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Legge di bilancio 2021: novità in materia lavoro e previdenza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021, che prevede numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

Di seguito le principali novità:

 Proroga CIG Covid (comma 300)

Sono state concesse ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Requisito lavoratore: tutti i predetti benefici di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (comma 306)

Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra indicati, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per:

  • un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021,
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (commi 309 e ss.)

Con la proroga degli ammortizzatori sociali è stato conseguentemente esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). 

Vengono prorogate anche le precedenti cause di esclusione (fallimento, cessazione attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro).

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (comma 8)

Viene stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente pari a 600 euro (che porta la detrazione totale annua a 1.200 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (comma 10)

Per il biennio 2021 e 2020 viene modificata la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, prevista dalla vecchia legge di Bilancio 2018. In particolare, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo della legge di Bilancio sopra richiamata, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Requisito lavoratore: non aver compiuto alla data di assunzione il trentaseiesimo anno di età.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (comma 16)

Viene esteso lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 92/2012, alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022; l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Anche in questo caso l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Congedo paternità (comma 25)

Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

Inoltre viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.  Allo stesso tempo è stato previsto che il padre possa astenersi per 1 ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Decontribuzione Sud  (comma 161)

Viene previsto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Lo sgravio è pari: 

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali poste dal D.Lgs. n. 81/2015 ovvero senza : 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività. 

Lavoratori fragili (comma 481)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv) 




Decreto Mille Proroghe: procedura semplificata smartworking

È stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”).
Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e non oltre il 31 marzo 2021.

In particolare si segnala la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di Smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto i datori di lavoro privati potranno:

  • continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

L’accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente tramite SPID.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc.

(FV/tm)




Registrazione delle fatture attive: nuovi termini

L’art. 1 comma 1102 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA che, su opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.
Viene, infatti, consentita l’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Facendo un esempio, la fattura emessa in data 30 marzo 2021, in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere registrata entro il più ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo quindi alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale, è il 17 maggio 2021 (il 16 maggio è una domenica) ai sensi del richiamato art. 7 del DPR 542/99.

L’intento del legislatore, come si evince anche dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2021, è, dunque, quello di allineare i termini di registrazione delle fatture attive di cui all’art. 23 del DPR 633/72 ai termini di liquidazione, anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

Si rammenta che la facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale di cui all’art. 7 del DPR 542/99 è consentita ai soli soggetti passivi che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a:

–          400.000 euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

–          700.000 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

La novità normativa prevista dalla legge di bilancio 2021 fa seguito alle modifiche introdotte, per la generalità dei soggetti passivi IVA, dall’art. 12 del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) in merito ai termini di annotazione delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/72.

Si è stabilito, infatti, che le predette fatture possono essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. In base alla disciplina previgente, invece, le fatture immediate dovevano essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla loro spedizione o consegna alla controparte, con riferimento alla data di emissione.

In merito alla descritta modifica si era espressa l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2019, § 3.2), affermando che la novità è da leggersi “alla luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta”.

Sebbene non espressamente precisato dalla norma della legge di bilancio 2021, dovrebbero essere allineati, al nuovo termine di registrazione fissato nella fine del mese successivo, per i soggetti passivi “trimestrali”, anche i termini per l’emissione delle fatture differite di cui all’art. 21 comma 4 lett. a), c) e d) del DPR 633/72. Trattasi delle fatture differite per cessione di beni scortate da DDT, per le prestazioni di servizi identificate da idonea documentazione, nonché per le prestazioni di servizi “generiche” rese e ricevute con controparti Ue.

Invece, con riguardo alle fatture ex art. 21 comma 4 lett. b) del DPR 633/72, vale a dire le fatture emesse dal “promotore” nell’ambito di operazioni triangolari, la registrazione dovrebbe continuare ad essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese.

Detrazione IVA nel 2020 se la fattura arriva a gennaio

Per quanto concerne le fatture ricevute, tali documenti di acquisto devono essere annotati ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72:

–          anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA;

–          comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Rappresentano un’eccezione al criterio appena descritto le fatture “a cavallo d’anno”, ossia le fatture emesse dal cedente o prestatore per operazioni effettuate in un anno e ricevute dal cessionario o committente l’anno successivo.

L’art. 1 del DPR 100/98, infatti, stabilisce che, in tale contesto, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La norma da ultimo citata esclude espressamente “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.

(MF/ms) 




Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti

Sul Supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 dicembre sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali, sia personali. Il veicolo può quindi essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è formato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine “valori” si fa riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia ai cosiddetti fringe benefit o compensi in natura.

L’art. 1 commi 632-633 della L. 160/2019 ha inoltre sostituito l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificando la percentuale di determinazione del fringe benefit.

Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre, vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate, devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate sono valide per il 2021 e sono suddivise in:

–          autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;

–          autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);

–          motoveicoli.

(MF/ms) 




Legge di bilancio 2021: le nuove misure fiscali

Via libera definitivo del Parlamento alla legge di Bilancio 2021. Nella seduta del 30 dicembre, conclusasi in mattinata, con 156 voti favorevoli e 124 contrari, anche l’Aula del Senato ha votato la fiducia sull’approvazione dell’art. 1 del Ddl di Bilancio 2021 (A.S. 2054), nel testo identico a quello approvato dalla Camera, sempre con fiducia, lo scorso 23 dicembre. Il provvedimento attende ora solo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra  le misure previste si evidenziano, in ambito fiscale, la proroga del Superbonus e degli incentivi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, il finanziamento di nuovi contributi per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, la previsione di agevolazioni ed esenzioni fiscali per alcuni settori particolarmente danneggiati dalla pandemia, semplificazioni negli adempimenti Iva. Rinnovati i crediti di imposta per beni strumentali 4.0 e tradizionali, ricerca, innovazione e design. In arrivo per autonomi e professionisti, colpiti dalla crisi, un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali nel 2021 e un’indennità straordinaria a sostegno del reddito. 

Si allega il prospetto di sintesi delle principali misure di carattere tributario.

(MF/ms)




Etichettatura ambientale: obbligo sospeso per un anno

Nel cosiddetto “Milleproroghe 2021” cioè il Decreto Legge n.183 del 31 dicembre 2020 che è immediatamente vigente, l’art. 15 comma 6 introduce una proroga significativa per tante aziende: viene introdotta la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di etichettatura ambientale conforme alle specifiche tecniche; precisamente viene sospeso per 1 anno questo articolo: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (art. 219, primo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).
Viceversa, non è stata prevista nessuna sospensione per questo obbligo “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/Ce della Commissione” (art. 219, secondo periodo del comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e smi).

Si invitano gli associati a consultare direttamente l’informativa già diffusa sul sito web di Conai.

(SN/bd)




Trasporto rifiuti da attività produttive: le novità

Poco prima di natale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto con una circolare per consentire il proseguimento delle modalità di trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive, sia in conto proprio che in conto terzi, che l’aggiornamento di settembre 2020 del Testo Unico Ambientale (parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi) non chiama più “assimilabili agli urbani”.

Sul sito dell’albo è direttamente consultabile la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

In particolare, l’Albo ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani, dal primo gennaio 2021 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici Eer e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies; gli elenchi citati sono facilmente rintracciabili in allegato alla circolare Api n. 488 del 19 novembre 2020 a cui si rimanda.

Per completezza si ricorda che:
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

La decisione dell’albo garantisce una “transizione” non traumatica perchè permette la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione ai dettami normativi introdotti in Italia a settembre 2020; di fatto consente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti sopraindicati purchè provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, che comprende, tra le altre, “attività artigianali, carrozzerie, autofficine autorimesse e magazzini senza vendita diretta ”ma non comprende le “attività industriali”.

Api Lecco sta seguendo i risvolti di queste novità e ne darà comunicazione non appena ci saranno indicazioni chiare, senza le quali non resta che proseguire le attività di gestione rifiuti come finora svolte.

(SN/bd)




Conai: nasce Biorepack

Nelle ultime settimane del 2020, è nato Biorepack il nuovo consorzio che raccoglie i produttori della bioplastica, ovvero quel materiale alternativo alla plastica derivata dal petrolio, che si va facendo strada nel mercato degli imballaggi.

Lo statuto di “Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è stato approvato con un decreto di ottobre, in Gazzetta Ufficiale da metà novembre (Gu n.284 del 14 novembre 2020); esso si colloca all’interno del sistema Conai come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Gli interessati possono consultare l’informativa sul sito del Conai, e la pagina web del nuovo consorzio Biorepack.

(SN/bd)




Trasporti pesanti: calendario divieti 2021

Con la presente si comunica il calendario dei giorni e degli orari dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel nuovo anno 2021. Il calendario si trova nel decreto della prefettura di Lecco, che disciplina (ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo C.d.S. Codice della Strada) i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Tutti i dettagli nel testo che si allega.

(SN/bd)




Valute estere novembre 2020

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2020 ( Provv. Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2020)

 

 Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2020 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,3336
Peso Argentino 94,4394
Dollaro Australiano 1,6266
Real Brasiliano 6,4324
Dollaro Canadese 1,5472
Corona Ceca 26,4659
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8152
Corona Danese 7,4459
Yen Giapponese 123,6095
Rupia Indiana 87,8553
Corona Norvegese 10,7453
Dollaro Neozelandese 1,7237
Zloty Polacco 4,4949
Lira Sterlina 0,89605
Leu Rumeno 4,8704
Rublo Russo 91,0097
Dollaro USA 1,1838
Rand Sud Africa 18,4019
Corona Svedese 10,2311
Franco Svizzero 1,0785
Dinaro Tunisino 3,2481
Hryvnia Ucraina 33,5106
Forint Ungherese 359,8424

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link,cambi di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 
 
(MP/bd)