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Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2022

Informiamo le aziende interessate che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n. 479/2021/R/EEL ha dato disposizioni alla Csea, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di aprire il Portale Energivori per l’anno di competenza 2022 entro e non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale, per la raccolta dei dati, il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore, venga ridotto a 30 giorni dall’apertura del Portale.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:

  • ai fini del calcolo dell’intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2020;
  • Il consumo medio dell’energia elettrica dell’impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all’agevolazione di 1 GWh/anno, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • nei soli casi in cui il 2020 sia l’unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell’impresa (Val e fatturato) dell’anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
  • per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica è determinato dell’Autorità con riferimento all’anno 2019.
Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2022, resta invariato rispetto a quanto previsto per l’anno 2021 e pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il mancato versamento alla Csea del contributo a sostegno dei costi amministrativi e il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle classi di agevolazione Val.x comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute.
Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa in elenco.
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Covid-19: nuove misure in materia di quarantena e lavoratori fragili

ll periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art 26 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020), viene equiparato fino al 31 dicembre 2021 a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’estensione della tutela a tutto l’anno 2021 e il connesso finanziamento degli oneri a carico dell’Inps sono stati previsti dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 8), con uno stanziamento prioritariamente dedicato agli eventi cronologicamente anteriori.

Con riferimento agli oneri sostenuti dal datore di lavoro, invece, viene introdotto un rimborso forfettario per gli eventi disciplinati dall’ art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il rimborso riguarda i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, per i propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Per ciascun anno solare 2020 e 2021 il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’Inps per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui trattasi da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

(FV/fv)




Webinar “Simest Fondo 394”: materiale informativo

In relazione al webinar organizzato con Simest lo scorso 26 ottobre 2021, inviamo in allegato le slide utilizzate durante l’incontro e altro materiale informativo utile per conoscere al meglio quest’opportunità per le aziende.
 
Per completezza inviamo anche il link al podcast di Radio Confapi con l’intervista sul Fondo 394 al dottor Francesco Tilli, Chief External Relations Officer di Simest.
Per ascoltarla cliccare qui.

Se avete domande in merito al bando Simest potete inoltrarle alla mail comunicazione@api.lecco.it, provvederemo a inviarle alle esperte sul tema che collaborano con Confapi. 

(AM/am)

 




Conai: riduzione del contributo ambientale 2022 per molti materiali

Il Consorzio Conai ha comunicato che il Cda ha deliberato una nuova riduzione del Contributo Ambientale (detto Cac) per gli imballaggi in carta e cartone e per quasi tutti quelli in plastica, a partire dal gennaio 2022. La diminuzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche, i cui valori di mercato continuano a mantenersi a livelli molto alti.

Alla pagina dedicata del sito del Conai sono descritte le motivazioni delle singole variazioni.

In allegato la tabella mostra le variazioni decise recentemente unitamente a quelle già previste per il 2022 per i contributi relativi a imballaggi sia a base cellulosica sia in acciaio, alluminio, plastica e vetro.

(SN/bd)
 




Greenpass50+: il sistema automatizzato per il controllo del certificato per le aziende con oltre 50 addetti

Nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale l’Inps ha introdotto una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale Dgc.

Il sistema è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e consente di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

L’accesso ai dati avviene previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati.

Tutti i dettagli si trovano nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è direttamente scaricabile dal sito Inps.

(SN/am)




Transizione 4.0: pubblicati i modelli di comunicazione al Mise

Con tre distinti decreti direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Ciascuno dei tre decreti direttoriali si preoccupa, al comma 5 dell’articolo 1, di formalizzare l’assenza di conseguenze in caso di mancato invio del modello al Mise:

  • l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
  • il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’amministrazione finanziaria;
  • i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Si esaminano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione allegati ai decreti direttoriali, per ciascuna tipologia di credito d’imposta.
 
Credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, L. 232/2016;
  • sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016.
Nel frontespizio sono richieste, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher, nonché dati sul progetto d’investimento (se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi) e individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Nella sezione A, relativa agli investimenti in beni materiali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla L. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nella sezione B, relativa agli investimenti in beni immateriali 4.0, è richiesta la puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della L. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

In relazione alla sezione B si segnala tuttavia che l’elenco non risulta aggiornato con l’integrazione delle seguenti voci 21, 22 e 23 introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: “sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).”

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
  • investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021.
 
Credito d’imposta R&S&I&D

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:

  • sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019;
  • sezione C – investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019.
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo.

Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite pec all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31.12.2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
(MF/ms)



Processo di crescita La Ita non si ferma E uno sguardo green

La Provincia del 28 ottobre 2021, approfondimento sulla nostra associata Ita SpA di Calolziocorte.




Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)
 




Acconti di imposta 2021: versamento secondo acconto entro il 30 novembre

Martedì 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta Ires, Irpef e Irap si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
 
Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto Inps per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e Ivie/Ivafe.
 
La scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef poiché:

  • per l’addizionale comunale Irpef l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
 
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l’acconto Ires dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
 
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Per l’anno 2021, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato a 2 milioni di euro dall’art. 22, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
 
Codici tributo

I versamenti degli acconti Irpef, Ires ed Irap vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2021 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
2002 – anno di riferimento 2021 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
3813 – anno di riferimento 2021 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
 
Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’Irpef che per l’Ires che per l’Irap.

Il metodo previsionale

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’Irpef dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
 
Regime minimi/forfetario

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
 
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2021 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
 
Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

  • Irpef/Ires noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • Irpef/benzinai – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
(MF/ms)
 



Caro energia, industria a rischio stop

La Provincia del 26 ottobre 2021, speciale sul webinar organizzato dal Consorzio Adda Energia dedicato al rincaro dei prezzi di energia e gas.