Vaccini in azienda, gli imprenditori: “Non vediamo l’ora, l’importante sarà l’organizzazione”
Lecconotizie, 11 marzo 2021, parla il Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini, per leggere l’articolo CLICCARE QUI
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Lecconotizie, 11 marzo 2021, parla il Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini, per leggere l’articolo CLICCARE QUI
Trasmettiamo l’iniziativa del Team di Promozione della Salute – Alimenti e Nutrizione di Ats Brianza. Lo scopo della campagna non significa solo promuovere la salute di lavoratori e famiglie, ma anche arricchire con un’ulteriore buona pratica il programma Whp nell’area alimentazione, per le aziende che lo hanno attivato (Whp – Protocollo per aziende che promuovono salute).
La pandemia Covid che ha comportato un ritorno al consumo dei pasti in ambito domestico, per questo la campagna invita ad una maggiore attenzione in ambito domestico nell’evitare l’abuso di sale in cucina e a tavola, valorizzando il ruolo di spezie ed aromi nella preparazione delle ricette casalinghe.
In allegato trovate il materiale da affiggere negli spazi di consumazione pasti o presso la macchinette del caffè, con invito ad inoltrarlo anche al gestore del Servizio di Ristorazione ed ai lavoratori; se lo desiderate, si può inserire il logo aziendale, inviando la richiesta a progetti.alimentazione@ats-brianza.it.
Sulla pagina internet del Sinu (Società Italiana di Nutrizione Umana), nella Settimana Mondiale per la Riduzione del Consumo di Sale, che è in corso tra il 8 ed il 14 marzo, si trovano materiali come alcuni video e un questionario sui comportamenti sull’utilizzo del sale e l’aderenza alla dieta mediterranea.
(SN/bd)
A partire dal 1° febbraio 2020, per sei mesi in via sperimentale, non obbligatoria, il nuovo Servizio Aia viene messo a disposizione sulla piattaforma regionale ‘Procedimenti’, nell’ambito Ambiente, come previsto con la Dgr del 21.12.2020, n. 4107.
Regione Lombardia ha infatti approvato le modalità per la messa a disposizione e l’utilizzo del nuovo applicativo regionale (Servizio Aia) per la trasmissione e la gestione telematica delle istanze per il rilascio, riesame e modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-ter del D.lgs. 152/06.
Questa novità agevola i Gestori delle installazioni e gli altri soggetti in cui sono svolte attività elencate nell’allegato VIII alla Parte II^ del testo unico, che devono presentare istanze Aia all’Autorità Competente, o coinvolti nel procedimento autorizzativo.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito regionale.
Se il nuovo servizio risulterà fruibile ed efficiente regione Lombardia provvederà all’estensione progressiva dell’obbligatorietà – entro la fine del 2021 – per l’applicazione a tutte le tipologie di richieste in materia di Aia.
(SN/bd)
In un mercato globalizzato e in rapido cambiamento, la conoscenza delle lingue straniere, la formazione personalizzata e la gestione autonoma del tempo rivestono ormai un’importanza strategica nella quotidiana attività delle risorse umane impiegate nelle Pmi.
Api Lecco ha voluto, quindi, estendere la propria offerta formativa con alcuni corsi di lingue straniere a pagamento frequentabili in distance-learning.
Grazie all’accordo sottoscritto con 7speaking, Api Lecco offre l’opportunità di acquistare corsi di lingua straniera efficaci e rispettosi degli impegni organizzativi e finanziari delle Aziende. 7speaking è una società multinazionale specializzata nella formazione a distanza e che è stata già scelta da oltre 2000 imprese, tra le quali si ricordano Mercedes Benz, Sanofi, Volvo, Alstom, Bosch, Continental, Deloitte, Hsbc, Ing e Illy.
A differenza dei tradizionali corsi di lingue, la piattaforma di 7speaking propone corsi di formazione innovativi e personalizzati, strutturati sul livello linguistico del singolo iscritto e calibrati anche sulla base dei suoi interessi, della sua professione e del suo settore di attività, proponendosi l’obiettivo specifico di:
• ottimizzare l’efficacia della formazione migliorando particolarmente le competenze professionali
• proporre contenuti, sempre aggiornati, legati all’attualità, al business e ai propri interessi
• adattare, in tempo reale, il percorso in funzione dei progressi ottenuti
• permettere ai Responsabili HR dell’azienda di monitorare l’andamento del corso
L’offerta formativa di Api e-learning in sintesi:
• piattaforma intuitiva e accessibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da ogni tipo di supporto (pc, Mac, tablet, smartphone Android e iOS)
• apprendimento appassionante grazie a strumenti “motivazionali” sviluppati e adattati ad un percorso didattico auto-adattivo che tiene in considerazione il livello, i progressi e gli interessi dello studente. Uso intensivo dei video: i media più ludici per l’apprendimento
• metodo moderno e innovativo, poiché integra le teorie cognitive più aggiornate sull’apprendimento delle lingue straniere
• dimensione sociale, per la sua comunità di utenti e l’insieme dei dispositivi didattici che puntano a rendere lo strumento socialmente attivo e, quindi, ad acquisire un uso operativo della lingua
• dinamica immersiva, poiché si occupa delle abilità linguistiche nel loro insieme grazie a corsi di formazione a distanza con insegnanti madrelingua
• ricchezza di contenuti, per la qualità e la quantità
Il progetto formativo Api e-learning offre alle Aziende la possibilità di acquistare:
Corso di lingua straniera tramite piattaforma di auto-apprendimento:
• durata di 6 mesi
• accesso disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
• test di livello online con 60 domande
• accesso a tutte le lezioni di attualità (audio, video e testo), ai laboratori di business skills (audio e video), di grammatica, di vocabolario e di pronuncia (audio e video)
• simulazione del test Toeic
• piattaforma dedicata al responsabile HR dell’Azienda per monitorare l’andamento del corso
Conversazione telefonica individuale:
• conversazione telefonica individuale con insegnante madrelingua tramite Skype, telefono fisso, (a richiesta) telefono mobile e video
• sessioni da 30 oppure 60 minuti con un insegnante sempre disponibile, 7 giorni su 7, dalle 6.00 alle 24.00;
• conversazione prenotabile direttamente dalla piattaforma di web-learning fino a una sola ora di anticipo e cancellabile entro 3 ore dal suo inizio
• tutti docenti madrelingua (con possibilità di scegliere la varietà di accento preferita), certificati (TESOL, TEFL, …) che vantano numerosi anni di esperienza professionale in azienda e che indirizzeranno ciascun iscritto verso percorsi tematici personalizzati in base alla professione e al settore di attività
• 7speaking invia un promemoria via email 24 ore prima dell’inizio della lezione
• report dettagliato della conversazione: resoconto della lezione, suggerimenti, errori da evitare…
N.B. Sarà possibile acquistare pacchetti di minimo 3, 5 oppure 10 ore di conversazione
Solo test di livello online:
• è possibile acquistare solamente il test di livello, per avere un parametro attendibile sulla preparazione linguistica delle risorse umane dell’azienda e decidere, conseguentemente, se intraprendere o meno attività formative
• strutturato in 60 domande, determina la conoscenza della lingua su grammatica, pronuncia e comprensione
Tutti questi prodotti formativi sono disponibili per l’apprendimento delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano (per stranieri).
I costi indicati nella tabella sottostante si intendono IVA ESCLUSA
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AZIENDE ASSOCIATE API |
AZIENDE NON ASSOCIATE |
CORSO SU PIATTAFORMA PREMIUM LIGHT DI AUTO-APPRENDIMENTO – 6 mesi |
230 € – per il 1° iscritto210 € – a partire dal 2° iscritto |
280 € |
CONVERSAZIONE TELEFONICA INDIVIDUALE con insegnante madrelingua (via Skype, telefono fisso e, a richiesta, mobile) |
42 €/ora(due lezioni da 30 minuti)Si vendono pacchetti da 3-5-10 ore |
49 €/ora(due lezioni da 30 minuti)Si vendono pacchetti da 3-5-10 ore |
TEST DI LIVELLO ONLINE(già incluso nel corso di auto-apprendimento su piatta- forma online) |
13 € |
18 € |
Per iscrizioni, compilare il modulo di richiesta informazioni allegato indicando i dati dell’azienda e di un referente per la gestione.
Seguirà un contatto diretto da parte dei nostri Uffici per formalizzare l’iscrizione.
Ulteriori informazioni circa la didattica e le caratteristiche del piano formativo di Api e-learning:
• apprendimento strutturato sulla base del principio didattico del 70/20/10 discendente dalle teorie cognitive di Charles Jeggings: il 70% dell’apprendimento avviene attraverso l’esperienza diretta e la pratica, il 20% attraverso conversazioni e interazioni con altre persone più esperte e solamente il restante 10% grazie allo studio formale e rigoroso delle nozioni grammaticali
• metodo CLIL (Content Language Integrated Learning): prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica (per es. leadership, coaching, management, …) per mezzo di una lingua straniera, in modo tale da apprendere contemporaneamente il contenuto disciplinare e la lingua
• oltre 5000 documenti e lezioni di attualità su argomenti differenti, aggiornati settimanalmente
• oltre 150 video su temi specifici
• laboratori: business skills, vocabolario, grammatica e pronuncia, situazioni reali come riunioni, negoziazioni, presentazioni e redazione di lettere
• tutor disponibili via email e telefono in ogni momento per rispondere a domande linguistiche o risolvere problemi tecnici
L’Ufficio formazione di Api è a disposizione per ulteriori chiarimenti: 0341 282822, formazione@api.lecco.it.
(AM/am)
Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso in teleformazione di "Gestione rifiuti in azienda" rivolto a chi viene incaricato di occuparsi di rifiuti per la prima volta o a chi svolge questa attività senza avere avuto una formazione di base.
Raccomandiamo la partecipazione degli addetti alla gestione operativa e documentale, previa iscrizione.
Programma
Riferimenti normativi: Testo unico ambientale 152/2006 e smi – con particolare riferimento al D.lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in tema di economia circolare.
Parte generale:
Aspetti specifici
Esempi e casi reali
Compilazione registri e formulari
Calendario
Giovedì 25 marzo 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 o lunedì 29 marzo 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Teleformazione
Docenza: Silvia Negri – Responsabile servizio Ambiente e Sicurezza – Api Lecco Sondrio
Costi: Il costo per la partecipazione al corso è di
€ 45.00 + Iva per associati ad Api Lecco
€ 70.00 + Iva per non associati ad Api Lecco.
Si raccomanda l’iscrizione attraverso il Google Form, entro martedì 23 marzo 2021 indicando la disponibilità in uno o entrambi i giorni, CLICCANDO QUI
Per avere l’attestato di partecipazione si raccomanda di compilare tutti i campi del Google Form con i dati necessari e di partecipare alla videoconferenza indicando nome e cognome della figura iscritta.
Il link di partecipazione con piattaforma GoToMeeting verrà inviato agli iscritti nella mattinata stessa che precede l’incontro.
Api Lecco Sondrio – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).
(SN/sn)
Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.
Dal 1° marzo 2021 chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, Spid, Cie o Cns, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Le Identità SPID erogate alla data del 23 febbraio 2021 sono 17.563.162 secondo il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale – Spid i cittadini possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Spid si può usare da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.
Diversamente dai cittadini, i professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, possono continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi. Dal 1° ottobre 2021 potranno farlo esclusivamente con Spid, Cie o Cns, a meno che siano titolari di partita Iva.
L’identità digitale ad uso professionale veicola, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati della persona giuridica (ad esempio la partita iva, la tipologia societaria, etc.) e può essere richiesta per accedere a servizi dedicati a scopi professionali:
Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica il gestore dell’identità deve:
a) verificare l’identità personale della persona fisica richiedente;
b) verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l’identità digitale per la persona giuridica.
La verifica per l’uso personale della persona fisica e quella di cui alla lettera a) è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale della persona fisica; mentre per la lettera b) è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell’identità ad AgID per l’approvazione.
Le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti. L’identità digitale uso professionale contiene l’attributo‐estensione Purpose valorizzato con codice P.
Prima di sottoscrivere l’atto che regola il rapporto fra le parti, l’IdP (gestore dell’identità digitale SPID) deve verificare la reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto. L’atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:
a) i nominativi dei soggetti dell’organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire all’IdP. Tali modalità, devono assicurare l’integrità, l’autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all’articolo 7, comma 8, D.P.C.M. 24.10.2014 (venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell’identità digitale);
b) un indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione;
c) il nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto.
(MF/ms)
Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.
Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.
(MF/ms)
La Provincia di Lecco, 10 marzo 2021, parla Paolo Frizzi titolare della nostra azienda associata Libraesva.
Nel corso di un convegno organizzato da Federmacchine e Anima, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai crediti Transizione 4.0.
Tali chiarimenti, da quanto affermato, dovrebbero confluire in un documento di prossima pubblicazione.
Con particolare riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020, viene analizzata la questione del coordinamento con la precedente agevolazione di cui alla L. 160/2019.
Si ricorda che la decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta ex L. 178/2020 è fissata retroattivamente al 16 novembre 2020, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.
Calabrò afferma che la norma approvata è priva di disposizione di coordinamento temporale tra le due discipline (quella 2020 e quella appena introdotta) e questo genera incertezza nelle imprese.
Nel prossimo decreto, forse già nel c.d. “Ristori 5”, dovrebbe esserci un intervento che risponde a questi dubbi.
Tanto premesso, secondo l’interpretazione fornita dal dirigente, per gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 (intendendo per “programmati” quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d’imposta 2020 (quindi, per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021.
In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l’agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020 (quindi è come se fosse un periodo agevolato di 13 mesi e mezzo e non più annuale come in passato).
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, viene affermato che il periodo di compensazione di 3 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
Tale chiarimento si aggiunge a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021, in cui è stato precisato che, in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota. Viene inoltre sottolineato che al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta.
Altra questione riguarda poi la comunicazione da presentare al Ministero dello Sviluppo economico. Viene ribadito che tale comunicazione è solo a fini di monitoraggio e quindi non vincola l’accesso all’agevolazione.
Il decreto relativo al modello di comunicazione, che terrà conto dei codici tributo del credito sia 2020 che 2021, dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre dell’anno.
Quanto ai beni immateriali 4.0, l’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prevede un massimale di costi ammissibili pari a un milione di euro, applicabile, in assenza di precisazioni, a tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022).
Al riguardo, è stato affermato che si tratta di un errore tecnico della norma e sarà precisato che il limite di un milione sarà applicabile per ciascun periodo agevolato (e non come limite complessivo).
In merito al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, è stato affermato che, in linea generale, le disposizioni interpretative operano già dalla precedente disciplina, mentre le nuove aliquote e i nuovi massimali operano dal 2021.
La necessità di relazione tecnica asseverata riguarda già il 2020.
(MF/ms)
Dal punto di vista valutativo, il rinvio all’art. 11 della L. n. 342/2000 ripropone due questioni chiave: la necessità di una relazione di stima a supporto di amministratori e organo di controllo nell’attestare un regolare processo di rivalutazione, con indicazione dei criteri di stima utilizzati (valore d’uso e/o valore di mercato) e la scelta della configurazione da adottare (aspetto trattato in un prossimo articolo).
La norma non richiede una perizia di stima redatta da valutatori indipendenti.
Sulla sua opportunità negli anni si sono succeduti diversi orientamenti: nel documento di ricerca n. 71 (giugno 2001) Assirevi riteneva la perizia presidio indispensabile a garanzia di trasparenza e affidabilità, ferma anche la possibilità di farla redigere da tecnici interni all’azienda. Assonime ha suggerito la possibilità di utilizzare, in alternativa, listini prezzi o corrispettivi indicati in contratti preliminari (circolare n. 13/2001) e richiamato la necessità di una relazione di stima in contesti di precedenti rivalutazioni, a migliore supporto di amministratori e organi di controllo (n. 2/2013).
Perizia di stima che appare ancora più opportuna nell’attuale contesto di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria e in relazione a beni rivalutabili quali partecipazioni e beni immateriali, oltre che in funzione della rilevanza dei valori in gioco.
Agli organi amministrativo e di controllo, comunque, viene richiesta un’analisi consapevole degli esiti della stima, anche per attuare un corretto processo di rivalutazione: il loro operato non potrà mai limitarsi a una mera ratifica priva di analisi critica della valutazione.
Gli amministratori, infatti, hanno il dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, che presuppone l’obbligo di agire in modo informato e quindi la conoscenza non tanto della teoria e tecnica valutativa, quanto piuttosto delle attività che formano il processo di valutazione e ne possono condizionare il risultato.
Per queste ragioni, una relazione predisposta da un valutatore indipendente con le caratteristiche previste dai Principi italiani di valutazione (PIV) costituisce il migliore supporto per amministratori e organi di controllo a tutela del loro corretto operato e per evitare contestazioni circa il mancato rispetto delle previsioni normative, sino alla fattispecie estrema di falsa comunicazione sociale ex art. 2621 c.c. (Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474).
Secondo i PIV, le stime di rivalutazione dei beni di impresa sono riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio (PIV IV.7), ovvero valutazioni disciplinate dai principi contabili di riferimento e quindi c.d. “convenzionali”.
Stime riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio
Oltre ai generali requisiti di indipendenza e competenza tecnica declinati nel conceptual framework (PIV I.3.1), queste particolari stime richiedono all’esperto una specifica competenza circa disciplina normativa e principi contabili di riferimento, di cui va data disclosure completa e trasparente nella relazione di valutazione (PIV IV.7.1), oltre la consapevolezza del ruolo pubblico della sua attività.
La relazione, poi, deve illustrare tutti i passaggi del processo di valutazione svolto per consentire ai suoi fruitori di ripercorrerlo criticamente e di comprendere le ragioni delle scelte compiute. All’esperto, rispetto ad altre stime, è richiesta anche la condivisione dei suoi fogli di lavoro e calcolo con amministratori e organi di controllo, così da essere in grado di sostenere le proprie analisi e rispondere a richieste di dettaglio formulate, ad esempio dai revisori.
Non va infine dimenticato che le valutazioni ai fini di bilancio possono condurre a valori differenti rispetto alle valutazioni c.d. “libere”, ma devono comunque essere riconciliabili con tali stime e/o con i prezzi espressi dal mercato.
(MF/ms)