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Cessioni IntraUe: valida la dichiarazione postuma del cessionario

Nelle cessioni intracomunitarie la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale può essere fornita dal cedente anche con dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l’isteresi temporale non è pregiudizievole all’applicazione del beneficio dell’esenzione ai fini IVA prevista dall’art. 41 del DL 331/93 e dalla normativa Ue in materia.

È questo il recente chiarimento fornito dalla C.G.T. II del Lazio con la sentenza n. 2338 del 2024.

In termini generali, ai sensi delle disposizioni richiamate, sono non imponibili ai fini IVA le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

In sostanza, affinché un’operazione possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente alcuni elementi quali, l’onerosità dell’operazione, l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, lo status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario Ue e l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Ed è proprio sulla prova di quest’ultimo requisito che si sono concentrate le contestazioni dell’Agenzia delle Dogane nel caso in esame.

In particolare, a seguito di una verifica sull’applicazione dell’IVA alle cessioni intracomunitarie operate da una srl, l’Agenzia ha ritenuto carente la documentazione fornita a supporto per dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

La srl aveva presentato quindi ricorso sostenendo che, con riferimento alle operazioni della società in ambito Ue, nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi costitutivi per qualificare le operazioni cessioni intracomunitarie.

L’Agenzia, per altro verso, sosteneva che la documentazione fornita dalla srl non fosse sufficientemente probante e idonea a dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato e il trasferimento degli stessi al cessionario con sede in altro Stato membro, in quanto per una parte delle fatture di vendita la società non aveva esibito la lettera di vettura attestante la spedizione al di fuori dello Stato.

La C.G.T. II del Lazio riconosce le ragioni della srl. Difatti, la dichiarazione del cessionario di ricezione della merce, sebbene postuma, non incide sul beneficio del regime di non imponibilità IVA atteso che l’art. 41 del DL 331/93, così come la normativa Ue in materia, prevedono che anche le dichiarazioni rese successivamente all’operazione, come nel caso di specie, possono certificare la realità dell’operazione di trasferimento di merci da uno Stato membro Ue all’altro.

Si ricorda che in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 2020, anche a seguito nell’introduzione in ambito unionale delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020 e delle successive disposizioni di chiarimento con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate il soggetto passivo ha facoltà di dimostrare l’arrivo a destino della merce seguendo le indicazioni della prassi nazionale, in quanto il menzionato Regolamento non preclude l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori rispetto a quelle unionali ed eventualmente più flessibili.

L’Amministrazione finanziaria a tale riguardo con precedente prassi aveva già riconosciuto la validità, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della merce in altro Paese Ue nelle cessioni intracomunitarie, della dichiarazione del cliente di ricezione della merce che contenga, oltre agli estremi delle fatture di vendita, l’anno di ricezione (si vedano la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 100/2019 e le ris. nn. 19/2013 e 477/2008).

Tali precisazioni risultano di fondamentale importanza soprattutto per le vendite caratterizzate dal trasporto a carico del cliente estero, e in particolare nelle cessioni con clausola Incoterms “franco-fabbrica” (EXW), per le quali può risultare di fatto difficile recuperare una CMR o lettera di vettura firmata dal trasportatore, oltreché ulteriori documenti e ove la prova dell’arrivo della merce in altro Paese Ue può essere più facilmente fornita dalla dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente.

Alla luce della recente pronuncia, la dichiarazione di ricezione della merce attestante l’effettiva spedizione delle merci nazionali dall’Italia a un cliente con sede in un altro Paese dell’Ue, quindi intracomunitario, benché postuma, è soddisfacente e adeguata per poter dar prova della cessione intracomunitaria e beneficiare del regime di non imponibilità.

(MF/ms)




Registro Imprese Storiche Italiane: riapertura dei bandi per l’iscrizione

Si comunica che Unioncamere Nazionale ha riaperto le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche Italiane.
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
  • 30 settembre 2024 per le aziende che hanno raggiunto i 100 anni dalla costituzione alla data del 31 dicembre 2023
  • 31 luglio 2025 per le imprese che avranno raggiunto questo traguardo alla data del 31 dicembre 2024
 
Le imprese interessate devono compilare e inviare la  domanda di iscrizione alla pagina web dedicata  https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche
 
Si uniscono in allegato l’Avviso per la riapertura dei termini delle iscrizioni e il Regolamento.

(MS/ms)




“Decreto Coesione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” cd. Decreto Coesione finalizzato ad implementare le politiche di coesione europea 2021 – 2027, mirate a ridurre i divari territoriali in svariati settori dalle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, ai rifiuti e trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Il decreto prevede agli articoli 22, 23 e 24 tre incentivi per le assunzioni hanno l’obiettivo di sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro, accelerandolo sviluppo occupazionale nel territorio nazionale attraverso la concessione di una decontribuzione totale per chi assume particolari categorie di lavoratori. Per tutti e tre gli incentivi bisognerà attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea affinché diventino effettivamente operativi. Sino a quel momento tutte le assunzioni dovranno essere considerate come “ordinarie”.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Giovani
Al fine di agevolare l’occupazione giovanile, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro che procedono con nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato viene riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro su base mensile – per 24 mesi, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Alle medesime condizioni l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni della ZES unica Mezzogiorni (Abbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

Donne
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti). L’esonero è riconosciuto a condizione che realizzi un incremento occupazionale netto.

Riqualificazione del personale di grandi imprese in crisi
A partire dal 1° luglio 2024 il decreto prevede che i datori di lavoro, con organici pari o superiori a 250 dipendenti, possano richiedere al Ministero del Lavoro l’istituzione di cabine di regia per gestire la crisi occupazionale attraverso la promozione di interventi formativi volti alla formazione, riqualificazione professionale e promozione dell’auto imprenditorialità e gestire gli esuberi di personale.

Politiche Attive
In materia di politiche attive (art. 25 e 26), il DL Coesione revisiona il Funzionamento del SIISL, ossia il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa che consente l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Il Ministero del Lavoro dovrà ridefinire le modalità con cui le aziende pubblicano le posizioni vacanti; sviluppare strumenti di intelligenza artificiale per favorire il matching e fornire nuove indicazioni in merito alle modalità di interazione degli utenti in ricerca di occupazione.

(FV/fv)




“Tengono i ricavi Margini in calo”

La Provincia del 10 maggio 2024, inserto Faber, speciale sulla nostra associata Ita Spa di Calolziocorte.




Giovedì 23 maggio 2024: Assemblea annuale e festa 75esimo Confapi Lecco Sondrio

Si informano le Aziende Associate che giovedì 23 maggio 2024, presso il Palataurus di Lecco, si terrà alle ore 17 l’Assemblea annuale privata della nostra associazione, mentre dalle ore 18.30 l’evento con cena di gala per il nostro 75esimo anniversario di fondazione. 

Per chi non si fosse ancora prenotato queste le modalità di iscrizione:

  • per partecipare all’Assemblea annuale scaricare, compilare e restituire il modulo che trovate in allegato.
     
  • per prenotare, invece, il proprio posto all’evento e alla cena cliccare qui.

Le iscrizioni sono aperte fino a domani venerdì 10 maggio. 

(MP/am)




Evento Confapi-Simest a Bergamo giovedì 16 maggio

Confapi e Simest, nell’ambito del progetto Roadshow 2024, organizzano un incontro di formazione e informazione per far conoscere e approfondire gli aspetti tecnici e operativi degli strumenti messi a disposizione da Simest per sostenere le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione.

L’evento è rivolto a chi già opera all’estero ma intende incrementare il proprio business e a chi prevede di affacciarsi sui mercati internazionali.

L’obiettivo dell’incontro è di supportare le imprese nell’individuare i Paesi target, pianificare l’ingresso nel mercato, promuovere e digitalizzare il business, migliorare la presenza all’estero, diversificare il portafoglio dei Paesi di destinazione dei propri prodotti.

L’eventoè aperto a tutti.

Per informazioni contattare segreteria@confapibergamo.it

Alleghiamo locandina. 




Determinazione del reddito ai fini del concordato preventivo biennale

Si avvicina la scadenza del termine del 15 giugno 2024, data entro cui l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione il software che permetterà di calcolare e accettare le proposte di reddito concordato per il biennio 2024-2025.

Con un comunicato stampa del 7 maggio, Assosoftware, l’associazione a cui aderisce la maggior parte delle aziende IT che realizzano software gestionali tributari e fiscali, propone alcune soluzioni, condivise con l’Amministrazione finanziaria, per individuare gli importi ai fini del calcolo del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale.

Per espressa disposizione normativa, infatti, tale reddito (così come il valore della produzione ai fini IRAP) deve essere individuato a cura dei singoli contribuenti e, per quanto riguarda i soggetti ISA, indicato all’interno del nuovo quadro P, collocato all’interno del modello ISA.

Il reddito che dovrà essere indicato nella sezione “Dati contabili” del quadro P, composta dai righi P04 e P05 deve essere infatti depurato da alcuni componenti, sia positivi che negativi (in linea generale, si tratta di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e redditi da partecipazione).

Considerata la non immediata individuazione del reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, Assosoftware suggerisce di attingere i dati dai modelli REDDITI/IRAP 2024 (sia per quanto riguarda i redditi di partenza, sia per quanto riguarda le poste rettificative), ove possibile, e dalla contabilità per le poste rimanenti.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il valore di partenza è quello indicato nei seguenti righi:

  • RF57, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità ordinaria;
  • RG25, per quanto riguarda i redditi d’impresa in contabilità semplificata;
  • RE21 colonna 5, per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo.
Una volta individuato tale valore, sarà necessario operare le rettifiche richieste, che variano a seconda della natura del reddito; tale operazione può essere svolta utilizzando dati analiticamente presenti in dichiarazione, o combinando tali dati con gli ulteriori dati presenti nelle scritture contabili, oppure utilizzando esclusivamente i dati contabili.

In particolare:

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, le rettifiche all’importo indicato al rigo RF57 dovranno essere individuate sulla base della contabilità (in quanto tali dati non sono desumibili nei righi del quadro RF);
  • per i soggetti in contabilità semplificata, l’importo indicato a rigo RG25 dovrà essere rettificato sottraendo gli importi esposti al rigo RG6 col. 2 (plusvalenze patrimoniali) e al rigo RG7 (sopravvenienze attive); le altre componenti dovranno essere individuate in contabilità;
  • per gli esercenti arti e professioni, l’importo indicato al rigo RE21 col. 5 dovrà essere rettificato sommando l’importo di cui al rigo RE18 (minusvalenze patrimoniali) e sottraendo gli importi di cui ai righi RE4 (plusvalenze patrimoniali) e RE21 col. 4 (redditi di lavoro sportivo agevolati); in questo caso, non è necessario ricorrere all’analisi delle scritture contabili.
Non è inoltre necessario operare rettifiche relativamente a eventuali redditi di partecipazione, tenuto conto del fatto che tali componenti non sono indicate nei citati righi di riferimento.

Valore IRAP influenzato dai dati contabili

Per quanto riguarda il valore della produzione netta ai fini IRAP, Assosoftware consiglia di rettificarlo con le plusvalenze o le minusvalenze rilevate in contabilità; i righi del modello IRAP in cui viene indicato il valore di partenza variano a seconda della tipologia di contribuente (ad esempio, per le società di persone va fatto riferimento al rigo IP74 del modello IRAP).

Le descritte modalità di individuazione del reddito su cui si baserà la proposta di concordato preventivo biennale hanno il pregio di rendere “il meccanismo più semplice per gli operatori, più controllabile per l’Amministrazione finanziaria e con distorsioni (..) accettabili”.

Non si può tuttavia fare a meno di notare che il calcolo del reddito di impresa e del valore della produzione netta dovrà essere effettuato con cura, per minimizzare l’emersione di eventuali errori, che potrebbero portare all’indicazione nel quadro P di redditi di riferimento non conformi.
 
(MF/ms)




Mobilità sostenibile casa – lavoro: indagine e webinar

Si segnala per fine maggio il webinar “Mobilità sostenibile casa–lavoro: pratiche e sfide” che si terrà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 15.  

Sapendo che il nostro territorio è particolarmente afflitto dai problemi di traffico, che influiscono negativamente sui tempi di spostamento delle persone e delle merci, la Rete Lariana per la Sostenibilità, attivata dalla Camera di Commercio Como-Lecco, ha creato un gruppo di lavoro per analizzare il tema e provare a dare delle piste di lavoro per il miglioramento.

Prima del webinar si chiede alle imprese di rispondere rapidamente all’indagine cliccando qui, che permette di approcciare i temi del webinar e di raccogliere alcune informazioni di base, come punto di partenza per sviluppare ragionamenti e nuove iniziative.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito camerale.

(SN/am)
 




Welfare aziendale – territoriale: collaborazione profit e non-profit

Si segnala un incontro promosso dalla Rete Lariana per la Sostenibilità, a cui prende parte Confapi Lecco Sondrio: “Welfare aziendale-territoriale: collaborazione tra profit e non-profit” mercoledì 15 maggio 2024 a Cantù (Como) presso la Banca di Solidarietà in via Africa 7, ore 9 (locandina in allegato).

Si tratta di una colazione di lavoro con l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile delle imprese unitamente al benessere della comunità; è destinato alle aziende del territorio che desiderano conoscere le opportunità di collaborazione con il non-profit.
Durante l’incontro si presenta lo strumento dell’accordo di comunità profit-non profit, pensato per stimolare e rafforzare la collaborazione delle imprese con le organizzazioni sociali del territorio. Si tratta di uno strumento che formalizza un accordo tra due soggetti (impresa ed ente non profit) e che sancisce obiettivi, temi e azioni concrete volte a generare un impatto positivo su ambiente, economia e società.

Durante l’evento saranno presentate alcune best practise del territorio come esempio di attività che hanno realizzato progetti di welfare aziendale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line, si rimanda alla pagina web camerale che riporta tutti i dettagli cliccare qui

(SN/am)




Portale della sostenibilità: manda la tua buona pratica entro il 24 maggio

La Rete Lariana per la Sostenibilità, alla quale appartiene anche Confapi Lecco Sondrio, promossa dalla Camera di Commercio Como-Lecco, vuole attivare un “portale della sostenibilità” nel quale far convergere le buone pratiche del territorio per condividerle e renderle generative per tutti gli stakeholder.

Da maggio è aperta la possibilità di segnalare esperienze di buone pratiche di economia circolare, avviate nel triennio 2022-2024 sul territorio, al fine di promuoverle, valorizzarle e condividerle.
Per partecipare al censimento occorre compilare la scheda predisposta entro il 24 maggio 2024 cliccando qui

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina web camerale a questo dedicata.

Le esperienze più significative potrebbero essere anche incluse in una pubblicazione.

Se avete buone esperienze da condividere, approfittate dell’opportunità e segnalate per conoscenza in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it che state collaborando al portale camerale.
 
(SN/am)