Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di
pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.
In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.
Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.
Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.
Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.
Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.
Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all’importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.
Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce di contro che:
- in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
- in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.
Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.
Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.
C’è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:
- titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Definizione dei bonari poco appetibile
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l’INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.
(MF/ms)