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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di maggio 2022con indice pari a 110,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 maggio 2022 al 14 giugno 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,732345 %.
 

(FV/fv)
 




Officina Evento: aziende premiate galleria fotografica

Durante “Officina evento 2022” sono state premiate dieci nostre aziende associate per la fedeltà associativa o per gli anniversari di fondazione. 

Queste le premiate: 

25 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA

GRIGNACOLOR di Ballabio (produzione di vernici e smalti per produzione industriale)
MCCM di Ronco Briantino (costruzione e installazione impianti elettrici)
R4 AUTOMAZIONI di Cisano Bergamasco (attiva nel campo dell’automazione, specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti speciali per l’assemblaggio)

75 ANNI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA

CABAGAGLIO di Sirone (produzione di cupole e fondi per tutti i diametri di bombola attualmente presenti sul mercato) 

50 ANNI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA
 
FERRO BULLONI di Rogeno (progettazione e fabbricazione di reti e recinzioni metalliche)
MICRO MOTORS di Verderio (progettazione e produzione motoriduttori di piccole dimensioni)
SORBIT di Rogeno (specializzata in trattamenti termici)
SOVEREIGN AUTOMATION di Civate (attiva nel campo dell’automazione industriale e nella realizzazione di macchine speciali).
TITIBI di Torre De’ Busi (produzione di chiodi in acciaio temperato)
VOSS FLUID di Osnago (soluzioni per la tecnologia di collegamento idraulico)




Corso: “China executive training programme”

Informiamo le Aziende Associate dell’interessante corso formativo proposto da “China House” per conoscere e approfondire la cultura cinese al fine di instaurare o rafforzare rapporti commerciali. 

Il corso è aperto a tutte le aziende, non solo a quelle valtellinesi come riportato nel documento allegato, ed è frubile anche online.

Questo percorso è pensato per manager e imprenditori motivati ad acquisire competenze di alto profilo, indispensabili per guidare la propria azienda nel mercato cinese.

Gli obiettivi del corso:

  • comprendere la Cina contemporanea attraverso i suoi aspetti socioculturali più caratterizzanti per anticipare trend futuri
  • sviluppare un know how specifico con riferimento alla cultura cinese e alla diversa gestione delle relazioni interpersonali nel contesto business
  • implementare strategie dedicate al consumatore cinese alto spendente armonizzando vendite, comunicazione e value proposition
Il corso è in partenza il prossimo mercoledì 22 giugno 2022.

In allegato potete trovare la presentazione del corso e il calendario delle lezioni. 

Per chi fosse interessato e volesse maggiori informazioni può scrivere a comunicazione@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822

(MP/am)




Esportazione imballaggi in Germania, allargamento soggetti coinvolti dall’1 luglio 2022 (VerpackG)

La legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG) è entrata in vigore in Germania il 1° gennaio 2019. L’obiettivo della legge è potenziare il riciclo di alcuni materiali di imballaggio e, in secondo luogo, ridurre in generale il volume dei rifiuti. La stessa legge prevede diversi step, indicati nei pdf allegati.
In particolare, dal 1 luglio 2022 è prevista l’estensione dell’obbligo di registrazione (già vigente per quelli da vendita e secondari) presso il portale Lucid del Registro centrale degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister) per tutti gli altri imballaggi non ancora coinvolti: imballaggi da servizio, da trasporto, commerciali/industriali (ambito B2B), da vendita incompatibile con il sistema, da vendita di prodotti contenenti sostanze inquinanti, riutilizzabili, per bevande monouso con obbligo di deposito (Pfand).
Gli step per una corretta gestione degli imballaggi in Germania sono questi:
  • Consultazione del Catalogo pubblicato dalla Zentrale Stelle nel corso del 2019 e in continuo aggiornamento, al fine di identificare correttamente gli imballaggi rientranti nell’ambito di applicazione della Legge, suddivisi per categoria.
  • Stipula di un contratto di smaltimento con uno degli undici sistemi duali attivi in Germania
  • Registrazione al portale Lucid dell’Organo di Controllo Zentrale Stelle.

Poiché tale processo non è delegabile a terzi da parte delle aziende, per superare difficoltà di comprensione delle regole e gli eventuali ostacoli linguistici, è possibile rivolgersi alla camera di Commercio italo-germanica AHK DEinternational Italia s.r.l. di Milano.

(SN/am)

 




Tari: entro il 30 giugno 2022 opportunità di comunicare al proprio Comune l’uscita dal servizio

La scadenza riguarda le imprese che volessero esercitare la scelta (riservata alle utenze non domestiche) di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta rifiuti. Infatti, le norme vigenti stabiliscono che entro il 30 giugno le utenze non domestiche di cui all’art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 e smi (modifiche introdotte con il D.lgs. 116/2020) possono comunicare al Comune la scelta di ricorrere al mercato privato per i propri rifiuti urbani con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. E’ quanto stabilito dall’art. 30, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni nella L. 21 maggio 2021, n. 69.

Così facendo, il comune non esigerebbe più la parte variabile del tributo ma solo quella fissa, basata sulle superfici dichiarate. La parte fissa del tributo copre servizi generali svolti dal Comune come la pulizia delle strade. La parte variabile si potrebbe evitare se non ci si avvale più del ritiro settimanale porta a porta dei rifiuti urbani ammessi o se non si utilizza più il centro di raccolta comunale (trasporto in conto proprio, autorizzazione in categoria 2bis).

Ricordiamo tuttavia che è anche possibile ottenere una riduzione significativa dell’ammontare della quota variabile della tassa, senza sganciarsi completamente dal servizio, se si dimostra l’avvio a riciclo dei rifiuti conferibili al Comune, secondo le regole in vigore ed esposte nei singoli regolamenti comunali.

A titolo di esempio, si segnala il regolamento Tari del Comune di Lecco, rintracciabile sul sito, che all’art. 19 spiega le due opzioni che le utenze non domestiche possono adottare. Per comprendere correttamente le opzioni, ogni attività produttiva deve consultare il regolamento Tari del proprio comune, che è stato revisionato in seguito alle recenti norme sopra citate.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per dare supporto.

(SN/bd)
 
 
 




Bando “Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale”: proroga al 15 luglio 2022

Regione Lombardia, D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e D.G. Sviluppo Economico hanno promosso un bando rivolto ai lavoratori e alle loro famiglie, dipendenti delle micro e piccole imprese (max 50 dipendenti).
Lo scopo è favorire iniziative di welfare aziendale, corresponsabilità dei compiti di cura, armonizzazione vita privata e vita professionale, anche al fine di garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell’accesso alle opportunità, promuovendo ad esempio misure di lavoro flessibile, servizi di assistenza/supporto al caregiver familiare e per la cura dei figli anche in periodi di chiusura scolastica, servizi salva tempo, attività a supporto dei dipendenti (es. Disability manager, Diversity manager etc.), piani di flessibilità, azioni che promuovono la salute (Whp).

Il contributo regionale massimo per ogni progetto è pari a 50.000 € e la dotazione finanziaria di ATS Brianza è pari a € 615.663,00. Le domande che potevano essere presentate dal 04 maggio 2022 al 15 giugno 2022 sulla piattaforma regionale Bandi Online, possono avvalersi della proroga e quindi c’è ancora un mese di tempo, fino al 15 luglio 2022.

Il progetto peraltro offre un’opportunità importante per le piccole-micro aziende della rete Whp, per la messa in atto di buone pratiche di salute trasversali a tutte le aree previste dal nuovo manuale.

Per maggiori informazioni o supporto scrivere a silvia.negri@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

(SN/am)
 




ll nuovo esterometro conserva le operazioni fuori campo Iva

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° luglio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.

Le nuove regole di invio avrebbero dovuto applicarsi già dal 1° gennaio 2022, ma sono state differite di sei mesi per effetto del DL 146/2021.

Le modifiche previste dal prossimo 1° luglio non intervengono sul campo di applicazione oggettivo e soggettivo, definito dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (il quale già disciplina l’attuale “esterometro”).

Per questa ragione, anche con le nuove modalità di trasmissione dei dati, continueranno a dover essere rilevate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Resta immutata, dunque, l’esclusione prevista per le importazioni e le esportazioni, documentate mediante bolletta doganale.

Per quel che più interessa, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, in alternativa al predetto adempimento, rimane comunque possibile emettere fattura elettronica via SdI su base facoltativa.

Alla sostanziale equiparazione della fattura elettronica all’invio dei dati via SdI delle operazioni transfrontaliere non corrisponde, tuttavia, anche una coincidenza nell’ambito applicativo dei due adempimenti.

L’emissione facoltativa della fattura elettronica escluderebbe alcune operazioni che, invece, sembrerebbero rientrare ancora nell’ambito dell’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

Si tratta, ad esempio, dei dati relativi alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Nell’invio dei dati continuerebbero a essere incluse le operazioni esenti IVA aventi carattere finanziario, previste dall’art. 10 nn. da 1) a 4) e n. 9) del DPR 633/72 (per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione di cui all’art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72), così come le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue (anch’esse fuori dalla previsione di fatturazione ex art. 21 comma 6-bis).

Considerato che dal 1° luglio 2022 l’attuale invio dei dati sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa mantenersi adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che ha incluso nell’obbligo comunicativo, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (circolare n. 14/2019). In particolare, dovrebbero essere comunicati anche i dati relativi alle operazioni nei confronti di “privati”, poiché assume rilevanza la sola circostanza che la controparte non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (risposta a interpello n. 85/2019).

Inoltre, è stato chiarito che devono essere comunicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura nei confronti di privati di altri Stati membri con assolvimento dell’IVA mediante il regime OSS (FAQ Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022). Di regola, però, queste ultime operazioni non sono soggette all’obbligo di fatturazione (art. 74-quinquies comma 2 del DPR 633/72).

Inclusi gli acquisti territorialmente non rilevanti

Sul fronte opposto, dal 1° luglio 2022, la riflessione potrebbe essere estesa alle operazioni che non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia e che non sono soggette all’obbligo di annotazione nel registro degli acquisti.

Si consideri l’acquisto di carburante all’estero (non rilevante territorialmente in Italia ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72), i cui dati, secondo le Entrate, dovrebbero comunque inclusi nella comunicazione, a prescindere dall’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione in Italia (risposta a interpello n. 85/2019).

Anche per gli acquisti da soggetti extra Ue riferiti a operazioni esenti, per i quali non dovrebbe sussistere l’obbligo di (auto)fatturazione, l’Agenzia delle Entrate si era espressa in favore della compilazione del c.d. “esterometro” (risposta a interpello n. 91/2020).

Tale conclusione era stata criticata dalla circ. Assonime n. 10/2019, in cui si osservava come gli acquisti da soggetti non residenti in Italia dovrebbero essere comunicati limitatamente alle sole fatture ricevute sottoposte a registrazione.

La prassi amministrativa, attualmente adottata, richiederebbe, dunque, una parziale revisione alla luce delle nuove modalità di invio del c.d. “esterometro” dal 1° luglio 2022, se si volesse limitare l’adempimento alle sole operazioni soggette a fatturazione (le uniche per le quali predisporre un file XML via SdI).

(MF/ms)




Esterometro: analizziamo il regime sanzionatorio

Per le operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022, l’obbligo di invio dei dati dovrà essere adempiuto in formato XML via Sistema di Interscambio (SdI), come avviene per l’emissione delle fatture elettroniche (art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015).

L’adempimento dovrebbe interessare anche i soggetti in regime di franchigia, nei cui confronti è stato esteso, sempre dal prossimo 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica.
Si segnala, tuttavia, che le Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato si riuniranno oggi per decidere la sorte dei 1.076 emendamenti al Ddl. di conversione del Dl 36/2022, tra i quali vi è anche quello che, se accolto, prorogherebbe al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e invio dei corrispettivi per i soggetti a regime di vantaggio o forfetario. Il nodo, visti i tempi stretti di conversione, dovrebbe sciogliersi tra pochi giorni.   

Allo stato attuale, le modifiche alle regole di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere e l’inclusione di nuove categorie di soggetti obbligati impongono una riflessione in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di errori od omissioni.

La disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con efficacia dal 1° gennaio 2022, a differenza delle nuove modalità di invio la cui efficacia è stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 ai sensi del Dl 146/2021.

Il novellato art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Allo stato attuale, si registra, quindi, uno sfasamento temporale fra i profili sanzionatori e i termini di trasmissione della comunicazione, posto che le sanzioni sono calcolate su base mensile ma, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022, vige ancora la periodicità trimestrale dell’adempimento.

Il disallineamento verrà meno con le modifiche efficaci dal 1° luglio 2022, per effetto delle quali l’invio dei dati non avrà più l’attuale cadenza trimestrale. 

La nuova disciplina impone una particolare attenzione al termine per l’invio dei dati, ai fine di non incorrere nella descritta sanzione.

Infatti, l’invio dei dati deve avvenire:

  • per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il regime sanzionatorio risulta, tuttavia, incoerente rispetto a quello stabilito per la tardiva fatturazione o inversione contabile. ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 471/97.

Si pensi, ad esempio, a un soggetto passivo italiano che acquista beni mobili da un soggetto passivo stabilito in un Paese extra Ue, la cui consegna avviene il 7 settembre 2022.

L’autofattura (in formato analogico o elettronico) dovrebbe essere emessa entro dodici giorni da tale data, mentre il file TD19 per l’esterometro potrebbe essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura, la trasmissione dovrebbe essere anticipata (entro il 19 settembre 2022), mentre, qualora il documento fosse emesso in formato cartaceo, l’esterometro con file TD19 potrebbe essere trasmesso entro il 15 ottobre 2022.

Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta di emettere un unico documento elettronico entro il 15 del mese successivo, esporrebbe, nel caso di specie, alla sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97), più elevata rispetto a quella prevista per l’omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Comunicazione con possibilità di ravvedimento operoso

Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l’estero, dovrebbe comunque essere applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs. 472/97), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella ris. n. 87/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito).

L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13 comma 1 lett. b) del Dlgs. 472/97).

(MF/ms)




La fatturazione elettronica con San Marino

A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

Il Dm. 21.06.2021, aveva previsto un periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal Dm 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, Dm. 21.06.2021).

L’emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8, la Natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3 ed il valore dell’operazione confluirà nel rigo VE30colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 Dpr 633/72, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l’operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 Dpr 633/72 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L’emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all’ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

In caso di versamenti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme versate non dovute.

L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

L’operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) Dpr. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.
 

(MF/ms)




Le piccole imprese in fiera a Bologna: “Buoni contatti, ma pesa l’incertezza”

La Provincia del 15 giugno 2022, approfondimento sulla presenza dell’Ufficio Estero e delle nostre aziende a Mecpse 2022.