1

Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l’obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 12 del decreto “Crescita” (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
  2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
  3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.
Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:
  • sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
  • fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
  • in relazione alle cessioni di beni effettuate nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
  • gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;
  • è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l’obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
(MF/ms)
 



Credito beni strumentali 4.0: adempimenti di fine anno

Con l’approssimarsi della fine del 2021 occorre porre attenzione agli adempimenti richiesti per fruire del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0.

Quest’anno l’agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la misura rafforzata vigente nel 2021.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta un credito d’imposta nella misura:

  • del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
  • del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal prossimo anno il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dal 30 al 20 per cento per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella DDL Bilancio 2022 si assisterà al dimezzamento della misura di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei ritardi nella catena degli approvvigionamenti molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la consegna del macchinario/impianto nel 2022.

In presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile mantenere il credito nella misura rafforzata sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un acconto al fornitore di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022.

Infatti, in base all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

In tal caso, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e per usufruire dell’estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021:

  • entrambe le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e
  • sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr. 445/2000.

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura “piena” (fattispecie che ricorda l’ipotesi di tardiva interconnessione).

Da ultimo, in tema di adempimenti formali che non incidono sulla fruizione del beneficio, segnaliamo la comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, ossia ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)
 




Dal 2022 sanzionati i soggetti che non consentono pagamenti tramite Pos

A partire dal 1° gennaio 2022, alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, si applicherà la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

A prevederlo è un emendamento al Dl 152/2021 – con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nell’iter di conversione in legge, che prevede l’introduzione di un nuovo art. 19-bis rubricato “Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Dl 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di debito e carte di credito” (inciso che sarà sostituito proprio dall’art. 19-bis comma 1 lett. a) del Dl 152/2021 dal seguente: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”); fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del D.lgs. 231/2007).

Tale obbligo, tuttavia, non è a oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di Dm che era stato predisposto in attuazione dell’art. 15 comma 5 del Dl 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del Dl 124/2019 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), peraltro, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella ora riproposta che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione era stata però poi soppressa in sede di conversione in legge.

La condotta sanzionata, comunque, non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento. Rispetto a essa, l’aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, rispetto alla sanzione fissa di 30 euro, è teso ad assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità degli importi da pagare.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; è espressamente esclusa, però, l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981. All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.

Per l’uso di contanti, invece, da gennaio scatterà la soglia di 1.000 euro

In tema di pagamenti, inoltre, occorre tenere presente che, a partire dal prossimo 1° gennaio sarà anche operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Si ricorda che l’art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro ha disposto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro. Dall’inizio del 2022, invece, come detto, il limite sarà di 999,99 euro.

Si evidenzia, infine, che, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-quater, intervenendo sul citato art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del Dlgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del Dlgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)
 




Presentazione nuovo Presidente Vavassori: rassegna stampa

Lunedì 20 dicembre 2021 si è tenuta in Api la conferenza stampa di fine anno con la presentazione alla stampa del nuovo Presidente Enrico Vavassori. 

Questi gli articoli e le interviste pubblicate dai media locali. 

La Provincia (allegato): “Export, tecnologia e formazione. L’Api continua su questo percorso” – Api Coinvolte nei corsi più di 3200 persone

Lecconotizie: Api Lecco Sondrio presenta il nuovo presidente Enrico Vavassori
 
Leccoonline: Lecco: passaggio del testimone nel segno della continuità in API. Vavassori: ‘pronto a portare avanti le istanze dei nostri associati’
 
Rete Unica: Nuovi vertici per Api Lecco Sondrio
 
Oltre la notizia Katia Sala: intervista Luigi Vavassori
 
Oltre la Notizia Katia Sala: intervista Laura Silipigni
 
Oltre la notizia Katia Sala: intervista Luigi Sabadini
 
 




Fornitura energia elettrica: corrispettivi e ore Capacity Market a decorrere dall’anno 2022

Informiamo le aziende associate che a decorrere dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il mercato della capacità, cosiddetto Capacity Market.

 

Si tratta di un meccanismo del mercato elettrico con il quale Terna garantirà e renderà sicuro l’approvvigionamento di energia elettrica, coprendo le punte di carico su tutta la rete in ore indicate come più critiche, quelle cioè nelle quali è prevista una scarsa capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

Riportiamo la distribuzione mensile delle ore critiche (ore di picco) e il dettaglio orario:
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
N° ore critiche 125 105 25 0 0 26 162 8 10 0 10 29 500

 
I costi del nuovo meccanismo si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali.
 
Ai consumi di energia elettrica (maggiorati delle perdite) delle ore di picco, complessivamente 500/anno, sarà infatti applicato il nuovo corrispettivo di dispacciamento per Capacity Market (o corrispettivo mercato capacità) pari a 39,799 €/MWh; nelle rimanenti ore dell’anno 2022 tale onere sarà applicato nella misura di 1,296 €/MWh.
 
A titolo di esempio, per il mese di gennaio 2022 ai consumi maggiorati delle perdite nelle ore di picco (in totale 125 ore) verrà applicato il nuovo corrispettivo a remunerazione del capacity market di dispacciamento di 39,799 €/MWh oltre altri consueti oneri di dispacciamento.
 
L’entità del nuovo onere, su base annua, è stimata mediamente in circa 4 €/MWh.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)




La Provincia intervista Enrico Vavassori

La Provincia del 19 dicembre 2021, intervista a Enrico Vavassori.




Plastica monouso: restrizioni dal 14 gennaio 2022 (recepimento direttiva Sup)

La direttiva europea Sup (single plastic use) è stata recepita in Italia ed entra in vigore il 14 gennaio 2022. Il decreto di recepimento n.196 dell’8 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gu del 30 novembre 2021, n. 285 attuativo della direttiva Ue 2019/904 (cosiddetta direttiva Sup) che prescriveva agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, rappresentano uno scarto ad alto rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente soprattutto acquatico; il decreto punta a promuovere prodotti e materiali innovativi e sostenibili e comportamenti responsabili rispetto alla gestione dei rifiuti in plastica. Comprende restrizioni all’immissione sul mercato; requisiti di marcatura; responsabilità estesa del produttore (Epr).
 
Previste sanzioni fino a 25.000 euro per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.
 
Si allega il testo integrale del decreto 8 novembre 2021, n. 196, che riporta in allegato l’elenco dei prodotti di plastica monouso soggetti alle restrizioni.
 
(SN/bd)
 




Confermato ed esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per il prossimo triennio

Nella riunione tenutasi nella giornata del 13 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione Ue – già discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – circa la proroga per il triennio 2022-2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

La vera novità, già annunciata nelle scorse settimane, consiste nell’estensione dell’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

La proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema “ordinario” di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, posto che il testo dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che ha introdotto l’adempimento) non prevede un termine di decadenza dell’obbligo; non può dirsi altrettanto per quanto attiene all’estensione della misura a minimi e forfetari, atteso che la medesima norma ne dispone, attualmente, l’esonero.

Essendo, quindi, indispensabile un intervento legislativo, è presumibile che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.

In questo senso, va considerato, in primis, che, in termini sistematici, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” (art. 3 della L. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”).

Secondariamente occorre che venga individuato un “veicolo” legislativo per l’introduzione della norma nell’ordinamento interno.

Una prima soluzione potrebbe consistere nell’inserimento di uno specifico emendamento all’interno della legge di bilancio 2022, in corso di approvazione, benché i tempi appaiano ormai molto stretti.

Parrebbe più probabile (ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo) che sia introdotta una disposizione specifica nell’usuale Dl. “milleproroghe” di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l’adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. In questo senso sarebbe sufficiente una modifica dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 127/2015, che garantisse la possibilità di usufruire dell’esonero sino a un termine stabilito (ad esempio, per un ulteriore semestre).

In via residuale, potrebbe essere scelta la strada della “delega fiscale”; in questo caso, tuttavia, i tempi si potrebbero dilatare, in contrasto con i desiderata dell’Amministrazione finanziaria che necessiterebbe di disporre prima possibile di dati che le sono utili nella lotta all’evasione.

Nella richiesta alla Commissione Ue, l’Italia ha, infatti, sottolineato come l’estensione dell’ambito di applicazione della fattura elettronica ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese “potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi” (cfr. proposta Commissione Ue del 5 novembre scorso).

Resta da capire quale sarà il destino dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche), attualmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio dell’attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro (o tenuti ad assicurare che il documento venga emesso “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”, nel caso in cui abbiano superato detto importo ex art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015).

Sulla base di quanto stabilito dalla decisione assunta dal Consiglio Ue, infatti, si potrebbe ipotizzare che anche tali soggetti siano chiamati a emettere e-fatture via SdI.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, resta confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarda esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”. Permane, quindi, l’esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.

In questo contesto appare un unicum la definizione del perimetro soggettivo della fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino. Il Dm 21 giugno 2021, che introduce tale obbligo dal 1° luglio 2022, include, infatti, nell’ambito di applicazione non soltanto i soggetti passivi “residenti” o “stabiliti”, ma anche gli operatori semplicemente “identificati in Italia” (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

(MF/ms)
 




Al via le compensazioni del credito imposta “Super Ace”

Con la risoluzione 70/E/2021 dello scorso 10 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della “Super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dall’articolo 19, commi 2-7, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d’imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all’articolo 1 Dl. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l’aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

L’articolo 19, comma 6, Dl. 73/2021 offre tre modalità di fruizione alternative del credito d’imposta “Super Ace”:

  • l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997;
  • la richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • la cessione a terzi, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.
La conversione dell’Ace in credito d’imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all’invio di apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l’eventuale cessione del credito definite dal provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021.

La finestra temporale per l’invio della Comunicazione decorre dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.

L’istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno già provveduto all’invio di anche solo una singola comunicazione all’Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:

  • la conferma dall’Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito, prevista entro al massimo 30 giorni dall’invio di ogni singola comunicazione;
  • in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l’esito alle verifiche antimafia previste dal D.lgs. 159/2011.
La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:
  • avvenuto versamento del conferimento in denaro;
  • ovvero dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
  • ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d’imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:
  • il cedente abbia comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito;
  • il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.
Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il “6955” denominato “Credito d’imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede l’ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel “Cassetto fiscale” del contribuente al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”, il relativo modello F24 è scartato.

(MF/ms)
 




Vavassori nuovo presidente Api: rassegna stampa

Gli pubblicati sull’elezione del nuovo presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori.

La Provincia: Vavassori nuovo presidente di Api Lecco 

 
Lecconotizie: API. Enrico Vavassori è il nuovo presidente delle piccole medie imprese lecchesi
 
LeccoToday: È Enrico Vavassori il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio
 
Lecco FM: Vavassori nuovo presidente Api Lecco Sondrio