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Credito d’imposta per registratori telematici: ultimo mese per il bonus

Il credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020

A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e circ. n. 15/2019).

Tale periodo transitorio, lo si ricorda, sarebbe dovuto terminare il 30 giugno scorso ma è stato prolungato a causa dell’emergenza epidemiologica. Soltanto a partire dal prossimo anno, dunque, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro).

Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (come coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

Ciò significa che gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi registratori telematici o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate. Inoltre, anche i soggetti che decideranno di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su base volontaria dovranno dotarsi dei nuovi strumenti.

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020. Infatti, l’art. 2 comma 6-quinquies del DPR 633/72 prevede l’attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020) e, allo stato attuale, non constano previsioni volte a prorogare l’agevolazione. 

Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (è il caso dell’acquisizione in leasing). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).

Particolare attenzione, poi, dovrà prestarsi nell’ipotesi di pagamenti rateali, poiché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto (si veda ancora la circ. n. 3/2020).

In merito all’entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6899”), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. 

Sulla falsariga dell’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2020, un soggetto “mensile” che registra la fattura d’acquisto a settembre 2020 per 400 euro ed effettua il pagamento in quattro rate mensili da 100 euro a partire dallo stesso mese, nella liquidazione IVA di ottobre 2020 può utilizzare in compensazione un importo pari al 50% della rata mensile (50 euro), e così via per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali.

Necessaria la fattura e il pagamento tracciato

Non sembrano esserci preclusioni circa la fruizione dell’agevolazione da parte dei soggetti che decidono di assolvere gli adempimenti su base volontaria. Pertanto, tali soggetti potrebbero valutare di acquistare i nuovi strumenti nel 2020 per accedere al beneficio.

Si ricorda, in ultimo, che in base a quanto stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 il credito d’imposta dovrà essere evidenziato:

–          nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;

–          nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

(MF/ms) 




Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)

Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di febbraio

 

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli  industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato  in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso "Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo" rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI  ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore;
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.

Calendario: 

Martedì  9 Febbraio 2021 dalle ore 08.30  alle ore 12.30
sede A.P.I. Via Pergola 73 Lecco Lc 

Costi:

Il costo per la partecipazione al corso è di       

  • € 60,00 + Ivaper associati ad Api Lecco.
  • € 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro Lunedì 1 Febbraio 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)




Bando E-Commerce 2020

Informiamo le Aziende Associate che Unioncamere Lombardia ha provveduto a pubblicare la graduatoria dei richiedenti contributo del Bando E-Commerce2020. La graduatoria è consultabile cliccando su questo link.

In sintesi, delle 1549 domande pervenute:
 

  • 131 domande non ammissibili per mancato possesso di alcuni requisiti di ammissibilità formale;
  • 880 domande non ammissibili per non aver raggiunto il punteggio minimo di sufficienza nella fase di valutazione di merito del progetto;
  • 638 domande ammissibili, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, delle quali:
  • 286 domande ammesse e finanziate, per un totale di contributi concessi di € 2.618.000,00, che esauriscono la dotazione inizialmente stanziata, di cui una domanda ammessa ma non finanziabile interamente per esaurimento delle risorse disponibili, per un importo complessivo di contributo finanziabile di € 8.450,38;
  • 352 domande ammesse, in ragione di una valutazione di merito sufficiente, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili

(GF/gf)
 




Martedì 15 dicembre webinar: “LinkedIn Pro Business”

Martedì 15 dicembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, in collabborazione con Promos Italia dal titolo "LinkedIn Pro Business", dedicato al mondo del B2B e sviluppo dei mercati esteri.

Linkedin è molto più che un grande database di contatti. Con le sue caratteristiche e peculiarità può avvicinarsi più ad una fiera, in cui diventano fondamentali la discussione collettiva con evidenze ed opinioni e lo scambio dei biglietti da visita. E così come al termine di ogni fiera è necessaria un’attività di follow-up, allo stesso modo su Linkedin occorre "corteggiare" i propri prospect con una strategia coerente con il valore proposto. Durante il webinar, si sottolineeranno alcuni spunti per favorire la creazione di relazioni e opportunità di successivo incontro.
 

Programma

Le Camere di Commercio per l’internazionalizzazione: Punto S.E.I Sostegno all’Export delle Imprese
Lucia Golfari, Tomaso Guarneri – Lario Sviluppo Impresa, Azienda Speciale Camera di Commercio di Como-Lecco 

Linkedin: la grande fiera virtuale per presentare la propria azienda e prendere contatto con potenziali clienti
Paolo Guaitani, The Vortex
Andrea Menalli, Semantic

Il progetto Linkedin Pro Business per le aziende di Como-Lecco
Silvia Lambertini, Promos Italia
 
Q&A e conclusione lavori
 
 
Per iscriversi: https://register.gotowebinar.com/register/1448046229767731469 

 

(AM/am)




Por Fesr 2014-2020: bando Linea Internazionalizzazione Plus

Informiamo le Aziende Associate che a breve verrà pubblicata da Finlombarda S.p.A. la nuova misura ‘Linea Internazionalizzazione PLUS ‘ con contestuale chiusura dell’attuale misura ‘Linea Internazionalizzazione’. 

Finalità: promuovere l’internazionalizzazione delle aziende lombarde attraverso il consolidamento della presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri.

Soggetti beneficiari: PMI iscritte al Registro delle Imprese e attive da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14. La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.

Tipologia ed entità dell’agevolazione: l’agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%. L’agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000 L’agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000 La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

Interventi ammissibili: programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).

Spese ammissibili:
a.   Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e a eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.
b.   Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.
c.    Azioni di comunicazione e advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.
d.   Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.
e.   Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.
f.    Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).
g.   Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.
h.   Spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).
i.     Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).
j.     Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.

Procedura: le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1.   Qualità dell’operazione (max 70 punti):
–   qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
–   qualità dell’analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione;

2.   Capacità del proponente (max 30 punti):
–   analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018).
–   Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:

o  5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l’estero;

o  2 punti per presenza di certificazioni ambientali 

L’esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità. Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione dell’agevolazione: l’agevolazione verrà erogata:

–  per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni:
·      prima tranche pari al 50% dell’agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring;
·      tranche a saldo a conclusione del Progetto.

–  per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un’unica soluzione a conclusione del Progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non saranno concesse proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare:
Ufficio Estero
Tel. 0341 286338
Mail: esteromail@api.lecco.it

(GF/gf)




Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Promozione della salute

Di fronte all’emergenza sanitaria che mette in gran difficoltà interi settori del mondo del lavoro, l’area di Ats Brianza preposta alla “promozione della salute” segnala alle aziende il sito dove consultare "Notizie in Rete".

E’ il notiziario di Promozione della Salute di Regione Lombardia che fornisce aggiornamenti e informazioni per lo sviluppo di politiche integrate al servizio della Salute dei cittadini / lavoratori.
 
Sul sito si possono consultare diversi numeri, nell’ultimo in particolare sono inserite informazioni, webinar e link di approfondimento quali ad esempio:

  • Qual è il rischio di incrociare una persona “Covid positiva” che non sa di esserlo?
  • Guida con suggerimenti su come rimanere attivi e in buona salute durante la quarantena.
  • Stili di vita corretti: l’importanza di prestare attenzione, anche in questa delicata fase di emergenza sanitaria, al mantenimento di un sano stile di vita.
  • Il Post Lockdown: I rischi della transizione in chiave di genere.
  • Incrementare le buone pratiche (di prevenzione) per le patologie croniche
  • Il consumo di alcol mina l’impegno delle Nazioni Unite nel raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile.
  • Materiali di supporto emotivo e psicoeducativo rivolto a bambini, adolescenti e famiglie.
  • Salute Urbana e Disuguaglianze.

(SN/bd)




Covid-19: Lombardia zona gialla da domenica 13 dicembre 2020

Con la presente si invita a consultare il sito regionale che contiene il riepilogo aggiornato delle norme vigenti in Regione Lombardia, comprensive dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020.
 
Alla luce dell’annuncio del presidente Fontana, che riguarda il passaggio della Regione Lombardia a zona gialla, da domenica 13 dicembre, con il venir meno di alcune delle restrizioni attualmente vigenti, si resta in attesa del provvedimento del ministero che modifica il “colore” delle regioni nelle quali il contagio si sta riducendo.

Si segnala che sul sito del governo sono consultabili delle Faq molto utili su alcuni dubbi che possono sorgere nell’interpretazione delle norme.
 
Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, firmato in data 6 dicembre 2020 che recepisce le decisioni del governo in tema di spostamenti, ristorazione e non solo, che costituisce il riferimento per i controlli che saranno attivati sul territorio.

(SN/bd)




Fornitura gas per clienti industriali: servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi

Con Decreto del MISE dello scorso 30 settembre è stato reintrodotto un meccanismo di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale per i clienti industriali, che riprende alcuni tratti delle disposizioni già in vigore qualche anno fa.

Tale procedura risulta applicabile nel periodo invernale ed è riservata ai clienti industriali (generazione elettrica compresa, ma solo nel caso in cui sia funzionale al processo produttivo) connessi alla rete di trasporto o distribuzione, purché dotati “di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall’impresa di trasporto ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall’impresa maggiore di trasporto” (Snam Rete Gas).
 

Il servizio prevede due modalità diverse di applicazione:
 

  • servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima della riduzione di tre giorni consecutivi;
  • servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.

Ogni soggetto aderente dovrà essere in grado di mettere a disposizione un quantitativo minimo differente a seconda della modalità di partecipazione:

  • 50.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione diretta;
  • 5.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione tramite un soggetto aggregatore che raccolga mandati irrevocabili per almeno 50.000 smc/d

Con Delibera dell’ARERA n. 511/2020/R/gas sono state determinate le modalità e le condizioni economiche per la partecipazione alla procedura.
Sulla base dei quantitativi che il MISE ha richiesto (10 milioni di smc al giorno per un massimo di 12 giorni di attivazione anche non consecutivi ed un massimo di 4 richieste di attivazione per il periodo dal 4 gennaio al 31 marzo 2021) Snam Rete Gas assegnerà il servizio ordinando le offerte ricevute fino al raggiungimento del quantitativo richiesto dal Ministero. L’ARERA rimarca che “la probabilità di attivazione del servizio di interrompibilità è valutabile in una volta ogni venti anni per cinque giorni.”
L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto articolato in una parte fissa Fi (che non deve essere superiore a 6 €/smc/d) e in una variabile Vi che deve essere inferiore al minimo tra 0,88 €/smc e (6-Fi)/0,25.
Sono previste penali per il mancato rispetto degli impegni assunti e proporzionali ai corrispettivi riconosciuti per il servizio e moltiplicati per i volumi non ridotti.
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 17 dicembre 2020 e possono essere presentate direttamente dal Cliente Finale Industriale che riesce a garantire il quantitativo previsto dalla partecipazione diretta, da un soggetto Aggregatore che raggiunga la soglia di 50.000 smc/d raccogliendo mandati da soggetti industriali con disponibilità di almeno 5.000 smc/d o da un Cliente Multisito che raggiunga la soglia indicata, con il contributo dei diversi pdr con un consumo di almeno 5.000 smc/d. Al Cliente Multisito è concesso di poter gestire compensazioni tra i vari siti, comunicando la ripartizione degli impegni tra i pdr entro il venerdì della settimana precedente.
Nei vincoli per la partecipazione alla procedura, il soggetto industriale aggiudicatario che utilizza il gas per la generazione elettrica funzionale al sito si impegna a non aumentare i prelievi di energia elettrica o a non ridurre le immissioni di energia prodotta in rete.
Le verifiche di ottemperanza agli impegni prendono a riferimento i consumi dei giorni lavorativi, che devono sempre essere superiori al volume giornaliero dichiarato interrompibile per tutto il periodo di attivazione (4 gennaio-31 marzo 2021).
In caso di attivazione del servizio e per ogni giorno, Snam Rete Gas verificherà che il volume giornaliero prelevato da ogni pdr, al netto dell’eventuale maggior prelievo di energia elettrica o minor emissione di energia elettrica come determinati sulla base dei dati comunicati da Terna e convertiti in gas tramite i rendimenti di riferimento, sia inferiore, almeno di un quantitativo pari a quello dichiarato interrompibile, rispetto alla media dei prelievi dei 10 gg lavorativi precedenti a quello di attivazione (salvo i giorni in cui è stato comunicato un fermo impianto straordinario).
Ulteriori dettagli nella procedura di Snam sono disponibili al seguente link https://www.snam.it/it/trasporto/dialoga-con-noi/news/2020/20201203_Interrompibilita_Gas.html.  

Oltre a quanto sopra, si ricorda che i partecipanti al servizio di interrompibilità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16/7/2020) sono esonerati dalla corresponsione del corrispettivo CRVos (che è addebitato nel periodo invernale e fino al 31 marzo 2021 vale 0,55 €c/smc) e dal nuovo corrispettivo CRVcs a copertura dei costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico, applicato dal prossimo 1 aprile 2021, ma non ancora valorizzato.    
Sono in fase di raccolta le proposte di aggregazione da parte di alcuni operatori: invitiamo le aziende a voler segnalare l’eventuale interesse alla procedura al fine di poter rendere disponibili le proposte formulate dagli operatori.   

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.    

(RP/rp)
 




Imu scadenza 16 dicembre 2020: esenzione se stati in zona rossa

Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 è sufficiente che gli immobili siano ubicati nel territorio di una “zona rossa”, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa. Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento delle Finanze nelle FAQ datate 4 dicembre 2020.

L’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, è stabilita:

–          dall’art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”);

–          dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”);

–          dall’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. decreto “Ristori-bis”).

L’art. 8 del DL 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”), inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle suddette norme si applicano a tutti i soggetti passivi dell’IMU (così come individuati dall’art. 1 comma 743 della L. 160/2019, e non solo ai proprietari), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

In particolare, l’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”) stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. “zone rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con apposite ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto (l’Allegato è stato integrato con l’attività di “47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori”, a opera del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”).

Affinché spetti l’esenzione, i soggetti passivi dell’IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

I soggetti passivi dell’IMU devono anche essere gestori delle attività

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze nella FAQ n. 2 del 4 dicembre 2020, per l’esonero dalla seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.

Nella relazione tecnica al DL 149/2020, peraltro, al momento dell’emanazione dello stesso erano stati considerati i territori delle seguenti Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l’art. 1 del DL 154/2020 (“Ristori-ter”) è stato disposto il rifinanziamento delle misure di sostegno per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori Regioni che nel frattempo sono diventate zona rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.

Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020, quindi, è sufficiente che gli immobili siano ubicati nei territori delle sopracitate Regioni (oltre che della Provincia Autonoma di Bolzano) che sono state “zone rosse”.

(MF/ms)