La passione è famiglia e donna
Il Giornale di Lecco del 19 aprile 2021, parla Silvia Corbetta Ceo della nostra associata Rosval di Nibionno (Lecco).
Il Giornale di Lecco del 19 aprile 2021, parla Silvia Corbetta Ceo della nostra associata Rosval di Nibionno (Lecco).
Per maggiori informazioni consultare il sito di Unioncamere Lombardia cliccando qui.
In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di economia circolare.
Pertanto, rimaniamo a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati a richiedere il contributo, chiediamo di contattarci il prima possibile, per organizzare la proposta al meglio.
Potete contattarci scrivendo a ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando in sede Api 0341.282822.
(IM/im)
I chiarimenti sono molto utili per capire come agire in circostanze nelle quali c’era un ampio margine di incertezza.
(SN/bd)
Tra le altre cose, a pagina 4 sono indicati alcuni requisiti relativamente agli spazi, che vi invitiamo a consultare direttamente. Sottolineiamo soltanto che sono previsti ambienti “interni, esterni o mobili” e che l’allestimento venga previsto laddove la popolazione lavorativa sia “sufficientemente numerosa”.
Il ruolo di Ats risulta cruciale per valutare l’idoneità degli ambienti che vengono “candidati”: l’approntamento di punti vaccinali territoriali aggiuntivi, a servizio di più aziende, è comunque subordinato ad una disponibilità di vaccini così ampia che il piano nazionale preveda di procedere alle vaccinazioni indipendentemente dall’età dei lavoratori, che ad oggi costituisce invece il criterio irrinunciabile per la scala di priorità.
Come si vede consultando direttamente l’allegato, il medico competente o il personale sanitario individuato, ora dispongono di fac simili per raccogliere il consenso informato e per eseguire il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-19 correlata. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni che possono arrivare dal proprio medico competente per prepararsi in modo adeguato alle fasi successive.
Come dicevamo già la scorsa settimana, appena ci saranno istruzioni operative da parte di Regione Lombardia e dalle Ats locali, sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Non si esclude di poter organizzare un webinar informativo con tutti gli interessati, per spiegare le modalità di attuazione di questa iniziativa.
(SN/bd)
Si segnala che il nuovo protocollo condiviso, già inviato in allegato alla circolare Api della scorsa settimana, n. 196 del 08 aprile 2021, è stato recepito nella guida Ats Brianza (versione 2.10 del 9/04/2021) che vi invitiamo a consultare direttamente cliccando qui.
In giallo le parti modificate.
(SN/bd)
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2021 al 14 aprile 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,108138%.
(FV/fv)
Quest’anno sarà, come noto, l’ultimo per il c.d. esterometro: l’adempimento è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, L.178/2020.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, ossia trasmettendo un file xml al sistema di interscambio.
Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all’invio dell’esterometro.
I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi trimestralmente all’agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre attenersi al contenuto dell’allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2 (provvedimento agenzia delle entrate del 20 aprile 2020), che ha introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato sia per la fattura elettronica che per l’esterometro.
Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (blocco DTE), occorre valorizzare il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l’imposta in fattura.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “natura” non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti sottocodici di dettaglio.
Esemplificando, una prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l’utilizzo della “natura” N2.1, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972, mentre una cessione intracomunitaria di beni necessita del codice “natura” N3.2 – operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41 Dl. 331/1993.
Dal lato degli acquisti (blocco DTR), invece, restano validi i codici “tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:
Riportiamo di seguito i codici “tipo documento” di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:
Il documento di prassi risulta di particolare interesse poiché chiarisce, anche se a notevole distanza dalla sua introduzione, l’esatta portata dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94.
Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici stabilendo – come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta – l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”, in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma, originariamente riferita ai soli registri Iva, è stata estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto dall’art. 12-octies comma 1 del Dl 34/2019, conv. L. 58/2019.
Intendendo avvalersi della disposizione, l’istante chiedeva se fosse corretto procedere nel seguente modo:
Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’art. 5 comma 16 del Dl 41/2021 ha disposto che il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, sostanzialmente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, per i soggetti “solari”, il termine per la presentazione del modello Redditi 2020 è scaduto il 10 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Dl 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10 giugno 2021.
Infine, vengono condivise le osservazioni dell’istante in merito a liquidazione e versamento dell’imposta di bollo. Viene infatti precisato che, nell’ipotesi di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, occorre far riferimento al Dm 17 giugno 2014 per cui l’imposta è:
(MF/ms)
La medesima risoluzione ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 “Elide”.
In merito all’utilizzo del contributo a fondo perduto, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che, in alternativa all’accredito diretto sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che la scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata solo fino all’esito finale di riconoscimento del contributo.
L’utilizzo in compensazione può quindi avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo .
Ai fini della compensazione, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli art. 34 della L. 388/2000, art. 1 comma 53 della L. 244/2007, art. 31 comma 1 del Dl 78/2010.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi indicando 2021).
La risoluzione precisa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate, al link “crediti Iva/agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Codici tributo ad hoc per la restituzione del contributo
La risoluzione n. 24 ha inoltre istituito i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 Elide”.
A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Mercoledì prossimo inizia una nuova avventura editoriale. Il 21 aprile 2021 parte con le trasmissioni Radio Confapi, la nuova web radio ideata per informare e comunicare con il mondo imprenditoriale.
A Radio Confapi si parlerà di attualità, economia, politica, delle attività di Confapi e dei suoi associati sul territorio, inizialmente con due ore di trasmissioni al giorno, la mattina presto e la sera, per poi crescere andando a creare un palinsesto completo che copra tutta la giornata.
I contenuti della radio saranno originali, dedicati alle varie tematiche inerenti al nostro mondo e, inoltre, ci saranno diversi radiogiornali per non perdere nessuna notizia.
Per ascoltare Radio Confapi da lunedì 19 aprile 2021 sarà possibile scaricare l’app sul proprio smartphone disponibile sia per Android sia per iOS; oppure sarà fruibile anche tramite i social Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter; altrimenti si potrà ascoltare accedendo a una sezione dedicata del sito di Confapi.
Tutte le trasmissioni saranno disponibili anche in podcast per essere riascoltate in qualsiasi momento.
(AM/am)