Formazione sicurezza: Faq ministeriali a un anno dall’Accordo Stato-Regioni 2025
Sul sito ministeriale si possono ora scaricare oltre 50 Faq dedicate all’Accordo Stato Regioni 2025.
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Sul sito ministeriale si possono ora scaricare oltre 50 Faq dedicate all’Accordo Stato Regioni 2025.
(SN/am)
L’analisi riguarderà temi strategici e di grande attualità per le imprese, tra cui:
Data l’importanza del tema trattato invitiamo a partecipare all’indagine.
(RP/am)
In particolare il Decreto-Legge n. 42 del 2026 prevede:
In allegato trovate il testo completo del decreto.
(MS/ms)
“Il White Paper propone una visione costruttiva e collaborativa, un percorso che vede la nostra Confederazione fortemente impegnata: sostenere l’industria italiana del packaging – sottolinea Cavanna – significa rafforzare il Made in Italy, valorizzare il contributo delle imprese, consolidare le filiere (in particolare quella alimentare, che assorbe il 77,9% della produzione), accompagnare la duplice transizione digitale e sostenibile e fornire un supporto concreto alla crescita dei distretti industriali. Un dialogo continuo e strutturato tra imprese, associazioni e istituzioni rappresenta la chiave per costruire una visione condivisa e sostenibile per il futuro del Paese”.
“Si tratta di una pressione che colpisce in modo diretto le Pmi del settore – aggiunge –, cuore della filiera, con impatti concreti sulla sostenibilità economica delle lavorazioni e sulla continuità delle forniture, in particolare nei comparti alimentare e farmaceutico. Il packaging è un elemento essenziale per il funzionamento delle filiere industriali e per la disponibilità dei prodotti sul mercato. Le imprese stanno affrontando uno shock simultaneo su energia, materie prime e logistica che richiede risposte rapide e concrete”.
“Per questo, si richiama oggi l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi urgenti per contenere il costo dell’energia, garantire maggiore stabilità negli approvvigionamenti e preservare la competitività del sistema produttivo”, conclude Cavanna.
Tali obblighi sono stati, peraltro, recentemente confermati dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), con lo scopo di “inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema” (cfr. le relative Relazioni illustrativa e tecnica).
Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l’abrogazione dell’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al DL 19/2026.
In riferimento agli importi percepiti nel 2025, da rendicontare nel 2026, le modalità di adempimento degli obblighi in esame risultano, quindi, invariate rispetto a quelle adottate lo scorso anno.
Si ricorda, in particolare, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi alle erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 6-bis del DL 73/2022 convertito, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, in alternativa:
In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.
La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, per i quali resta ferma la pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.
Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Facendo la norma riferimento agli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012, è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).
Infine, si ricorda che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
A tal riguardo, dovrebbe rimanere fermo (nonostante le opinioni contrarie di Assonime; cfr. circ. n. 5/2019, § 2.3 e circ. n. 32/2019, § 2.3) quanto precisato dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, secondo cui il limite di 10.000 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
(MF/ms)
Entro il 30 aprile 2026 deve essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2025.
Il termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.
Il comma 1 dell’art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
Alla luce del quadro normativo vigente, la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione. La circ. n. 20/2021 ha ulteriormente indicato che, emessa tempestivamente la nota di variazione, l’imposta detratta “confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.
Dunque, a titolo di esempio, se il presupposto per operare la variazione si è verificato nel 2025 e la nota di credito viene emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, il diritto alla detrazione si esercita:
– nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è stata emessa;
– oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa all’anno di emissione della nota (ossia la dichiarazione IVA riferita al 2026, entro il 30 aprile 2027).
Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo) varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.
Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.
Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposte a interpello nn. 126/2024 e 276/2025), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).
L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale o dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.
Altre circostanze nelle quali è opportuno determinare il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota, al fine del calcolo del termine ultimo, corrispondono ai casi in cui l’operazione viene meno (o si riduce l’imponibile), in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili. Si fa riferimento alla data della sentenza con la quale è stato, ad esempio, dichiarato nullo il contratto in sede giudiziale (Cass. n. 2787/2026).
Il termine di presentazione della dichiarazione per il 2025 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, difatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
In alternativa, possibile la domanda di rimborso
Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere – a determinate condizioni – a due ulteriori istituti alternativi.
Se è spirato il termine per l’emissione della nota di credito, la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98, presuppone la “presenza di errori od omissioni” cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).
La domanda di restituzione dell’imposta all’Erario (art. 30-ter del DPR 633/72) è, invece, ammessa a condizione che la mancata emissione della nota di credito nei termini non sia dipesa da una “colpevole inerzia del soggetto passivo” (circ. n. 20/2021, risposta a interpello n. 58/2026).
Con riguardo a quest’ultimo istituto, è interessante ricordare che, di recente, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità della domanda di rimborso, quando il soggetto passivo ha versato l’IVA senza ricevere il pagamento da parte del debitore che è sottoposto a una procedura concorsuale di durata ultradecennale (Cass. n. 4900/2026).
(MF/ms)
Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.
1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.
2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti.
3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa.
4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale.
5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario.
6. Differimenti e rinvii tecnici
7. Agevolazioni e altri interventi
8. Misure di carattere istituzionale e sociale
| DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali | |||
|---|---|---|---|
| Ambito | Misura | Decorrenza / Termine | Note operative |
| Credito d’imposta imprese | Contributo del 35% sugli investimenti | 2026 | Possibile revisione in sede di conversione |
| Operazioni permutative | Nuovo regime IVA | 1° gennaio 2026 | Nessun rimborso d’imposta pregresso |
| Lavoratori impatriati | Aggiornamento normativa | Periodo d’imposta 2027 | Coordinamento con TUIR |
| Avviamento negativo | Tassazione differita in 5 anni | Dal 2024 | Rileva per soggetti IAS adopter |
| Sistemi di garanzia depositanti | Esenzione interessi obbligazionari | Fino al 31 dicembre 2028 | Misura di stabilizzazione |
| Contributo spedizioni extra-UE | Rinvio tecnico | 1° luglio 2026 | Adeguamento sistemi ADM |
| Ritenuta provvigioni | Differimento | 1° maggio 2026 | Slittamento di due mesi |
| Beni strumentali | Eliminazione vincolo UE/SEE | Immediata | Maggiore neutralità geografica |
| Dividendi e PEX | Ripristino esclusione 95% | 1° gennaio 2026 | Riapplicazione regime pregresso |
| Imposta di bollo | Aumento da 100 a 118 euro | Dal 2026 | Per soggetti diversi da persone fisiche |
| Atleti dilettanti | Esenzione ritenuta fino a 300 € | Fino al 31 dicembre 2026 | Agevolazione rimodulata |
| Educazione finanziaria | Nuova composizione del Comitato | Dal 2026 | Ingresso Guardia di Finanza |
| Carta europea disabilità | Stanziamento 1,6 milioni € | 2026 | Continuità operativa |
| Avvocatura dello Stato | Spesa annuale 500.000 € | Dal 2026 | Copertura spese processuali |
(MF/ms)
Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza retroattiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.
Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:
L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.
Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.
Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.
Il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.
La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell’ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l’altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.
Dovrebbe sbloccarsi l’emanazione del DM attuativo
In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio.
Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.
Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai beni immateriali 4.0.
(MF/ms)