Caro energia: parlano le nostre aziende
La Provincia del 6 dicembre 2021, sull’aumento dei prezzi dell’energia parlano le nostre aziende associate Italgard e Ima.
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La Provincia del 6 dicembre 2021, sull’aumento dei prezzi dell’energia parlano le nostre aziende associate Italgard e Ima.
Inoltre, durante la serata abbiamo premiato alcune nostre aziende per la loro attività lavorativa e fedeltà associativa.
Potete rivivere l’Assemblea e le premiazioni con lo speciale di “Made in Api” CLICCANDO QUI.
Buona visione!
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 159,1055 |
| Peso Argentino | 115,0269 |
| Dollaro Australiano | 1,5669 |
| Real Brasiliano | 6,4204 |
| Dollaro Canadese | 1,4436 |
| Corona Ceca | 25,4955 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,45 |
| Corona Danese | 7,4398 |
| Yen Giapponese | 131,2124 |
| Rupia Indiana | 86,9571 |
| Corona Norvegese | 9,8143 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6452 |
| Zloty Polacco | 4,5909 |
| Lira Sterlina | 0,84694 |
| Leu Rumeno | 4,948 |
| Rublo Russo | 82,7727 |
| Dollaro USA | 1,1601 |
| Rand Sud Africa | 17,23 |
| Corona Svedese | 10,0557 |
| Franco Svizzero | 1,0708 |
| Dinaro Tunisino | 3,2751 |
| Hryvnia Ucraina | 30,5906 |
| Forint Ungherese | 360,8219 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
La Provincia: Nuovo direttivo Api: “Ampia presenza e segno di sintonia”
Lecconotizie: Imprese. Eletto il nuovo consiglio di API e dei Giovani Imprenditori
Lecconotizie: Piccole medie imprese ‘storiche’: un premio da Api alle proprie associate
Lecco Today: Api Lecco e Sondrio elegge il nuovo Consiglio e conferma Laura Silipigni a capo dei giovani
Si allega la scheda di adesione da inviare alla Segreteria del Gruppo (Stefania Giussani) entro venerdì 10 dicembre tramite mail all’indirizzo gruppogiovani@api.lecco.it.
(SG/sg)
Per applicare correttamente questa opzione bisogna considerare alcuni risvolti non trascurabili in termini di organizzazione interna e di Privacy, per questo si raccomanda di tenere conto di quanto segue:
• informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dall’art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 di consegnare al datore di lavoro il proprio green pass ma anche di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della validità del documento. Si allega un fac simile di lettera e di modulo che i lavoratori potrebbero utilizzare per avvalersi della facoltà di consegnare il green pass. L’informativa verso i lavoratori costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli dei Green Pass.
• prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi Covid19, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta.
• sotto il profilo della protezione di dati personali, in azienda occorre: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass (ex multis, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; retention: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro); 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi Covid19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).
• infine è possibile limitare ai lavoratori che non consegnano copia del Green Pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale esistente (da revisionare) e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. app VerificaC19; portale istituzionale Inps; sistemi integrati).
Come sempre siamo a disposizione per chiarimenti.
(SN/bd)
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,25% e + 1,95%.
(MP/bd)
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre il D.Lgs. 5 novembre 2021 n. 192, che entra in vigore il 1° dicembre 2021.
Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Dl 331/93 inerenti le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.
Di primaria rilevanza è l’introduzione (art. 41 comma 2-ter) di due ferme condizioni affinché a una cessione di beni si possa riconoscere l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva, ossia che:
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva già da tempo riconosciuto l’applicazione del regime semplificativo in parola, seppure denominandolo “consignment stock” (R.M. nn. 235/96 e 44/2000).
Le disposizioni attribuiscono effetti sospensivi al trasferimento in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, fino a che il destinatario presso il quale detto stock è posto, prelevando le merci, non ne divenga proprietario.
Ne consegue che, al verificarsi di determinati presupposti, colui il quale trasferisce la giacenza non è tenuto a identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione delle merci (come prescritto in via ordinaria dall’art. 41, comma 2, lett. c) del Dl 331/93).
Pertanto, ad esempio, con riferimento al citato art. 41-bis, il soggetto passivo Iva italiano pone in essere una cessione intra-Ue di beni se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
In ultimo, il nuovo art. 41-ter regola le cessioni a catena, ossia quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato membro a un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.
Per quelle cessioni successive il cui trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile è quella effettuata nei confronti di detto operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita Iva italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra-Ue non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.
Si ricorda che sono già efficaci, dal 1° gennaio 2020, le regole armonizzate in tema di prova del trasporto o della spedizione dei beni nelle cessioni intra-Ue, di cui all’art. 45-bis del regolamento 282/2011, istitutive di una presunzione relativa, essendo direttamente applicabili nell’ordinamento interno.
In chiusura, una notazione di natura terminologica sembra opportuna: il legislatore nazionale, probabilmente per ragioni sistematiche, continua a definire le operazioni “intracomunitarie” e non “intraunionali”, secondo la dizione adottata nelle direttive Ue da cui le norme promanano.
(MF/ms)
In particolare, dal prossimo 14 dicembre 2021, l’atto costitutivo di tali società, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, potrà essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
Tali atti sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.
Non ha trovato, quindi, riscontro la “condizione” posta nel parere delle Commissioni politiche dell’Unione europea della Camera e del Senato (e supportata da talune associazioni di categoria) di affiancare a tale procedura una soluzione – comunque fondata su una piattaforma telematica e connotata dall’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Mise e dal Ministero della Giustizia – non riservata al mondo notarile (si era paventato, infatti, il rischio di un monopolio legale di fatto, con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali, nonché di un possibile contrasto con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall’art. 3 del Trattato sull’Ue).
La piattaforma telematica da utilizzare per la costituzione on line di srl o srls deve consentire: l’accertamento dell’identità; la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne sia titolare, della firma digitale prevista dal D.lgs. 82/2005, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento 910/2014/Ue; la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.
A tal fine, la piattaforma usa mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia “significativo” o “elevato” e assicura: il collegamento continuo con le parti in videoconferenza; la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere; l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari; la conservazione dell’atto tramite collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato ex art. 62-bis della L. 89/1913; il tracciamento di ogni attività.
Gli atti costitutivi delle srl e delle srls possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Mise (entro il 12 febbraio prossimo, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 183/2021); in tal caso, il compenso notarile sarà ridotto alla metà.
Con le stesse modalità, inoltre, diviene possibile depositare, ai fini della loro iscrizione nel Registro delle imprese, l’atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro della Ue e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri.
Il D.lgs. 183/2021 inserisce importanti novità anche in materia di cause di ineleggibilità degli amministratori.
In particolare, è estesa la previsione di cui all’art. 2382 c.c. anche alle srl ed è richiesta una preventiva dichiarazione circa l’inesistenza di cause di ineleggibilità.
Si ricorda che, in base all’art. 2382 c.c., dettato in tema di spa, “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
La Cassazione (cfr. Cass. n. 25050/2021 e Cass. n. 18904/2013) ha ritenuto tale ultima previsione non applicabile analogicamente alle srl. L’art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 183/2021, ora, aggiungendo alla fine del primo comma dell’art. 2475 c.c., l’inciso “si applica l’art. 2382”, sancisce espressamente l’applicabilità di tale disciplina anche nell’ambito delle srl.
Ai sensi dell’art. 2383 comma 1 c.c., inoltre, anch’esso dettato in tema di spa, “la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450”.
La previsione normativa è stata completata dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 183/2021 nel seguente modo: “La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea”.
Anche tale previsione trova applicazione nelle srl. L’art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. 183/2021, infatti, interviene sul secondo comma dell’art. 2475 c.c., precisando che all’atto di nomina degli amministratori di srl si applicano non solo il quarto e quinto comma dell’art. 2383 c.c., ma anche il primo comma del medesimo articolo nella sua nuova versione.
(MF/ms)
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istituiva in 200 milioni di euro.
Ciascun beneficiario può dunque verificare l’importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In base alle regole di fruizione dettate dal provvedimento del Direttore dell’AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021 il credito d’imposta può dunque essere utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall’11.11.2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.
All’uopo, con la risoluzione AdE 64/E/2021, è stato istituito l’apposito codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il documento di prassi detta le regole di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.
Per espressa previsione normativa la compensazione del credito d’imposta sanificazione 2021 non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo61 Tuir e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.
(MF/ms)