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Ricarica auto elettriche: esenzione Irpef se offerto dal datore di lavoro

Con la risposta a interpello n. 329 del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di ricarica dell’auto privata elettrica, offerto gratuitamente ai dipendenti dal datore di lavoro, può beneficiare del regime di esenzione IRPEF ex art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir nell’ipotesi in cui tale servizio sia soggetto a dei limiti che ne impediscono un utilizzo abusivo e soddisfi altresì il requisito della finalità educativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).

I successivi commi prevedono delle deroghe tassative al suddetto principio; in particolare, l’art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Come chiarito più volte dalla stessa Agenzia (cfr. ris. n. 34/2004, circ. n. 28/2016 e ris. n. 55/2020), ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, le opere e i servizi devono:
– essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
– perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir.

Inoltre, tali opere e servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente rimanga estraneo al rapporto economico tra l’azienda e il terzo soggetto.

Nel caso di specie, la società istante fa parte di un gruppo che da diversi anni si impegna nell’informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all’azienda, della sostenibilità ambientale, effettuando altresì investimenti per aumentare l’efficienza energetica e rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o ibridi.

Al riguardo, la società istante vorrebbe attuare una nuova iniziativa incentivando il ricorso alla mobilità elettrica dei propri dipendenti anche nell’ambito privato. Nello specifico, la società vorrebbe riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita ai lavoratori che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche.

Secondo l’Agenzia, in tale contesto può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda. Il servizio di ricarica delle auto elettriche, offerto gratuitamente ai dipendenti per 6 mesi, si inserisce infatti in un quadro di interventi portati avanti dal gruppo di cui fa parte la società istante e aventi lo scopo di informare e sensibilizzare soggetti interni ed esterni al gruppo su specifiche tematiche legate alla sostenibilità, tra cui: educazione ambientale, consumo responsabile, promozione della sicurezza e della salute.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di ricarica gratuito offerto ai dipendenti possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente nell’ipotesi in cui tale servizio sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili (al fine di evitarne abusi) e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir.

(MF/ms)




Fatture nazionali assoggettate a inversione contabile: integrazione elettronica con TD16

Il TD16 è il tipo documento che viene utilizzato per l’integrazione elettronica delle fatture nazionali assoggettate a inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 Dpr 633/72.

Si tratta degli acquisti di beni o servizi interni per cui il cedente o prestatore del servizio nazionale ha emesso una fattura elettronica senza addebito dell’imposta, indicando come Natura operazione uno dei sottocodici N6 e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico.

Il cessionario o committente che riceve la fattura elettronica, la integra materialmente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta a norma dell’articolo 17, comma 5 e 6 e articolo 74, comma 7 e 8 Dpr 633/72.

La registrazione avviene in inversione contabile nel registro Iva delle vendite o corrispettivi (di cui agli articoli 23 e 24 Dpr 633/72) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 Dpr 633/72).

Così una fattura ricevuta il 20 settembre 2022 per la pulizia dell’edificio, Natura operazione N6.7, deve essere integrata con Iva, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter Dpr 633/72 e registrata nel registro Iva vendite entro il 30 settembre o anche successivamente ma comunque entro il 5 ottobre 2022 e con riferimento al mese di settembre. La fattura è annotata anche nel registro Iva acquisti.

All’omessa integrazione si applica l’articolo 6, comma 9bis, D. Lgs. 471/1997. “È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, …. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …. Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»

Il cessionario committente può effettuare l’integrazione anche attraverso il Sistema di interscambio (SdI) utilizzando il Tipo documento TD16 che sarà recapitato solo a sé stesso. Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell’Agenzia.

Nella compilazione del TD16 il cessionario committente indicherà i propri dati come soggetto che invia il TD16, i dati del cedente prestatore, l’imponibile e l’Iva.

Nel campo Data (campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file xml) deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Nel campo 2.1.6 sono riportati gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile, mentre nel campo 2.1.1.4 Numero è consigliata l’adozione di una numerazione progressiva ad hoc.

Si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore (FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021).

Qualora il cessionario committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo Data. Il cessionario committente annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

L’integrazione con TD16 vale a tutti gli effetti come integrazione. Dalla lettura della guida dell’agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022: alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia.

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cliente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

La decorrenza dell’obbligo di invio dei TD17, TD18 e TD19 dal 1° luglio 2022 per le operazioni transfrontaliere non si estende al TD16 che pertanto resta facoltativo anche dopo il 1° luglio 2022.

(MF/ms)




Formazione obbligatoria “apprendisti”: Api Lecco Sondrio è un nuovo erogatore

Api Lecco Sondrio entra a far parte della Rete Dote Apprendistato il cui ente capofila operante sul territorio lecchese è A.P.A.F. – Agenzia Provinciale per le Attività Formative.
L'ingresso nelle rete consentirà alle aziende associate di indicare Api Lecco quale ente ove rivolgere l'adesione all'offerta formativa finanziata, di base e trasversale, prevista obbligatoriamente per i lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015.

La procedura per attivare l'offerta formativa finanziata sul proprio profilo aziendale è la seguente:

  • accedere all'area riservata del portale di A.P.A.F. con le proprie credenziali (ove mancanti effettuare preventivamente la registrazione );
  • inserire la preiscrizione ai servizi e ai corsi degli apprendisti assunti scegliendo nel menù a tendina della casella "Sede indicativa" l'opzione "Api – Associazione Piccole e Medie Imprese" (vedi allegato 1).
  • completare la procedura guidata di richiesta per l'iscrizione dell'apprendista al corso.

Ricordiamo che il possesso del titolo di studio consente di individuare la corretta selezione della tipologia di corso rivolto all'apprendista assunto ovvero,

  • licenza media o nessun titolo riconosciuto in Italia, 120 ore di formazione obbligatoria;
  • attestato di qualifica o diploma, 80 ore di formazione obbligatoria;
  • laurea,40 ore unico modulo obbligatorio;

Evidenziamo che la prenotazione al corso deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di apprendistato: in caso di mancata prenotazione o superamento del predetto limite, l'azienda perde la possibilità di usufruire del finanziamento pubblico Dote Apprendistato e deve attivare privatamente e a proprio carico gli obblighi formativi previsti.
La mancata o parziale partecipazione dell'apprendista all'intero percorso formativo, comporta per l'azienda la perdita del diritto al sistema dotale.
I destinatari sono i lavoratori apprendisti assunti successivamente al 1° gennaio 2021 presso aziende con sede legale o operativa localizzata in Provincia di Lecco.
Una volta effettuata la prenotazione, le aziende verranno contattate dal nostro servizio di formazione che fornirà modalità e tempi di svolgimento dei corsi la cui attivazione avverrà non prima dell'autunno 2022.

(SB/mc)
 




Contributo Ambientale Conai: novità da luglio 2022 e da gennaio 2023

Con questa circolare vi informiamo della recente comunicazione diffusa da Conai relativamente ad alcune importanti novità:
  • i tappi tethered, progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande, passano dalla fascia contributiva B2 alla B1 con una riduzione del Cac
     
  • dal 1° luglio 2022 si applica una consistente diminuzione del Cac Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi di quasi tutti i materiali: acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro
     
  • da gennaio 2023 prosegue la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con l’introduzione di nuove fasce, dalle 5 fasce attuali alle future 9 fasce, come sarà presto mostrato sulla pagina dedicata.
Il comunicato completo con tutti i dettagli è disponibile sul sito conai.
 

(SN/bd)




Indagine sul livello di “circolarità” delle imprese italiane

Si chiede alle imprese di compilare un questionario entro venerdì 17/06/2022 per monitorare l’impegno delle aziende sui temi dell’economia circolare. L’attenzione a questi temi sta crescendo e le azioni sono sempre più concrete e importanti: per questo Conai ha avviato una collaborazione con una università (l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) per supportare uno studio volto a misurare il livello di circolarità delle imprese italiane e della loro sensibilizzazione sul tema.
 
I risultati della ricerca saranno raccontati all’interno di una pubblicazione di Conai che, a cadenza triennale, fotografa come evolve l’impegno delle aziende sui temi della sostenibilità (l’ultima uscita della pubblicazione è consultabile on-line).

Il contributo delle aziende per la buona riuscita del progetto è fondamentale e richiede la compilazione di un questionario.

La compilazione è anonima, ma per le aziende che lo chiedono è possibile essere citati nella pubblicazione inserendo i riferimenti aziendali nel questionario.

(SN/bd)




Credito d’imposta per la formazione 4.0: 2020 – 2021 – 2022

Api Lecco Sondrio, tramite il suo Digital Innovation Hub ApiTech S.r.l. si rende disponibile ad assistere le aziende associate per ottenere il Credito d’Imposta Formazione 4.0.
Contattate l’ufficio formazione per ulteriori informazioni.
 
Finalità
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
 
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione, nonché’ dal regime contabile adottato.
 
Tipologia di aiuto
L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 per il periodo d’imposta 2020 e 2021 è così attribuito:
  • nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, con limite massimo annuale pari a € 300.000;
  • nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, con limite massimo annuale pari a € 250.000;
  • nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, con limite massimo annuale pari a € 250.000.
La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
 
Dal 2022, la formazione è stata elevata al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese a condizione che l’attività di formazione siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ad oggi non ancora emanato. Se la formazione non possiede queste caratteristiche, le aliquote scendono al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.
 
Ambiti formativi e attività di formazione ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
 
Spese ammissibili
 
  • spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili;
  • spese relative al personale dipendente in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili;
  • Dal 2021:
    • il costo esterno sostenuto per corsi di formazione;
    • la consulenza per la progettazione formativa.
       
Tipologia di formatore ammesso
 
– Formatore interno. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti interni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a personale dipendente dell’azienda che assume ruolo di docente o tutor dell’attività formativa.
Formatore esterno. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • istituti tecnici superiori.
 
Tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0
 
a)         big data e analisi dei dati;
b)         cloud e fog computing;
c)         cyber security;
d)         simulazione e sistemi cyber-fisici;
e)         prototipazione rapida;
f)         sistemi di visualizzazione e realta’ virtuale (RV) aumentata (RA);
g)         robotica avanzata e collaborativa;
h)         interfaccia uomo macchina;
i)          manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
j)          internet delle cose e delle macchine;
k)         integrazione digitale dei processi aziendali.

Per maggiori informazioni 0341.282822, formazione@api.lecco.it.

(SB/am)




Salario minimo, sì alla direttiva Ue. Ma abbinato al taglio del cuneo fiscale

La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea. 




Autodichiarazione aiuti UE: in definizione la proroga dell’adempimento

E’ in valutazione la data del rinvio, l’orientamento è quello di spostare l’adempimento al 30 agosto o al 15 settembre e troverà spazio nel Decreto Legge sulle semplificazioni in corso di preparazione.

Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.

Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.

Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.

Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.

Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.

L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.

Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.

Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.

Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).

Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.

Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.

La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.

Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.

(MF/ms)
 




Comunicazione dati operazioni con l’estero: escluse le importazioni e le esportazioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di trasmettere in formato XML, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

Lo sancisce l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all’art. 5 del Dl 146/2021 (decreto “Fisco-lavoro”).

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni. 

In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.

Inoltre, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, in merito all’invio dei dati delle operazioni con l’estero, sono comunque escluse dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”.

Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l’Iva e gli altri diritti dovuti, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato che l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. “esterometro”, con le regole in allora vigenti, valeva anche per le esportazioni ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).

Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022. 

L’esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).

Per le altre operazioni con l’estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l’invio dei dati, oltre che alla corretta compilazione dei campi “Tipo Documento” o del codice “Natura”.

Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015 prevede che l’invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

  • quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per ciò che concerne la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge “esterno” in formato elettronico.

A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” diffusa dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente soggetto passivo residente o stabilito, quest’ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell’elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.
Nel campo <Data> dovrà essere indicata:

  • la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l’acquisto riguardi servizi “intra-Ue”;
  • la data di effettuazione dell’operazione (ex art. 6 del Dpr 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore “extra Ue”.
Occorrerà, inoltre, compilare la sezione <DettaglioLinee>, indicando i dati di ogni operazione e riportando l’imponibile presente nella fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in alternativa, il codice “Natura”, qualora non si sia in presenza di un’operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione ad hoc). Nell’elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al “file TD17” consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la data di ricezione della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell’operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.

Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti “TD17” e “TD19”, quest’ultimo utilizzabile in caso di acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

(MF/ms)
 




Forfettari: gli adempimenti dall’ 1 luglio 2022

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tale onere, introdotto dall’articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?

Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esterianche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensiragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganalePer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.

Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuatalimitatamente all’importo pagatoalla data del pagamento.

La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatturenon tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)