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Acquisti di prodotti tecnologici e reverse charge: specifiche

Ad oramai diversi anni dall’ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni dubbi circa l’applicazione del reverse charge per le compravendite di prodotti tecnologici, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e tablet.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell’Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in canali diversi da quelli di commercio al dettaglio.

Partiamo da un dato di fatto: il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale (e che quindi non può detrarre l’Iva), ma quando consistenti quantitativi di beni vengono ceduti ad un soggetto che ha diritto alla detrazione dell’Iva.

Quando, infatti, il venditore non versa l’Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui il cliente ha la possibilità di detrarre l’Iva, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l’introduzione del meccanismo del reverse charge per settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di gioco, tablet PC e laptop.

Altri Stati hanno introdotto il meccanismo del reverse charge in questi settori, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell’imposta è limitata al commercio all’ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un limite di importo al di sotto del quale il reverse charge non trova applicazione.

Troviamo infatti dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il reverse charge trova applicazione solo nel commercio all’ingrosso.

La norma, infatti, prevede semplicemente che il reverse charge trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995…), e per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a reverse charge.

Se il legislatore poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, l’Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma, e, ad esempio, con circolare 59/E/2010 affermò che “si ritiene che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”.

Nella successiva risoluzione 36/E/2011 precisò inoltre che “il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972.


Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante“.

In tale risoluzione chiarì anche che “L’esclusione dall’obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali.


Tale circostanza può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico””.

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo cui l’acquirente di un grossista, che si qualificava come “utilizzatore finale” del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l’Iva al proprio fornitore.

Tale interpretazione è stata recentemente smentita dall’Agenzia delle Entrate, la quale ad una istanza di interpello presentata da un grossista, ha chiarito che “non condivide la soluzione prospettata dall’Istante, secondo la quale l’applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall’uso che questi faranno del bene acquistato”.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un tablet, o un laptop da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), troverà sempre applicazione l’Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il reverse charge, salvo il caso disciplinato dalla risoluzione 36/E/2011 di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

(MF/ms)
 




Detrazioni edilizie: sblocco delle cessioni

Nella riunione del 18 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Sono interessate le disposizioni di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche che sono state introdotte dal DL 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), la cui conversione è prevista entro il 28 marzo.

Preso atto della paralisi che le norme restrittive dell’art. 28 del DL 4/2022 hanno determinato sul versante delle acquisizioni di crediti di imposta anche da parte di intermediari finanziari che non sono stati minimamente toccati dal problema delle frodi fiscali e dei sequestri disposti dall’autorità giudiziaria, il Governo si è attivato per tornare, almeno in parte, sui suoi passi.

Stando alla bozza di DL, l’art. 28 comma 1 del DL 4/2022 sarebbe interamente sostituito e verrebbero modificate quindi sia la lett. a) che la lett. b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 per confermare, da un lato, il divieto generale di “cessioni successive alla prima”, ma “fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.

Come confermato al termine del CdM dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Questo compromesso avrebbe il pregio di consentire una seconda cessione, successiva alla prima, anche da parte di un soggetto diverso da quelli “vigilati” (purché effettuata nei confronti di detti soggetti), preservando in tal modo l’organizzazione “per filiera”, prassi operativa che si caratterizza per una prima cessione, da parte del “piccolo fornitore” che applica lo sconto sul corrispettivo al cliente finale, a favore del “grossista di filiera”, il quale procede poi alla seconda cessione dei crediti di imposta alla banca.

Di contro, avrebbe però il grande difetto di non consentire successive cessioni, da parte dei soggetti “vigilati”, a favore di soggetti “non vigilati”, restringendo significativamente la capacità di assorbimento delle offerte di cessione dei crediti di imposta da parte di contribuenti che pagano le spese e imprese che applicano gli sconti, perché tale capacità di assorbimento diverrebbe limitata alla “capienza complessiva” del comparto di tutti i soggetti “vigilati” medesimi.

Porre vincoli, che “canalizzano” le cessioni successive alla prima verso i soggetti “vigilati”, è senz’altro un giusto accorgimento volto a prevenire e limitare le condotte frodatorie (ora che risulta chiaro, anche a chi ha inizialmente fatto finta di non capire, che questi soggetti hanno precisi obblighi di verificare che i crediti di imposta offerti loro in acquisto corrispondano a lavori effettivamente realizzati o in corso di svolgimento).

Prevedere invece a priori che non possa poi esserci anche una cessione dai soggetti “vigilati” anche ad altri soggetti (quali, ad esempio, gruppi industriali, ma anche semplici persone fisiche), ferma restando poi l’esclusione, per i soggetti “non vigilati” acquirenti, della possibilità di rivendere a loro volta questi crediti, è invece una chiusura del tutto inutile rispetto all’obiettivo di prevenire e limitare le condotte frodatorie.

All’art. 121 del DL 34/2020, inoltre, come anticipato verrebbe introdotto il comma 1-quater, secondo cui i crediti che sono stati oggetto delle opzioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 121 “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate”.

In pratica, alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate dal 1° maggio 2022, il fornitore (nel caso si sia optato per lo sconto sul corrispettivo) o il primo cessionario (in caso di cessione del credito relativo alla detrazione spettante) devono obbligatoriamente cedere (ove possibile secondo le nuove disposizioni) l’intero ammontare del credito acquisito.

A tal fine, verrebbe attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità definite da un provvedimento.

Mai come in questo caso, tuttavia, sarà opportuno attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di norme che sono ormai da settimane al centro di un dibattito politico e tecnico a dir poco tumultuoso.

(MF/ms)




“Ridurre gli orari? Le nostre imprese non sono pronte”

La Provincia del 22 febbraio 2022, parla Mario Gagliardi, vice-direttore di Api Lecco Sondrio, sul tema della settimana lavorativa corta.




Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Le nostre aziende a “Fornitore Offresi”: galleria fotografica

Settimana scorsa si è tenuta la 13esima edizione a Lariofiere di "Fornitore Offresi", la fiera della subfornitura meccanica. 

Eravamo presenti con lo stand del nostro Ufficio Estero, mentre al convegno inaugurale dedicato a "Materie prime. Energia. Mercati. Inflazione. Quale futuro per il comparto meccanico?” è intervenuto il nostro consigliere Andrea Beri

Nei tre giorni di esposizioni erano presenti queste nostre aziende associate:

  • Micromeccanica di precisione
  • Grignacolor
  • Caruso Fasteners
  • Gielle Technoplast
  • Bermec Precision
  • Techma
  • Trimat
  • R4 Automazioni



Inps: esoneri contributivi per giovani e donne prorogato a giugno 2022

Il messaggio Inps n. 403/2022 informa che gli esoneri contributivi contenuti nella L. 178/2020 e rivolti alle assunzioni di giovani under 36, occupazione femminile e Decontribuzione Sud, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022.

In tal senso, i benefici derivanti da tale norma potranno trovare applicazione anche nel semestre compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e sono previsti tetti massimali di erogazione nelle seguenti misure:

  • € 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Incontro “Pmi e ambiente: cominciamo dall’acqua”

Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 15 nella nostra sede (via Pergola 73 a Lecco) organizziamo l’incontro in presenza dal titolo: “Pmi e ambiente: cominciamo dall’acqua”.

L’impiego dell’acqua nelle aziende del territorio può essere molto diversificato e non sempre risulta facile gestire correttamente gli approvvigionamenti, i diversi usi e gli scarichi idrici nei vari recettori. L’incontro aiuta a comprendere le prescrizioni normative e affronta le difficoltà più comuni a carico delle imprese.
A fronte di un’indagine condotta fra gli associati che evidenzia un certo interesse per la materia, Api Lecco Sondrio incontra le aziende per approfondire il tema. L’indagine aiuta a comprendere i temi più importanti e può essere ancora compilata da coloro che non lo abbiano già fatto al seguente link (cliccare qui).

Le norme esistenti in materia di acque si pongono alcuni obiettivi: da un lato evitare gli sprechi e dall’altro impedire il rilascio in ambiente di acque contaminate. Ne parliamo.
 
Coordinamento dell’incontro

  • Silvia Negri, responsabile del servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio
  • Giacomo Tentori, consulente ambientale

 
Temi trattati

  • tipo di usi e di scarichi, autorizzazioni
  • gestione delle acque meteoriche
  • bilancio idrico
  • controlli e prescrizioni
  • autorità competenti 
  • domande 

Per iscriversi all’incontro in presenza CLICCARE QUI entro mercoledì 23 febbraio 2022. 

(SN/am)




Corso “Cyber Security” a marzo: ultimi posti disponibili

Un recente studio sulla cyber sicurezza nelle PMI ha evidenziato l'enorme vulnerabilità di queste aziende nei confronti degli attacchi informatici. Circa la metà delle PMI ha dichiarato di aver subito un attacco significativo (data breach) nell'ultimo anno, con conseguenze spesso importanti, come la perdita di contratti di fornitura a seguito dell'intrusione informatica. I dati dicono inoltre che crescono gli attacchi informatici alle imprese: è quindi importante aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle aziende sui temi della difesa informatica. Il presente corso è volto a introdurre i concetti base inerenti alla sicurezza informatica, portando esempi e casi concreti di eventi legati alla cyber sicurezza nelle pmi.
 
Programma

•             Introduzione alla cybersicurezza (cyber security, cyber crime, cyber terrorism, ecc)
•             Gli strumenti del cyber attack (malware, exploit, phishing, spyware, spamming, ecc)
•             Metodologie di analisi del rischio (approccio generale)
•             Analisi delle minacce e delle vulnerabilità
•             Valutazione costi/benefici delle politiche di sicurezza
•             Sicurezza attiva e sicurezza passiva (governance e strumenti di protezione)
•             Controllo dei dispositivi informatici
•             Sicurezza dei dispositivi mobili
•             Sicurezza del cloud computing: problemi e opportunità
•             Cyber attack: cosa fare in caso di attacco cyber, dalla gestione dell’emergenza alla relazione con le forze dell’ordine
•             Esempi e casi concreti di eventi legati alla cyber sicurezza nelle pmi
 
Destinatari
Personale tecnico o amministrativo e più in generale coloro che maneggiano dati aziendali sensibili.

Durata
8 ore

Quota di adesione
Gratuito

Date e Sedi di svolgimento
02/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
09/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni CLICCARE QUI

(SB/am)

 



Il tracciato dei corrispettivi 2022

Con la corposa consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 14 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta a una folta serie di quesiti relativi alla modalità di rilevazione delle operazioni al dettaglio mediante il tracciato XML per l’invio dei corrispettivi telematici.

Si tratta della versione 7.0 del tracciato, la cui adozione è obbligatoria dal 1° gennaio 2022. Infatti, come ribadito nel documento di prassi, la precedente versione 6.0 non è più utilizzabile, ed eventuali file trasmessi mediante quest’ultima a partire dal 1° gennaio 2022 sono accettati soltanto se riferiti ad operazioni con data antecedente, purché in ogni caso inviati nei termini di legge, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

In caso di invio oltre i termini, precisa l’Agenzia, si avrebbe, di fatto, un’omessa trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione.

Fra i numerosi chiarimenti resi, relativamente alle modalità di rilevazione e documentazione delle operazioni al dettaglio, si evidenziano, in primis, quelli relativi all’utilizzo dei codici natura volti a identificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali l’Iva non viene evidenziata sul documento commerciale, vale a dire le operazioni escluse dalla base imponibile Iva (N1), non soggette a imposta (N2), non imponibili (N3) o esenti (N4).

Viene confermato, ad esempio, che le operazioni effettuate dai soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 vanno identificate con codice N2, così come le operazioni considerate fuori campo Iva in applicazione del regime monofase, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del Dpr 633/72.

L’Agenzia si sofferma anche sul metodo della ventilazione Iva, chiarendo che i soggetti che si avvalgono di tale modalità di rilevazione dei corrispettivi possono comunque indicare nel documento commerciale, in luogo dell’apposito valore “VI” (istituito allo scopo), l’aliquota Iva del bene ceduto o, eventualmente, il codice natura dell’operazione cui non si applica l’Iva.

Un’ulteriore questione concerne le cessioni della strumentazione per la diagnosi del Covid-19 (nonché le prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione) e dei vaccini contro il coronavirus (ivi comprendendo, anche in questo caso, le prestazioni strettamente connesse).

Ai sensi dell’art. 1 commi 452 e 453 della L. 178/2020, le suddette operazioni devono ritenersi esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72 con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto; ne consegue, pertanto, che nel documento commerciale dovrà essere riportato il codice “N4” all’interno del campo 4.1.2 “Natura”.

L’Agenzia precisa che tali beni, se diversi dai farmaci, non rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi. Viene richiamata la circolare n. 26/2020 (§ 2.14), nella quale era stato chiarito che i soggetti passivi che adottano tale meccanismo sono tenuti a “espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l’Iva”.

Altro chiarimento contenuto nel documento di prassi ha riguardato il campo 4.1.15 “Codice Attività”, che potrebbe essere compilato per rappresentare in via separata i corrispettivi riferibili alle attività esercitate, “anche se gestite con un’unica contabilità ai fini Iva”.

È altresì possibile l’emissione di un documento commerciale che riporti in modo “misto” le operazioni riferite a differenti attività. In questo caso, tuttavia, è necessario che il registratore telematico riesca a ricostruire correttamente “il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all’Agenzia delle Entrate, abbinando in modo corretto l’imponibile e l’Iva con il giusto codice Ateco”. Il campo 4.1.15 è, dunque, finalizzato proprio a ricostruire correttamente i ricavi di ciascuna attività e a determinare correttamente la liquidazione Iva.

L’Agenzia ha esaminato, poi, le modalità di documentazione delle operazioni nell’ambito della lotteria degli scontrini. Viene precisato, ad esempio, che se l’esercente rilascia un documento commerciale contenente un codice lotteria, emettendo poi fattura su richiesta del cliente soggetto passivo Iva, il documento commerciale, ove i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere annullato (posto che la lotteria riguarda i soli acquisti da parte di privati consumatori).

Si segnalano, infine, tra i numerosi chiarimenti resi, quelli relativi alle modalità di rilevazione delle operazioni effettuate a titolo gratuito, delle operazioni con corrispettivo non riscosso collegati a fatture e di quelle effettuate mediante voucher monouso e multiuso.

Con riferimento a questi ultimi (c.d. “voucher multiuso”), l’Agenzia ha sottolineato che la relativa circolazione, antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, non è soggetta a Iva e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2 nel documento commerciale.

(MF/ms)