Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2022
In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:
- ai fini del calcolo dell’intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2020;
- Il consumo medio dell’energia elettrica dell’impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all’agevolazione di 1 GWh/anno, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
- Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
- nei soli casi in cui il 2020 sia l’unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell’impresa (Val e fatturato) dell’anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
- per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica è determinato dell’Autorità con riferimento all’anno 2019.
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa in elenco.
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)

