“Vortice di problemi legati all’energia ma non molliamo”
La Provincia del 18 marzo 2022, parla Gerolamo Perego titolare dell’azienda Flacon Service.
1
La Provincia del 18 marzo 2022, parla Gerolamo Perego titolare dell’azienda Flacon Service.
• Organizzazione con prenotazione voli e Hotel***;
• Costo del volo e dell’albergo;
• Trasferimenti;
• 2 ingressi in fiera;
• Assistenza di personale Ufficio Estero durante la visita
Programma:
21 giugno 2022
06:00 Ritrovo a Lecco in sede Api Lecco Sondrio, Via Pergola 73
06:15 Transfer con minibus a Milano Linate
08:25 Partenza aereo da Milano Linate per Düsseldorf
09:55 Arrivo a Düsseldorf e transfer con shuttle alla fiera di Düsseldorf
10:30 Arrivo previsto in fiera
18:00 Ritrovo e transfer in albergo con Metro
22 giugno 2022
08:00 Colazione
08:30 Transfer in fiera con Metro
09:00 Visita della fiera
15:30 Ritrovo e transfer con shuttle in aeroporto di Düsseldorf
17:25 Partenza da Düsseldorf per Milano Linate
18:55 Arrivo a Milano Linate e transfer con minibus a Lecco
20:00 Arrivo previsto a Lecco
Il costo è valido per un’adesione di almeno 6 partecipanti, sotto tale numero verrà quantificata una proposta personalizzata.
Ci riserviamo di adeguare il costo di partecipazione nel caso in cui i costi preventivati per volo e albergo dovessero cambiare.
Importante: adesioni entro giovedì 31 marzo 2022 contattando direttamente Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.
(GF/am)
L'azienda è stata scelta dal Commissariato tra le 10 eccellenze italiane più innovative, l'unica di tutto il sistema Confapi.
Per vedere il video CLICCARE QUI.
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 159,4445 |
| Peso Argentino | 120,5084 |
| Dollaro Australiano | 1,5825 |
| Real Brasiliano | 5,8903 |
| Dollaro Canadese | 1,4422 |
| Corona Ceca | 24,4372 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,1957 |
| Corona Danese | 7,4408 |
| Yen Giapponese | 130,6565 |
| Rupia Indiana | 85,0312 |
| Corona Norvegese | 10,0544 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6982 |
| Zloty Polacco | 4,5487 |
| Lira Sterlina | 0,83787 |
| Leu Rumeno | 4,9458 |
| Rublo Russo | 88.891 |
| Dollaro USA | 1,1342 |
| Rand Sud Africa | 17,2663 |
| Corona Svedese | 10,5342 |
| Franco Svizzero | 1,0461 |
| Dinaro Tunisino | 3,2649 |
| Hryvnia Ucraina | 32,3779 |
| Forint Ungherese | 356,97 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
Comunichiamo che l’indice Istat di febbraio 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 5,6% (variazione annuale) e a + 6,1% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,2% e + 4,575%.
(MP/bd)
Il normale ciclo di riutilizzo delle terre / sabbie di fonderia, effettuato all’interno della fonderia stessa, prevede alcuni “trattamenti” che rientrano nella “normale pratica industriale”, ovvero i seguenti: setacciatura/vagliatura; deferritizzazione; “spogliatura” del grano dai residui di legante (trattamento meccanico); “calcinazione” per eliminare i residui di legante (trattamento termico); “lavaggio” per eliminare i residui idrosolubili di legante (trattamento ad umido); depolverazione, per eliminare dalle terre/sabbie “i fini”.
Gli utilizzi “consolidati” che possono avere le terre e sabbie esauste comprendono molti degli impieghi industriali nei quali è tradizionalmente impiegato un inerte naturale, e precisamente:ù
Le linee guida forniscono inoltre alle Autorità Competenti indicazioni per l’autorizzazione «caso per caso» degli impianti di destinazione, della cessazione della qualifica del rifiuto (Eow – End of Waste); la conformità ai disposti in esse contenuti sostituisce di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184 ter del d.lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi.
Si allega il testo della norma e si invitano le fonderie ad approfondire il tema per ottimizzare la gestione dei loro scarti; le nuove modalità permettono infatti di “uscire” dalla classica gestione rifiuti.
(SN/bd)
L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale La Semina di Merate, si terrà giovedì 24 marzo alle ore 17 presso l’aula B0.4 edificio 9 del Politecnico di Lecco, via Previati 1/c.
Il professore parlerà del suo ultimo libro edito da Mondadori dal titolo: “I sette pilastri dell’arte di oggi da Pollock alle bufere del nuovo millenio”
Alleghiamo scheda libro e locandina dell’evento.
(MP/am)
(FV/fv)
La Provincia del 16 marzo 2022, servizio dedicato all’energia, parla la nostra azienda associata del presidente di Confapindustria Lombardia Luigi Sabadini.
La questione attiene all’iter di trasmissione della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file xml operata dal Sistema di Interscambio.
Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente.
La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come mai emesse (provv. n. 89757/2018, § 2.4).
Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.
Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro Iva delle vendite, senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.
In simili circostanze, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI” (cfr. provv. n. 89757/2018, § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. 13, § 1.6).
Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un’ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa Iva nelle liquidazioni di periodo.
Le violazioni, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. L’art. 6 del Dpr 633/72 stabilisce che dette prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.
Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi del citato art. 6 del Dlgs. 471/97. Non sarebbe punibile, invece, detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi in virtù dei quali l’operazione può dirsi effettuata ex art. 6 del Dpr 633/72.
Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l’Iva è stata annotata nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell’imposta.
Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di effettività, pare ragionevole e condivisibile.
In primis, fermo restando che, come nel caso dell’esempio sopra riportato, l’Iva sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini), come stabilito dall’art. 6 comma 1 ultimo periodo del Dlgs. 471/97.
Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l’imposta sia stata “anticipata” e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione Iva potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) o, eventualmente, con quella per la presentazione di dichiarazione Iva “infedele” di cui all’art. 8 del Dlgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, “cristallizzando” le liquidazioni Iva effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.
Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. 472/97 o – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti – attendendo la determinazione delle stesse da parte dell’Ufficio, mediante applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del medesimo decreto.
Nonostante il quadro sanzionatorio paia improntato a criteri ragionevoli, resta tuttavia consigliabile, per gli operatori che ne fossero sprovvisti, dotarsi di software, disponibili sul mercato, in grado di monitorare l’esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.
(MF/ms)