1

Fornitura energia elettrica: corrispettivi e ore Capacity Market a decorrere dall’anno 2022

Informiamo le aziende associate che a decorrere dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il mercato della capacità, cosiddetto Capacity Market.

 

Si tratta di un meccanismo del mercato elettrico con il quale Terna garantirà e renderà sicuro l’approvvigionamento di energia elettrica, coprendo le punte di carico su tutta la rete in ore indicate come più critiche, quelle cioè nelle quali è prevista una scarsa capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

Riportiamo la distribuzione mensile delle ore critiche (ore di picco) e il dettaglio orario:
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
N° ore critiche 125 105 25 0 0 26 162 8 10 0 10 29 500

 
I costi del nuovo meccanismo si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali.
 
Ai consumi di energia elettrica (maggiorati delle perdite) delle ore di picco, complessivamente 500/anno, sarà infatti applicato il nuovo corrispettivo di dispacciamento per Capacity Market (o corrispettivo mercato capacità) pari a 39,799 €/MWh; nelle rimanenti ore dell’anno 2022 tale onere sarà applicato nella misura di 1,296 €/MWh.
 
A titolo di esempio, per il mese di gennaio 2022 ai consumi maggiorati delle perdite nelle ore di picco (in totale 125 ore) verrà applicato il nuovo corrispettivo a remunerazione del capacity market di dispacciamento di 39,799 €/MWh oltre altri consueti oneri di dispacciamento.
 
L’entità del nuovo onere, su base annua, è stimata mediamente in circa 4 €/MWh.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)




La Provincia intervista Enrico Vavassori

La Provincia del 19 dicembre 2021, intervista a Enrico Vavassori.




Plastica monouso: restrizioni dal 14 gennaio 2022 (recepimento direttiva Sup)

La direttiva europea Sup (single plastic use) è stata recepita in Italia ed entra in vigore il 14 gennaio 2022. Il decreto di recepimento n.196 dell’8 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gu del 30 novembre 2021, n. 285 attuativo della direttiva Ue 2019/904 (cosiddetta direttiva Sup) che prescriveva agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, rappresentano uno scarto ad alto rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente soprattutto acquatico; il decreto punta a promuovere prodotti e materiali innovativi e sostenibili e comportamenti responsabili rispetto alla gestione dei rifiuti in plastica. Comprende restrizioni all’immissione sul mercato; requisiti di marcatura; responsabilità estesa del produttore (Epr).
 
Previste sanzioni fino a 25.000 euro per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.
 
Si allega il testo integrale del decreto 8 novembre 2021, n. 196, che riporta in allegato l’elenco dei prodotti di plastica monouso soggetti alle restrizioni.
 
(SN/bd)
 




Confermato ed esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per il prossimo triennio

Nella riunione tenutasi nella giornata del 13 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione Ue – già discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – circa la proroga per il triennio 2022-2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

La vera novità, già annunciata nelle scorse settimane, consiste nell’estensione dell’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

La proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema “ordinario” di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, posto che il testo dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che ha introdotto l’adempimento) non prevede un termine di decadenza dell’obbligo; non può dirsi altrettanto per quanto attiene all’estensione della misura a minimi e forfetari, atteso che la medesima norma ne dispone, attualmente, l’esonero.

Essendo, quindi, indispensabile un intervento legislativo, è presumibile che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.

In questo senso, va considerato, in primis, che, in termini sistematici, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” (art. 3 della L. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”).

Secondariamente occorre che venga individuato un “veicolo” legislativo per l’introduzione della norma nell’ordinamento interno.

Una prima soluzione potrebbe consistere nell’inserimento di uno specifico emendamento all’interno della legge di bilancio 2022, in corso di approvazione, benché i tempi appaiano ormai molto stretti.

Parrebbe più probabile (ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo) che sia introdotta una disposizione specifica nell’usuale Dl. “milleproroghe” di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l’adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. In questo senso sarebbe sufficiente una modifica dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 127/2015, che garantisse la possibilità di usufruire dell’esonero sino a un termine stabilito (ad esempio, per un ulteriore semestre).

In via residuale, potrebbe essere scelta la strada della “delega fiscale”; in questo caso, tuttavia, i tempi si potrebbero dilatare, in contrasto con i desiderata dell’Amministrazione finanziaria che necessiterebbe di disporre prima possibile di dati che le sono utili nella lotta all’evasione.

Nella richiesta alla Commissione Ue, l’Italia ha, infatti, sottolineato come l’estensione dell’ambito di applicazione della fattura elettronica ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese “potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi” (cfr. proposta Commissione Ue del 5 novembre scorso).

Resta da capire quale sarà il destino dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche), attualmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio dell’attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro (o tenuti ad assicurare che il documento venga emesso “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”, nel caso in cui abbiano superato detto importo ex art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015).

Sulla base di quanto stabilito dalla decisione assunta dal Consiglio Ue, infatti, si potrebbe ipotizzare che anche tali soggetti siano chiamati a emettere e-fatture via SdI.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, resta confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarda esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”. Permane, quindi, l’esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.

In questo contesto appare un unicum la definizione del perimetro soggettivo della fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino. Il Dm 21 giugno 2021, che introduce tale obbligo dal 1° luglio 2022, include, infatti, nell’ambito di applicazione non soltanto i soggetti passivi “residenti” o “stabiliti”, ma anche gli operatori semplicemente “identificati in Italia” (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

(MF/ms)
 




Al via le compensazioni del credito imposta “Super Ace”

Con la risoluzione 70/E/2021 dello scorso 10 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della “Super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dall’articolo 19, commi 2-7, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d’imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all’articolo 1 Dl. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l’aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

L’articolo 19, comma 6, Dl. 73/2021 offre tre modalità di fruizione alternative del credito d’imposta “Super Ace”:

  • l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997;
  • la richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • la cessione a terzi, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.
La conversione dell’Ace in credito d’imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all’invio di apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l’eventuale cessione del credito definite dal provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021.

La finestra temporale per l’invio della Comunicazione decorre dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.

L’istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno già provveduto all’invio di anche solo una singola comunicazione all’Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:

  • la conferma dall’Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito, prevista entro al massimo 30 giorni dall’invio di ogni singola comunicazione;
  • in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l’esito alle verifiche antimafia previste dal D.lgs. 159/2011.
La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:
  • avvenuto versamento del conferimento in denaro;
  • ovvero dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
  • ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d’imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:
  • il cedente abbia comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito;
  • il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.
Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il “6955” denominato “Credito d’imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede l’ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel “Cassetto fiscale” del contribuente al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”, il relativo modello F24 è scartato.

(MF/ms)
 




Vavassori nuovo presidente Api: rassegna stampa

Gli pubblicati sull’elezione del nuovo presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori.

La Provincia: Vavassori nuovo presidente di Api Lecco 

 
Lecconotizie: API. Enrico Vavassori è il nuovo presidente delle piccole medie imprese lecchesi
 
LeccoToday: È Enrico Vavassori il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio
 
Lecco FM: Vavassori nuovo presidente Api Lecco Sondrio
 
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di novembre 2021 con indice pari a 105,7.

 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,867669%.
 

(FV/fv)
 




Guida Ats Brianza per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro

Si ricorda che la guida per il lavoro in sicurezza in tempo di Covid-19 è in continuo aggiornamento da parte della Ats Brianza e che recepisce regolarmente tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid-19.

Vi invitiamo a consultarla: Guida Ats Brianza versione 2.19 del 13/12/2021, in giallo le parti modificate.

Allo stessa pagina del sito si trova l’accesso al portale per il tracciamento dei casi Covid-19 che deve essere usato dal medico, in collaborazione con l’azienda, in tutti i casi in cui occorre segnalare dei contatti stretti di una caso positivo al Covid.

(SN/bd)
 

 




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Versamento acconto Iva 2021 entro il 27 dicembre 2021

I soggetti passivi sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva devono versare l’acconto 2021 entro il prossimo 27 dicembre (art. 6 comma 2 della L. 405/90).

Si tratta di un versamento autonomo che rappresenta un anticipo del pagamento d’imposta dovuto in relazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017):

  • al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;
  • al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per natura” (artt. 73 comma 1 lett. e) e 74 comma 4 del Dpr 633/72);
  • alla dichiarazione Iva relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per opzione” (art. 7 del Dpr 542/99).
L’acconto Iva non è dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro (art. 6 comma 4 della L. 405/90).

A titolo esemplificativo, inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) oppure all’ultimo trimestre 2021 (contribuenti trimestrali).

Considerata la possibilità di applicare il metodo più favorevole di determinazione dell’acconto Iva, sono esonerati “di fatto” da tale versamento, per esempio, coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021 oppure che prevedono di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione Iva per detto anno (C.M. n. 52/91).

I soggetti passivi tenuti a versare l’acconto Iva 2021 possono quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:

  • il metodo storico (art. 6 comma 2 della L. 405/90), in base al quale l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili), maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione Iva per tale anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017); per il quarto trimestre 2020 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in base alla dichiarazione Iva per l’anno 2020 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
  • il metodo previsionale (art. 6 comma 2 della L. 405/90), secondo cui l’acconto è pari all’88% dell’imposta che il soggetto passivo presume di dover versare: per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2021 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in sede di dichiarazione Iva per il 2021 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
  • il metodo effettivo (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90) che quantifica l’acconto Iva tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali), nonché dell’Iva relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi ma non ancora registrate, al netto dell’imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali).
L’art. 1 comma 471 della L. 311/2004 prevede poi modalità particolari di determinazione dell’acconto Iva per i gestori dei servizi di telecomunicazione (Dm 24 ottobre 2000 n. 366) e le aziende che gestiscono determinati servizi pubblici (Dm 24 ottobre 2000 n. 370).

Il versamento non può essere rateizzato

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo:

  • “6013”, nel caso dei soggetti passivi mensili;
  • “6035”, nel caso dei soggetti passivi trimestrali.
Tale versamento non può essere rateizzato (art. 20 comma 1 del D.lgs. 241/97).

Per ulteriori approfondimenti sull’acconto Iva 2021, si rinvia alla Procedura pratica n. 60.

(MF/ms)