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I 30 anni del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio diventano un’Officina di eventi

Sarà una primavera molto importate per il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio. Quest’anno si festeggiano i primi 30 anni di fondazione del gruppo e per l’occasione sono in programma due eventi.
Il primo in ordine di tempo è “Officina cinema”, il cineforum a tema lavoro realizzato in collaborazione con il Nuovo Cinema Aquilone di Lecco in cui verranno proiettati questi film: 20 aprile ore 20.30 “Il capo perfetto”, 11 maggio ore 20.30 “In guerra”, 25 maggio ore 20.30 “Joy”.
“Officina cinema” è una rassegna cinematografica aperta a tutta la cittadinanza, ingresso libero previa prenotazione.

Con il cineforum vogliamo regalare alla città un momento di aggregazione e riflessione – spiega Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio -. Sono tre film diversi in cui emergono tematiche differenti riguardo al mondo del lavoro di oggi: cosa significa essere un buon imprenditore oggi? La responsabilità sociale di un’impresa e cosa significa per una giovane donna diventare imprenditrice. Ringraziamo don Davide Milani e il suo cinema per questa preziosa collaborazione che speriamo possa entusiasmare la città come ha entusiasmato noi”. 
Il secondo e conclusivo evento di festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio è dedicato esclusivamente agli associati Api e si terrà il 17 giugno all’Antico Borgo di Annone Brianza. La serata dal titolo “Officina 2022: persone, passione, territorio” avrà come fulcro la tavola rotonda in cui esperti e imprenditori Api discuteranno dei temi che sono emersi durante la visione dei tre film del cineforum.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rai Tiziana Ferrario e vedrà protagonisti sul palco Aldo Bonomi (sociologo), Don Davide Milani (prevosto di Lecco e Presidente Ente Spettacolo), Manuela Grecchi (Prorettore delegato del Polo Territoriale di Lecco – Politecnico di Milano), Laura Silipigni (presidente Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio e management Tag srl) e Andrea Beri (consigliere Api Lecco Sondrio e amministratore delegato Ita Spa).

Per entrambi gli eventi abbiamo scelto come comune denominatore la parola “officina” – conclude Laura Silipigni -. E’ un termine a cui siamo particolarmente legati perché quando i nostri nonni e padri hanno fondato le nostre aziende erano delle officine e questo termine rappresenta alla perfezione il tessuto imprenditoriale lecchese, una tradizione che oggi noi portiamo avanti con estremo orgoglio anche se il mondo del lavoro è profondamente cambiato. L’officina, anche nel 2022, è sempre il cuore delle piccole e medie industrie del mondo Api Lecco Sondrio”.
Il trentesimo anniversario del nostro Gruppo Giovani è un momento importantissimo – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrioloro sono il futuro della nostra associazione e anche del tessuto imprenditoriale del territorio. Api ovviamente sostiene queste iniziative e ringrazia Laura e tutto il consiglio Giovani per entrambi gli eventi molto interessanti e credo di stimolo per tutti”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio in visita al deposito di smistamento Amazon

Venerdì scorso, 1 aprile 2022, il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio ha organizzato una visita al deposito di ultimo miglio di Amazon di Pioltello (Milano).
Il gruppo, composto da 25 imprenditori associati ad Api Lecco Sondrio, è andato alla scoperta dell’ultimo e più moderno deposito di smistamento Amazon della Lombardia, entrato in funzione nell’agosto 2021 che copre 5.800 mq. Ad oggi lavorano 80 persone all’interno di Amazon Pioltello.
Il gruppo prima ha avuto un incontro con i responsabili dell’hub che hanno spiegato come avviene lo smistamento delle migliaia di pacchi che ogni giorno transitano in questo centro e soprattutto i valori aziendali su cui Amazon ha costruito la propria mission: sostenibilità, sicurezza e efficienza.

Dopo i due anni di emergenza Covid  – dichiara Laura Silipigni presidente Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio – quella di Amazon è la prima uscita del nostro gruppo e siamo molto soddisfatti che molti imprenditori abbiano mostrato interesse verso questa visita organizzata, sarà da stimolo per organizzarne altre. Ripartiamo così con gli eventi in un anno molto importante, ovvero quello del 30esimo di fondazione del nostro gruppo”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Comunicato Agenzia Entrate: malfunzionamento sistema informatico

Dalle ore 14.07 del 30 marzo alle ore 18.30 del 31 marzo si sono verificati dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di alcuni cali di tensione elettrica che hanno danneggiato i sistemi impiantistici di Sogei S.p.A.

Con apposita nota stampa, Sogei S.p.A. (partner tecnologico dell’Agenzia delle entrate) ha tuttavia comunicato che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni.

L’Agenzia delle entrate, alla luce delle criticità appena richiamate ha quindi emanato, nella giornata di venerdì 1° aprile, un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici (provvedimento prot. n. 103772/2022), che è stato pubblicato sul sito della stessa Agenzia delle entrate quale forma di pubblicità legale idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’articolo 1 D.L. 498/1961, infatti, “Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Tutti gli adempimenti in scadenza lo scorso 30 e 31 marzo risultano quindi prorogati all’11 aprile.

Si pensi, a mero titolo di esempio, agli obblighi di trasmissione telematica delle fatture elettroniche, alla presentazione del modello Eas, del modello Intra-12, alla trasmissione della dichiarazione e al versamento dell’Iva mensile per gli aderenti al regime Ioss, nonchè alla dichiarazione dei redditi per le società con periodo d’imposta fino al 30.04.2021.

Specifiche precisazioni sono state invece fornite con riferimento alle comunicazioni di opzione per i bonus edilizi.

Come noto, infatti, i cessionari del credito e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura possono utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della corretta ricezione dell’apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Il “blocco” dei sistemi che ha interessato gli ultimi giorni del mese di marzo avrebbe potuto pertanto comportare uno slittamento nella possibilità di fruire del credito d’imposta di ben un mese, con possibilità di utilizzo del credito oggetto di comunicazione nel mese di aprile solo dal 10 maggio.

Per tale motivo, con il richiamato provvedimento prot. n. 103772/2022, di venerdì scorso, è stato precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, inviate entro il 5 aprile 2022saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

In altre parole, per poter fruire del credito d’imposta dal 10 aprile, sarà possibile trasmettere la comunicazione fino al 5 aprile.

(MF/ms)




Certificato EUR1: nuove modalità di richiesta emissione

Nell’ambito delle procedure relative alle esportazioni sono state riviste quelle relative al rilascio e controllo del certificato di circolazione EUR.1, EUR MED ed A.TR a decorrere dal 1° aprile 2022.

La semplificazione procedurale in materia di previdimazione dei certificati di circolazione (più volte prorogata, in ultimo dalla circolare 44/D/2021 fino al 31 marzo 2022) si è conclusa, in quanto ritenuta non più attuale rispetto al mutato quadro normativo.

I certificati di circolazione sono utilizzati in ambito doganale per dichiarare l’origine preferenziale delle merci e poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo.

Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto un reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l’origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante.

La presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, riguarda in particolare:

  • Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;
  • Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
  • Certificati ATR, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell’origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia.
Gli operatori economici possono operare dal 1° aprile secondo le modalità indicate nella circolare 12/D/2022 del 29.03.2022 dell’Agenzia delle Dogane:
  1. procedura ordinaria
  2. procedura “facilitata”
  3. procedura full digital.
Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1; 27YY richiesta del certificato A.T.R.; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l’inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell’apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti

Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate. L’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l’utilizzo di uno dei codici previsti dall’articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili – in caso di richiesta dell’ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la cd. “dichiarazione dell’esportatore” e i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.

La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora) oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con circolare 13/2021. Attualmente sono in corso interlocuzioni con l’autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R.

In alternativa ai certificati di circolazione, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (articolo 75 e segg. Regolamento esecutivo UE 2447/2015) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell’origine, la compilazione e l’emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo.

La dichiarazione di origine preferenziale in fattura può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

  • dall’esportatore autorizzato;
  • dall’esportatore registrato al sistema REX (previsto ad esempio negli accordi con Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam);
  • da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
(MF/ms)



L’Api: “Così la sopravvivenza diventa difficile”

La Provincia del 5 aprile 2022, articolo sul convegno organizzato in Api: “Energia e gas: dove stiamo andando e possibili soluzioni per le pmi”.




Registrazione convegno: “Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi”

CLICCANDO QUI è possibile riascoltare tutta la registrazione del convegno pubblico che si è tenuto lunedì 4 aprile 2022 nella sede di Api Lecco Sondrio dal titolo "Energia e Gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi".

Sono intervenuti:

Luigi Sabadini, Presidente Confapindustria Lombardia e Consigliere Consorzio Adda Energia

Sissi Bellomo, giornalista Il Sole 24 Ore, esperta di materie prime che ha parlato di: "Rincari record e volatilità del mercato. Dove stiamo andando?"

Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino: "Le comunità energetiche per lo sviluppo del territorio e delle pmi".

 




Bonus Export digitale per le aziende

Segnaliamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato l’affidamento ad Invitalia dell’esecuzione della misura “Bonus Export Digitale”. Si tratta di un contributo che punta a sostenere lo sviluppo dell’attività di esportazione delle microimprese italiane manifatturiere.
 
Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (con fatturato inferiore a 2 milioni di Euro e un numero massimo di 10 dipendenti – codice ATECO C) con sede in Italia, anche costituite in forma di reti o consorzi. 
 
 
Contributo
 
Il contributo previsto dal Bonus è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:
  • 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro;
  • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.
 
 
Benefici
 
Il Bonus Export Digitale finanzia le spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate.
 
Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso:
 
  • la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile
  • la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web
  • la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce
  • la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale
  • digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione
  • servizi di CMS (Content Management System)
  • l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
  • l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi
 
L’Ufficio Estero è a disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

 
(GF/am)




Torneria Colombo, inaugurazione Accademia: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’inaugurazione dell’Accademia Meccanica Interna della Torneria Automatica Alfredo Colombo:




L’ ammortamento dei beni rivalutati

Rivalutare un bene d’impresa non significa modificare la sua vita utile residua, ma soltanto incrementarne il valore fino a un massimo rappresentato dal cosiddetto valore recuperabile.

È questa precisazione dei principi contabili nazionali OIC che, in non pochi casi, potrebbe comportare difficoltà per le imprese che si apprestano, nel redigere i bilanci 2021, a effettuare per la prima volta l’ammortamento dei beni rivalutati l’anno scorso.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui, per via di rivalutazioni molto elevate, l’applicazione di tale principio – di invarianza della vita utile residua – comporterà l’iscrizione di ammortamenti 2021 sui beni rivalutati significativamente superiori rispetto a quelli iscritti in Conto economico fino all’esercizio 2020.

Si tratta della previsione del § 77 dell’OIC 16, in base al quale “La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene.

L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua”.

Ciò significa, ad esempio, che se si è rivalutato un immobile il cui processo di ammortamento sarebbe terminato nei successivi cinque esercizi, l’ammortamento del valore netto contabile ottenuto a seguito della rivalutazione deve essere determinato dividendo tale valore netto contabile per i cinque esercizi residui.

Dello stesso tenore dell’OIC 16 anche il § 16 del documento interpretativo 7 dell’OIC, in base al quale “La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile.

Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima”.

Da sottolineare però che, a differenza del principio contabile, l’interpretativo precisa “di per sé”: significa che non è vietato modificare la vita utile residua dei beni rivalutati, ma soltanto che non può essere la rivalutazione a giustificare tale modifica.

Inoltre, successivamente richiama la previsione dei principi contabili nazionali dell’esigenza di modificare la stima della vita utile residua qualora si siano modificate le ragioni alla base della stima originaria dell’amministratore.

A tal proposito è bene ricordare che l’OIC 16 così disciplina la modifica del piano di ammortamento (§ 70): “Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite”.

Prevista l’esigenza di modificare la stima della vita utile residua

Nel bilancio 2020, nel ricorrere a una perizia di stima, ad esempio relativamente a un immobile, per individuare il valore recuperabile, in numerosi casi si è chiesto al perito se, a fronte di una manutenzione costante, si può ritenere che l’immobile possa dare utilità all’impresa per un maggior numero di esercizi, rispetto alla stima originaria.

In tali casi, nel bilancio 2021, nel rispetto della previsione dell’OIC 16, l’ammortamento dei beni rivalutati sarà rideterminato per un importo pari al rapporto tra il valore netto contabile (costo rivalutato al netto del fondo ammortamento) e il numero di esercizi di vita utile residua a seguito della modifica della stima, contenendo in questo modo l’effetto dei maggiori ammortamenti nel Conto economico dell’esercizio 2021 e anche in quello degli esercizi successivi.

Nel bilancio 2021 si potrebbe ottenere lo stesso risultato ricorrendo alla possibilità di sospendere gli ammortamenti, ma in tale caso nei successivi esercizi, quando non sarà più possibile sospendere gli ammortamenti, l’impresa si troverebbe a dover iscrivere i maggiori ammortamenti con le conseguenze negative in termini di incidenza sul risultato dell’esercizio.

(MF/ms)
 




La compensazione del credito di imposta per i beni strumentali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 Dlgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, secondo l’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.

L’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale riguardava:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della Legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La possibilità di utilizzare il credito di imposta in un’unica quota era una facoltà esercitabile sugli investimenti citati effettuati fino al 31 dicembre 2021 (circolare 9/E/2021, paragrafo 5.3); nel caso in cui tale possibilità non sia stata sfruttata, il contribuente avrebbe comunque potuto scegliere di scontare il credito in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento risulta decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, Tuir (risposta 107/E/2022).

L’utilizzabilità in un’unica quota non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel 2022 (secondo anno di agevolazione ai sensi del comma 1055 della Legge di bilancio 2021), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, effettuati ai sensi dei commi 1056, 1057 e 1058 della Legge di Bilancio 2021, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annualiindipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

Per contro è possibile che il credito utilizzabile in unica soluzione lo scorso anno, o la quota annuale del credito utilizzabile in tre esercizi, non sia stato interamente utilizzato. In tale ipotesi il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

La ritardata interconnessione permette di partire con l’utilizzo di un credito di imposta base, per poi passare al credito di imposta maggiorato solo nel momento di avvenuta interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione, oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 69/E/2021:

  • 6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020”;
  • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
  • 6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Pertanto, l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2022, della seconda quota di un credito di imposta riferito ad investimenti in beni materiali 4.0 effettuati ed interconnessi nel 2021, recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2021.

(MF/ms)