avviene la lavorazione industriale, a prescindere dalla loro effettiva natura (esclusione che la Circolare del Mite del 12 aprile vorrebbe estendere alle attività artigiane)
  • la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, non accompagnata dalla chiara indicazione del fatto che la decorrenza della scelta non può intervenire in corso d’anno 2021, se non a prezzo di squilibri finanziari irrecuperabili nella gestione del servizio
  • l’utilizzo del sistema di fuoriuscita dal servizio pubblico genera un concreto rischio di maggiori irregolarità nella gestione dei rifiuti, nonchè di un potenziale incremento degli scarti e delle frazioni non destinate al riciclo
Il Ministro Cingolani è intervenuto con la nota n. 8966 del 3 maggio 2021 (che si allega), chiarendo che:
  • L’estensione della Tari ai magazzini industriali contraddice lo spirito e le finalità del d.lgs. 116/2020; peraltro, già nel 2015 IFEL (Fondazione Anci) affrontava l’esclusione delle aree produttive e dei magazzini e sollecitava i Comuni ad aggiornare le metrature presenti nelle proprie banche dati attraverso inviti alle aziende
  • La nuova disciplina ha delineato un nuovo ruolo per i Comuni che prima dell’intervento del legislatore esercitavano un’azione caratterizzata da ampia discrezionalità. Ciò che appare essere rilevante è la criticità finanziaria attribuita alla riforma introdotta dal d.lgs. 116/2020, conseguenza dell’incidenza della Tari, talvolta utilizzata per colmare deficit di cassa. Se così è, allora è evidente che il servizio pubblico può fare un salto di qualità e, con senso di responsabilità, gli enti locali devono essere accompagnati e supportati in questo percorso di crescita. Le attività produttive che producono “rifiuto urbano” potrebbero continuare ad avvalersi dello stesso servizio ricevuto finora, attraverso convenzioni, in una logica di sana concorrenza con il servizio svolto dal privato
  • Non sussisterebbe il paventato maggiore rischio di “irregolarità nella gestione delle frazioni” se avviene al di fuori del sistema pubblico, dal momento che i rifiuti nei circuiti professionali “di mercato”, a livello nazionale, sono assoggettati ai medesimi adempimenti ambientali gravanti sui soggetti pubblici, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti e al recupero.Il Ministro conclude la nota precisando che “supporterà i chiarimenti normativi atti a garantire il coordinamento delle fasi attuative della definizione della tariffa e la conferma per l’anno 2021 della sola modalità gestionale già in vigore, senza modificare la nozione di rifiuto urbano, che altrimenti comporterebbe l’apertura di una procedura di infrazione UE“.
Si preannuncia, inoltre, l’intenzione del Ministro di istituire un tavolo tecnico permanente con l’Anci, l’Autorità di regolazione, gli operatori e le loro associazioni, al fine di supportare la “transizione” al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Api Lecco Sondrio resta a disposizione per assistere gli associati su questa materia.

(SN/bd)




Trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori: indetto esame per conseguire l’idoneità professionale

Si segnala per la Provincia di Lecco la data dell’esame e la scadenza per l’iscrizione:

Iscrizioni entro le h. 12.00 di martedì 1 giugno 2021, esame mercoledì 16 giugno 2021 alle h. 8.45.

Si tratta di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

Tutti i dettagli, bando e modulo di iscrizione, si trovano sul sito della Provincia

 
(SN/bd)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di aprile 2021

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di aprile 2021 con indice pari a 103,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 aprile 2021 al 14 maggio 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,526393 %.
 
(FV/fv)



Api Lecco Sondrio: Assemblea annuale martedì 15 giugno 2021

Si comunica che l’Assemblea Annuale di Api Lecco Sondrio si terrà martedì 15 giugno 2021, alle ore 17.00, presso la sede di Api Lecco (Via Pergola 73, 23900 Lecco).

Per permetterci di accogliere al meglio gli Imprenditori e i graditi ospiti, e di rispettare le norme anticovid che saranno vigenti in quella data, è necessario confermare la propria partecipazione inviando il seguente modulo compilato via fax (n. 0341.282034) oppure via email all’indirizzo: segreteria@api.lecco.it.

Si allegano la convocazione e i moduli da compilare per l’adesione e la delega.

(MP/sg)
 




L’azienda 4.0: le imprese “Made in Api” ci credono

Oltre la notizia di Katia Sala, 11 maggio 2021, approfondimento sulla nuova collaborazione tra Api, le sue associate e l’istituto Fiocchi di Lecco.

Clicca qui per vedere il servizio.




Digital InBuyer 2021: aperte le iscrizioni per gli accessori moda

 Segnaliamo alle Aziende Associate che, nel contesto del programma InBuyer promosso da Promos Italia, c’è la possibilità di iscriversi a incontri B2B inerenti al settore Fashion-Accessories, nella fattispecie per le seguenti categorie merceologiche:
 
Accessori in pelle
Borse, cappelli, guanti, piccola pelletteria
 
Accessori in tessuto
Borse, cappelli, cravatte, foulard, guanti, sciarpe
 
Accessori di viaggio
Borselli, borse a mano, porta abiti, valigie, zaini
 
Bigiotteria
 
Occhiali
 
Gli incontri sono previsti per le giornate del 29 e 30 giugno 2021.
 
L’adesione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le aziende lombarde.
 
Per maggiori informazioni e iscrizione all’evento si rimanda al file allegato. 

(GF/gf)
 




Webinar 26 maggio 2021: “Commercio internazionale: l’abc per operare all’estero”

La Camera di Commercio Como Lecco con Lario Sviluppo Impresa e in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza un ciclo di incontri in modalità webinar, mirati allo sviluppo di competenze tecniche e manageriali, funzionali a sostenere l’internazionalizzazione.

Il prossimo appuntamento sul tema “Commercio internazionale: l’abc per operare con l’estero” si terrà mercoledì 26 maggio 2021, ore 10.00-13.00 sulla piattaforma Zoom.

L’ incontro, di livello base, si propone di fornire le basi giuridiche e una panoramica delle tematiche in materia doganale e fiscale, per comprendere come gestire correttamente le operazioni con l’estero.

Le imprese partecipanti al webinar potranno in parallelo accedere ai servizi di assistenza specialistica gratuita in tema di “commercio estero”.

 
La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione al seguente link.

(SG/sg)
 




Piccole imprese in digitale: una settimana di formazione

La Provincia del 12 maggio 2021, articolo sull’iniziativa della nostra associata Sme Up




Inps: congedo Covid-19 2021 per genitori

L’Inps ha fornito alcune precisazioni sulla fruizione del cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Sars Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (art. 2) e sulla compatibilità dello stesso congedo con altri titoli di assenza o con determinate condizioni inerenti all’altro genitore.

In base alle disposizioni del Decreto Legge, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore (ovvero non negli stessi giorni), può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa, nelle seguenti ipotesi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. Potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

In questi casi, i lavoratori dipendenti devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto (tramite invio dei flussi di regolarizzazione).

L’Inps precisa le situazioni di incompatibilità con il congedo 2021, che non può essere richiesto quando l’altro genitore convivente:

  • abbia richiesto il congedo 2021 per le stesse giornate
  • stia fruendo del congedo parentale per le stesse giornate e per lo stesso figlio
  • stia fruendo dei riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. “allattamento”), negli stessi giorni e per lo stesso figlio
  • sia in aspettativa non retribuita, sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa
  • fruisca di strumenti a sostegno del reddito, quali, per esempio, la cassa integrazione guadagni, anche in deroga, l’assegno ordinario, la NASpI, la DIS-COLL, ad eccezione del caso in cui abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto
  • nelle stesse giornate sia in pausa contrattuale in caso di part time o lavoro intermittente
  • nelle stesse giornate lavori in modalità agile
  • negli stessi giorni fruisca del congedo non retribuito per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021)
L’Inps inoltre evidenzia le situazioni di compatibilità con il congedo 2021 che può essere richiesto anche quando l’altro genitore convivente:
  • sia in malattia
  • stia godendo del congedo di maternità o paternità per un figlio diverso da quello per cui viene richiesto il congedo 2021
  • stia fruendo delle ferie nelle stesse giornate
  • sia un lavoratore c.d. fragile oppure abbia un’invalidità del 100%, una pensione di inabilità o sia affetto da handicap grave (art 3 comma 3 legge 104/1992)
  • fruisca nelle stesse giornate dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, nonchè del prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, anche per lo stesso figlio
  • fruisca del congedo straordinario (di cui all’art.22 bis del Decreto Legge 137/2020), tuttora in vigore, previsto per i figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa, per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore)
Quanto all’indennizzo dei giorni di congedo, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità a conguaglio; a tal fine i datori di lavori privati inseriranno nel flusso Uniemens il codice evento MZ2 ed il codice causale avente valenza contributiva S123, utilizzabile per il conguaglio a decorrere dal periodo di competenza aprile 2021.
.
La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • tramite gli Istituti di Patronato
E’ prevista la possibilità di convertire, a domanda, gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 28 aprile 2021.

Per richiedere tale conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
 
 (FV/fv)
 




Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L’Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla “scopertura” delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest’ultime vincolate all’utilizzo entro il 30 giugno 2021.
Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.
L’Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso possono essere presentate all’Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”. L’istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021, il termine di decadenza per l’invio dell’istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)