1

Direttiva europea Sup: non ancora recepita in Italia

Il 3 luglio 2021 scadeva il termine di recepimento negli stati membri dell’Unione Europea della Direttiva 904/2019 (Direttiva “Sup” – Single Use Plastics). In Italia non è stato ancora emanato il decreto di recepimento, è stata predisposta solo una bozza che potrà essere ancora oggetto di modifiche e che forse potrà essere emanata in autunno.

Considerati i malintesi e i fraintendimenti che si sono generati dal 3 luglio 2021 circa la vigenza o meno in Italia delle disposizioni contenute all’interno della Direttiva 904/2019, si ricorda innanzitutto che la norma è tesa a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente acquatico e sulla salute umana. La Direttiva SUP – entrata in vigore il 2 luglio 2019 – riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, prodotti che, insieme, rappresentano circa il 77% dei rifiuti marini.

Il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/Ue (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta). In questo modo la Commissione Europea ha fornito una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione, al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri. In dettaglio, il Governo deve prevedere una serie di interventi mirati a ridurre il consumo di:

  1. tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente; oppure pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
In realtà non tutti gli aspetti sono chiariti, ad esempio non è certo se i bicchieri di plastica ricadano nel campo di applicazione. Questo solo per concludere che la situazione richiede dei chiarimenti e che comunque occorre aspettare il recepimento italiano per non fare scelte sbagliate.

(SN/bd)
 




Rentri luglio 2021: sperimentazione in corso

La sperimentazione del Rentri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) continua il suo percorso. La scorsa settimana, giovedì 22 luglio 2021, si è svolta in videoconferenza una importante sessione di informazione sull’avanzamento dei lavori, nella quale il Ministero e i tecnici dell’Albo Gestori Ambientali e di Ecocerved impegnati nello sviluppo della piattaforma tecnologica, hanno descritto l’impostazione del sistema.

Al momento stanno operando in via sperimentale solo le aziende che si sono rese disponibili alla sperimentazione. La loro attività serve a testare e migliorare il sistema, in modo che quando la sperimentazione sarà estesa, le difficoltà siano ridotte al minimo.
Segnaliamo comunque che le slide presentate nell’incontro di giovedì 22 luglio 2021 sul prototipo Rentri e tutti gli altri documenti utili sono costantemente pubblicati sulla pagina web dedicata al prototipo del Rentri.

In modo molto sintetico Api segnala che più avanti sarà necessario profilare correttamente la propria attività inserendo i dati nella sezione “anagrafica” e poi adoperare la sezione “tracciabilità”, quella che sostituirà effettivamente il registro cartaceo.  Come si può leggere a pagina 6 delle slides, le imprese dovranno trasmettere i dati relativi ai registri di carico e scarico, con cadenza mensile. In particolare:

• le imprese già informatizzate (gestori e trasportatori) potranno trasmettere le informazioni richieste tramite interfaccia applicativa, adeguando i software gestionali già in uso.
• le imprese prive di un sistema gestionale informatizzato (produttori di rifiuti) potranno trasmettere i dati con modalità semplificate, avvalendosi di un formato tabellare semplice che può essere prodotto localmente in vari modi e poi trasferito al sistema attraverso il portale Rentri.

Riprenderemo il tema a settembre, Api Lecco si prepara a dare il supporto necessario.

(SN/bd)
 




Locazioni commerciali: possibilità di ricontrattare le condizioni economiche

Con la legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”, è stata prevista la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche dei contratti di locazione commerciale, con riferimento a un massimo di 5 mesi nel 2021, in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, è stato introdotto l’art. 4-bis, che modifica l’art. 6-novies del Dl 41/2021 convertito, aggiungendo due commi all’articolo originario, che già prevede un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

La nuova formulazione specifica l’oggetto della contrattazione, che deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

In particolare, il locatario e il locatore “sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per la rideterminazione del canone”, nel caso in cui il conduttore:

  • non abbia avuto diritto di accedere a partire dall’8 marzo 2020 ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.
Per effetto della riformulazione normativa, tali disposizioni si applicano esclusivamente:
  • ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020;
  • e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.
La scheda di lettura del provvedimento, predisposta dal Servizio Studi del Senato, in proposito rileva che, in generale, nell’ambito dell’autonomia negoziale, locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Rinegoziazione secondo un principio di buona fede

In tale contesto, allora, il fatto che il legislatore preveda un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, “sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti che con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura dovuta e se il nuovo canone sia ragionevole”.

Inoltre, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in cinque mesi nel 2021.

Si ricorda, infine, che un meccanismo simile era stato adottato con riferimento agli impianti sportivi dall’art. 216 del Dl 34/2020, che aveva disposto che la sospensione delle attività sportive fosse sempre valutata, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha avuto diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020 a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

(MF/ms)

 
 




Rischi sul lavoro: cosa fare in caso di calore estivo

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

Il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, tipico delle attività lavorative all’aperto e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Nella pubblicazione Inail che segnaliamo, ci sono alcuni suggerimenti organizzativi per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza.
 

(SN/bd)




Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con una corposa circolare (23 luglio 2021 n. 9) l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, indicazioni relative alla modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020.

In linea generale, l’Agenzia precisa che, considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e quella del credito d’imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Mise i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.

Un primo aspetto che merita di essere segnalato è la conferma – tutto sommato scontata – del fatto che l’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing.

Il mancato riferimento a tali contratti nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della L. 178/2020 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà.

Peraltro, secondo un consolidato orientamento dell’amministrazione finanziaria, l’acquisto e l’utilizzo del bene tramite contratto di leasing sono sostanzialmente equivalenti (ris. n. 4 del 7 gennaio 2009).

Nel caso di leasing l’Agenzia ribadisce che il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l’acquisto del bene sostenuto dal locatore, mentre non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all’atto dell’esercizio della relativa opzione.

In analogia a quanto precisato per altre disposizioni agevolative, la circolare conferma che i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro possono fruire del credito d’imposta e che quindi concorrono alla sua determinazione indipendentemente dalla deduzione integrale del costo o dal relativo ammortamento.

La circolare n. 9/2021 si sofferma anche sui profili temporali della disposizione, dal momento che il legislatore ha fissato la decorrenza del nuovo credito d’imposta, retroattivamente, al 16 novembre 2020, generando al riguardo alcuni dubbi applicativi.

Tale soluzione normativa – spiega l’Agenzia delle Entrate – è stata determinata dalla necessità di evitare che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 avvenuta il 16 novembre 2020, si verificasse un rallentamento degli investimenti nuovi in attesa del 1° gennaio 2021, data dalla quale si sarebbe potuto beneficiare del nuovo regime, in linea generale, più vantaggioso.

Chiariti in questi termini i motivi della scelta legislativa, in assenza di una specifica norma transitoria, l’Agenzia ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative debba avvenire considerando la data del 16 novembre 2020 quale “spartiacque” tra il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020.

Ne consegue che, nel caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20%, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019.

Nel caso in cui l’investimento sia stato prenotato a partire dal 16 novembre opera invece la nuova disciplina.

La circolare conferma poi che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d’imposta non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno successivo.

Con specifico riferimento agli obblighi dichiarativi, viene confermato che il credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come già chiarito dalla stessa Agenzia, è da riferirsi esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap di importo superiore a 5.000 euro all’anno.

Trattandosi di credito d’imposta di natura agevolativa, inoltre, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.

In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda nell’ambito del quale è contenuto il bene agevolato, l’avente causa può fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa secondo le regole originariamente determinate in capo quest’ultimo, indipendentemente dal cambio di proprietà del complesso aziendale.

In linea generale, resta fermo che il credito d’imposta in esame non può essere trasferito a soggetti terzi.

(MF/ms)




E.B.M.: bando borse di studio 2020/2021

Si informano le aziende del settore metalmeccanico che E.B.M. ha stanziato un importo pari a 405.000 euro per due diversi Bandi per Diritto allo Studio.
Più precisamente verranno messe a disposizione da E.B.M. 102 Borse da 2.500 euro ciascuna per la frequenza ai Corsi di laurea per l’Anno Accademico 2020/2021 e 500 Borse da 300 euro ciascuna per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021.

Bando per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2020/2021102 Borse del valore di € 2.500.
I figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M., non ché i lavoratori stessi potranno partecipare alla selezione se verranno soddisfatti tre requisiti base.
Sarà necessario infatti attestare l’iscrizione all’A.A. 2020/2021 dal secondo anno o successivi per laurea triennale e magistrale, dal primo anno della laurea specialistica (solo se consecutivo temporalmente alla relativa Laurea Triennale) e dal secondo anno o successivi per l’iscrizione al Conservatorio (solo se successivo al conseguimento del Diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado).
Inoltre l’Isee Università (ISEEU 2020 o 2021) del nucleo familiare dello studente richiedente dovrà risultate inferiore o uguale a 30.000 euro.
Per concludere sarà richiesto un minimo di CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi agli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020: 30 CFU per i lavoratori e le lavoratrici e 42 CFU per i loro figli.
Soddisfatti e verificati questi requisiti base si procederà al riconoscimento di un punteggio sulla base della media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 (espressa in trentesimi).
Ricordiamo che per i lavoratori o i propri figli, assegnatari della Borsa di Studio per Frequenza a Corsi di Laurea, non sarà possibile richiedere il sussidio per l’Iscrizione all’Università all’A.A. per l’anno successivo a quello del presente Bando.

Bando per Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2020/2021500 Borse del valore di € 300.
Potranno partecipare al Bando le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il Contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M. i cui figli abbiano conseguito il Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021.
I requisiti necessari per l’accesso alla selezione sarà il conseguimento di un punteggio pari a 9 (nove) o 10 (dieci) al Diploma di Licenza Media Inferiore per l’A.S. 2020/2021 e che l’ISEE (2020 o 2021) del nucleo familiare del Richiedente risulti inferiore o uguale a 30.000 Euro.
Soddisfatti questi requisiti base la graduatoria sarà determinata dall’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento della disponibilità delle Borse messe a disposizione.

Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dal lavoratore accedendo alla propria Area Riservata tramite la Piattaforma E.B.M., o per il lavoratore da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda.
La data di apertura delle candidature verrà comunicata con News e Newsletter a tutti i lavoratori e alle aziende iscritte.

(FV/fv)
 




Confapi partner del progetto “DataSkills4SMEs” per la digitalizzazione delle imprese

Confapi è partner del progetto DataSkills4SMEs, finanziato dalla Ue, per aiutare le pmi a migliorare le competenze digitali dei propri dipendenti e favorire l’utilizzo di tecnologie moderne e innovative per la gestione dei dati al fine di alzare gli standard qualitativi all’interno delle aziende.

Nell’ambito delle attività previste nel progetto, è stato avviato un primo modulo formativo online e gratuito sul commercio elettronico.

Le aziende potranno registrarsi attraverso questo link.

(SG/sg)

 




Sblocco dei licenziamenti: indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 luglio 2021, fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle norme emanate in relazione all’emergenza Covid 19.

Alla nota è allegata una tabella riassuntiva, che distingue il regime di divieto applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, delle sue caratteristiche e dell’eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per le aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria, per le quali il blocco dei licenziamenti è collegato alla durata dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria richiesta (indipendentemente dall’effettivo utilizzo), l’eventuale richiesta del trattamento di integrazione salariale successivamente alla definizione delle procedure di licenziamento individuale sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

L’Ispettorato ha predisposto un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall’art. 7 della L. n. 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento. Si rammenta peraltro che tale procedura è prevista esclusivamente per il personale non soggetto alla disciplina del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (ovvero il provvedimento che disciplina le c.d. “tutele crescenti”).

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l’Ispettorato invita le aziende interessate a reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Con una successiva nota, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che l’eventuale omessa indicazione dell’adesione dell’impresa istante ad un’associazione datoriale non preclude l’attivazione della procedura di conciliazione di cui trattasi.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di legge e, nelle more della trattazione della procedura conciliativa, verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Il blocco dei licenziamenti resta in ogni caso in vigore fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per Covid-19, per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’assegno ordinario per Covid-19 o della CIG in deroga per Covid-19 e per le aziende industriali dei settori moda e tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Infine, la nota rammenta che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione.

(FV/fv)




Decreto Sostegni bis: ammortizzatori sociali

E’ stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni-bis, che reca misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali all’interno del quale è confluito, attraverso un emendamento governativo, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che reca misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

In sede di conversione le disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale sono rimaste pressoché invariate.

In particolare, si prevede (art. 40 comma 1) che i datori di lavoro privati destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di Cigs in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario dei lavoratori interessati dall’accordo.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 e per gli stessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 (art. 8, co. 1, DL. 41/2021, in sostanza, industria e edilizia) che, dal 1º luglio, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge in caso di utilizzo di Cigo o Cigs (art. 40 comma 3).

Viene altresì prevista (art. 45 comma 1), fino al 31 dicembre 2021 e per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, la possibile proroga di sei mesi della Cigs, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro previste dal Decreto Legge 99/2021, dal 1º luglio viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, (classificazione Ateco 2007 – cod. 13, 14, 15) di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 50 bis comma 2).

Inoltre, il provvedimento prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, la proroga eccezionale di sei mesi della Cigs per cessazione anche parziale dell’attività, riconosciuta alle imprese in crisi dall’art. 44, comma 1-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, può essere concessa, in via eccezionale, anche alle imprese operanti nel settore aereo, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 50 bis comma 1).

Per gli altri settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1º luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto (art. 40-bis) stabilisce che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise – le imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dal D.lgs. n. 148/2015, possono richiedere 13 settimane di Cigs fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente divieto di licenziare, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Questi periodi di Cigs sono in deroga a tutti i limiti di durata temporale, sono esenti dal contributo addizionale e sono finanziati da un apposito stanziamento, al superamento del quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori della NASpI (art. 50 bis comma 8).
Rimangono confermate, senza modifiche, anche la disposizione in materia di contratto di espansione (art. 39) e quella che introduce il contratto di rioccupazione (art. 41).

(FV/fv)




Enfea: novità regolamento 2021

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021.

Riassumiamo di seguito le principali novità:

 

Lavoratori
Prestazione Misura
1) Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo famigliare, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
 
        € Max 1.000,00 per nucleo
                         famigliare
2) Contributo una tantum in occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente.         
                € 2.000,00
3) A titolo sperimentale per una durata non superiore a mesi 24, contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese odontoiatriche destinato ai componenti del nucleo famigliare (coniuge e/o figli/e) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
                
Max € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
4) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare fino alla 3a media per sostegno nella didattica a distanza, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.  
          
               Max € 300,00
5) Contributo destinato all’assistenza domiciliare, per famigliare convivente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
 
 
 
               
               € 500,00 annue
Azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata).  
 
Max € 20 a dipendente per singola inoculazione
 
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1°gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, erogazione di un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
 
 
€ 1.000,00
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. –   Aziende fino a 30 dipendenti: euro 700;
 
– Aziende da 31 a 100: dipendenti: euro 900;
 
– Aziende oltre 100: euro 1300

 
 
 

(FV/fv)