“Salone a settembre non abbiamo ancora deciso, troppi fattori incerti”
La Provincia di Como del 6 maggio 2021, Marialuisa Valnegri titolare della “Corbetta Salvatore” di Molteno parla del Solone del Mobile 2021.
La Provincia di Como del 6 maggio 2021, Marialuisa Valnegri titolare della “Corbetta Salvatore” di Molteno parla del Solone del Mobile 2021.
Lo strumento messo a punto dalla Camera di Commercio per autovalutarsi ha il duplice scopo: di consentire alle aziende di “misurarsi” rispetto a questo tema attualissimo e di capire su quali aspetti le aziende hanno bisogno di essere supportate nel cambiamento.
Si tratta di 25 domande veloci, tempo richiesto da 3 a 5 minuti; un sistema di valutazione che può servire per fare il punto e individuare strategie di miglioramento. Api Lecco Sondrio vi invita a fare il test di autovalutazione per comprendere il posizionamento della propria realtà produttiva in termini di sostenibilità, cogliere i fattori chiave, comprendere e valorizzare le buone pratiche adottate.
L’indagine è rivolta a tutte le attività produttive che operano nel territorio di Como, Lecco e Ticino e quindi permette alla Camera di Commercio di “fotografare” la situazione e individuare adeguate piste di miglioramento sulle quali puntare.
(SN/bd)
Per partecipare bisogna iscriversi compilando il form cliccando su questo link
Alleghiamo locandina dell’evento.
(SN/am)
Il Mud è il modello attraverso il quale devono essere denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati, nell’anno precedente la dichiarazione. Il webinar intende supportare le imprese produttrici di rifiuti e le imprese trasportatrici o gestori di rifiuti nella compilazione e nella presentazione del Mud 2021.
Programma del webinar:
Per iscriversi cliccare qui compilando il form di partecipazione.
A seguire vi verrà inviato il link per partecipare.
Alleghiamo locandina dell’evento.
(SN/am)
In allegato la scheda sintetica informativa del bando.
Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere Lombardia e con le Camere di Commercio lombarde intende favorire:
La selezione dei progetti viene effettuata con procedura valutativa e i progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.
Maggiori informazioni consultando il sito di Unioncamere Lombardia.
Api Lecco Sondrio rimane a disposizione per analizzare con le imprese il bando e per supportare la stesura del progetto e la richiesta di contributo.
In collaborazione con ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, è possibile coinvolgere esperti per sviluppare i progetti di economia circolare, non esitate a contattare telefonicamente l’associazione o scrivendo a Ileana Malavasi ileana.malavasi@api.lecco.it o Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it .
(SN/bd)
A questo link potete ascoltare il podcast su questo argomento con le interviste agli esperti Daniela Ramello (vice-presidente Unionchimica Confapi) e Gabriele Muzio (responsabile area tecnica Api Torino e referente tematiche ambientali Confapi).
Ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Confapi tramite app, è scaricabile sia con sistema iOS sia con Android.
(AM/am)
Tel. 0341 286338
Cell. 338 3742861
info@ufficioestero.it
(GF/gf)
A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972,
b) liquidazione periodica dell’Iva.
A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 127/2015, modificato recentemente dal Dl. 41/2021).
Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all’interno del tracciato xml della fattura raggiunto, ad esempio, con l’introduzione dei sotto codici del campo natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del campo tipo documento (TD01, TD24, etc.).
Per quest’anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.
Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti determinati codici tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto Ue/extra-Ue).
In data 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato diverse Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.
In particolare, la Faq 36 tratta le modalità di emissione dell’autofattura/integrazione elettronica.
Per gli acquisti intracomunitari l’operatore Iva italiano può comunicare i dati dell’imponibile e dell’imposta trasmettendo un file xml al sistema di interscambio (SdI) con il codice TD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari”, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore Ue) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente It).
Per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell’imponibile e dell’imposta, utilizzando il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”. Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l’identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.
Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, D.lgs. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Si precisa che i contribuenti tenuti all’invio dell’esterometro (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-Ue e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-Ue (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).
L’Agenzia chiarisce infine che, per gli acquisti interni dove l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell’articolo 17 Dpr 633/1972 l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
Al fine di rispettare il dettato normativo, con la circolare 13/E/2018 era già stato precisato che una modalità alternativa all’integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo e nel campo cessionario/committente l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione: tale documento xml “può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno”. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.
(MF/ms)
A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 301 del 28.04.2021.
Nel caso specifico la società istante (soggetto estero con posizione Iva in Italia e deposito di merci in Italia) chiede come regolarizzare alcune fatture emesse dalla propria partita Iva comunitaria a clienti con partita Iva italiana in Reverse Charge (articolo 17, comma 2, DP.R. 633/1972), nell’errata convinzione che questi fossero stabili organizzazioni italiane destinatarie delle vendite.
In realtà le società acquirenti, facenti parte di un gruppo, hanno acquistato in Italia non con una stabile organizzazione ma con un’identificazione diretta; pertanto, avrebbero dovuto ricevere dal fornitore estero, tramite la posizione Iva italiana, una fattura con Iva.
Le sanzioni applicabili ai fini Iva per errata emissione di fattura in reverse charge colpiscono in parte il soggetto che ha emesso il documento, ed in parte il soggetto che l’ha ricevuta.
Riassumiamo la disciplina sanzionatoria.
In base alla regola generale (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero all’individuazione di prodotti determinati, è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione non può essere inferiore a 500 euro.
Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.
La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
In deroga, l’articolo 6, comma 9-bis.2, D.lgs. 471/1997, stabilisce che, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, comma 7 e 8, Dpr. 633/1972, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, Dl. 331/1993, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr 633/1972, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Pertanto, il cliente che ha assolto l’Iva può detrarla ed il fornitore è soggetto ad una sanzione fissa a partire da 250 euro.
La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente (circolare 16/E/2017, paragrafo 4).
Secondo la risoluzione 140/E/2010 “la violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’Iva a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell’imposta relativa alle operazioni attive da «assolvere»“.
Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.
Diversi sono i casi di inversione contabile, nei quali il debitore di imposta è il cessionario o committente; li abbiamo osservati con l’introduzione dei nuovi codici natura (N6.x) dal 2021 e tipo documento TD16, TD17, TD18 e TD19 obbligatori dal prossimo anno.
In particolare, gli articoli citati nell’articolo 6, comma 9bis.2, D.lgs. 471/1997 sono:
Il codice N6.7 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via Sdi per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del decreto Iva.
La fattura viene trattata con Reverse Charge dal cliente che, pertanto, la integra con Iva ed effettua la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite; eventualmente utilizza il tipo documento TD16, ed effettua l’invio allo SdI.
Se il fornitore si accorge, in un secondo momento, che il giardino non è di pertinenza di un edificio, la fattura emessa avrebbe dovuto essere assoggettata ad Iva: la sanzione applicabile sarà quella indicata nell’articolo 6, comma 9bis.2, D.lgs. 471/1997 eventualmente ravvedibile a norma dell’articolo 13, D.lgs. 472/1997.
Si tratta, in particolare, di tutte “le ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione contabile … per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione” […]. In base alla ratio della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis.2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell’art. 6”.
Queste disposizioni in deroga non si applicano, ed il cedente o prestatore è punito con la sanzione della regola generale (di cui al comma 1), quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile (anziché nel modo ordinario) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
Nel caso specifico dell’interpello l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, in quanto l’istante è caduto in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e l’Iva è stata effettivamente assolta in reverse charge.
(MF/ms)
In breve, la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento, nonché delle attività esecutive/cautelari slitta dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021.
La norma di riferimento è l’art. 68 comma 1 del Dl 18/2020, secondo cui “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 [ndr. ora 31 maggio 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Pertanto, come per le precedenti modifiche, da un lato, la sospensione delle cartelle slitta come detto da fine aprile a fine maggio, dall’altro, i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021.
In armonia con quanto, ormai da quasi un anno, specificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante apposite Faq:
La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito Inps, altresì per gli accertamenti esecutivi dei comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga come sancisce l’art. 68 del Dl 18/2020, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.
Ancora una volta, non possiamo non rilevare il (per quanto ci consta immutato) censurabile orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sospensione non trova applicazione per gli accertamenti esecutivi emessi dalla stessa (per tutte, si veda la circolare 20 marzo 2020 n. 5).
In relazione agli accertamenti esecutivi, la sospensione opererebbe da quando le somme sono affidate in riscossione (in sostanza non opera, considerato che in questa fase non ci sono nemmeno veri e propri termini di pagamento). Tale prassi sembra anche “confermata” dal comunicato del Mef che parla di “avvisi di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione”.
Nulla muta per quanto riguarda i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, per i quali rimangono valide le regole dell’art. 68 del Dl 18/2020 e dell’art. 157 del Dl 34/2020.
(MF/ms)