Tanti ordini ma c’è incertezza: “Prudenza sugli investimenti”
La Provincia del 27 giugno 2022, intervista a Danilo Gabbioni, consigliere Api e titolare dell’azienda Italgard.
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La Provincia del 27 giugno 2022, intervista a Danilo Gabbioni, consigliere Api e titolare dell’azienda Italgard.
Le nostre aziende e la sostenibilità
I numeri parlano chiaro: un totale dell’84% delle nostre associate reputa da mediamente importante a priorità il fattore sostenibilità per il proprio business (40% mediamente importante, 31% importante e 13% prioritario) sottolineando il grande interesse degli imprenditori verso questa tematica che coinvolge tutto il mondo impresa: dipendenti, fornitori, processo produttivo e gestione dei rifiuti.
Il tema sostenibilità rispetto ai fornitori assume valenze particolari. Tra le tematiche indagate si conferma ampiamente condivisa e prioritaria la ricerca di fornitori locali in 9 imprese su 10: la “filiera corta” consente un miglior rapporto e monitoraggio delle relazioni di fornitura, liberando parzialmente da problematiche tutt’altro che secondarie ad oggi.
La metà esatta delle imprese che ha partecipato all’indagine acquista e utilizza materie prime non vergini o da riciclo. Sulle risposte gli imprenditori si dividano nettamente in due: da un lato le imprese che hanno potuto o considerato possibile investire in cicli produttivi compatibili con materiali da riciclo, l’hanno fatto o comunque ad oggi sono in fase di attuazione del processo avviato. Dall’altro il versante dei “no” appare ampio e apparentemente privo di prospettive (o programmi) di sviluppo in questa direzione: 5 imprese su 10 circa, infatti, non hanno valutazioni in corso in questa direzione.
Tutte d’accordo, invece, per quanto riguarda il tema della riduzione dei rifiuti: 8 imprese su 10 adottano processi specifici di riduzione o recupero degli scarti di lavorazione, per ridurre i volumi di rifiuti e favorirne il recupero. Con due motivazioni principali: ridurre la complessità e i costi della gestione dei rifiuti e potersi sganciare dalle forniture di materie prime più critiche.
Tra gli ostacoli che le aziende incontrano sulla strada della sostenibilità c’è, come spesso accade, la burocrazia che frena le buone intenzioni di molti. Se il 72% degli intervistati è già attivo nella riduzione degli sprechi e nel riciclo dei rifiuti, le difficoltà incontrate a causa di una normativa ambientale difficile e onerosa, sono forti. In una scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il valore massimo, 4 intervistate su dieci attribuiscono alla normativa esistente le maggiori difficoltà incontrate per implementare il proprio percorso verso la sostenibilità.
Il limite più evidente dell’attuale normativa risiede nella eccessiva burocrazia (70% dei rispondenti), che si scontra peraltro con una tecnologia per la gestione dei rifiuti considerata eccessivamente onerosa da 3 imprese su 10.
Riconversione industriale
Terreno ben poco fertile per le aziende del nostro territorio che rispondono ai quesiti dell’indagine con numeri che lasciano ben poco spazio all’interpretazione.
Se il fine rimane l’implementazione della posizione competitiva dell’impresa, lo sforzo richiesto rimane elevatissimo e la resistenza al cambiamento rappresentano ad oggi un limite di chiara evidenza, sia per coloro che operano in settori ad elevato rinnovamento tecnologico, sia nei settori più tradizionali. Per più di 9 imprese intervistate su 10, la riconversione non è stata negli ultimi 5 anni, e non lo sarà nella pianificazione del prossimo quinquennio, una strategia papabile.
“Le nostre aziende, che in maggioranza fanno parte del settore metalmeccanico e della gomma-plastica, sono molto attente al tema della sostenibilità – commenta il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza -. La maggior parte sono già attive e particolarmente sensibili al tema energetico, vorrebbero fare ancora di più, ma non sanno bene come, la strada è tortuosa, soprattutto a causa di procedure autorizzative farraginose. La partecipazione a un bando pubblico per ottenere agevolazioni è una corsa ad ostacoli che dovrebbe essere semplificata, purtroppo tante aziende rinunciano dopo mesi di carte bollate come avviene ad esempio per l’installazione dei pannelli solari”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.
Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.
Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del Dl 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del Dl 41/2021 sono tenuti a presentare:
Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del Dl 21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.
Prorogata la registrazione degli aiuti nell’RNA
Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:
Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.
(MF/ms)
Venerdì 17 giugno 2022, presso l’Antico Borgo di Annone Brianza, si è tenuto l’evento finale dei festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.
CLICCANDO QUI potete rivedere lo spettacolo teatrale a cura della compagnia Tavolo.02, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario con protagonisti gli imprenditori Laura Silipigni, Andrea Beri, il sociologo Aldo Bonomi, il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente Spettacolo don Davide Milani e la prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi e le premiazioni delle aziende associate ad Api.
(AM/am)
La novità riguarda una categoria ben precisa, coloro che eseguono le attività di spurgo. In sostituzione del formulario rifiuti, il primo luglio 2022 entra in vigore il ‘modello unico‘. La novità coinvolge sia chi si occupa materialmente dello spurgo, sia gli impianti che ricevono questo tipo di rifiuto.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha infatti definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.
In realtà, dal 1° giugno 2022 è già disponibile sul portale dell’Albo il modello di formulario (Fir) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie fino al 30 giugno è possibile sperimentarne l’emissione e la vidimazione virtuale, nonché l’interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.
Per tutti i dettagli si può consultare il sito dell’albo gestori.
La novità è contenuta nella deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 che attua il Testo Unico 152/2006 art.230 c.5, in seguito modificata dalla deliberazione n.4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”.
(SN/bd)
Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).
L’Ats della Brianza raccomanda di trasmettere a tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti alcune informazioni di base, destinate a diverse categorie di cittadini, per adottare comportamenti che riducano i rischi. In particolare si allega una guida destinata ai lavoratori e un pdf informativo generale.
Si ricorda che il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.
(SN/bd)
(RP/rp)
Il bando può riguardare moltissime innovazioni, ad esempio quelle finalizzate all’uso più efficiente delle risorse nei processi produttivi, oppure al recupero di scarti e sottoprodotti. Può finanziare le attività di riutilizzo di beni ora scartati oppure le iniziative per l’allungamento della durata di vita dei beni. Nel pdf allegato trovate tutti i dettagli.
Chi può partecipare
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde che presentino progetti in forma singola o in aggregazione, formata da almeno 3 imprese rappresentanti la/le filiera/e.
Spese ammissibili
Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate online entro le ore 16 del 19 settembre 2022 cliccando qui.
La dott.ssa Silvia Negri e gli altri collaboratori di ApiTech sono a disposizione per studiare le singole situazioni, valutare l’opportunità e supportare le aziende che vogliono partecipare al bando.
Per info: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.
(SN/am)
Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l’esclusione riguarda i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità Iva di cui all’art. 7-bis del Dpr 633/72.
Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del Dpr 633/72.
Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta.
Sono fuori campo, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett. a) del Dpr 633/72).
Le medesime considerazioni valgono, tra l’altro, per le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del Dpr 633/72).
Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).
Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l’approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:
Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.
Estensione dell’esterometro ai forfetari
Mancano ormai poche settimane alla data di entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti. A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.
All’adempimento si aggiungeranno, con ogni probabilità, anche i soggetti in regime di franchigia che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, posto che l’art. 18 del Dl 36/2022, attualmente in fase di conversione, ne prevede, dalla stessa data, l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015; essi, pertanto, dovrebbero rientrare anche nel perimetro soggettivo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-bis.
(MF/ms)
La variazione, in tutto o in parte, riguarda infatti il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve essere emessa in riferimento sia all’imponibile che alla corrispondente imposta.
Tale aspetto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in una delle risposte rese nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022, specificando che le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sono consentite solamente “laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota”. La conclusione è da estendersi anche ai casi di errata applicazione del regime di imponibilità (invece che di quello di esenzione o non imponibilità) oppure di errata applicazione del tributo (per operazioni fuori campo).
Nel caso esaminato nel corso di Telefisco, una procedura fallimentare in capo al debitore veniva avviata dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disciplina ex art. 18 del Dl 73/2021) e il soggetto creditore emetteva la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura fallimentare, invece, iscriveva al passivo il creditore solamente per la parte relativa all’imponibile e non anche per l’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che, anche qualora la procedura abbia deciso di registrare nel passivo fallimentare solo la quota parte relativa all’imponibile, il creditore che venga soddisfatto del proprio credito è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile e imposta.
Il chiarimento verte sull’emissione della nota in aumento da parte del cedente o prestatore (a seguito del pagamento del credito non ancora riscosso, già oggetto di una precedente variazione), mentre in passato l’Agenzia delle Entrate si era espressa con riferimento alle note di variazione in diminuzione.
Nella ris. n. 127/2008 è affermato che la rettifica in diminuzione deve “essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”.
Vi sarebbe, altrimenti, la conseguenza “paradossale”, che “a fronte di un’operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l’Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto”. Più recentemente, la risposta a interpello n. 801/2021 ha ribadito che, in caso di concordato preventivo, non sarebbe ammissibile l’emissione di note di credito “di sola Iva”.
Quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria è coerente con la disciplina comunitaria, dalla quale emerge come la base imponibile e l’Iva siano tra loro intrinsecamente connesse.
L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce consente la riduzione della base imponibile (alle condizioni stabilite dagli Stati membri), anche in caso di “non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione”.
Il successivo par. 2 consente agli stessi Stati membri di poter derogare a tale regola, posto che il pagamento del corrispettivo può essere “difficile da accertare o essere solamente provvisorio” (Corte di Giustizia, causa C-330/95). Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria ha concluso che la riduzione potrebbe comunque essere accordata qualora il soggetto passivo segnali l’esistenza di una “probabilità ragionevole che il debito non sia saldato” (Corte di Giustizia Ue, causa C-146/17).
Tra gli altri aspetti esaminati in tema di note di variazione nel corso del recente Telefisco, è riconosciuta la possibilità per il creditore di emettere una nota in diminuzione “parziale”, riferita alla quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura di concordato preventivo.
Come già indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, infatti, nel caso del concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la quota parte dei corrispettivi per i quali era stata emessa fattura che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti alla procedura è già individuata in modo puntuale in sede del decreto di ammissione.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 26 del Dpr 633/72 per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore già a decorrere dalla data del decreto di ammissione al concordato. Pertanto, la soluzione individuata dall’Agenzia appare la più ragionevole, consentendo al cedente o prestatore (creditore) di emettere la nota di credito solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura stessa.
(MF/ms)